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Volontari sportivi: il rimborso non è reddito, ma pesa sul plafond dei 15.000 euro

Il rimborso forfettario al volontario sportivo, fino a 400 euro al mese, non è reddito, ma occupa il plafond di 15.000 euro dei compensi di lavoro sportivo. Chi fa solo il volontario non lo esaurisce; chi cumula compensi presso altri enti sì, e allora si tassa l’eccedenza — a condizione che l’autocertificazione ci sia. Lo chiarisce la circolare 7/E del 7 agosto 2026.

31 agosto 2026A cura dello Studio PonchioLettura 8 min

Con la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 l’Agenzia delle entrate ha risposto a sette quesiti sul decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, consolidando in un documento di prassi rivolto agli Uffici gli orientamenti finora affidati a una consulenza giuridica. Due risposte toccano da vicino le associazioni e le società sportive dilettantistiche: il trattamento del rimborso forfettario al volontario e la portata della franchigia dei 15.000 euro quando il lavoratore sportivo è assunto come dipendente. La stagione riparte a settembre e i contratti si firmano adesso: conviene rifare i conti prima, non a consuntivo.

Una premessa che sgombra il campo dall’allarme inutile: il rimborso forfettario al volontario ha un tetto di 400 euro mensili, cioè 4.800 euro l’anno. Chi fa soltanto il volontario non può, da solo, esaurire il plafond dei 15.000 euro. Il problema si pone per chi cumula, nello stesso anno, rimborsi da volontario e compensi di lavoro sportivo presso altri enti: è la posizione di chi collabora con più enti nella stessa stagione. La rassicurazione, però, vale sul solo plafond fiscale. Sul versante previdenziale il collegamento non sta nella prassi fiscale, ma nell’articolo 29, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. 36/2021, che richiama i limiti di non imponibilità dell’articolo 35, comma 8-bis. Quest’ultimo non prevede un’esenzione, bensì una franchigia annua di 5.000 euro sulla base di calcolo: l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui. La regola riguarda i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo iscritti alla Gestione separata INPS — collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori autonomi — e non il lavoro sportivo subordinato. I rimborsi forfettari al volontario, pur non concorrendo a formare il reddito del percipiente, concorrono al superamento di quei limiti e, al relativo superamento, costituiscono base imponibile previdenziale; dodici mensilità piene di rimborso, 4.800 euro, restano al di sotto della franchigia. Fino al 31 dicembre 2027, infine, la contribuzione a quella gestione è dovuta nei limiti del 50 per cento dell’imponibile contributivo (articolo 35, comma 8-ter).

La franchigia dei 15.000 euro opera sulla base imponibile

L’articolo 36, comma 6, primo periodo, del d.lgs. 36/2021 dispone che i «compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00». L’Agenzia osserva che il legislatore ha ancorato la disposizione alla natura oggettiva dell’attività svolta, senza distinguere in base alla veste contrattuale: poiché l’articolo 25, comma 2, dello stesso decreto ammette che l’attività di lavoro sportivo costituisca oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, l’esclusione opera «a monte», qualunque sia la categoria reddituale in cui il compenso si colloca.

L’esclusione vale quindi anche per l’atleta o l’istruttore assunto con contratto di lavoro subordinato. L’eventuale eccedenza segue poi le regole ordinarie del TUIR proprie della categoria di appartenenza: nel lavoro subordinato, quelle dei redditi di lavoro dipendente. La conclusione riprende la risposta alla consulenza giuridica n. 14 del 30 settembre 2025, già richiamata dalla circolare.

Resta fermo che la veste contrattuale non è liberamente disponibile: l’articolo 28, comma 2, presume — con presunzione relativa — che nell’area del dilettantismo il lavoro sportivo sia oggetto di collaborazione coordinata e continuativa quando, verso il medesimo committente, ricorrono insieme una durata delle prestazioni che, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali. Il secondo requisito è il coordinamento delle prestazioni sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici. Il rischio, quindi, corre nella direzione opposta a quella che si teme di solito: non è il subordinato la scelta prudente, perché dove ricorrono quei requisiti la forma presunta è la collaborazione, e la riqualificazione che viene contestata è semmai quella di un rapporto formalmente di collaborazione ma in fatto subordinato ai sensi dell’articolo 2094 del codice civile. Dove la qualificazione è incerta, lo strumento per metterla in sicurezza è la certificazione del contratto (articolo 25, comma 3, del d.lgs. 36/2021 e articolo 78 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276).

