Dal 1° gennaio 2027 la soglia europea di 10.000 euro per le vendite a distanza non aumenta né scompare: cambia il perimetro. Nel calcolo entrano soltanto le cessioni di beni spediti dallo Stato membro in cui il fornitore è stabilito. Le vendite da un magazzino situato in un altro Stato membro restano fuori e seguono la tassazione a destinazione. Si estende inoltre la regola del “fornitore presunto” per i marketplace.
Le disposizioni sono nell’articolo 2 della direttiva (UE) 2025/516. Gli Stati membri devono recepirle entro il 31 dicembre 2026 e applicarle dal 1° gennaio 2027. Il 24 luglio 2026 la Commissione ha aggiornato Note esplicative e linee guida OSS.
In Italia il recepimento non è ancora concluso. Lo schema di decreto legislativo è stato posto dal Dipartimento delle finanze in consultazione pubblica dal 22 giugno al 6 luglio 2026 e ha ottenuto l’esame preliminare del Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026. Alla data di aggiornamento di questo articolo attende il parere delle commissioni parlamentari; il testo definitivo non risulta pubblicato. Le indicazioni che seguono si fondano quindi sul testo unionale: la formulazione delle norme interne va riscontrata quando il decreto sarà definitivo.
La soglia di 10.000 euro, al netto dell’IVA, è annuale e unionale: il totale delle operazioni rilevanti non deve superare 10.000 euro né nell’anno civile in corso né in quello precedente. In ciascun anno si sommano, senza distinzione per Stato di destinazione, i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici (TTE) transfrontalieri e le vendite intracomunitarie a distanza di beni spediti dallo Stato membro in cui il fornitore è stabilito.
Può avvalersi della soglia soltanto il soggetto stabilito in un unico Stato membro. Non opera per il fornitore stabilito fuori dall’Unione, per chi dispone di una stabile organizzazione in un altro Stato membro e per i servizi diversi dai TTE; restano fuori dall’articolo 59-quater anche le vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi, a prescindere dall’adesione all’IOSS. Dal momento in cui il totale supera 10.000 euro, a partire dall’operazione che determina il superamento, l’IVA è dovuta nello Stato del consumatore o di arrivo dei beni, mediante identificazioni IVA locali oppure tramite l’OSS.
Il contribuente può scegliere la tassazione a destinazione anche restando sotto soglia. Dal 2027 la registrazione all’OSS dell’Unione vale come esercizio di questa opzione, che vincola per due anni civili: non è quindi coerente usare l’OSS per una parte delle operazioni e continuare ad applicare l’IVA italiana alle altre operazioni comprese nella medesima soglia.
Nell’ordinamento interno la soglia e l’opzione sono disciplinate dall’articolo 41, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331. Il limite di 10.000 euro è riferito all’anno solare precedente e, se viene superato in corso d’anno, la tassazione a destinazione si applica dall’operazione che determina il superamento. L’opzione per l’imposizione nello Stato membro di destinazione, comunicata nella dichiarazione annuale, ha effetto fino a revoca e comunque per almeno due anni. Va inoltre tenuta distinta una fattispecie vicina ma senza soglia: i servizi resi a persone che non sono soggetti passivi per la partecipazione virtuale ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, di intrattenimento o simili sono tassati nello Stato membro del committente dal 1° gennaio 2025, indipendentemente da qualsiasi importo, pur potendo confluire nell’OSS. Vi rientrano tipicamente i webinar e i corsi in diretta.
Le disposizioni interne qui richiamate sono però quelle vigenti alla data di aggiornamento di questo articolo, e hanno i mesi contati. Il testo unico dell’IVA, approvato con decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, si applica dal 1° gennaio 2027 e da quella stessa data abroga gli articoli da 37 a 52 del d.l. 331/1993 (articoli 170 e 171 del testo unico). La soglia, l’opzione, l’invio di beni propri in altro Stato membro e gli acquisti intraunionali non soggetti si troveranno quindi nel testo unico, e il decreto di recepimento della direttiva (UE) 2025/516 andrà letto in combinato con esso: le corrispondenze fra vecchi e nuovi articoli vanno riscontrate sul testo unico prima di trasferirle nei documenti interni.
Fino al 31 dicembre 2026 la lettera b) dell’articolo 59-quater richiede soltanto che i beni siano spediti o trasportati in uno Stato membro diverso da quello in cui il fornitore è stabilito, senza precisare da quale Stato debba iniziare la spedizione. Letteralmente, quindi, nel 2026 anche le vendite in partenza da un magazzino estero concorrono alla soglia.
Il punto non è teorico, perché la verifica per il 2027 si effettua anche sull’anno civile precedente, cioè sul 2026. Il considerando 36 della direttiva presenta l’intervento come un chiarimento delle norme esistenti, e questa qualificazione sostiene la lettura di chi applica il nuovo perimetro già ai dati del 2026. La disposizione è però formalmente una modifica, con decorrenza 1° gennaio 2027: chi si attiene al testo vigente nel 2026 conteggia anche le vendite spedite da stock estero. Per le imprese vicine alla soglia le due letture portano a esiti divergenti.
