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Guida alla scelta

Come scegliere il commercialista per la propria impresa

Si sceglie il commercialista verificando tre cose, in quest’ordine: che sia effettivamente iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che abbia esperienza concreta nel settore e nella dimensione della vostra impresa, e che metta per iscritto in anticipo quali attività svolge e con quale compenso. Tutto il resto — la vicinanza dello studio, la simpatia al primo incontro, il passaparola — viene dopo questi tre requisiti, e non li sostituisce.

Abilitazione e iscrizione all’Albo

L’attività di dottore commercialista ed esperto contabile è riservata agli iscritti all’Albo istituito dal D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139, che ha unificato le preesistenti figure di dottore commercialista e ragioniere commercialista in un unico Ordine articolato in due sezioni. L’iscrizione presuppone l’esame di Stato e comporta obblighi di formazione professionale continua, di copertura assicurativa per la responsabilità professionale e di rispetto del Codice deontologico. L’iscrizione è pubblica e si verifica presso l’Ordine territoriale competente.

Verifica separata merita l’iscrizione al Registro dei revisori legali, tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze: è un requisito distinto dall’Albo, necessario per l’incarico di revisione legale dei conti e per gli organi di controllo delle società che ne sono obbligate. Non tutti i commercialisti sono revisori legali, e non serve che lo siano per la generalità degli incarichi; serve però se la vostra società ha superato — o si avvicina a superare — le soglie che rendono obbligatorio l’organo di controllo o il revisore.

Specializzazione per settore e per dimensione

La materia fiscale è troppo ampia perché un singolo professionista la copra tutta con la stessa profondità. Chiedete di quali settori lo studio si occupa abitualmente e con quante imprese di dimensione paragonabile alla vostra lavora. Un’impresa edile con contabilità di cantiere, una società che effettua operazioni intracomunitarie, uno studio professionale associato e una holding di partecipazioni pongono problemi diversi: reverse charge e ritenute, territorialità IVA e adempimenti INTRA, principio di cassa, regime delle partecipazioni.

Vale lo stesso per la dimensione. Chi gestisce prevalentemente contribuenti forfetari non ha necessariamente la struttura per seguire un bilancio d’esercizio con nota integrativa, un’operazione straordinaria o un contenzioso davanti alla Corte di giustizia tributaria. Se prevedete un’operazione societaria, una ristrutturazione del debito o l’ingresso di un socio finanziatore, ditelo subito e chiedete se lo studio ha già seguito operazioni di questo tipo.

Copertura territoriale e lavoro a distanza

Fatturazione elettronica, conservazione sostitutiva, cassetto fiscale e portali dell’Agenzia delle Entrate hanno reso il rapporto largamente indipendente dalla distanza fisica. La prossimità conserva però un valore quando servono accessi in loco, rapporti con banche e istituti locali, assistenza in verifica o rappresentanza davanti alla Corte di giustizia tributaria territorialmente competente.

Il criterio operativo è chiedere come funziona concretamente lo scambio: con quale canale arrivano i documenti, chi risponde alle domande ordinarie, entro quanto, e se esistono momenti fissi di confronto oltre alle scadenze. Uno studio che riceve anche in videoconferenza e che ha una procedura documentata di scambio è preferibile a uno vicino ma raggiungibile solo per telefono e a orari incerti.

Trasparenza del compenso

Il compenso professionale è pattuito tra le parti. L’art. 9, comma 4, del D.L. 1/2012 (conv. L. 27/2012) impone al professionista di rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, gli oneri ipotizzabili e gli estremi della polizza assicurativa, e di comunicare in forma scritta o digitale la misura del compenso, distinguendo tra spese, oneri e contributi.

Diffidate di chi risponde con un unico importo «tutto compreso» senza dire che cosa comprende. Un preventivo utile distingue: tenuta della contabilità e liquidazioni periodiche, bilancio e dichiarazioni, adempimenti ricorrenti, elaborazione delle paghe, consulenza ordinaria e attività straordinaria (verifiche, contenzioso, operazioni sul capitale) — e indica come vengono fatturate le attività fuori perimetro. Chiedete anche chi anticipa e come vengono ribaltate le spese vive (diritti camerali, imposte di bollo, oneri di deposito).

Continuità dello studio e forma organizzativa

È il criterio più trascurato e uno dei più rilevanti. Un professionista individuale può essere eccellente, ma un’assenza prolungata, un imprevisto o il pensionamento espongono l’impresa a un vuoto proprio in prossimità di una scadenza. La legge 12 novembre 2011 n. 183, art. 10, ha introdotto le società tra professionisti (S.T.P.), che consentono l’esercizio in forma associata mantenendo la personalità della prestazione: l’incarico resta riferibile a un professionista iscritto, indicato al cliente, ma la struttura garantisce sostituzione e continuità.

Chiedete quindi: quante persone compongono lo studio, chi segue materialmente la vostra pratica, chi la segue in sua assenza, e come sono organizzati archivio e scadenzario.

Errori tipici da evitare

Scegliere sul solo prezzo. Il compenso più basso di norma corrisponde a minor tempo dedicato: gli errori nelle dichiarazioni si pagano in sanzioni e interessi, che superano rapidamente il risparmio iniziale.

