Un questionario dell’Agenzia, un invito al contraddittorio, una verifica in azienda: sono momenti gestibili, se affrontati con metodo e senza improvvisare. Questa guida spiega cosa aspettarsi e cosa fare, passo per passo.
I tre canali del controllo
Controlli automatizzati e formali: incroci sui dati dichiarati, che arrivano come comunicazioni o avvisi bonari, spesso definibili con sanzioni ridotte. Questionari e inviti: richieste di documenti e chiarimenti su specifiche operazioni. Accessi e verifiche: l’attività ispettiva in azienda, che si chiude con il processo verbale di constatazione (PVC).
Cosa fare subito
Leggere con attenzione che cosa viene chiesto e entro quando: i termini sono la prima cosa da presidiare. Coinvolgere subito il professionista e rispondere in modo completo ma pertinente: si consegna ciò che è richiesto, ordinato e spiegato, non l’archivio intero.
I termini sono pochi e non si recuperano. Questi.
| Momento |
Termine |
Che cosa si fa |
| Schema di atto (art. 6-bis, comma 3, L. 212/2000) |
Non inferiore complessivamente a 60 giorni |
Controdeduzioni e, su richiesta, accesso al fascicolo con estrazione di copia: un solo termine per entrambe le cose. Prima della scadenza l’atto non può essere adottato. |
| Schema di atto |
30 giorni dalla comunicazione |
Istanza di accertamento con adesione (art. 6, comma 2-bis, primo periodo, d.lgs. 218/1997). |
| Avviso preceduto dallo schema di atto |
15 giorni dalla notifica |
Istanza di adesione: sospende per 30 giorni il termine di impugnazione. Preclusa a chi ha già presentato istanza sullo schema (art. 6, comma 2-quater). |
| Atto per il quale il contraddittorio non si applica |
Entro il termine di ricorso |
Istanza di adesione (art. 6, comma 2): sospende per 90 giorni il termine di impugnazione e quello per il pagamento dell’IVA accertata (art. 6, comma 3). |
| Processo verbale di constatazione |
30 giorni dalla consegna |
Adesione al verbale (art. 5-quater d.lgs. 218/1997): sanzioni alla metà della misura dell’adesione, cioè un sesto del minimo. |
I TUOI DIRITTI
Lo Statuto del contribuente fissa regole precise: la permanenza dei verificatori in azienda ha limiti di durata, hai diritto all’assistenza del professionista e, prima dell’atto l’Amministrazione ti comunica uno schema di provvedimento con almeno 60 giorni per le controdeduzioni. Il contraddittorio preventivo è oggi la regola, ma non copre tutto: restano esclusi gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale individuati dal d.m. 24 aprile 2024, i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione e gli atti di recupero di crediti d’imposta inesistenti, non quelli per crediti non spettanti. Dove spetta, usalo: è spesso la sede in cui la posizione si sistema.
Documenti in ordine, metà del lavoro
Registri e liquidazioni IVA coerenti, fatture e corrispettivi allineati ai flussi telematici, contratti e giustificativi delle operazioni principali, estratti conto riconciliati. La qualità della documentazione decide il tono di tutta la verifica.
SE C’È QUALCOSA DA SISTEMARE
Prima arriva la regolarizzazione, meno costa: il ravvedimento operoso riduce le sanzioni in modo significativo finché la violazione non è contestata. Sul sito trovi il calcolatore per una prima stima.
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GLI ERRORI PIÙ COMUNI
Ignorare le comunicazioni sperando che passino; rispondere di fretta senza una strategia; consegnare più del richiesto; firmare verbali senza far mettere a verbale le proprie osservazioni.
Guida informativa aggiornata ad agosto 2026: non sostituisce l’assistenza nel caso concreto. In presenza di un atto già notificato i termini corrono: contatta subito lo Studio.
STUDIO PONCHIO — GUIDA OPERATIVA
Verifica fiscale: come prepararsi e difendersi
I tre canali del controllo, i tuoi diritti nel contraddittorio e gli errori che costano cari
Non tutti i controlli sono uguali
Ricevere una comunicazione dal Fisco non significa essere sotto verifica. Capire di che tipo di controllo si tratta è il primo passo per reagire nel modo giusto, senza allarmarsi ma senza sottovalutare.
I tre canali del controllo
1. Controllo automatizzato
L’Agenzia incrocia i dati delle dichiarazioni con i versamenti e con le banche dati. Ne nascono gli avvisi bonari, che segnalano imposte non versate o errori di calcolo. Si risolvono spesso pagando o correggendo, con sanzioni ridotte se si interviene nei termini.
2. Controllo formale
Qui l’ufficio chiede di esibire i documenti che giustificano oneri, detrazioni e deduzioni indicati in dichiarazione. È fondamentale conservare e produrre le prove: se la documentazione è in ordine, il controllo si chiude senza conseguenze.
3. Verifica e accesso
È il controllo più penetrante: la Guardia di Finanza o l’Agenzia accede in azienda o in studio, esamina scritture e documenti e redige un processo verbale. Può nascere da segnalazioni, da anomalie negli indici o rientrare nei piani di controllo. Da qui può scaturire un avviso di accertamento.
