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Guide dello Studio · CBAM e DAC8

CBAM e DAC8: i nuovi obblighi internazionali

Il 2026 porta a regime due meccanismi che, pur muovendosi su piani distinti — la frontiera doganale il primo, la trasparenza fiscale il secondo — condividono la stessa logica: spostare sull’operatore stabilito nell’Unione l’onere di raccogliere, conservare e trasmettere informazioni su fatti che avvengono altrove. Il CBAM è entrato nella fase definitiva il 1° gennaio 2026; la DAC8 ha esteso lo scambio automatico obbligatorio alle cripto-attività, con obblighi che decorrono dalla stessa data e prima comunicazione nel 2027. La guida espone il quadro vigente al 1° settembre 2026, distinguendo ciò che è norma da ciò che è ancora proposta.

Due avvertenze preliminari, perché governano la lettura di tutto il resto. La prima: i valori predefiniti CBAM sono stati rettificati con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026, sicché vanno rifatte tutte le elaborazioni eseguite prima del 31 luglio 2026, data di pubblicazione della rettifica. La seconda: sul versante nazionale, i testi unici della riforma fiscale — compreso quello che assorbe la disciplina DAC8 — si applicano dal 1° gennaio 2027, cioè a ridosso della prima scadenza dichiarativa. Chi consulta una banca dati deve perciò distinguere il testo vigente oggi dal testo che entrerà in funzione fra pochi mesi.

Parte prima. Il CBAM nel regime definitivo

Il quadro normativo

Il meccanismo è istituito dal regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 (GUUE L 130 del 16 maggio 2023). La fase transitoria, avviata il 1° ottobre 2023, si è chiusa il 31 dicembre 2025: l’ultimo adempimento è stato la relazione trimestrale sul quarto trimestre 2025, dovuta entro il 31 gennaio 2026. Dal 1° gennaio 2026 si applica il regime definitivo, fondato su autorizzazione preventiva, dichiarazione annuale e restituzione di certificati.

Il testo base è stato profondamente modificato dal regolamento (UE) 2025/2083 dell’8 ottobre 2025 (GUUE serie L, 2025/2083, del 17 ottobre 2025), in vigore dal 20 ottobre 2025, componente CBAM del pacchetto di semplificazione: cambiano il criterio di esenzione, i termini della dichiarazione, l’avvio della vendita dei certificati, la percentuale minima da detenere in conto e il regime sanzionatorio. Il quadro di esecuzione, alla data della guida, è il seguente.

Atto Data dell’atto Pubblicazione GUUE Oggetto
Reg. es. (UE) 2025/2547 10 dicembre 2025 22 dicembre 2025 Metodi di calcolo delle emissioni incorporate
Reg. es. (UE) 2025/2548 10 dicembre 2025 22 dicembre 2025 Calcolo e pubblicazione del prezzo dei certificati
Reg. es. (UE) 2025/2620 16 dicembre 2025 22 dicembre 2025 Adeguamento per l’assegnazione gratuita
Reg. es. (UE) 2025/2621 16 dicembre 2025 31 dicembre 2025 Determinazione dei valori predefiniti
Reg. es. (UE) 2026/1740 20 luglio 2026 31 luglio 2026 Rettifica degli allegati I e IV del reg. 2025/2621
Dec. es. (UE) 2026/1862 23 luglio 2026 24 luglio 2026 Fattore di correzione transettoriale 2026-2030
Reg. es. (UE) 2024/3210 18 dicembre 2024 30 dicembre 2024 Registro CBAM

Due di questi atti sono recenti e vanno segnalati subito. Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1740 sostituisce integralmente gli allegati I e IV del regolamento 2025/2621 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026: corregge indicatori di percorso produttivo mancanti o inesatti, valori errati per Taiwan (voci da 7218 a 7223) e per la tabella residuale (voce 7226 20 00), valori omessi per alcuni Paesi, codici NC errati per la Tunisia, e soprattutto sopprime le colonne che riportavano i valori predefiniti già comprensivi della maggiorazione, il cui calcolo è ora eseguito nel registro CBAM a partire dalla colonna delle emissioni totali. La decisione di esecuzione (UE) 2026/1862 determina il fattore di correzione transettoriale uniforme per il periodo di assegnazione 2026-2030: senza di essa l’adeguamento per l’assegnazione gratuita non era calcolabile.

