Salta al contenuto

Osservatorio fiscaleContenzioso e riscossione › Rottamazione-quinquies: la seconda rata del 30 settembre non ha tolleranza
Contenzioso e riscossione

Rottamazione-quinquies: la seconda rata del 30 settembre non ha tolleranza

Il 30 settembre 2026 scade la seconda rata della definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2023. Per questa rata la legge non concede i cinque giorni di tolleranza riservati alla rata unica e all’ultima del piano; la decadenza, però, scatta soltanto quando le rate non pagate diventano due. Chi non ha versato la rata del 31 luglio non è decaduto, ma al 30 settembre deve risultare versata almeno una delle due rate scadute; versarle entrambe è la scelta che chiude ogni incertezza.

6 settembre 2026A cura dello Studio PonchioLettura 11 min

Il 30 settembre 2026 scade la seconda delle rate bimestrali della definizione agevolata introdotta dalla legge di bilancio per il 2026, la cosiddetta rottamazione-quinquies. È una data da prendere alla lettera: per le rate diverse dall’unica e dall’ultima la legge non prevede alcun margine, e un versamento eseguito il 1° ottobre non è tempestivo. La somma versata in ritardo non va perduta e, una volta pagata, la rata non è più scoperta: il ritardo pesa nell’intervallo fra la scadenza e il pagamento, perché è in quell’intervallo che si conta quante rate risultano non versate. La decadenza dal beneficio, infatti, non discende dal ritardo su una sola rata: l’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 la collega al mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive. Ne discende una conseguenza pratica: chi ha saltato la rata del 31 luglio è ancora nel piano, ma entro il 30 settembre deve risultare versata almeno una delle due rate scadute, e versarle entrambe è l’unico modo per non trascinarsi l’arretrato fino all’ultima rata.

Che cosa è stato definito e a quali condizioni

La disciplina sta nei commi da 82 a 100 dell’articolo 1 della legge n. 199/2025. Il comma 82 ammette alla definizione i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato e formale (articoli 36-bis e 36-ter del d.P.R. 600/1973; 54-bis e 54-ter del d.P.R. 633/1972), nonché di contributi previdenziali dovuti all’INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento. Si versano le sole somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Non si versano gli interessi e le sanzioni affidati all’agente, gli interessi di mora dell’articolo 30 del d.P.R. 602/1973, le sanzioni e le somme aggiuntive dell’articolo 27, comma 1, del d.lgs. 46/1999 sui carichi contributivi e gli oneri di riscossione dell’articolo 17 del d.lgs. 112/1999 (l’aggio, per i carichi cui ancora si applica). Rientrano anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni o del saldo e stralcio per i quali la definizione era decaduta, purché riferiti alle stesse fattispecie. Per le sanzioni da violazione del codice della strada irrogate dalle amministrazioni dello Stato la definizione opera soltanto sugli interessi e sull’aggio (comma 97), compresa la maggiorazione semestrale del 10 per cento dell’articolo 27, sesto comma, della legge n. 689/1981, che sui verbali più risalenti è la voce di gran lunga più pesante; restano invece interamente fuori dalla definizione, interessi compresi, le sanzioni irrogate dai Comuni e dalla polizia locale, per le quali rileva semmai la misura per gli enti territoriali di cui si dice più avanti. Il comma 100 esclude inoltre i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 compresi in dichiarazioni di rottamazione-quater (articolo 1, comma 235, della legge n. 197/2022) o di riammissione alla rottamazione-quater (articolo 3-bis del decreto-legge n. 202/2024, convertito dalla legge n. 15/2025) per i quali, al 30 settembre 2025, risultavano versate tutte le rate scadute a quella data.

La domanda andava presentata entro il 30 aprile 2026, con la scelta del numero delle rate (comma 86), ed era integrabile entro la stessa data (comma 88). Entro il 30 giugno 2026 l’agente della riscossione ha comunicato l’ammontare complessivo dovuto, l’importo delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la scadenza di ciascuna (comma 92). Il pagamento avviene in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in un massimo di cinquantaquattro rate bimestrali (comma 83); sulle rate sono dovuti gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° agosto 2026 (comma 84).