Affidarsi a chi promette risultati. Nessun professionista serio garantisce un esito fiscale, l’annullamento di un accertamento o un risparmio d’imposta predeterminato.

Rivolgersi a soggetti non iscritti. Esistono operatori che offrono «consulenza fiscale» o «servizi contabili» senza titolo. Al di là del profilo di esercizio abusivo, il cliente resta privo delle tutele collegate all’iscrizione: deontologia, obbligo formativo, assicurazione professionale, procedimento disciplinare.

Delegare tutto e non leggere nulla. La responsabilità dichiarativa resta in capo al contribuente e all’organo amministrativo. Il commercialista redige e assiste; l’imprenditore deve comunque comprendere che cosa firma.

Ignorare gli assetti organizzativi. L’art. 2086, comma 2, del codice civile impone all’imprenditore in forma societaria o collettiva di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche alla rilevazione tempestiva della crisi. Un commercialista che non affronta mai il tema vi lascia scoperti su un obbligo che è dell’organo amministrativo.

Che cosa chiedere al primo incontro

Portate l’ultimo bilancio approvato o l’ultima dichiarazione, una situazione contabile aggiornata e l’elenco delle posizioni aperte (finanziamenti, contenziosi, rateazioni). Poi chiedete:

  • chi sarà il professionista di riferimento e chi lo sostituisce;
  • quali attività rientrano nel compenso e quali no, con il preventivo per iscritto;
  • come e con quale frequenza ricevete i dati economici durante l’anno, non solo a bilancio approvato;
  • se lo studio gestisce internamente l’elaborazione delle paghe o si appoggia a terzi;
  • come viene gestito un controllo o un accertamento, e chi assiste in contraddittorio;
  • come avviene il passaggio di consegne dal precedente professionista;
  • quali software e canali sono usati, e come restano accessibili i vostri documenti.

Le risposte vaghe a domande precise sono, di per sé, un’informazione.

Domande frequenti

Che differenza c’è tra commercialista, ragioniere e consulente non iscritto?

Dal D.Lgs. 139/2005 dottori commercialisti e ragionieri commercialisti confluiscono in un unico Albo, articolato nella Sezione A (Commercialisti) e nella Sezione B (Esperti contabili). Il «consulente» non iscritto ad alcun Albo non è soggetto al Codice deontologico, all’obbligo di formazione continua, all’assicurazione professionale obbligatoria né al potere disciplinare dell’Ordine. L’iscrizione si verifica direttamente presso l’Ordine territoriale, che tiene l’Albo pubblico.

Quanto costa un commercialista?

Non esiste una tariffa obbligatoria: il compenso è concordato tra le parti. La legge impone però al professionista di comunicare per iscritto la misura del compenso, distinguendo spese, oneri e contributi, e di indicare complessità dell’incarico ed estremi della polizza. L’importo dipende da volume delle registrazioni, regime contabile, numero di dipendenti, adempimenti IVA e periodicità: chiedete un preventivo scritto riferito alla vostra situazione effettiva, non un listino generico.

Si può cambiare commercialista a metà anno?

Sì. Il rapporto è un contratto d’opera professionale e può cessare in corso d’anno, fermi restando il compenso per l’attività svolta e la revoca formale delle deleghe (cassetto fiscale, intermediario per l’invio telematico, canali INPS e INAIL). Il Codice deontologico impone al professionista uscente di restituire la documentazione del cliente e di collaborare al passaggio di consegne; il subentrante, per prassi deontologica, prende contatto con il collega prima di accettare l’incarico. Chiedete la restituzione in forma ordinata di libri, registri, dichiarazioni trasmesse con relative ricevute e copia dei fascicoli di bilancio.

Serve un commercialista vicino o si può lavorare a distanza?

Si può lavorare a distanza per la generalità degli adempimenti: fatturazione elettronica, invii telematici e conservazione digitale non richiedono presenza fisica. La prossimità resta utile per incontri di pianificazione, rapporti con la banca, assistenza in verifica e per il foro tributario competente. Il punto decisivo non è la distanza ma la reperibilità: canali di contatto definiti, tempi di risposta dichiarati e momenti di confronto fissati in calendario.

Che cosa fa in concreto un commercialista per una PMI?

Tiene la contabilità e cura le liquidazioni IVA periodiche e le comunicazioni collegate; redige il bilancio d’esercizio secondo il codice civile e i principi OIC e predispone le dichiarazioni fiscali; gestisce, direttamente o con l’ufficio paghe, contratti, cedolini e adempimenti INPS e INAIL. Segue inoltre gli adempimenti societari e camerali, assiste nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate in fase di controllo, adesione o contenzioso, e supporta l’organo amministrativo su assetti adeguati, monitoraggio della continuità aziendale e operazioni straordinarie. La parte meno visibile — e spesso la più utile — è la lettura periodica dei dati durante l’anno, che consente di intervenire prima che i risultati siano definitivi.

Lo Studio Ponchio S.T.P. è uno studio di dottori commercialisti con sedi a Milano, Ferrara e Codigoro; il titolare di riferimento è Dario Ponchio, Dottore Commercialista e Revisore Legale. Per un primo contatto o per richiedere un preventivo è disponibile la pagina Contatti.

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Vedi anche: Commercialista a Ferrara: come scegliere lo studio giusto

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