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Forfettario · Ferrara

Regime forfettario e apertura della partita IVA: requisiti, soglie, uscita

Chi può accedere al forfettario, quanto si paga fra imposta sostitutiva e contributi, quando si esce e come si apre correttamente la partita IVA.

Chi può accedere al regime forfettario e quali sono i limiti?

Possono accedere le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro e hanno sostenuto spese per lavoro dipendente e assimilato non superiori a 20.000 euro lordi, in assenza delle cause ostative di legge.

Il regime è disciplinato dall’art. 1, commi 54-89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il comma 54, lett. a), fissa in 85.000 euro il limite di ricavi e compensi dell’anno precedente, soglia introdotta dall’art. 1, comma 54, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; la lett. b) pone il limite di 20.000 euro lordi per le spese di lavoro dipendente, accessorio, collaborazioni e utili da associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro. Il comma 57 elenca le cause ostative: regimi speciali IVA o regimi forfettari di determinazione del reddito; residenza estera, salvo i residenti in Stati dello Spazio economico europeo che producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivo; cessione di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi in via esclusiva o prevalente; partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari; controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività riconducibili a quella svolta; esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro attuali o dei due anni precedenti, o di soggetti agli stessi riconducibili.

Il comma 57, lett. d-ter), preclude inoltre l’accesso a chi nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti una soglia determinata: il limite ordinario di 30.000 euro è stato elevato a 35.000 euro per il 2025 dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 e mantenuto in 35.000 euro anche per il 2026 dalla legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199); in assenza di ulteriori interventi il limite torna a 30.000 euro dal 2027. La causa ostativa non opera se il rapporto di lavoro è cessato nell’anno precedente e non sono stati percepiti altri redditi di lavoro dipendente o assimilati.

Riferimenti normativi: art. 1, commi 54, 56, 57, L. 190/2014; art. 1, comma 54, L. 197/2022; L. 207/2024; art. 1, comma 27, L. 199/2025

la guida al regime forfettario · aprire la partita IVA

Quanto si paga davvero con il regime forfettario?

Il reddito si determina applicando ai ricavi il coefficiente di redditività previsto per il codice ATECO, si deducono i contributi previdenziali versati e sul risultato si applica un’imposta sostitutiva del 15 per cento, ridotta al 5 per cento per i primi cinque periodi d’imposta di nuova attività. I contributi si calcolano a parte.

Il meccanismo è nei commi 64 e 65 dell’art. 1 della legge 190/2014. Il reddito imponibile è dato dai ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta moltiplicati per il coefficiente di redditività indicato nell’allegato 4 alla legge 190/2014, differenziato per gruppi di codici ATECO: 40 per cento per le industrie alimentari e delle bevande, 40 per cento per il commercio all’ingrosso e al dettaglio, 40 per cento per il commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande e 54 per cento per il commercio ambulante di altri prodotti, 86 per cento per le costruzioni e le attività immobiliari, 62 per cento per gli intermediari del commercio, 40 per cento per i servizi di alloggio e di ristorazione, 78 per cento per le attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione e per i servizi finanziari e assicurativi, 67 per cento per le altre attività economiche.

Dal reddito così determinato si deducono i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati nel periodo, compresi quelli corrisposti per i collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico. L’imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali e IRAP è del 15 per cento; il comma 65 la riduce al 5 per cento per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i quattro successivi, a condizione che il contribuente non abbia esercitato nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o d’impresa, che l’attività non sia mera prosecuzione di altra precedentemente svolta come lavoro dipendente o autonomo salvo il periodo di pratica obbligatoria, e che, in caso di proseguimento di attività altrui, i ricavi del periodo precedente non superino il limite del comma 54.

Riferimenti normativi: art. 1, commi 64, 65, e allegato 4, L. 190/2014

calcolo della parcella · perdite e nuove attività

Quando si esce dal regime forfettario?

Superati 85.000 euro ma non 100.000, il regime si applica ancora per l’anno in corso e cessa dal 1° gennaio successivo. Superati 100.000 euro, il regime cessa immediatamente nell’anno stesso: il reddito si determina con le regole ordinarie e l’IVA è dovuta dalle operazioni effettuate dopo il superamento.

La regola è nel comma 71 dell’art. 1 della legge 190/2014, nel testo risultante dall’art. 1, comma 54, lett. b), della legge 197/2022. La cessazione ordinaria opera dall’anno successivo a quello in cui viene meno un requisito del comma 54 o si realizza una causa ostativa del comma 57. La cessazione immediata riguarda invece il superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti: in quel caso il reddito dell’intero periodo d’imposta è determinato secondo le regole ordinarie e l’IVA è dovuta a partire dalle operazioni effettuate successivamente al superamento, con obbligo di istituire i registri, di liquidare l’imposta e di presentare la dichiarazione annuale IVA per l’intero anno.