Il calendario delle rate

Le prime tre rate scadono il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026. Dalla quarta alla cinquantunesima le scadenze cadono il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2027; le ultime tre rate scadono il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio 2035. Il 30 settembre 2026 è un mercoledì e il 30 novembre 2026 un lunedì: per le due scadenze di quest’anno non si pone alcuna questione di slittamento. La prima rata del 2027 cade invece di domenica, il 31 gennaio: per la regola generale dell’articolo 7, comma 1, lettera h), e comma 2, lettera l), del decreto-legge n. 70/2011 il termine si sposta al primo giorno lavorativo successivo, lunedì 1° febbraio 2027. È però una regola esterna alla legge n. 199/2025, e il calendario pubblicato dall’agente della riscossione riporta la data del 31 gennaio: su una rata intermedia, che non ammette alcuna tolleranza, non conviene rischiare la definizione per uno slittamento. Il versamento va eseguito entro venerdì 29 gennaio 2027.

Cinque giorni di tolleranza: quando sì e quando no

Nel testo originario il comma 95 faceva discendere l’inefficacia della definizione dal solo mancato o insufficiente versamento delle rate, senza alcun margine. L’articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, inserito dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha riscritto quell’inciso: la definizione non produce effetti «in caso di mancato o insufficiente versamento ovvero, nelle sole ipotesi di cui alle lettere a) e c), anche di tardivo versamento superiore a cinque giorni». Le lettere richiamate riguardano la rata unica scelta dal debitore (lettera a) e l’ultima rata del piano (lettera c). La lettera b) riguarda invece il mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, quale che sia la rata considerata: per questa ipotesi non è previsto alcun margine. Il conteggio va fatto a ogni scadenza: se a una scadenza risultano non versate due rate, la definizione è già perduta, e il pagamento successivo non la recupera; se invece la rata in ritardo viene pagata prima che una seconda rata resti scoperta, la decadenza non si produce. Ciò che la legge non consente non è il ritardo in sé, ma il trovarsi, anche per un solo giorno, con due rate contemporaneamente scoperte.

Per la rata unica l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha indicato come tempestivi i versamenti eseguiti entro il 5 agosto 2026. Per la seconda rata non esiste un’indicazione analoga, perché non esiste il margine: il termine è il 30 settembre.

La regola delle due rate

La valvola di sicurezza per le rate intermedie non è la tolleranza ma il conteggio. La lettera b) del comma 95 fa decadere dalla definizione chi non versa, o versa in misura insufficiente, due rate, anche non consecutive. Il mancato pagamento di una sola rata intermedia, quindi, non fa perdere il beneficio. Non cancella la rata, però: quella resta dovuta.

Sul modo in cui l’arretrato viene recuperato, l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha chiarito, nelle risposte pubblicate sul proprio sito, che il versamento della rata successiva a quella saltata viene imputato alla rata precedente rimasta scoperta. Chi salta una rata e paga regolarmente le seguenti, in altre parole, resta in arretrato di una rata per tutta la durata del piano; al termine dovrà versare, entro la scadenza dell’ultima rata, l’ultima e la precedente, con la sola tolleranza di cinque giorni. L’esempio proposto dall’Agenzia è quello di un piano in tre rate: versate la prima e la terza, il pagamento della terza copre la seconda e a restare scoperta è l’ultima, con conseguente decadenza. Il criterio non è scritto nella legge, che non detta regole di imputazione: nell’esempio dell’Agenzia è però il criterio a determinare la decadenza, perché sposta lo scoperto sull’ultima rata. Conservare le ricevute di ogni versamento, con l’indicazione della rata cui si riferiscono, è quindi la prima cautela.

Due precisazioni completano il quadro. La prima riguarda l’importo: il comma 95 equipara al mancato versamento quello insufficiente, per cui una rata pagata solo in parte conta come rata non pagata ai fini del conteggio delle due rate. La seconda riguarda la somma da versare in ritardo: l’interesse del 3 per cento annuo previsto dal comma 84 decorre dal 1° agosto 2026 ed è già conteggiato nelle rate del piano comunicato; la legge non prevede interessi di mora né maggiorazioni per il versamento tardivo di una rata, e l’importo resta quello del modulo. Il ritardo non costa di più, ma consuma l’unica rata di arretrato consentita.