Sul piano nazionale è intervenuta la circolare ADM n. 36/2025 del 24 dicembre 2025, Direzione Dogane, sull’avvio della fase definitiva; l’Agenzia ha poi pubblicato, il 13 agosto 2026, un avviso agli operatori economici sul regolamento (UE) 2026/1740.

Le merci soggette

Il CBAM si applica alle merci dell’allegato I originarie di un Paese terzo, quando sono immesse in libera pratica nel territorio doganale dell’Unione o quando sono importati prodotti trasformati ottenuti da tali merci in perfezionamento attivo ai sensi dell’articolo 256 del codice doganale. L’origine si determina con le norme di origine non preferenziale dell’articolo 59 del regolamento (UE) n. 952/2013 (articolo 2, paragrafo 5): una prova di origine preferenziale non ha alcuna rilevanza ai fini CBAM. Restano fuori le merci originarie dei Paesi e territori dell’allegato III, punto 1 (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera; Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta, Melilla), quelle destinate ad attività militari (articolo 2, paragrafo 3) e, per il nuovo articolo 2, paragrafo 3 bis, l’energia elettrica generata sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro o di un Paese o territorio dell’allegato III, punti 1 e 2, e l’idrogeno originario della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva di uno Stato membro o di un Paese o territorio dell’allegato III, punto 1. Il punto 2 dell’allegato III è tuttora privo di contenuto: l’esclusione non copre dunque una piattaforma continentale qualsiasi.

Settore (allegato I) Principali codici NC Gas Emissioni indirette Esenzione de minimis
Cemento ex 2507 00 80 (altre argille caoliniche, escluse quelle non calcinate); 2523 10 00; 2523 21 00; 2523 29 00; 2523 30 00; 2523 90 00 Biossido di carbonio Applicabile
Concimi 2808 00 00; 2814; 2834 21 00; 3102; 3105 escluso 3105 60 00 Biossido di carbonio; anche protossido di azoto, salvo l’ammoniaca (2814) Applicabile
Ghisa, ferro e acciaio capitolo 72 con esclusioni parziali (ferroleghe e rottami); 2601 12 00; 7301; 7302; 7303 00; 7304; 7305; 7306; 7307; 7308; 7309 00; 7310; 7311 00; 7318; 7326 Biossido di carbonio No Applicabile
Alluminio 7601; 7603; 7604; 7605; 7606; 7607; 7608; 7609 00 00; 7610; 7611 00 00; 7612; 7613 00 00; 7614; 7616 Biossido di carbonio e perfluorocarburi No Applicabile
Sostanze chimiche: idrogeno 2804 10 00 Biossido di carbonio No Non applicabile
Energia elettrica 2716 00 00 Biossido di carbonio No Non applicabile

Due precisazioni sulla riga siderurgica, entrambe fonte di errori. La prima riguarda le ferroleghe, la cui esclusione non è totale: l’allegato I esclude il ferrosilicio (7202 2), il ferro-silico-manganese (7202 30 00), il ferro-silico-cromo (7202 50 00), il ferro-molibdeno (7202 70 00), il ferro-tungsteno (7202 80 00), il ferro-titanio (7202 91 00), il ferro-vanadio (7202 92 00), il ferro-niobio (7202 93 00) e le altre voci 7202 99, oltre ai rottami della voce 7204; restano invece in ambito CBAM il ferro-manganese (7202 11 e 7202 19), il ferro-cromo (7202 41 e 7202 49) e il ferro-nichel (7202 60 00). La seconda: le designazioni non coincidono fra versioni linguistiche — il codice 2523 29 00 è designato nel testo italiano come «Altri cementi idraulici», esattamente come il 2523 90 00, mentre il testo inglese lo designa come Other Portland cement. In dichiarazione e in contratto si cita il codice NC, mai la designazione.

