Osservatorio Fiscale · Guida · Luglio 2026
Con il contratto di rete più imprenditori si obbligano, sulla base di un programma comune, a collaborare in ambiti predeterminati, a scambiarsi informazioni o prestazioni, ovvero a esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto delle rispettive imprese. Il contratto può prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune. La soggettività giuridica non è un effetto automatico: il contratto che prevede organo comune e fondo patrimoniale ne è privo, salva la facoltà di acquistarla.
Rete-contratto. Non nasce alcun soggetto nuovo. Il contratto è comunque soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante, e produce effetti da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni a carico dei sottoscrittori originari. Il rapporto fra i partecipanti e l’organo comune è riconducibile al mandato con rappresentanza: gli atti compiuti dall’organo comune producono effetti direttamente nelle sfere individuali dei rappresentati, con la conseguenza che il fornitore deve emettere tante fatture quanti sono i partecipanti, ciascuna per la quota di prezzo imputabile, e specularmente ciascun partecipante fattura al cliente la propria quota. Se invece la capofila o la singola impresa agiscono senza rappresentanza, devono ribaltare costi e ricavi ai partecipanti per conto dei quali hanno agito, emettendo o ricevendo fatture pro quota. In ogni caso ciascuna impresa fa concorrere al proprio risultato i costi sostenuti e i ricavi realizzati per l’attuazione del programma. Per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune.
Rete-soggetto. Se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; è con questa iscrizione che acquista soggettività giuridica. Per acquistarla il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: la firma digitale ex articolo 24, sufficiente per la rete-contratto, non basta.
Sul piano fiscale la rete-soggetto diventa un autonomo soggetto passivo. È soggetta all’IRES ai sensi dell’articolo 73, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; rientra fra gli enti commerciali dell’articolo 73, comma 1, lettera b), soltanto se esercita attività commerciale in via principale o esclusiva, e in tal caso si applicano le regole degli articoli 81 e seguenti, mentre in caso contrario è ente non commerciale ai sensi della lettera c), con base imponibile IRAP determinata secondo l’articolo 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Ai fini IVA ricorre il presupposto soggettivo dell’articolo 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con attribuzione di partita IVA propria e adempimenti contabili autonomi. I contributi iniziali e successivi al fondo patrimoniale comune costituiscono apporto di capitale proprio in un nuovo soggetto e rilevano, contabilmente e fiscalmente, al pari dei conferimenti in società. Questi chiarimenti sono contenuti nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 20/E del 18 giugno 2013.
L’adempimento da non perdere. Se la rete ha acquisito soggettività giuridica, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale l’organo comune redige una situazione patrimoniale osservando, in quanto compatibili, le disposizioni sul bilancio d’esercizio della società per azioni, e la deposita presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Il termine decorre dalla chiusura dell’esercizio, non dall’approvazione: per l’esercizio solare la scadenza è il 28 febbraio, il 29 negli anni bisestili. Le modifiche al contratto sono depositate per l’iscrizione, a cura dell’impresa indicata nell’atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese in cui la stessa è iscritta, e l’ufficio ne dà comunicazione agli altri uffici per le annotazioni d’ufficio.
Punti di attenzione. Fatturazione dei rapporti interni e ribaltamento dei costi quando si agisce senza rappresentanza; regime IVA delle operazioni verso terzi; limite della responsabilità patrimoniale al fondo comune; forma richiesta per l’acquisto della soggettività; codatorialità e distacco fra le imprese retiste, ammessi dall’articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 nella misura in cui il contratto di rete li preveda.
Lo Studio affianca le imprese nella scelta della forma, nella redazione degli aspetti fiscali del contratto e nella gestione contabile a regime.
Testo aggiornato all’8 agosto 2026, sul testo vigente dell’articolo 3 del decreto-legge 5/2009 e sulla circolare 20/E del 2013.
Lascia nome ed email: ricevi la guida e gli aggiornamenti quando le regole cambiano. Il download parte subito dopo l’invio.
Academy Studio Ponchio · 2026
Utility per uffici contabili: 27 moduli e assistente AI per strutturare le scritture.
Contenuto formativo: per il caso concreto serve la verifica del professionista.
Apri percorso e utility