I rimborsi ai volontari occupano la franchigia pur non essendo reddito

L’articolo 29 del d.lgs. 36/2021 consente agli enti sportivi di avvalersi di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo in modo personale, spontaneo e gratuito, con finalità amatoriali. Il comma 2 stabilisce che quelle prestazioni non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, e che ai volontari possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva — anche paralimpici —, dal CONI, dal CIP e da Sport e salute S.p.a., purché siano tali organismi a individuare, con proprie deliberazioni, le tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali il rimborso è ammesso.

Lo stesso comma stabilisce, in successione, due regole: «I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente» e, subito dopo, che essi «concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall’articolo 35, comma 8-bis, e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall’articolo 36, comma 6». Il rimborso, quindi, non è reddito, ma occupa spazio nel plafond dei 15.000 euro. La seconda parte della disposizione, di rilievo previdenziale, non è oggetto della circolare: discende direttamente dalla norma. Secondo la circolare il limite dei 400 euro mensili va riferito a ciascun volontario per le somme ricevute nell’anno solare di riferimento, e vi concorrono i rimborsi erogati da più soggetti nel medesimo anno.

I due esempi della circolare: si tassa l’eccedenza, non il rimborso

La circolare costruisce la regola su due casi, e la differenza fra i due è l’intera sostanza della questione.

Franchigia già esaurita. Un volontario riceve un rimborso forfettario mensile di 350 euro e dichiara all’ente erogante di aver percepito da altri enti, in rapporti di lavoro autonomo, compensi sportivi per 16.000 euro. Poiché la soglia era già superata prima del pagamento, l’intero rimborso di 350 euro concorre alla formazione del reddito imponibile del volontario a titolo di lavoro autonomo; restano imponibili in capo al volontario anche i 1.000 euro già eccedenti.

Franchigia superata proprio con quel pagamento. Un volontario riceve 380 euro di rimborso e dichiara di aver percepito da altri enti 14.800 euro di compensi di lavoro sportivo autonomo. I 380 euro si sommano ai compensi già percepiti: 15.180 euro in tutto. Concorre alla formazione del reddito imponibile la sola eccedenza di 180 euro; fino a 15.000 euro né gli altri enti né l’ente che eroga il rimborso applicano la ritenuta, a condizione — dice la circolare, riferendo la dichiarazione anche al volontario — che abbiano ricevuto dal percipiente, all’atto del pagamento, l’autocertificazione dell’articolo 36, comma 6-bis. Sul titolo di quella dichiarazione, quando a renderla è un volontario, si torna più avanti.

Il superamento del plafond, quindi, non rende imponibile il rimborso per intero: lo rende imponibile per la parte che eccede. La regola cambia solo quando la soglia era già consumata prima del pagamento.

La ritenuta: quale, quando, con quali conseguenze

La ritenuta non è una sola: segue il rapporto. Sull’eccedenza corrisposta nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo — l’ipotesi degli esempi della circolare — l’ente opera la ritenuta d’acconto del 20 per cento prevista dall’articolo 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, disposizione che, come la stessa circolare avverte, dal 1° gennaio 2027 è trasfusa nell’articolo 38 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione approvato con d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, salvo ulteriori differimenti. Sull’eccedenza corrisposta a un collaboratore coordinato e continuativo, i cui compensi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR, si applica invece la ritenuta dell’articolo 24 del medesimo d.P.R. 600/1973; e sull’eccedenza corrisposta in un rapporto di lavoro subordinato si applicano l’articolo 23 e le addizionali regionale e comunale, con conguaglio di fine anno. Il punto non è teorico: nel dilettantismo la forma presunta è proprio la collaborazione coordinata e continuativa. In tutti i casi la ritenuta si versa con il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento e va poi esposta nella Certificazione Unica e nel modello 770.

