Osservatorio Fiscale · Guida · Luglio 2026
Dal 24 dicembre 2019 — data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 — l’art. 25-quinquiesdecies, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 annovera fra i reati presupposto la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74), la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), l’emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8), l’occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10) e la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11). La sanzione pecuniaria arriva a cinquecento quote per gli artt. 2, comma 1, 3 e 8, comma 1, e a quattrocento quote negli altri casi; è aumentata di un terzo se l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità (comma 2) e si accompagna alle sanzioni interdittive dell’art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) (comma 3).
Il comma 1-bis, inserito dall’art. 5 del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 e riformulato dal decreto legislativo 4 ottobre 2022, n. 156 (in vigore dal 6 novembre 2022), estende la responsabilità dell’ente alla dichiarazione infedele (art. 4), all’omessa dichiarazione (art. 5) e all’indebita compensazione (art. 10-quater), ma soltanto quando i fatti sono commessi al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro. Fuori da questo perimetro i tre delitti restano estranei al catalogo 231.
Le soglie non sono uniformi. Gli artt. 2 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 non prevedono soglie di punibilità: l’importo incide solo sul trattamento sanzionatorio, perché se gli elementi passivi fittizi — o l’importo non rispondente al vero indicato in fattura per periodo d’imposta — sono inferiori a 100.000 euro la pena scende alla reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (artt. 2, comma 2-bis, e 8, comma 2-bis), con riflessi sulle quote applicabili all’ente. L’art. 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) è invece punibile solo al ricorrere congiunto di un’imposta evasa superiore a 30.000 euro per singola imposta e di elementi attivi sottratti superiori al 5 per cento degli elementi attivi dichiarati o comunque a 1.500.000 euro, ovvero di crediti e ritenute fittizi superiori al 5 per cento dell’imposta o comunque a 30.000 euro. L’art. 11 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) presuppone imposte, sanzioni e interessi superiori a 50.000 euro, con innalzamento della pena oltre 200.000 euro.
Testo aggiornato all’8 agosto 2026.
Il presidio: un Modello organizzativo 231 aggiornato al rischio fiscale (tax control framework, procedure su fatturazione passiva, selezione fornitori, gestione anomalie) può esimere l’ente da responsabilità.
Se arriva la contestazione: sequestro preventivo anche per equivalente sui beni dell’ente, rilevanza del pagamento del debito tributario come attenuante o causa di non punibilità per alcuni reati.
Lo Studio integra la consulenza fiscale con la lettura penal-tributaria, in coordinamento con i difensori penalisti del network, dalla prevenzione (modello 231) alla gestione della verifica.
Lascia nome ed email: ricevi la guida e gli aggiornamenti quando le regole cambiano. Il download parte subito dopo l’invio.
Academy Studio Ponchio · 2026
Utility per uffici contabili: 27 moduli e assistente AI per strutturare le scritture.
Contenuto formativo: per il caso concreto serve la verifica del professionista.
Apri percorso e utility