Cosa fare quando arriva una verifica
- Chiedi e verifica l’autorizzazione all’accesso e i motivi indicati. Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali delle operazioni di verifica redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l’accesso: lo prevede l’art. 12, comma 1, secondo periodo, della legge 212/2000, introdotto dall’art. 13-bis del d.l. 84/2025 convertito dalla legge 108/2025, per gli atti e i verbali redatti dopo l’entrata in vigore della legge di conversione. Se la motivazione manca, fallo verbalizzare subito.
- Avvisa subito il tuo commercialista: hai diritto a farti assistere.
- Fai verbalizzare osservazioni e richieste; ogni giornata di verifica va a verbale.
- Metti a disposizione i documenti richiesti, senza consegnare più del dovuto.
- Mantieni un atteggiamento collaborativo ma prudente: ciò che dichiari resta agli atti.
Lo Statuto del contribuente pone limiti alla permanenza dei verificatori presso la sede: non oltre trenta giorni lavorativi, prorogabili di altri trenta nei casi di particolare complessità individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio. Il limite scende a quindici giorni lavorativi nell’arco di non più di un trimestre, proroga inclusa, soltanto per le imprese in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi. Si computano i giorni di effettiva presenza dei verificatori, non i giorni di calendario fra apertura e chiusura della verifica.
I tuoi diritti nel contraddittorio
Dal 2024 il contraddittorio preventivo è generalizzato: prima di emettere gran parte degli atti impositivi, l’Amministrazione deve comunicare uno schema di provvedimento e concederti un termine per presentare osservazioni. È una tutela concreta: usata bene, può evitare l’accertamento o ridurne la portata.
- Prima di emettere l’atto l’Amministrazione ti comunica uno schema di provvedimento e ti assegna un termine non inferiore complessivamente a sessanta giorni per le controdeduzioni e, su richiesta, per accedere al fascicolo ed estrarne copia. Il termine è unico e copre entrambe le attività: non se ne somma un secondo. Fino al 19 dicembre 2025 la norma diceva «controdeduzioni ovvero accesso»; l’art. 13, comma 1, lettera a), del d.lgs. 192/2025 ha inserito «complessivamente» e ha sostituito «ovvero» con «e», chiudendo la lettura di chi contava due termini distinti. Prima della scadenza l’atto non può essere adottato.
- Se il termine per il contraddittorio scade dopo il termine di decadenza dell’accertamento, oppure se fra i due decorrono meno di centoventi giorni, la decadenza è posticipata al centoventesimo giorno successivo alla scadenza del contraddittorio (art. 6-bis, comma 3, terzo periodo, L. 212/2000). Va messo in conto: il contraddittorio a ridosso della decadenza allunga il tempo dell’ufficio, non lo consuma.
- Il termine dell’art. 12, comma 7, dello Statuto, che decorreva dalla consegna del processo verbale, è stato abrogato dal d.lgs. 219/2023: oggi il conto parte dalla comunicazione dello schema, non dal verbale.
- L’atto deve essere motivato: deve spiegare i fatti e le ragioni della pretesa.
- Puoi sempre chiedere l’annullamento in autotutela quando l’errore è palese.
Quando il contraddittorio non spetta
L’obbligo non è generale. L’art. 6-bis, comma 2, della legge 212/2000 rinvia a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato il 24 aprile 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024. Restano fuori, fra gli altri:
- Atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati (art. 2 del decreto): ruoli e cartelle di pagamento e gli altri atti dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, le intimazioni autonome e quelle per decadenza dalla rateazione, gli accertamenti parziali ex artt. 41-bis del d.P.R. 600/1973 e 54, quinto comma, del d.P.R. 633/1972 e gli atti di recupero ex art. 38-bis del d.P.R. 600/1973 predisposti esclusivamente sull’incrocio di dati, gli atti su tasse automobilistiche e accise, gli avvisi di liquidazione per decadenza dalle agevolazioni su registro, ipotecarie e catastali.
- Atti di pronta liquidazione (art. 3): le comunicazioni di irregolarità ex art. 36-bis del d.P.R. 600/1973 e ex artt. 54-bis, 54-ter e 54-quater del d.P.R. 633/1972, gli avvisi di liquidazione su registro, ipotecarie e catastali, successioni e donazioni, bollo e imposta sostitutiva sui finanziamenti, gli inviti al pagamento del contributo unificato.
- Atti di controllo formale (art. 4): le comunicazioni degli esiti del controllo ex art. 36-ter del d.P.R. 600/1973.
- Fondato pericolo per la riscossione, purché motivato nell’atto: qui il vizio da cercare è proprio la motivazione dell’urgenza.
- Atti di recupero di crediti d’imposta inesistenti, per l’interpretazione autentica dell’art. 7-bis, comma 1, del d.l. 39/2024 convertito dalla legge 67/2024. L’esclusione è scritta per i crediti inesistenti: per i crediti non spettanti il contraddittorio resta dovuto. È il punto da presidiare, perché la qualificazione del credito è spesso il vero oggetto della lite.