Un passaggio merita di essere segnalato nei suoi termini esatti. La circolare qualifica il rimborso eccedente come reddito di lavoro autonomo pur in assenza di un rapporto di lavoro fra il volontario e l’ente che lo eroga: l’articolo 29, comma 1, del d.lgs. 36/2021 richiede anzi che la prestazione sia gratuita, e l’articolo 25 dello stesso decreto definisce lavoratore sportivo chi opera verso un corrispettivo. È una lettura di prassi, coerente con l’esito che l’Amministrazione vuole raggiungere più che con il criterio che la circolare stessa enuncia; e una circolare non è fonte del diritto, non vincola il contribuente né il giudice. Sul piano civilistico, in ogni caso, la qualificazione tributaria non muta la natura del rapporto: il rimborso resta il rimborso delle spese di una prestazione gratuita, e l’assolvimento dell’obbligo di ritenuta non è il riconoscimento di un rapporto di lavoro. Poiché però quell’adempimento genera una Certificazione Unica per redditi di lavoro autonomo intestata a un soggetto per il quale l’articolo 29, comma 3, esclude la compatibilità fra prestazione di volontariato e rapporto di lavoro autonomo con l’ente, è opportuno che la delibera, l’atto di incarico e la causale del pagamento diano atto della natura di rimborso e del titolo per cui la ritenuta è stata operata.

L’autocertificazione non è una formalità: è la condizione dell’esonero

Nessun ente può sapere quanto una persona percepisce altrove. L’articolo 36, comma 6-bis, mette perciò la dichiarazione a carico del lavoratore sportivo: all’atto del pagamento — di ogni pagamento, non una volta per stagione — questi rilascia un’autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare. La circolare vi collega un effetto preciso: la non applicazione della ritenuta entro i 15.000 euro è condizionata all’avvenuta ricezione di quella dichiarazione. L’ente che paga senza averla ricevuta non dispone dell’esonero.

Per il volontario la questione è diversa: il volontario non è un lavoratore sportivo e l’obbligo del comma 6-bis non lo riguarda, ma gli esempi della circolare presuppongono che dichiari all’ente erogante quanto ha percepito altrove. È opportuno quindi acquisire ugualmente una dichiarazione scritta, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell’articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con l’avvertenza che l’obbligo di accettare quelle dichiarazioni riguarda i rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, non un’associazione sportiva. Va soprattutto prevista come obbligazione nell’atto di incarico di volontariato, con impegno ad aggiornarla a ogni erogazione e clausola di manleva. È quella clausola, non la forma, a dare all’ente un titolo per il risarcimento del danno derivante da una dichiarazione omessa o non veritiera: sanzioni, interessi, costo della regolarizzazione e della correzione della Certificazione Unica.

Sono due piani distinti, ed è bene non confonderli. La rivalsa della ritenuta è cosa diversa e non dipende da alcuna clausola: chi è obbligato al pagamento dell’imposta in luogo di altri «deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso» (articolo 64, primo comma, del d.P.R. 600/1973), e l’articolo 25, primo comma, dello stesso decreto impone la ritenuta «con l’obbligo di rivalsa». Non è una facoltà: l’ente che rinuncia a recuperare la ritenuta dal percipiente compie un atto che, in un ente associativo, può essere contestato agli amministratori. Resta invece non affrontata dalla circolare la sorte della dichiarazione incompleta o non veritiera: la circolare non indica chi risponda dell’eccedenza emersa successivamente.

A questo si aggiunge l’obbligo, posto dall’articolo 29, comma 2, di comunicare attraverso l’apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche i nominativi dei volontari che ricevono rimborsi forfettari e l’importo corrisposto a ciascuno, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni. La stessa norma prevede che quella comunicazione sia resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all’Ispettorato nazionale del lavoro, all’INPS e all’INAIL: è un dato che l’ente mette a disposizione degli organi di vigilanza, ed è opportuno che sia coerente con quanto risulta dai libri sociali e dalle delibere.

Due vincoli che non hanno nulla di fiscale

Il primo è assicurativo. L’articolo 29, comma 4, impone agli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari di assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi, richiamando l’articolo 18, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. È l’obbligo la cui violazione produce l’esposizione patrimoniale più diretta: il volontario è inserito nell’organizzazione dell’ente e opera sotto la direzione tecnica di quest’ultimo, sicché del danno cagionato ai terzi l’ente può rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, una volta accertati in concreto il rapporto di preposizione e il nesso di occasionalità necessaria fra le mansioni affidate e il fatto dannoso. Il perimetro dell’obbligo va delimitato con precisione: la norma impone la copertura della responsabilità verso i terzi, non quella degli infortuni del volontario, che è il sinistro più frequente in ambito sportivo. Una polizza infortuni non soddisfa l’obbligo di legge; una polizza per la sola responsabilità civile lascia priva di copertura l’ipotesi dell’infortunio del volontario.

