Salta al contenuto
Studio PonchioStudio PonchioSTP

Lavoro e contributi · Ferrara

Costo del lavoro e paghe: quanto costa un dipendente e cosa si può recuperare

Dalla retribuzione lorda al costo aziendale: contributi, TFR, INAIL, fringe benefit ed esoneri contributivi all’assunzione, con norme e adempimenti.

Quanto costa davvero un dipendente rispetto al lordo che compare in busta paga?

Al lordo annuo va aggiunto circa il quaranta-cinquanta per cento fra contributi a carico del datore, premio INAIL e accantonamento del trattamento di fine rapporto. La percentuale esatta dipende dal contratto collettivo applicato, dal settore, dall’inquadramento e dalla classe di rischio assicurativo.

Il costo aziendale si costruisce per addizioni sulla retribuzione annua lorda. La contribuzione previdenziale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti è complessivamente pari al 33 per cento dell’imponibile per la generalità dei lavoratori dipendenti, di cui 9,19 per cento a carico del lavoratore e la parte restante a carico del datore; sulla quota di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile si aggiunge il contributo dell’1 per cento a carico del lavoratore previsto dall’art. 3-ter del d.l. 14 giugno 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 agosto 1992, n. 438. Si sommano le contribuzioni minori: il contributo di finanziamento della NASpI dell’1,61 per cento previsto dall’art.

2, commi 25 e seguenti, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il contributo al Fondo di garanzia del TFR dello 0,20 per cento di cui all’art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, i contributi ai fondi di integrazione salariale e quelli previsti dal contratto collettivo per assistenza sanitaria e previdenza complementare. Il premio INAIL è determinato per voce di tariffa e liquidato in autoliquidazione. Il TFR matura in ragione della retribuzione annua divisa per 13,5, al netto dello 0,50 per cento, e si rivaluta con l’1,5 per cento fisso più il 75 per cento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, ai sensi dell’art. 2120 del codice civile.

Riferimenti normativi: art. 3-ter d.l. 384/1992 conv. L. 438/1992; art. 2, commi 25 e ss., L. 92/2012; art. 2 L. 297/1982; art. 2120 c.c.; d.P.R. 1124/1965; art. 11, comma 3, d.lgs. 47/2000

la guida al costo del lavoro · indici ISTAT per la rivalutazione

Chi paga i contributi e come si versano?

Il datore trattiene la quota a carico del lavoratore in busta paga e versa l’intero importo con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza. La denuncia UNIEMENS si trasmette all’INPS entro l’ultimo giorno del mese successivo. Il premio INAIL si liquida a febbraio.

L’obbligo contributivo grava per intero sul datore di lavoro, che risponde anche della quota a carico del lavoratore e non può rivalersi per le trattenute omesse, salvi i casi consentiti. Il versamento avviene con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga; la denuncia contributiva e retributiva individuale, il flusso UNIEMENS, è trasmessa telematicamente all’INPS entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. Il libro unico del lavoro, previsto dall’art. 39 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve essere compilato entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.

L’autoliquidazione INAIL, con il pagamento del premio di regolazione dell’anno precedente e della rata anticipata dell’anno in corso, è dovuta entro il 16 febbraio, con facoltà di rateazione. L’omesso o tardivo versamento produce sanzioni civili ai sensi dell’art. 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in misura diversa a seconda che ricorra un’omissione o un’evasione contributiva, e l’omesso versamento delle ritenute previdenziali oltre la soglia annua fissata dall’art. 2, comma 1-bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è penalmente rilevante, mentre al di sotto della soglia resta la sanzione amministrativa. Misura delle sanzioni civili e importo della soglia penale vanno riscontrati sul testo vigente alla data della violazione, prima di impostare la regolarizzazione.

Riferimenti normativi: art. 39 d.l. 112/2008 conv. L. 133/2008; art. 116, comma 8, L. 388/2000; art. 2, comma 1-bis, d.l. 463/1983 conv. L. 638/1983; d.P.R. 1124/1965; circolari e messaggi INPS e INAIL

scadenzario degli adempimenti · detrazioni e assenze in busta paga

Nel 2026 quanto vale la soglia di esenzione dei fringe benefit?

Il limite ordinario dell’art. 51, comma 3, del TUIR è di 258,23 euro. Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 la legge di bilancio 2025 ha innalzato la soglia a 1.000 euro, elevati a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico. Superata la soglia, l’intero importo diventa imponibile.

L’art. 51, comma 3, ultimo periodo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 esclude dal reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta, precisando che se il valore supera il limite esso concorre interamente a formare il reddito. L’art. 1, commi 390 e 391, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha innalzato in via temporanea il limite per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, portandolo a 1.000 euro per la generalità dei lavoratori e a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, fiscalmente a carico ai sensi dell’art.

12, comma 2, del TUIR. La misura resta quindi applicabile al periodo d’imposta 2026, che ricade nel triennio individuato dalla legge 207/2024 e non è stato interessato da modifiche della legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199). Nel plafond rientrano, oltre ai beni e servizi, le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché per l’affitto o gli interessi sul mutuo relativi alla prima casa. Il beneficio per i lavoratori con figli è subordinato alla dichiarazione del lavoratore con indicazione del codice fiscale dei figli e all’informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, ove presenti.

