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Imposte dirette e dichiarazioni

Dichiarazione IVA omessa: l’Agenzia liquida l’imposta senza accertamento

Dal 1° gennaio 2026 l’Agenzia delle entrate può liquidare l’IVA di un’annualità non dichiarata, senza accertamento, con le fatture elettroniche, i corrispettivi telematici e le liquidazioni periodiche già in suo possesso; le disposizioni attuative sono del 31 agosto 2026. Al contribuente arriva una comunicazione: sessanta giorni per replicare o pagare, poi l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

L’art. 54-bis.1 del d.P.R. 633/1972 nasce dall’art. 1, comma 111, lett. a), della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ed è attuato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 239129/2026 del 28 agosto 2026. La liquidazione opera «senza pregiudizio dell’azione accertatrice» entro il termine dell’art. 57, comma 2 (31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata): nel 2026 restano liquidabili le annualità dal 2018 — che si chiude il 31 dicembre — al 2025. Si considera omessa anche la dichiarazione presentata «senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta dovuta» (comma 1); il provvedimento la individua nella dichiarazione «completamente priva dei dati relativi alle operazioni attive effettuate» (punto 2.3), e l’avverbio «completamente» restringe l’ipotesi.

Il debito si forma su fatture elettroniche emesse e ricevute, corrispettivi telematici, liquidazioni periodiche e versamenti, senza il credito dell’anno precedente. Gli interessi sono quelli dell’art. 20 del d.P.R. 602/1973, al 4 per cento dell’art. 2 del d.m. 21 maggio 2009; pagando entro sessanta giorni scendono al 3,5 per cento dell’art. 6, comma 1, dello stesso decreto, calcolato fino all’ultimo giorno del mese precedente l’elaborazione della comunicazione (punto 7.2).

La sanzione richiede un distinguo che la norma non fa. Il comma 3 rinvia all’art. 5, comma 1, del d.lgs. 471/1997, ma il 120 per cento in misura fissa viene dal d.lgs. 87/2024 — il minimo di 250 euro era già nel testo previgente — il cui art. 5 lo riserva alle violazioni dal 1° settembre 2024. L’omissione si consuma decorsi novanta giorni dal termine: per l’IVA 2023, il 29 luglio 2024.

Dal 2018 al 2023 vale perciò ancora la cornice edittale dal 120 al 240 per cento, da graduare ex art. 7 del d.lgs. 472/1997, criterio che una procedura automatizzata non esprime; la riduzione a un terzo opera su quella misura. Per quelle annualità il comma 1-bis dell’art. 5 non era ancora in vigore: la riduzione stava nel quinto periodo del comma 1 — dal sessanta al centoventi per cento, minimo 200 euro — e operava solo se la dichiarazione era presentata entro il termine di quella del periodo successivo. Per ogni annualità liquidabile oggi quella finestra è chiusa: non c’è alcuna dichiarazione ultratardiva da valutare e la preclusione del comma 4 non ha oggetto.

Esempio, annualità 2024 (omissione consumata nel 2025, quindi 120 per cento): debito 180.000 euro, credito 110.000, versamenti 25.000; imposta liquidata 45.000, sanzione 54.000, ridotta a 18.000 pagando nei termini.

La comunicazione va per PEC all’indirizzo INI-PEC o al domicilio digitale speciale, altrimenti per raccomandata A/R, col prospetto analitico in «L’Agenzia scrive». Il punto 6.1 non indica un canale per la segnalazione: resta la PEC della Direzione competente, individuata dal punto 6.2 nella Direzione provinciale del domicilio fiscale alla data in cui la dichiarazione andava presentata. Non è ammessa la compensazione (artt. 17 d.lgs. 241/1997 e 31 d.l. 78/2010); l’esclusione della rateazione dell’art. 3-bis del d.lgs. 462/1997 sta solo nelle motivazioni, coerente col fatto che la comunicazione non è un avviso bonario ex artt. 2 e 3 dello stesso decreto.

Lo SdI non dice se l’imposta sia detraibile: la liquidazione sconta per intero le fatture ricevute, senza pro rata né indetraibilità dell’art. 19-bis1. Chi accetta l’esito resta esposto all’accertamento, dove la sanzione colpisce la sola differenza.

Resta fuori dai dati l’imposta assolta in dogana sulle importazioni, che l’art. 1, comma 3-bis, del d.lgs. 127/2015 esclude dalla trasmissione allo SdI: è la prima detrazione da produrre nei sessanta giorni, con le bollette doganali. L’argomento centrale è Cass., SS.UU., 8 settembre 2016, n. 17757: l’eccedenza detraibile va riconosciuta anche senza dichiarazione annuale se ricorrono i requisiti sostanziali, con prova a carico del contribuente. Sopra 50.000 euro di imposta evasa rileva l’art. 5 del d.lgs. 74/2000: pagare dopo la comunicazione non integra la non punibilità dell’art. 13, comma 2, che pretende ravvedimento o dichiarazione tardiva prima della conoscenza formale del controllo.

In pratica

Studio e legale rappresentante ricostruiscono le annualità non presentate, o completamente prive dei dati delle operazioni attive, ancora aperte ex art. 57, comma 2, fissando per ciascuna il regime sanzionatorio. Dopo la comunicazione il termine è di sessanta giorni («nei successivi sessanta giorni», comma 2) e torna a decorrere dall’esito rideterminato. Alla data di pubblicazione il pagamento non è ancora eseguibile: i codici tributo del punto 8.2 attendono la risoluzione. Si conservano registri IVA, bollette doganali, prospetti del pro rata ed estrazioni da Fatture e Corrispettivi.

Domande frequenti

Quali annualità raggiunge la procedura, e con quale sanzione?
Nel 2026 quelle dal 2018 al 2025 (art. 57, comma 2). Per le omissioni consumate entro il 31 agosto 2024 — quindi fino all’annualità 2023 — resta la cornice edittale dal 120 al 240 per cento, minimo 250 euro; il 120 per cento in misura fissa vale solo per le omissioni successive.

La comunicazione è impugnabile davanti alla Corte di giustizia tributaria?
Né l’art. 54-bis.1 né il provvedimento la qualificano come atto impugnabile: il punto 7.1 si limita all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo ex art. 14 del d.P.R. 602/1973, e l’atto tipicamente impugnabile resta la cartella. L’orientamento sulle comunicazioni di irregolarità non è però univoco e la mancata impugnazione non produce acquiescenza.

Conviene ancora la dichiarazione ultratardiva?
Per le omissioni dal 1° settembre 2024 il confronto è fra il 75 per cento dell’art. 5, comma 1-bis (art. 13, comma 1, aumentato al triplo) e il 40 per cento del 120 ridotto a un terzo; la scelta va fatta prima della comunicazione, che preclude il comma 1-bis. Per le annualità anteriori la finestra della vecchia riduzione è già chiusa: non c’è più una scelta da fare.

Che cosa cambia dal 1° gennaio 2027?
I commi 1, 2 e 5 dell’art. 54-bis.1 saranno abrogati dal d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 e confluiranno nell’art. 277 del testo unico in materia di adempimenti e accertamento, che rinvierà all’art. 30, comma 1-bis, del d.lgs. 173/2024 e agli artt. 3, 6 e 93 del d.lgs. 33/2025. Nel decreto IVA resteranno i commi 3 e 4, legati al d.lgs. 471/1997 e al comma 1 dell’art. 30: il coordinamento resta da sciogliere.

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