In assenza di una presa di posizione espressa dell’amministrazione finanziaria, la cautela consiste nel calcolare la soglia 2026 con entrambi i criteri, conservare il tracciato delle vendite distinto per Stato di partenza e mettere per iscritto il criterio adottato. Se i due calcoli convergono, la questione non si pone; se divergono, la scelta va motivata prima del superamento e non dopo.
Dal 2027 l’articolo 59-quater include nel conteggio solo le vendite di beni in partenza dallo Stato di stabilimento del fornitore. Se un’impresa italiana conserva merce in Germania e la spedisce da lì a consumatori francesi, quelle vendite non aumentano la soglia italiana.
L’esclusione dal conteggio non comporta l’applicazione dell’IVA tedesca. La vendita resta tassata nello Stato in cui termina il trasporto: nell’esempio, in Francia. La soglia stabilisce soltanto se le operazioni in partenza dall’unico Stato di stabilimento possano restare tassate all’origine.
Assumendo che nell’anno precedente il totale rilevante non abbia superato 10.000 euro e che nell’anno corrente non vi siano ulteriori servizi TTE, un’impresa stabilita soltanto in Italia vende 8.000 euro di beni spediti dall’Italia a consumatori UE e altri 20.000 euro di beni spediti da un magazzino tedesco a clienti francesi e austriaci. Nel calcolo entrano solo gli 8.000 euro. Le vendite dalla Germania verso Francia e Austria possono essere dichiarate nell’OSS dell’Unione in Italia; il trasferimento dei beni dall’Italia al magazzino tedesco richiede però, secondo le regole vigenti fino al 30 giugno 2028, l’identificazione IVA in Germania per l’acquisto intracomunitario assimilato e i relativi adempimenti. Il numero di identificazione IVA tedesco deve essere comunicato nei dati di registrazione OSS. La presenza del magazzino non basta, di per sé, a configurare una stabile organizzazione ai fini IVA: l’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 richiede un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici. La Corte di giustizia ne ha precisato la portata nelle cause Titanium (C-931/19), Berlin Chemie (C-333/20) e Cabot Plastics (C-232/22). Se il magazzino integrasse una stabile organizzazione, verrebbe meno la condizione della lettera a) dell’articolo 59-quater e anche gli 8.000 euro dell’esempio sarebbero tassati a destinazione.
Due precisazioni riguardano il versante italiano dell’esempio. Il trasferimento della merce dall’Italia al magazzino tedesco è una cessione intracomunitaria assimilata ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera c), del d.l. 331/1993, con i relativi obblighi di fatturazione e di elenchi riepilogativi. Le vendite effettuate dal magazzino tedesco a consumatori residenti in Germania, invece, non sono vendite a distanza intracomunitarie: sono cessioni interne allo Stato di partenza e, fino al 30 giugno 2028, non possono confluire nell’OSS dell’Unione: l’imposta va assolta tramite la posizione IVA tedesca.
L’articolo 14-bis della direttiva IVA considera, in determinate vendite, il gestore dell’interfaccia come se avesse acquistato e rivenduto i beni. Dal 1° gennaio 2027 la regola comprende le cessioni effettuate nell’Unione da un venditore non stabilito nell’Unione a favore di due gruppi di destinatari. Il primo è formato dai soggetti passivi e dagli enti non soggetti passivi, gli uni e gli altri, i cui acquisti intracomunitari non sono soggetti a IVA ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva IVA. Il secondo comprende qualsiasi altra persona che non sia soggetto passivo.
La norma interna che corrisponde a quell’articolo 3, paragrafo 1, e non alla regola del fornitore presunto, è l’articolo 38, comma 5, lettera c), del d.l. 331/1993: fissa la soglia interna a 10.000 euro e riconosce l’opzione per l’imponibilità.
La precisazione opera finché, nell’anno corrente e nel precedente, le acquisizioni intracomunitarie rilevanti — esclusi mezzi di trasporto nuovi e prodotti soggetti ad accisa — restano sotto la soglia nazionale, non inferiore a 10.000 euro, e i destinatari non optano per l’imponibilità. Dal primo acquisto che determina il superamento la disciplina cambia. Per le operazioni comprese, la vendita è scissa in una cessione dal venditore alla piattaforma e in una dalla piattaforma al cliente. Il marketplace deve qualificare il destinatario e monitorare la soglia e l’opzione, tenendo conto delle presunzioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011.
Sempre dal 2027, e sempre per effetto dell’articolo 2 della direttiva (UE) 2025/516, si chiarisce che il regime OSS non unionale copre tutte le prestazioni rese a persone che non sono soggetti passivi nell’Unione da soggetti passivi non stabiliti nell’Unione. Alle condizioni dell’articolo 39 della direttiva IVA, inoltre, le cessioni di gas, energia elettrica, calore o freddo sono assimilate alle vendite a distanza intracomunitarie, ai soli fini dell’accesso al regime unionale, fino al 30 giugno 2028. Sono modifiche che riguardano platee diverse da quella di questo articolo, ma vanno tenute presenti da chi opera su più mercati o canali.