Chi ha saltato la rata del 31 luglio

La prima rata dei piani rateali non gode della tolleranza di cinque giorni, che il comma 95 riserva alla rata unica e all’ultima. Chi non l’ha versata entro il 31 luglio 2026 ha oggi una rata scoperta e non è decaduto. Al 30 settembre 2026 le rate scadute saranno due: se a quella data ne risulta versata una soltanto, l’arretrato resta di una rata e la definizione regge; se non ne risulta versata nessuna, dal 1° ottobre le rate non pagate sono due e la definizione perde effetto. Versare entro il 30 settembre sia la prima sia la seconda rata, con i rispettivi moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute, è la scelta che chiude ogni incertezza e che evita di portarsi l’arretrato fino all’ultima scadenza del piano.

Un’avvertenza per chi ha indicato nella domanda un giudizio pendente e ha assunto l’impegno a rinunciarvi. Il comma 87 scandisce due momenti, e nessuno dei due è automatico. Il giudizio è sospeso dal giudice dietro presentazione, nel giudizio stesso, di copia della dichiarazione, «nelle more del pagamento della prima o unica rata»: la sospensione non discende dalla domanda trasmessa all’agente della riscossione, ma dal deposito in causa, e chi non ha depositato nulla ha un giudizio che è proseguito. L’estinzione, poi, è dichiarata dal giudice d’ufficio, cioè senza bisogno di un’istanza, ma soltanto dietro produzione in causa della dichiarazione, della comunicazione delle somme dovute e della documentazione che attesta il versamento della prima o unica rata; a produrle può essere il debitore, oppure l’Agenzia delle entrate-Riscossione se è parte nel giudizio o, in sua assenza, l’ente creditore. L’estinzione può quindi arrivare anche senza iniziativa del contribuente, e chi ha in mano una pronuncia di merito favorevole non può contare sul non fare nulla. Chi ha versato la rata del 31 luglio ha dunque perfezionato la definizione ai fini dell’estinzione, ma finché quei documenti non sono prodotti la lite resta soltanto sospesa: il deposito va curato con il difensore, anche perché l’estinzione ha un costo, cioè l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti resi nel giudizio e non passati in giudicato, comprese le pronunce favorevoli al contribuente. Estinto il giudizio, se poi si decade, il carico torna esigibile per intero e non è più discutibile in quella sede. Chi invece non ha versato la rata del 31 luglio ha, se ha depositato la copia della dichiarazione, una lite soltanto sospesa: nulla va depositato prima di aver deciso che cosa versare entro il 30 settembre. La sospensione, però, non è a tempo indeterminato: scaduto il termine della prima rata senza versamento, la causa di sospensione è cessata e, nel processo tributario, la trattazione va chiesta entro sei mesi (articolo 43, comma 1, del d.lgs. 546/1992), altrimenti il giudizio si estingue per inattività delle parti (articolo 45); davanti al giudice ordinario, dove stanno fra l’altro le liti sui carichi contributivi e le opposizioni all’esecuzione, il termine è più breve, perché l’istanza di fissazione della nuova udienza va depositata entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione (articolo 297 del codice di procedura civile), a pena di estinzione (articolo 307, terzo comma). È un termine che corre da solo e va portato subito al difensore.