Il secondo è l’incompatibilità del comma 3 dello stesso articolo 29, che vale anche per il volontario che non percepisca alcun rimborso: «Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva». Il divieto non è condizionato al rimborso e non guarda al contenuto del rapporto, che può anche essere amministrativo-gestionale. Il testo si presta a due letture: l’una circoscrive l’incompatibilità all’ente indicato — ed è la più aderente alla lettera della disposizione —, l’altra la estende a ogni ente sportivo. La questione non è risolta e la circolare non la affronta.

IRAP: gli 85.000 euro sono una soglia, non una franchigia

Il secondo periodo dell’articolo 36, comma 6, stabilisce che tutti i singoli compensi per collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. L’Agenzia ritiene che la disposizione non sia circoscritta ai lavoratori sportivi in senso stretto: poiché l’articolo 37, comma 4, riconduce all’articolo 36, comma 6, l’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore di enti sportivi dilettantistici «quale che sia la tipologia del rapporto», anche i compensi per collaborazioni coordinate e continuative amministrativo-gestionali, se inferiori a 85.000 euro annui, restano fuori dall’IRAP.

Due avvertenze. La prima: a differenza della franchigia dei 15.000 euro, gli 85.000 euro non sono una franchigia ma una soglia riferita a ciascun singolo compenso — il compenso che raggiunga o superi quell’importo concorre per intero alla base imponibile, non per la sola eccedenza. La seconda: l’articolo 37, comma 4, rinvia ai soggetti del comma 1, dal quale sono espressamente esclusi coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione per il cui esercizio occorre l’iscrizione in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. I compensi corrisposti al commercialista, al consulente del lavoro o all’avvocato per quelle attività non beneficiano quindi dell’esclusione, e concorrono alla base imponibile. Un’esclusione analoga, per i lavoratori sportivi, è contenuta nel terzo periodo dell’articolo 25, comma 1; le mansioni amministrativo-gestionali sono a loro volta escluse dalla nozione di lavoratore sportivo dal secondo periodo dello stesso comma.

Il conto previdenziale segue regole proprie

Qui la simmetria con il piano fiscale si rompe: darla per scontata è l’errore più frequente. La franchigia contributiva dell’articolo 35, comma 8-bis, esclude dal calcolo dell’aliquota pensionistica i primi 5.000 euro annui di compenso; la riduzione del comma 8-ter limita, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione al fondo al 50 per cento dell’imponibile contributivo, con riduzione equivalente dell’imponibile pensionistico. Entrambe riguardano i commi 6, 7 e 8, cioè i lavoratori del comma 2: i dilettanti titolari di collaborazione coordinata e continuativa o di prestazione autonoma, iscritti alla Gestione separata INPS, con aliquota pensionistica del 24 per cento per chi risulti già assicurato presso altre forme obbligatorie e del 25 per cento per chi non lo sia, oltre alle aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata. Per effetto dell’articolo 37, comma 4, lo stesso regime previdenziale vale per i collaboratori amministrativo-gestionali.

Il lavoratore sportivo subordinato, invece, è iscritto al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 35, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico: per lui non operano né la franchigia dei 5.000 euro né la riduzione al 50 per cento, e la contribuzione è dovuta secondo le regole proprie di quel Fondo. Applicargli la franchigia significa omettere il versamento di contributi dovuti. I rimborsi forfettari ai volontari, a loro volta, concorrono al superamento del limite dell’articolo 35, comma 8-bis, e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento. Anche qui, però, il rinvio è incompleto: l’articolo 35, comma 8-bis, disciplina le aliquote dei lavoratori del comma 2, e la norma stabilisce l’effetto contributivo senza individuare la gestione né il soggetto tenuto al versamento per un percipiente che con l’ente erogante non ha alcun rapporto di lavoro. L’effetto contributivo presuppone che in capo alla stessa persona un rapporto in Gestione separata esista già; per il resto, la disciplina attende le istruzioni dell’istituto.

IVA: esenzione e dispensa dagli adempimenti

La circolare affronta anche un punto che vale la pena segnalare: le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese da organismi senza fine di lucro alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica, sono esenti da IVA per effetto dell’articolo 36-bis, comma 1, del d.l. 22 giugno 2023, n. 75. L’Agenzia ritiene che chi effettua quelle operazioni possa avvalersi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione dell’articolo 36-bis del decreto IVA — disposizione diversa, benché di identica numerazione — previa comunicazione all’ufficio, restando fermi gli obblighi ordinari per le altre operazioni imponibili eventualmente effettuate. La dispensa, però, ha un costo che il secondo comma dello stesso articolo esplicita: chi se ne avvale non è ammesso a detrarre l’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, e deve comunque presentare la dichiarazione annuale compilando l’elenco dei fornitori. La comunicazione è resa nella dichiarazione annuale relativa all’anno precedente o in quella di inizio attività, vincola per almeno un triennio e ha effetto fino a revoca. Non è una semplificazione a costo zero: è una rinuncia, e va valutata alla luce del rapporto fra imposta a monte e adempimenti risparmiati.