La colonna delle emissioni indirette merita attenzione. L’articolo 7, paragrafo 1, prevede che per le merci dell’allegato II siano calcolate e prese in considerazione soltanto le emissioni dirette; l’allegato II comprende ghisa, ferro e acciaio, alluminio, idrogeno e — per effetto del regolamento (UE) 2025/2083 — anche l’energia elettrica. Le emissioni indirette rilevano quindi oggi soltanto per cemento e concimi.

Chi risponde

La distinzione dei ruoli è il punto in cui si concentrano gli errori operativi.

  • Importatore (articolo 3, punto 15, nel testo sostituito): chi presenta la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, o un conto di appuramento ai sensi dell’articolo 175, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, a proprio nome e per proprio conto; se la dichiarazione è presentata da un rappresentante doganale indiretto ai sensi dell’articolo 18 del codice doganale, importatore è la persona per conto della quale essa è presentata.
  • Dichiarante CBAM autorizzato (articolo 3, punto 17): la persona autorizzata dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 17. L’articolo 4 impone che le merci siano importate unicamente da un dichiarante autorizzato.
  • Rappresentante doganale indiretto: il regolamento non lo definisce e rinvia all’articolo 18 del codice doganale. Il nuovo articolo 5, paragrafo 1 bis, dispone che egli ottenga la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato prima di importare e che, se nominato dall’importatore e se accetta di agire in tale veste, l’assuma indipendentemente dal fatto che l’importatore rappresentato sia o meno esentato in forza della soglia de minimis; il paragrafo 2 bis lo assoggetta agli obblighi applicabili all’importatore per le merci importate per suo conto.

Se l’importatore non è stabilito in uno Stato membro, la qualifica deve essere ottenuta dal rappresentante doganale indiretto (articolo 5, paragrafo 2), anche qui indipendentemente dall’esenzione de minimis. Il paragrafo 1 ter aggiunge una regola prospettica: quando opera l’articolo 2 bis, l’importatore presenta la domanda di autorizzazione nei casi in cui prevede di superare la soglia, e non quando l’ha già superata. Il paragrafo 7 bis consente infine al dichiarante autorizzato di delegare a un terzo la presentazione della dichiarazione CBAM, restando però responsabile degli obblighi.

Sulla ripartizione del rischio il considerando 8 del regolamento (UE) 2025/2083 è esplicito: in caso di non conformità le sanzioni colpiscono il rappresentante doganale indiretto che agisce come dichiarante CBAM autorizzato; egli non vi è soggetto solo quando, agendo per conto di un importatore stabilito in uno Stato membro, non abbia accettato di agire in tale veste. Per gli spedizionieri doganali italiani la conseguenza è netta: la rappresentanza indiretta su merce dell’allegato I comporta assunzione diretta di obblighi dichiarativi, finanziari e sanzionatori, e va valutata nel corrispettivo e regolata per contratto come tale.

L’esenzione de minimis: la soglia unica di 50 tonnellate

Il regolamento (UE) 2025/2083 ha soppresso l’esclusione delle spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro e l’ha sostituita con il nuovo articolo 2 bis: gli importatori, compresi quelli aventi la qualifica di dichiaranti CBAM autorizzati, sono esentati se la massa netta delle merci importate in un anno civile non supera cumulativamente la soglia unica dell’allegato VII, punto 1, fissata in 50 tonnellate di massa netta. La soglia si applica alla massa netta totale delle merci di tutti i codici NC, aggregata per importatore e per anno civile, e l’esenzione va dichiarata nella pertinente dichiarazione doganale. Il paragrafo 4 esclude dall’esenzione energia elettrica e idrogeno.

Il paragrafo 2 contiene la regola da spiegare alla direzione acquisti: superata la soglia nel corso dell’anno, l’importatore è soggetto a tutti gli obblighi per tutte le emissioni incorporate in tutte le merci importate in quell’anno civile, comprese le prime cinquanta tonnellate. Non è una franchigia, ma una soglia di ingresso.