Che cosa succede se si decade

Gli effetti dell’inefficacia sono scritti nello stesso comma 95: riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi, la riscossione prosegue a cura dell’agente e i versamenti eseguiti sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico, cioè sul debito originario per intero e non sull’importo agevolato, senza estinzione del debito residuo. I termini erano sospesi ai sensi del comma 91, lettera a): riprendono a decorrere, non ricominciano da capo, sicché il tempo già maturato prima della domanda resta acquisito. Venuta meno la definizione, viene meno anche il presupposto delle misure protettive del comma 91: l’Agenzia delle entrate-Riscossione indica che alla decadenza seguono l’avvio di nuove procedure cautelari ed esecutive e la prosecuzione di quelle già avviate alla data della domanda. Quest’ultima ipotesi presuppone però che le procedure fossero rimaste quiescenti: il comma 91, lettera e), ne vieta la prosecuzione, senza estinguerle, salvo che si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Per chi ha pagato la prima rata, il comma 94, lettera b), dispone invece l’estinzione delle procedure esecutive già avviate, con lo stesso limite del primo incanto positivo: ciò che è estinto non dovrebbe proseguire, ma le risposte dell’agente non distinguono, e il punto è controverso. Chi si trova in questa situazione deve verificare lo stato della singola procedura prima di darla per chiusa; restano comunque possibili nuove procedure. Rimangono in essere, in ogni caso, i fermi e le ipoteche già iscritti alla data della domanda, che la definizione non ha mai cancellato (comma 91, lettera c). Ripresa la riscossione, se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, essa deve essere preceduta dalla notifica dell’avviso contenente l’intimazione ad adempiere entro cinque giorni previsto dall’articolo 50, comma 2, del d.P.R. 602/1973, avviso che perde efficacia trascorso un anno dalla notifica (comma 3). Va tenuto presente che l’articolo 50 è abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2027, dal decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, con il differimento disposto dal decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200: per le riscossioni che riprendono dopo quella data il riferimento andrà cercato nel testo unico, con disciplina di contenuto corrispondente. L’avviso di intimazione è l’atto che segnala l’imminenza dell’esecuzione e va sottoposto subito a un professionista: si impugna però per vizi propri, come la notifica, gli importi o la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella, e non riapre il merito del carico, tanto meno per chi, avendo aderito, ha visto estinguersi il proprio giudizio. Di che cosa si può ancora discutere, e in quali termini, lo spieghiamo nella pagina dedicata a verifiche fiscali e contenzioso tributario.

Un secondo effetto, altrettanto pesante, sta nel comma 94, lettera a). Per i debiti definibili oggetto della dichiarazione, alla data del 31 luglio 2026 le dilazioni precedenti, sospese dalla presentazione della domanda, sono state automaticamente revocate, e «non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602». Il divieto non discende dalla decadenza: la legge lo pone per tutti i debiti definibili oggetto della dichiarazione, e chi decade ne subisce semplicemente le conseguenze; le risposte dell’agente della riscossione lo presentano invece come conseguenza della decadenza, ma la norma lo colloca a monte. Chi decade non torna dunque alla rateazione ordinaria: il debito è nuovamente dovuto per intero, con sanzioni, interessi e oneri di riscossione (l’aggio, per i carichi cui ancora si applica), al netto di quanto già versato. È questo, più della perdita dello sconto, che rende la scadenza del 30 settembre diversa da tutte le altre scadenze di fine mese.

Chi ha scelto le cartelle con ContiTu

Chi ha utilizzato il servizio ContiTu per definire soltanto alcune delle cartelle comprese nella comunicazione ha ricevuto un nuovo piano, con l’importo ripartito nello stesso numero di rate indicato nella domanda. Le regole del 30 settembre valgono per quel piano; secondo le indicazioni dell’agente della riscossione, per le cartelle escluse dalla rimodulazione la definizione non produce effetti e riprendono le azioni di recupero. Il funzionamento del servizio è descritto nel nostro articolo di luglio su rottamazione-quinquies e ContiTu.

Come si paga

Il comma 93 prevede tre modalità: la domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore, i moduli di pagamento precompilati resi disponibili sul sito dell’agente della riscossione e gli sportelli dell’agente. In concreto, i moduli si possono utilizzare presso sportelli bancari e uffici postali, con l’home banking, presso ricevitorie e tabaccai, agli sportelli bancomat aderenti al circuito CBILL e ai Postamat, oltre che dal sito istituzionale e dall’app EquiClick; gli sportelli dell’agente ricevono su appuntamento. Chi ha attivato la domiciliazione farebbe bene a verificare, il giorno della scadenza, che il conto sia capiente e che l’addebito risulti eseguito: un addebito non andato a buon fine ha lo stesso effetto di un versamento omesso: la rata resta scoperta e consuma l’unico arretrato consentito, e se un’altra rata è già scoperta la definizione è perduta il giorno stesso.