Le imprese devono distinguere lo Stato di stabilimento, lo Stato di partenza della spedizione, lo Stato di arrivo e la natura IVA del cliente. Sommare tutte le vendite UE senza distinguerle in base al magazzino di partenza può falsare il calcolo della soglia; ignorare le vendite da magazzini esteri può far applicare l’IVA del Paese sbagliato.
È opportuno riconciliare mensilmente ordini, documenti di trasporto, report delle piattaforme e dichiarazioni OSS. Le regole sulle rettifiche non cambiano nel 2027. Per i periodi di dichiarazione dal terzo del 2021 in poi, le modifiche delle cifre di una dichiarazione già presentata vanno apportate soltanto in una dichiarazione successiva, da trasmettere entro tre anni dal termine di presentazione di quella iniziale: così dispone l’articolo 61 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, nel testo già in vigore. Soltanto dal 1° luglio 2028, per effetto dell’articolo 3 della direttiva (UE) 2025/516 e dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/518, le modifiche apportate entro il termine di presentazione confluiranno nella dichiarazione cui si riferiscono, e la dichiarazione successiva dovrà identificare Stato membro di consumo, periodo d’imposta e importo. Sull’ingresso nel regime la regola ordinaria è che l’OSS si applica dal primo giorno del trimestre civile successivo alla comunicazione. Se la prima operazione precede quel giorno, il regime la comprende soltanto a condizione che l’inizio dell’attività sia comunicato entro il decimo giorno del mese successivo alla prima operazione: così l’articolo 57-quinquies del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011. Al di fuori di tali termini, per le operazioni rimaste scoperte restano gli adempimenti nello Stato membro di consumo. Per un quadro generale si può consultare la guida pratica all’IVA; gli aggiornamenti sono raccolti nell’Osservatorio fiscale.
Entro il 2026 conviene attribuire ciascuna attività a chi può portarla a termine: la mappatura dei magazzini B2C e dei flussi di spedizione al referente logistico; la separazione delle operazioni rilevanti nel gestionale al fornitore del software insieme all’amministrazione; la revisione dei contratti con marketplace e operatori logistici a chi li ha sottoscritti; il calcolo della soglia 2026 con i due criteri al consulente IVA. Resta fermo che, dal 2027 e per le operazioni comprese nell’articolo 59-quater, la registrazione all’OSS implica l’opzione per la tassazione a destinazione.
Occorre lasciare traccia documentale: l’anagrafica dei magazzini e dei clienti aggiornata nel gestionale, i dati di registrazione OSS integrati con i numeri identificativi IVA esteri e una nota interna che dia conto del criterio adottato per il conteggio del 2026 e della data della scelta.
In caso di controllo occorre disporre di elementi probatori: report delle piattaforme, documenti di trasporto e attestazioni della consegna, tracciato delle vendite distinto per Stato di partenza e di arrivo, evidenza dell’operazione che determina il superamento e della relativa data, ricevute di trasmissione delle dichiarazioni OSS. Con magazzini in più Stati rileva anche da quale Stato parte il bene: senza quel dato nel tracciato, il calcolo è difficilmente ricostruibile a posteriori.
No. L’importo resta 10.000 euro, al netto dell’IVA: il totale rilevante non deve superarlo né nell’anno civile in corso né in quello precedente. Dal 2027 nel calcolo entrano le vendite di beni spediti dallo Stato membro in cui il fornitore è stabilito e i servizi TTE transfrontalieri.
No. Dal 2027 restano fuori dal calcolo, ma sono comunque tassate secondo la regola ordinaria nel Paese di arrivo. Per il 2026 il perimetro è incerto: si veda quanto precisato sopra. L’esclusione dalla soglia non elimina gli eventuali obblighi IVA connessi allo stock estero.
No. Dal 2027 la registrazione all’OSS dell’Unione equivale all’opzione per la tassazione a destinazione delle operazioni comprese nel regime. Nell’ordinamento interno l’opzione ha effetto fino a revoca e comunque per almeno due anni: occorre quindi applicarla in modo coerente a tutte le operazioni interessate.
Direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio dell’11 marzo 2025 (GU L, 2025/516, 25 marzo 2025), considerando 36 e articoli 2, 3 e 6; direttiva 2006/112/CE, articoli 3, 14-bis, 39, 54, 59-quater, 148 e 151 nel testo consolidato; regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, articoli 11, 57-quinquies e 61 nel testo consolidato; regolamento di esecuzione (UE) 2025/518 del Consiglio dell’11 marzo 2025, articolo 2; Commissione europea, Note esplicative e linee guida OSS aggiornate il 24 luglio 2026; Corte di giustizia dell’Unione europea, cause Titanium (C-931/19), Berlin Chemie (C-333/20) e Cabot Plastics (C-232/22); decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, articoli 38, comma 5, e 41; decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 (testo unico dell’IVA), articoli 170 e 171; Dipartimento delle finanze, schema di decreto legislativo di recepimento in consultazione pubblica dal 22 giugno al 6 luglio 2026 ed esame preliminare del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026.
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