- Atti per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione fra Amministrazione e contribuente, e atti che non recano una pretesa impositiva: restano fuori anch’essi, per l’art. 7-bis, comma 1, del d.l. 39/2024.
Il diniego di rimborso è invece un punto aperto. L’art. 7-bis, comma 2, del d.l. 39/2024 dice che i dinieghi rientrano fra gli atti esclusi da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione del valore; il d.m. 24 aprile 2024, dichiaratamente di prima applicazione, non li elenca. Chi riceve un diniego senza contraddittorio ha quindi argomenti per eccepirlo, ma la questione non è pacifica: parte della dottrina legge l’interpretazione autentica come già operativa di per sé. Va sollevata, motivandola.
Restano comunque ferme, per espressa previsione dell’art. 1, comma 2, del decreto, le altre forme di contraddittorio e di interlocuzione preventiva previste dall’ordinamento tributario.
Gli strumenti per chiudere
Se una pretesa è fondata, in tutto o in parte, la legge offre vie per definire la posizione riducendo le sanzioni.
| Strumento |
In sintesi |
| Ravvedimento operoso |
Regolarizzazione spontanea, possibile anche dopo l’avvio della verifica e dopo il processo verbale: la precludono solo la notifica di atti di liquidazione o di accertamento e le comunicazioni di irregolarità |
| Accertamento con adesione |
Accordo con l’ufficio, sanzioni a un terzo del minimo e rateazione; termini stretti, si veda oltre |
| Acquiescenza |
Accettazione dell’atto con riduzione delle sanzioni |
| Conciliazione |
Accordo in fase di contenzioso |
| Autotutela |
Annullamento dell’atto viziato o errato |
Adesione: i termini dopo la riforma
L’art. 6 del d.lgs. 218/1997 è stato riscritto: i termini non sono più uno solo e non hanno tutti lo stesso effetto sospensivo.
| Situazione |
Termine |
Effetto |
| Hai ricevuto lo schema di atto ex art. 6-bis, comma 3 |
30 giorni dalla comunicazione dello schema |
Istanza ex art. 6, comma 2-bis, primo periodo. Non serve sospensione: l’atto non può comunque essere adottato prima dei sessanta giorni. |
| Ti è stato notificato l’avviso preceduto dallo schema e non avevi presentato istanza |
15 giorni dalla notifica |
Istanza ex art. 6, comma 2-bis, secondo periodo: il termine di impugnazione è sospeso per 30 giorni. |
| Ti è stato notificato un atto per il quale il contraddittorio non si applica |
Entro il termine di presentazione del ricorso |
Istanza ex art. 6, comma 2: impugnazione e pagamento dell’IVA accertata sospesi per 90 giorni. |
| Ti sei già avvalso dell’istanza sullo schema di atto, o dell’adesione ex commi 1 o 2-ter |
Nessun ulteriore termine |
Art. 6, comma 2-quater: non puoi presentare una seconda istanza dopo la notifica. Niente sospensione di 30 giorni: il ricorso va proposto nei sessanta giorni ordinari. |
| Ti è stato consegnato il processo verbale di constatazione |
30 giorni dalla consegna |
Adesione al verbale ex art. 5-quater: sanzioni ridotte alla metà della misura dell’adesione, cioè a un sesto del minimo. I termini di accertamento restano sospesi fino alla comunicazione e comunque non oltre il trentesimo giorno. |
Attenzione all’incrocio con il ravvedimento. Dopo la comunicazione dello schema di atto non preceduto da verbale il ravvedimento vale un sesto del minimo, e dopo lo schema relativo a una violazione già constatata un quarto: in entrambi i casi solo se non è stata presentata l’istanza di adesione sullo schema (art. 13, comma 1, lettere b-ter e b-quinquies, del d.lgs. 472/1997, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024). Chiedere l’adesione chiude la porta al ravvedimento: la scelta va fatta con i conti già pronti, dentro i trenta giorni.
Gli errori che costano cari
- Ignorare un avviso bonario e perdere la riduzione delle sanzioni.
- Consegnare documenti o dichiarazioni senza il supporto del professionista.
- Lasciar scadere i sessanta giorni per le controdeduzioni sullo schema di atto, i trenta giorni per l’istanza di adesione sullo schema, i quindici giorni per l’istanza dopo la notifica dell’avviso o i trenta giorni per l’adesione al processo verbale.
- Non conservare le prove di costi, detrazioni e deduzioni per il periodo previsto.
- Affrontare la verifica da soli, sottovalutando gli effetti di ciò che si mette a verbale.
Il ruolo dello studio
Ti affianchiamo dal primo contatto con l’Amministrazione fino alla chiusura: analisi dell’atto, gestione del contraddittorio, scelta dello strumento più conveniente e, se serve, difesa nel contenzioso. Prepararsi prima, con la contabilità in ordine e le prove conservate, è la difesa migliore.
Studio Ponchio STP — Dottori Commercialisti — studioponchio.eu — guida informativa aggiornata ad agosto 2026. Non sostituisce un parere personalizzato.