In pratica

Prima di aprire la stagione conviene: raccogliere a ogni pagamento l’autocertificazione dell’articolo 36, comma 6-bis, da ogni lavoratore sportivo, ricordando che senza quella dichiarazione l’esonero dalla ritenuta non opera, e prevedere per contratto una dichiarazione equivalente a carico dei volontari rimborsati; verificare che l’ente che ha riconosciuto la manifestazione o l’evento — Federazione, Disciplina associata, Ente di promozione, CONI, CIP o Sport e salute S.p.a. —, il quale non sempre coincide con l’organismo affiliante, abbia deliberato le tipologie di spesa e le attività ammesse al rimborso; accertare di avere in essere la copertura di responsabilità civile verso i terzi per i volontari.

Poi, sulla gestione corrente: tenere per ogni persona un conteggio unico che sommi compensi e rimborsi. La soglia fiscale dei 15.000 euro guarda a tutto ciò che la persona ha percepito nell’anno, mentre l’obbligo contributivo grava su ciascun committente per quanto eroga e segue la gestione previdenziale del singolo rapporto: ciò non moltiplica la franchigia, perché i 5.000 euro dell’articolo 35, comma 8-bis, sono annui e riferiti alla persona, e vanno gestiti, come la soglia fiscale, sulla dichiarazione dell’interessato. E ancora: applicare la ritenuta sulla sola eccedenza, con l’articolo 25 del d.P.R. 600/1973 per i rapporti di lavoro autonomo, con l’articolo 24 per le collaborazioni coordinate e continuative e con l’articolo 23, addizionali e conguaglio, per i rapporti subordinati; trasmettere al Registro nazionale i dati dei volontari rimborsati entro la fine del mese successivo al trimestre; non far coesistere, sulla stessa persona, prestazione di volontariato e rapporto di lavoro con l’ente di cui è socio o associato o tramite il quale svolge l’attività sportiva.

Resta il pregresso. La circolare non contiene clausole di salvaguardia né indicazioni sui comportamenti tenuti prima del 7 agosto 2026: chi in corso d’anno abbia omesso ritenute effettivamente dovute può regolarizzare con il ravvedimento operoso e correggere la Certificazione Unica, valutando caso per caso. Sul quadro generale rimandiamo alla nostra guida al lavoro sportivo dilettantistico; sugli adempimenti del datore di lavoro, alla guida al costo del lavoro.

Domande frequenti

Chi fa solo il volontario deve preoccuparsi?

Sul piano fiscale no: il tetto di 400 euro mensili equivale a 4.800 euro l’anno e da solo il rimborso non esaurisce il plafond dei 15.000 euro. La questione riguarda chi cumula rimborsi da volontario e compensi di lavoro sportivo presso altri enti. Diverso è il piano previdenziale: la soglia dell’articolo 35, comma 8-bis, è di 5.000 euro: dodici mensilità piene la sfiorano.

Superata la soglia, il rimborso è imponibile per intero?

Solo se la soglia era già esaurita prima del pagamento. Se è quel pagamento a farla superare, concorre al reddito la sola eccedenza: nell’esempio della circolare, 180 euro su un rimborso di 380.

La franchigia dei 15.000 euro vale anche per un istruttore assunto come dipendente?

Sì, sul piano fiscale: l’esclusione opera sulla determinazione della base imponibile indipendentemente dalla categoria reddituale, e l’eccedenza è tassata secondo le regole dei redditi di lavoro dipendente. Sul piano previdenziale, invece, la franchigia dei 5.000 euro non gli si applica.

Tuttavia, la circolare risponde a quesiti puntuali e lascia scoperti proprio i punti che nella pratica pesano di più: la sorte dell’autocertificazione incompleta o non veritiera, la compatibilità fra volontariato e rapporti di lavoro presso enti diversi, e il trattamento dei pagamenti già effettuati nel 2026. Chi si trova sul confine farebbe bene a documentare le proprie scelte prima di compierle, non dopo un controllo.

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