Chi ha presentato la domanda dall’area riservata trova la comunicazione delle somme dovute e i moduli esclusivamente in quell’area, come prevede il comma 92; chi l’ha presentata dall’area pubblica l’ha ricevuta anche al domicilio (PEC o indirizzo fisico) indicato nella domanda. Chi non li ha o li ha smarriti può chiederne copia, senza credenziali, con il modulo disponibile nell’area pubblica del sito dell’agente della riscossione, allegando il documento di riconoscimento e indicando la casella e-mail alla quale riceverli. Va fatto subito: il 30 settembre non ammette rinvii, e le scadenze di questo e degli altri adempimenti di settembre sono raccolte nella nostra guida alle scadenze e al ravvedimento.

Gli altri debiti e i piani non toccati

Le regole descritte riguardano i soli carichi definibili compresi nella domanda accolta. Le rateazioni in corso su debiti diversi non sono toccate e continuano secondo il proprio piano, anche quando erano comprese nello stesso provvedimento di dilazione dei debiti poi definiti. Attenzione però al caso in cui nello stesso piano convivevano carichi definiti e carichi non definibili: per questi ultimi occorre attivarsi per il pagamento con il servizio «Paga online» o allo sportello, perché i moduli originari possono non essere più utilizzabili. L’inerzia costa cara: otto rate non pagate, anche non consecutive, fanno decadere dalla dilazione ordinaria dell’articolo 19 del d.P.R. 602/1973 e rendono l’intero importo immediatamente esigibile; per i piani meno recenti la soglia va verificata sul provvedimento di concessione.

Regola a sé per i debiti compresi nelle procedure di sovraindebitamento richiamate dal comma 96, cioè la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore, oltre alle procedure ancora pendenti instaurate ai sensi della legge n. 3/2012, e non per le altre procedure di regolazione della crisi: la norma consente il pagamento, anche in misura ridotta (falcidiata), con le modalità e nei tempi «eventualmente previsti nel decreto di omologazione». L’avverbio non è di stile: se il decreto non fissa modalità e tempi propri, valgono le scadenze ordinarie della definizione, a cominciare dal 30 settembre. Il decreto va letto, non presunto.

Sul versante degli enti territoriali, la legge di conversione del decreto-legge n. 38/2026 ha introdotto, con l’articolo 10-quinquies, l’estensione della definizione ai carichi affidati all’agente della riscossione da Regioni ed enti locali che abbiano adottato un apposito provvedimento. È una misura autonoma, con un perimetro più ampio di quella erariale: riguarda tutti i debiti, tributari e non, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, esclusi quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti. Il calendario è quello del testo vigente dell’articolo 10-quinquies, riscritto dalla legge 25 giugno 2026, n. 113, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, che ha spostato in avanti tutte le date della versione di maggio ancora riportate in alcuni avvisi: gli enti dovevano comunicare all’agente il proprio provvedimento entro il 31 luglio 2026, sicché l’elenco degli enti aderenti è ormai chiuso. Dal 15 ottobre 2026 l’agente rende disponibili nell’area riservata i dati dei carichi definibili; la domanda si presenta tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026 ed è integrabile entro la stessa data. La comunicazione delle somme dovute arriva entro il 28 febbraio 2027; il pagamento avviene in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure in un massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, con interessi del 3 per cento annuo dal 1° aprile 2027. Anche qui, però, per le sanzioni da violazione del codice della strada la definizione opera limitatamente agli interessi e all’aggio: la sanzione resta dovuta per intero. La misura non riguarda i tributi locali riscossi da concessionari diversi dall’agente della riscossione. Chi ha cartelle di Regioni o enti locali ha quindi due mesi, da metà ottobre, per verificare se il proprio ente ha deliberato e per decidere: torneremo sul punto all’apertura della finestra.

In pratica

Entro il 30 settembre 2026: versare la seconda rata; se la rata del 31 luglio non è stata versata, versare anche quella. Non esiste tolleranza sulle rate intermedie.

Importo: controllare che il versamento copra l’intera rata; un versamento parziale conta come rata non pagata. L’importo di una rata versata in ritardo resta quello del modulo.

Moduli: chi non ha la comunicazione delle somme dovute la trova nell’area riservata del sito dell’agente della riscossione o ne chiede copia con il modulo dell’area pubblica, con il documento di riconoscimento.

Domiciliazione: verificare la disponibilità sul conto e l’esito dell’addebito; conservare la ricevuta di ogni versamento con l’indicazione della rata.

