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Accertamento e difesa · Ferrara

Verifiche fiscali e contenzioso tributario: cosa succede e in che ordine

Contraddittorio preventivo, adesione, autotutela, ricorso: termini e istituti dopo la riforma del d.lgs. 220/2023, con i riferimenti normativi.

Ho ricevuto un avviso di accertamento: quanto tempo ho e cosa posso fare?

Il termine per il ricorso è di sessanta giorni dalla notifica, sospeso dal 1° al 31 agosto. Prima di ricorrere si può presentare istanza di accertamento con adesione, che sospende ulteriormente il termine, oppure chiedere l’annullamento in autotutela. Pagare entro sessanta giorni riduce le sanzioni a un terzo.

Il termine di impugnazione è fissato dall’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in sessanta giorni dalla notifica dell’atto, con sospensione feriale dal 1° al 31 agosto ai sensi dell’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Entro lo stesso termine è possibile presentare istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218: l’istanza sospende il termine per ricorrere e apre il confronto con l’ufficio; in caso di perfezionamento le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo previsto dalla legge (art. 2, comma 5, d.lgs. 218/1997). La durata della sospensione non è però uniforme: dopo il coordinamento dell’art.

6 con il contraddittorio preventivo, operato dai decreti legislativi di attuazione della riforma fiscale, essa varia a seconda che l’atto sia stato o meno preceduto dallo schema di atto e del momento in cui l’istanza è presentata. È il primo dato da fissare in calendario, perché da esso dipende la data ultima per il ricorso. In alternativa opera l’acquiescenza dell’art. 15 del d.lgs. 218/1997, con pagamento entro sessanta giorni e sanzioni a un terzo. L’avviso di accertamento è atto impo-esattivo ai sensi dell’art. 29 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78: diventa esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e le somme sono affidate all’agente della riscossione decorsi trenta giorni dal termine ultimo di pagamento. Nessuna delle tre strade si sceglie senza avere prima letto la motivazione e verificato la notifica.

Riferimenti normativi: artt. 19, 21 d.lgs. 546/1992; L. 742/1969; artt. 2, 6, 15 d.lgs. 218/1997; art. 29 d.l. 78/2010 conv. L. 122/2010

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Il reclamo e la mediazione tributaria esistono ancora?

No. L’art. 17-bis del d.lgs. 546/1992, che imponeva reclamo e mediazione per le liti di valore fino a 50.000 euro, è stato abrogato dal d.lgs. 220/2023 con effetto per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024. Restano l’adesione, l’autotutela e la conciliazione giudiziale.

L’abrogazione è disposta dall’art. 2, comma 3, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, attuativo della delega per la riforma fiscale contenuta nella legge 9 agosto 2023, n. 111, e si applica ai ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. Per i ricorsi anteriori la disciplina previgente continua a operare, con la conseguenza che i termini di costituzione in giudizio vanno ricostruiti caso per caso. Il legislatore ha spostato il confronto preventivo a monte: il contraddittorio è ora previsto in via generale dall’art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dal d.lgs. 30 dicembre 2023, n.

219, che impone la comunicazione di uno schema di atto con un termine non inferiore a sessanta giorni per le controdeduzioni, salvo gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 aprile 2024. Nel giudizio resta la conciliazione, fuori udienza o in udienza, disciplinata dagli artt. 48, 48-bis e 48-bis.1 del d.lgs. 546/1992, con riduzione delle sanzioni graduata in funzione del grado in cui interviene: l’art. 48-ter, comma 1, riduce le sanzioni al 40 per cento del minimo in primo grado, al 50 per cento in secondo grado e al 60 per cento in Cassazione; il minimo su cui si calcola la riduzione dipende dalla data della violazione, perché le sanzioni riformate dal d.lgs. 87/2024 si applicano alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Riferimenti normativi: art. 17-bis d.lgs. 546/1992 (abrogato); art. 2, comma 3, lett. a), d.lgs. 220/2023; L. 111/2023; art. 6-bis L. 212/2000; d.lgs. 219/2023; d.m. MEF 24 aprile 2024; artt. 48, 48-bis, 48-bis.1, 48-ter d.lgs. 546/1992

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Che cos’è il contraddittorio preventivo e cosa succede se l’ufficio non lo attiva?

È il diritto del contribuente a essere sentito prima che l’atto venga emesso. L’ufficio comunica uno schema di atto e concede non meno di sessanta giorni per le osservazioni. Se il contraddittorio è dovuto e manca, l’atto è annullabile: il vizio va però eccepito nel ricorso.

L’art. 6-bis della legge 212/2000, introdotto dal d.lgs. 219/2023, generalizza il contraddittorio per tutti gli atti autonomamente impugnabili, con l’eccezione degli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati dal decreto ministeriale attuativo, e degli atti di controllo per i quali sussiste fondato pericolo per la riscossione. Lo schema di atto reca l’invito a presentare controdeduzioni entro un termine non inferiore a sessanta giorni; l’atto non può essere adottato prima della scadenza e, se il termine scade successivamente a quello di decadenza o nei centoventi giorni precedenti, quest’ultimo è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il contraddittorio.