L’uscita comporta anche il ritorno alla soggezione a ritenuta d’acconto e la ripresa del ruolo di sostituto d’imposta, che nel forfettario è escluso dal comma 69 salvo l’obbligo di indicare in dichiarazione il codice fiscale dei percettori. Vanno inoltre gestite le rettifiche della detrazione IVA ai sensi dell’art. 19-bis2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dovute in entrata come in uscita dal regime. Il monitoraggio dei ricavi va fatto durante l’anno, non a consuntivo.

Riferimenti normativi: art. 1, commi 69, 71, L. 190/2014; art. 1, comma 54, lett. b), L. 197/2022; art. 19-bis2 d.P.R. 633/1972

IVA in pratica · regime forfettario: la guida

Quali contributi previdenziali paga un forfettario?

Dipende dall’attività, non dal regime fiscale. Artigiani e commercianti versano i contributi fissi sul minimale più la quota percentuale sul reddito eccedente, con facoltà di chiedere una riduzione del 35 per cento. I professionisti senza cassa versano alla gestione separata INPS in percentuale sul reddito; quelli con cassa seguono il proprio regolamento.

Il comma 77 dell’art. 1 della legge 190/2014 riconosce agli esercenti attività d’impresa iscritti alle gestioni artigiani e commercianti la riduzione del 35 per cento della contribuzione ordinaria, sia sulla quota calcolata sul minimale sia su quella eccedente; la riduzione non è automatica e va richiesta all’INPS entro il 28 febbraio dell’anno per il quale si intende fruirne, o all’atto dell’iscrizione per chi inizia l’attività, secondo le modalità indicate dalla prassi dell’Istituto. La riduzione incide sull’accredito contributivo, che viene ridotto in proporzione ai sensi dell’art. 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I professionisti privi di cassa di categoria si iscrivono alla gestione separata dell’art. 2, comma 26, della legge 335/1995 e versano in percentuale sul reddito, senza minimale, con la facoltà di addebitare in fattura la rivalsa del 4 per cento.

Chi è iscritto a una cassa professionale segue il regolamento della propria cassa, con il contributo soggettivo e il contributo integrativo addebitato in fattura. Aliquote, minimale e massimale delle gestioni artigiani e commercianti e della gestione separata sono rideterminati ogni anno e comunicati con le circolari dell’INPS: vanno letti sulla circolare dell’anno di riferimento prima di quantificare il carico, perché sul confronto fra regimi pesano spesso più dell’imposta sostitutiva. Per chi si iscrive per la prima volta alle gestioni artigiani e commercianti sono state inoltre introdotte misure temporanee di riduzione contributiva: presupposti, durata, importo e cumulabilità con la riduzione del comma 77 vanno verificati sulla normativa vigente e sulla prassi INPS al momento dell’iscrizione, perché il perimetro cambia di anno in anno.

Riferimenti normativi: art. 1, comma 77, L. 190/2014; art. 2, commi 26 e 29, L. 335/1995; circolari INPS annuali su aliquote e minimali

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Come si apre concretamente la partita IVA e in quanto tempo?

La dichiarazione di inizio attività si presenta entro trenta giorni: con il modello AA9/12 per le persone fisiche, o tramite Comunicazione Unica al registro delle imprese se l’attività è commerciale. Il numero è attribuito immediatamente. Le pratiche collegate — iscrizione INPS, INAIL, SCIA, PEC — seguono lo stesso invio.

L’art. 35 del d.P.R. 633/1972 impone a chi intraprende l’esercizio di un’impresa, arte o professione di dichiararlo entro trenta giorni all’Agenzia delle Entrate. Per i lavoratori autonomi si usa il modello AA9/12, trasmesso telematicamente; per le imprese l’adempimento confluisce nella Comunicazione Unica prevista dall’art. 9 del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che con un unico invio al registro delle imprese assolve gli obblighi verso Agenzia delle Entrate, camera di commercio, INPS e INAIL.

Nella dichiarazione vanno indicati il codice ATECO dell’attività prevalente e di quelle secondarie, il volume d’affari presunto, il luogo di conservazione delle scritture e, ove ricorrano, l’opzione per il regime forfettario e i dati per le operazioni intracomunitarie con inclusione nella banca dati VIES. La fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio è obbligatoria per tutti i soggetti passivi, forfettari compresi, dal 1° gennaio 2024; le fatture dei forfettari scontano l’imposta di bollo di 2 euro quando l’importo supera 77,47 euro. Vanno infine valutati la SCIA al SUAP per le attività soggette e l’obbligo di domicilio digitale.

Riferimenti normativi: art. 35 d.P.R. 633/1972; art. 9 d.l. 7/2007 conv. L. 40/2007; art. 1 d.lgs. 127/2015; d.P.R. 642/1972, tariffa parte I, art. 13

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Prima di scegliere il regime conviene confrontare due conti già fatti: forfettario e regime ordinario, sullo stesso volume di ricavi e con gli stessi contributi. Il calcolatore della parcella e il preventivo online indicano il costo dell’assistenza.

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