Giudizi pendenti: chi non ha versato la prima rata ha, se ha depositato la dichiarazione in giudizio, una lite soltanto sospesa, con sei mesi per chiederne la trattazione davanti alla Corte di giustizia tributaria e soltanto tre davanti al giudice ordinario; chi l’ha versata deve far dichiarare l’estinzione depositando dichiarazione, comunicazione e prova del versamento, e perde le sentenze non definitive. In entrambi i casi, prima di tutto va sentito il difensore.

Prossime scadenze: terza rata il 30 novembre 2026; dal 2027 sei rate l’anno, a fine gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre. Il 31 gennaio 2027 è domenica: pur operando il rinvio al primo giorno lavorativo, versare entro venerdì 29 gennaio.

Tolleranza di cinque giorni: soltanto sulla rata unica e sull’ultima rata del piano.

Debiti in procedure di sovraindebitamento: valgono i tempi del decreto di omologazione se il decreto li prevede; altrimenti il calendario bimestrale ordinario.

Enti locali e Regioni: definizione separata e autonoma. Domanda dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026, prima o unica rata il 31 marzo 2027. Verificare per tempo se il proprio ente ha aderito.

Domande frequenti

Se verso la seconda rata il 2 ottobre, decado?

No, se è l’unica rata rimasta scoperta. Il versamento del 2 ottobre non è tempestivo, ma copre la rata scaduta e riporta il piano in pari, senza maggiorazioni. Il meccanismo dell’imputazione alla rata precedente riguarda un’altra situazione: quella di chi salta una rata e prosegue pagando le successive. Quel che la legge non consente è restare scoperti di due rate, anche non consecutive.

Ho versato solo una parte della rata del 31 luglio: conta come rata non pagata?

Sì. Il comma 95 equipara il versamento insufficiente a quello mancato. Ai fini del conteggio delle due rate quella rata è scoperta, e conviene integrarla entro il 30 settembre insieme alla seconda.

Se perdo la definizione posso chiedere una nuova rateazione?

No. Per i debiti definibili oggetto della dichiarazione il comma 94, lettera a), esclude la concessione di nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del d.P.R. 602/1973, e le dilazioni precedenti sono già state revocate al 31 luglio 2026. Il debito torna esigibile per intero, con sanzioni, interessi e oneri di riscossione, al netto di quanto versato, che la legge acquisisce a titolo di acconto.

Fonti

Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 82-100 (Normattiva, testo vigente al 6 settembre 2026)

Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, art. 10, comma 2-bis, e art. 10-quinquies, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, con l’art. 10-quinquies nel testo sostituito dalla legge 25 giugno 2026, n. 113, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, in vigore dal 28 giugno 2026 (Normattiva)

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 19, 30 e 50, commi 2 e 3; decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 1, lettera h), e comma 2, lettera l); d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 43 e 45; codice di procedura civile, artt. 297 e 307; d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, e decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, per l’abrogazione dell’art. 50 del d.P.R. 602/1973 dal 1° gennaio 2027 (Normattiva)

D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 27, comma 1; d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 17; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 27, sesto comma; legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 235; decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, art. 3-bis (Normattiva)

Agenzia delle entrate-Riscossione, «Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)» e FAQ pubblicate sul sito istituzionale, consultate il 5 settembre 2026

Tuttavia, le regole esposte riguardano i carichi definibili inseriti in una domanda accolta, e l’imputazione del versamento alla rata precedente scoperta è una prassi dichiarata dall’agente della riscossione, non una previsione della legge, e come tale non è l’ultima parola sulla singola posizione. Le posizioni con giudizi pendenti, quelle inserite nelle procedure di sovraindebitamento richiamate dal comma 96, per le quali la norma rimanda ai tempi eventualmente fissati nel decreto di omologazione, e i piani rimodulati con ContiTu vanno letti sulla comunicazione delle somme dovute e sulla singola situazione, prima di decidere che cosa versare entro il 30 settembre.

← Torna all’OsservatorioContatta lo Studio →

Osservatorio internazionale

Le fonti istituzionali e le rassegne internazionali che lo Studio consulta nel lavoro quotidiano.

Calendario scadenze Installa l’app