Per le verifiche con accesso, ispezione o verifica nei locali non vale più il termine di sessanta giorni dal processo verbale previsto dall’art. 12, comma 7, della legge 212/2000, abrogato dal d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219: anche in questi casi l’atto è preceduto dallo schema previsto dall’art. 6-bis. La violazione del contraddittorio produce annullabilità e non nullità: ai sensi dell’art. 7-bis della legge 212/2000 i vizi di annullabilità devono essere dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo e non sono rilevabili d’ufficio.

Riferimenti normativi: artt. 6-bis, 7-bis, 12, comma 7, L. 212/2000; d.lgs. 219/2023; d.m. MEF 24 aprile 2024; art. 21 d.lgs. 546/1992

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Chi deve provare che cosa nel processo tributario?

L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato; il giudice annulla l’atto se la prova manca, è contraddittoria o insufficiente a dimostrare la fondatezza della pretesa. Resta a carico del contribuente la prova dei fatti costitutivi del diritto, per esempio nei giudizi di rimborso.

La regola è nell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 546/1992, introdotto dall’art. 6 della legge 31 agosto 2022, n. 130. La disposizione non ha abolito le presunzioni legali: quando la legge pone una presunzione (si pensi alle indagini finanziarie dell’art. 32 del d.P.R. 600/1973 e dell’art. 51 del d.P.R. 633/1972) l’onere di prova contraria resta sul contribuente, che deve indicare il beneficiario dei prelevamenti o dimostrare che le movimentazioni sono state considerate nella determinazione del reddito. Ciò che l’art. 7, comma 5-bis, impone è che le ricostruzioni presuntive semplici poggino su elementi gravi, precisi e concordanti ai sensi dell’art.

2729 del codice civile, e che la motivazione del giudice dia conto della prova, non della sola verosimiglianza. La stessa legge 130/2022 ha reso ammissibile la prova testimoniale in forma scritta (art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992), strumento ancora poco utilizzato e utile quando la contestazione si fonda su dichiarazioni di terzi raccolte in sede istruttoria. Sul valore delle dichiarazioni di terzi e sui limiti dell’induttivo la giurisprudenza di legittimità non è del tutto uniforme: è un punto da esaminare caso per caso.

Riferimenti normativi: art. 7, commi 4 e 5-bis, d.lgs. 546/1992; L. 130/2022; art. 32 d.P.R. 600/1973; art. 51 d.P.R. 633/1972; art. 2729 c.c.

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Conviene sempre fare ricorso o è meglio chiudere prima?

Dipende dalla tenuta della motivazione e dal costo dell’alternativa. Chiudere in adesione o in acquiescenza porta le sanzioni a un terzo e ferma la riscossione; il ricorso non sospende automaticamente il pagamento e va accompagnato, quando serve, dall’istanza di sospensione. La scelta si fa dopo aver quantificato entrambe le strade.

Il confronto va impostato su tre grandezze. La prima è l’esito atteso: la fondatezza dei motivi, la solidità della prova documentale e il grado di consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale sul punto. La seconda è il costo certo della definizione: sanzioni ridotte a un terzo del minimo in caso di adesione o di acquiescenza (artt. 2, comma 5, e 15 del d.lgs. 218/1997), possibilità di rateazione, chiusura immediata della posizione. La terza è il costo finanziario del contenzioso: la proposizione del ricorso non sospende l’esecuzione dell’atto, e la riscossione procede in via frazionata secondo l’art.

68 del d.lgs. 546/1992 e l’art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; la sospensione dell’atto va chiesta al giudice ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. 546/1992, dimostrando congiuntamente il fumus boni iuris e il danno grave e irreparabile. Vanno considerate anche le spese di lite: l’art. 15, comma 2-octies, del d.lgs. 546/1992 pone a carico della parte che ha rifiutato senza giustificato motivo una proposta conciliativa le spese del giudizio maggiorate del 50 per cento, quando il riconoscimento delle sue pretese risulta inferiore al contenuto della proposta. La decisione non è una questione di principio: è un calcolo.

Riferimenti normativi: artt. 15, 47, 68 d.lgs. 546/1992; artt. 2, comma 5, e 15 d.lgs. 218/1997; art. 15 d.P.R. 602/1973

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Chi ha ricevuto un atto e vuole sapere in anticipo che cosa comporta l’assistenza può usare il calcolatore della parcella o chiedere un preventivo: la valutazione dei termini, però, va fatta subito, perché i sessanta giorni decorrono dalla notifica e non dalla lettura.

Per approfondire

Riferimenti dal 2027

I riferimenti di questa pagina sono quelli applicabili nel 2026. Dal 1° gennaio 2027 si applicano il nuovo testo unico delle imposte sui redditi (d.lgs. 117/2026) e il testo unico adempimenti e accertamento (d.lgs. 141/2026), oltre ai testi unici su sanzioni e giustizia tributaria. Le regole restano in larga parte le stesse, ma cambiano i numeri degli articoli: aggiorneremo i rinvii con la tavola di corrispondenza ufficiale.

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Vedi anche: Reati tributari e responsabilità 231 dell’ente

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