Riferimenti normativi: artt. 12, comma 2, e 51, comma 3, d.P.R. 917/1986; art. 1, commi 390 e 391, L. 207/2024

retribuzione, benefit e costo aziendale · auto aziendali, trasferte e rimborsi

Quali esoneri contributivi si possono usare per un’assunzione, e a quali condizioni?

Esistono misure strutturali — assunzione di donne e di over 50 disoccupati, apprendistato, categorie protette — e misure a termine, riferite a giovani, donne svantaggiate e Zona economica speciale. Tutte richiedono DURC regolare, rispetto degli accordi collettivi e assenza di obblighi preesistenti di assunzione. Vanno verificate prima di firmare il contratto.

I presupposti comuni sono due. Il primo è l’art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che subordina i benefici normativi e contributivi al possesso del documento unico di regolarità contributiva e al rispetto degli obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi. Il secondo è l’art. 31 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, che esclude gli incentivi quando l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, quando viola il diritto di precedenza alla riassunzione, quando presso il datore o l’utilizzatore sono in atto sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione, e quando il lavoratore è stato licenziato nei sei mesi precedenti da un datore con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. Fra le misure strutturali si collocano la riduzione contributiva del cinquanta per cento per l’assunzione di over cinquanta disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito, prevista dall’art.

4, commi da 8 a 11, della legge 92/2012, e l’aliquota ridotta per l’apprendistato dell’art. 1, comma 773, della legge 296/2006. Le misure a termine per l’assunzione di giovani, di donne svantaggiate e nella Zona economica speciale unica, introdotte dagli artt. 22, 23 e 24 del d.l. 7 maggio 2024, n. 60, convertito dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, riguardano le assunzioni e le trasformazioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025: per quelle rientranti nel periodo agevolato la domanda di riconoscimento va presentata entro il termine fissato dalle istruzioni dell’INPS, da ultimo indicato nel 30 settembre 2026. Per le assunzioni effettuate nel 2026 il perimetro degli incentivi utilizzabili va invece ricostruito volta per volta sulla normativa vigente e sulle circolari e sui messaggi dell’Istituto, prima della stipula del contratto e non dopo.

Riferimenti normativi: art. 1, commi 773 e 1175, L. 296/2006; art. 31 d.lgs. 150/2015; art. 4, commi 8-11, L. 92/2012; artt. 22, 23, 24 d.l. 60/2024 conv. L. 95/2024; circolari e messaggi INPS

verifica preliminare del caso · costo del lavoro e incentivi

Cosa serve per assumere il primo dipendente e con quali termini?

Prima dell’inizio del rapporto: apertura della posizione INPS e INAIL, comunicazione UNILAV entro le ore 24 del giorno precedente, visita medica preventiva ove prevista. Entro sette giorni la consegna delle informazioni sul rapporto. Poi il ciclo mensile: cedolino, libro unico, UNIEMENS e versamento con F24.

La comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto va trasmessa al centro per l’impiego entro le ore ventiquattro del giorno antecedente a quello di inizio, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 2, del d.l. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. L’informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro è dovuta ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 152, nel testo sostituito dal d.lgs. 27 giugno 2022, n. 104, che ne ha ampliato il contenuto e fissato i termini di consegna. Sul piano assicurativo, la denuncia di esercizio all’INAIL va presentata contestualmente all’inizio dell’attività ai sensi del d.P.R.

30 giugno 1965, n. 1124. Sul piano della sicurezza, prima dell’adibizione alla mansione vanno assolti la valutazione dei rischi, la sorveglianza sanitaria preventiva quando prevista dall’art. 41 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e la formazione dell’art. 37 dello stesso decreto. Il ciclo mensile che ne segue comprende l’elaborazione del cedolino, la compilazione del libro unico del lavoro entro la fine del mese successivo, la trasmissione del flusso UNIEMENS entro lo stesso termine e il versamento dei contributi e delle ritenute fiscali entro il giorno 16 del mese successivo.

Riferimenti normativi: art. 9-bis, comma 2, d.l. 510/1996 conv. L. 608/1996; art. 1 d.lgs. 152/1997 come sostituito dal d.lgs. 104/2022; d.P.R. 1124/1965; artt. 37 e 41 d.lgs. 81/2008; art. 39 d.l. 112/2008 conv. L. 133/2008

sicurezza sul lavoro e DVR · modulistica dello Studio · calcolo della parcella · chiedere un preventivo · guida al costo del lavoro · auto, trasferte e rimborsi spese · lavoro sportivo dilettantistico · detrazioni e assenze in busta paga · indici ISTAT

Prima di formalizzare un’assunzione conviene calcolare il costo pieno e verificare gli incentivi utilizzabili: dopo la firma la scelta contrattuale non si corregge. Il calcolatore della parcella e il preventivo online indicano il costo del servizio paghe.

Per approfondire

Calendario scadenze Installa l’app