Esempio 1 — verifica della soglia. Una società importa nel 2026 tre partite di merci dell’allegato I: 18 tonnellate di viti e bulloni (NC 7318), 22 tonnellate di profilati di alluminio (NC 7604), 12 tonnellate di tubi saldati di acciaio (NC 7306). La somma delle masse nette è 18 + 22 + 12 = 52 tonnellate, superiore a 50. L’aggregazione avviene fra codici NC e settori diversi: non si ragiona per spedizione né per settore. Superata la soglia, gli obblighi si estendono alle emissioni incorporate in tutte e 52 le tonnellate, comprese quelle della prima partita già sdoganata in esenzione.

La soglia non è immutabile. L’articolo 2 bis, paragrafo 3, impone alla Commissione di valutare entro il 30 aprile di ogni anno civile, sui dati dei dodici mesi precedenti, se l’esenzione copra non oltre l’1 per cento delle emissioni incorporate nelle merci e nei prodotti trasformati importati; se il valore della soglia risultante si discosta di oltre 15 tonnellate dalla soglia applicabile, un atto delegato la modifica con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Alla data della guida non risulta pubblicato alcun atto delegato: la soglia resta 50 tonnellate anche per il 2027. È però una prova negativa, ricavata dalla ricerca sugli atti pubblicati; prima di fondarvi una decisione conviene una verifica puntuale alla data in cui si opera.

Autorizzazione e regime transitorio 2026

La domanda si presenta attraverso il registro CBAM (articolo 5, paragrafo 3). L’autorità nazionale competente ai sensi dell’articolo 11 è collocata, per l’Italia, presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, come confermato dalla circolare ADM n. 36/2025, che rinvia alle indicazioni pubblicate sul portale EU ETS – Italia. L’Agenzia delle dogane non rilascia l’autorizzazione: verifica in dichiarazione il possesso della qualifica e impedisce l’importazione in difetto. I criteri dell’articolo 17, paragrafo 2, sono l’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e delle norme sugli abusi di mercato, la capacità finanziaria e operativa, lo stabilimento nello Stato membro della domanda e il numero EORI; fra le informazioni della domanda l’articolo 5 prevede ora anche il numero del certificato di operatore economico autorizzato. È prevista una garanzia se il richiedente non era costituito nei due esercizi finanziari precedenti, commisurata al valore aggregato dei certificati che dovrebbe restituire in relazione alle importazioni stimate e tenuto conto dell’adeguamento dell’articolo 31; l’autorità la svincola immediatamente dopo il 30 settembre del secondo anno di restituzione dei certificati.

Per il primo anno l’articolo 17, paragrafo 7 bis, dispone che chi abbia presentato domanda entro il 31 marzo 2026 possa continuare temporaneamente a importare fino alla decisione dell’autorità competente. In caso di rifiuto, l’autorità determina entro un mese dalla decisione le emissioni delle merci importate fra il 1° gennaio 2026 e la decisione stessa, con valori predefiniti, e tali emissioni sono utilizzate per il calcolo delle sanzioni dell’articolo 26, paragrafo 2 bis.

Avvertenza operativa, la più urgente dell’intero testo. La circolare ADM n. 36/2025 ha istituito il codice documento Y238 per attestare che la domanda è stata presentata entro il 31 marzo 2026, e precisa in nota che il codice, salvo successive diverse indicazioni, è utilizzabile fino al 27 settembre 2026; nel corpo della circolare la deroga consente di importare fino alla decisione dell’autorità competente «e comunque non oltre il 27 settembre 2026». Chi al 28 settembre 2026 non abbia ancora ottenuto la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato perde, salvo diverse indicazioni dell’Agenzia, il titolo per continuare a importare merce dell’allegato I. È un termine di prassi nazionale, non un termine del regolamento, e va monitorato sugli avvisi ADM.

I codici documento istituiti dalla circolare sono i seguenti.

Codice Significato
Y128 Numero di conto CBAM, indicabile solo da chi ha la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato; consente la verifica immediata della qualifica tramite CERTEX e precede nel tracciato il numero di autorizzazione, secondo il formalismo CBAM-XX-YYYY-AAANNNNNNNNNNN
Y134 Merci originarie di Büsingen, Helgoland o Livigno (articolo 2, paragrafo 4)
Y135 Deroga in virtù dell’articolo 2, paragrafo 3 (attività militari)
Y136 Deroga in virtù dell’articolo 2, paragrafo 3 bis (energia elettrica e idrogeno)
Y137 Deroga in virtù dell’articolo 2 bis (esenzione de minimis)
Y237 Merci aventi origine nell’Unione
Y238 Domanda per ottenere la qualifica presentata entro il 31 marzo 2026 (utilizzabile fino al 27 settembre 2026)

Y238 e Y128 rispondono dunque a due situazioni opposte e non sono fra loro intercambiabili: Y128 attesta che la qualifica c’è e ne veicola il numero di conto; Y238 attesta che la qualifica non c’è ancora ma la domanda è stata presentata in tempo utile. Chi ottiene l’autorizzazione durante il 2026 passa dall’uno all’altro. Il codice Y134 non menziona Ceuta e Melilla, pur comprese nell’allegato III, punto 1, perché in TARIC la misura CBAM è disposta erga omnes con esclusione delle aree geografiche di Ceuta (XC) e Melilla (XL), oltre che di Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia: per quelle origini la misura non si attiva e non occorre alcun codice documento, mentre Büsingen, Helgoland e Livigno, che non sono aree geografiche autonome della banca dati, possono essere esclusi soltanto per il tramite di Y134. I sette codici qui riportati sono riscontrati sulla circolare ADM e, nella loro formulazione italiana, nella banca dati TARIC; poiché la fonte costitutiva è TARIC e le misure hanno una propria validità temporale, prima della compilazione conviene comunque la verifica puntuale del codice in TARIC alla data della dichiarazione.

Il calcolo delle emissioni incorporate

Le emissioni si calcolano secondo l’allegato IV. Per le merci diverse dall’energia elettrica il nuovo articolo 7, paragrafo 2, offre due strade alternative, senza più subordinare la seconda all’impossibilità della prima: le emissioni effettive secondo l’allegato IV, punti 2 e 3, verificate da un verificatore accreditato ai sensi dell’articolo 8, oppure i valori predefiniti dell’allegato IV, punto 4.1, determinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/2621 nel testo rettificato dal regolamento (UE) 2026/1740, per Paese di origine, codice NC e percorso produttivo.

Alla colonna delle emissioni totali si applica una maggiorazione che, contrariamente a una convinzione diffusa, non riguarda la sola siderurgia: per cemento, ghisa, ferro e acciaio, alluminio e idrogeno è pari al 10 per cento per il 2026, al 20 per cento per il 2027 e al 30 per cento a partire dal 2028; per i concimi è pari all’1 per cento a partire dal 2026. Dopo la rettifica del luglio 2026 la maggiorazione non figura più in tabella: si applica nel registro CBAM sul valore delle emissioni totali. Ai soli fini del minimo trimestrale dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera a), i valori predefiniti si usano invece senza maggiorazione.

Con i valori predefiniti non occorre verifica di parte terza, ma la riduzione per il prezzo del carbonio estero è ammessa solo sulla base dei prezzi predefiniti annuali. Le registrazioni, compresa la relazione del verificatore, si conservano fino alla fine del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata (articolo 7, paragrafo 6).

L’adeguamento per l’assegnazione gratuita

Il numero di certificati non corrisponde alle emissioni lorde. L’articolo 31 impone di adeguarlo per riflettere le quote EU ETS ancora assegnate a titolo gratuito agli impianti dell’Unione che producono le stesse merci.

Qui si annida l’errore più costoso della materia. L’articolo 10 bis, paragrafo 1 bis, della direttiva 2003/87/CE introduce «un fattore che riduce l’assegnazione gratuita di quote» e lo chiama fattore CBAM: la rubrica letterale induce a leggerlo come la percentuale di assegnazione gratuita sottratta. È il contrario. Il fattore CBAM è la percentuale di assegnazione gratuita che permane, ed è pari al 100 per cento dall’entrata in vigore del regolamento CBAM alla fine del 2025 — periodo in cui nessuna riduzione si è prodotta — e poi, fatta salva l’applicazione dell’articolo 36, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2023/956, al 97,5 per cento nel 2026, 95 nel 2027, 90 nel 2028, 77,5 nel 2029, 51,5 nel 2030, 39 nel 2031, 26,5 nel 2032 e 14 nel 2033; dal 2034 non si applica alcun fattore CBAM. La conferma tecnica sta nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/2620, che lo impiega come moltiplicatore e non come detrazione: l’assegnazione gratuita incorporata specifica, quando si usano valori predefiniti, è pari al fattore CBAM dell’anno moltiplicato per il fattore di correzione transettoriale e per il parametro di riferimento CBAM della merce (punto 5, colonna B, dell’allegato). Chi legge il «2,5 per cento» delle fonti divulgative come se fosse il fattore CBAM del 2026 ribalta il calcolo: quel 2,5 per cento è la quota di onere che matura, non il fattore.

Il fattore di correzione transettoriale non era determinato quando i primi commenti sono usciti. Lo è ora: la decisione di esecuzione (UE) 2026/1862 del 23 luglio 2026 lo fissa al 100 per cento per ogni anno del periodo di assegnazione dal 2026 al 2030, grazie alle quote rimaste inutilizzate nel periodo 2021-2025 e al quantitativo aggiuntivo del 3 per cento. Nei calcoli 2026-2030 il fattore vale quindi 1 e non abbatte l’adeguamento — ma va citato, perché senza di esso la formula non si chiude.

Esempio 2 — numero e costo dei certificati (importazioni 2026). Importazione, nel primo trimestre 2026, di 120 tonnellate di prodotti laminati piatti di acciaio non legato laminati a caldo, non arrotolati, di spessore superiore a 15 mm (NC 7208 51 20), di origine non preferenziale indiana, con emissioni determinate mediante valori predefiniti.

  • Valore predefinito 2026, India, voce 7208, emissioni totali: 4,280 t CO2 equivalente per tonnellata, percorso produttivo (C), acciaio al carbonio da altoforno e convertitore a ossigeno (allegato I del reg. es. (UE) 2025/2621, come sostituito dal reg. es. (UE) 2026/1740).
  • Maggiorazione 2026 per il settore siderurgico, 10 per cento: 4,280 × 1,10 = 4,708 t CO2 equivalente per tonnellata.
  • Emissioni incorporate: 4,708 × 120 = 564,96 t CO2 equivalente.
  • Parametro di riferimento CBAM per il percorso (C) alla voce 7208 51 20: 1,370 t CO2 equivalente per tonnellata (reg. es. (UE) 2025/2620, allegato, punto 5, colonna B).
  • Assegnazione gratuita incorporata specifica: fattore CBAM 2026 (0,975) × fattore di correzione transettoriale (1,00) × parametro di riferimento (1,370) = 1,33575 t per tonnellata.
  • Adeguamento: 1,33575 × 120 = 160,29 tonnellate.
  • Certificati corrispondenti: 564,96 − 160,29 = 404,67; il registro CBAM opera in unità intere, sicché in pratica 405 certificati.
  • Prezzo del primo trimestre 2026, pubblicato dalla Commissione il 7 aprile 2026: 75,36 euro per tonnellata. Onere: 405 × 75,36 = 30.520,80 euro (30.495,93 euro senza arrotondamento all’unità).

In questo caso l’adeguamento abbatte l’obbligo di circa il 28 per cento, ma l’abbattimento si riduce ogni anno con il decrescere del fattore CBAM. L’onere, pur esigibile solo nel 2027, matura sulle importazioni del 2026.

Esempio 3 — il minimo trimestrale del 2027. La stessa società importa nel primo trimestre 2027 altre 120 tonnellate della stessa merce e deve calcolare quanti certificati tenere in conto al termine del trimestre. Per l’articolo 22, paragrafo 2, lettera a), si usano i valori predefiniti senza maggiorazione, tenendo conto dell’adeguamento dell’articolo 31.

  • Emissioni incorporate senza maggiorazione: 4,280 × 120 = 513,60 t CO2 equivalente.
  • Adeguamento con fattore CBAM 2027 (0,95): 1,370 × 0,95 × 1,00 × 120 = 156,18 tonnellate.
  • Base netta: 513,60 − 156,18 = 357,42.
  • