Caso
Esempio didattico, importi di fantasia. In sede di chiusura del bilancio, Eta S.r.l. affronta due fattispecie da tenere rigorosamente distinte (OIC 29). (a) Errore rilevante: emerge che una prestazione di servizi di 30.000 euro, ricevuta nell'esercizio precedente, non è mai stata fatturata dal fornitore né registrata in contabilità; il debito viene rilevato solo ora, in sede di correzione dell'errore. Considerando l'IRES del 24%, l'effetto fiscale è 30.000 x 24% = 7.200 euro, recuperabile con dichiarazione integrativa a favore, e l'impatto netto sul patrimonio netto di apertura è 22.800 euro. (b) Fatto successivo di natura rettificativa: un cliente, il cui credito di 50.000 euro era già iscritto al 31 dicembre, è ammesso a una procedura concorsuale nel febbraio successivo; l'evento conferma una condizione di inesigibilità già esistente alla data di bilancio e va quindi recepito, integrando il fondo svalutazione crediti di 20.000 euro.
Fatto amministrativo
L'errore rilevante dell'esercizio precedente si corregge sul patrimonio netto di apertura senza transitare dal conto economico, mentre l'aggiornamento della stima di recuperabilità del credito, imposto da un fatto successivo di natura rettificativa, transita dal conto economico dell'esercizio in chiusura.
a) Correzione dell'errore rilevante di esercizi precedenti| Conto | Dare | Avere |
|---|
| Utili (perdite) portati a nuovo | 22.800,00 € | |
| Crediti tributari per IRES (integrativa a favore) | 7.200,00 € | |
| Fatture da ricevere | | 30.000,00 € |
| Totale | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
b) Adeguamento della stima per fatto successivo rettificativo (31/12)| Conto | Dare | Avere |
|---|
| Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante | 20.000,00 € | |
| Fondo svalutazione crediti | | 20.000,00 € |
| Totale | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
Prima di registrare, verificare
- Qualificazione preventiva della fattispecie: errore rilevante (rettifica del saldo di apertura del patrimonio netto, con riesposizione dei comparativi e informativa in nota integrativa), errore non rilevante (conto economico dell'esercizio) o cambiamento di stima (sempre applicazione prospettica a conto economico). La soglia di rilevanza adottata va definita e documentata prima, non scelta a posteriori in funzione del risultato.
- Finestra temporale dei fatti successivi: vanno considerati gli eventi noti fino alla data di redazione del progetto di bilancio da parte dell'organo amministrativo, distinguendo quelli che rettificano i valori (procedura concorsuale che conferma l'inesigibilità già maturata) da quelli che richiedono solo informativa in nota integrativa. Conservare la documentazione della data di conoscenza dell'evento.
- Doppio binario fiscale: la correzione dell'errore che rileva un costo di competenza dell'esercizio precedente richiede il coordinamento con la dichiarazione integrativa a favore (art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. 322/1998), e qui l'effetto è calcolato ai soli fini IRES (24%) per semplicità: un costo per servizi rileva di regola anche ai fini IRAP, quindi l'impatto netto reale sul patrimonio netto di apertura andrebbe verificato includendo anche quell'imposta. La svalutazione del credito è deducibile nei limiti dell'art. 106 del TUIR, mentre la perdita su crediti verso soggetti assoggettati a procedure concorsuali segue gli artt. 101, commi 5 e 5-bis, del TUIR, con imputazione a bilancio come condizione della deduzione.
- Fattura mai pervenuta: il committente ha un obbligo di regolarizzazione. Dal 1° settembre 2024 l'art. 6, comma 8, d.lgs. 471/1997 (come sostituito dal d.lgs. 87/2024) non richiede più l'autofattura con versamento dell'imposta, ma la comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dal termine in cui la fattura avrebbe dovuto essere emessa, con sanzione del 70% dell'imposta (minimo 250 €); dal 1° aprile 2025 la comunicazione si effettua con il tipo documento TD29. Non va confusa con l'autofattura TD20 del caso sulle operazioni intra-UE, che resta la procedura corretta per quella fattispecie (art. 46, comma 5, d.l. 331/1993).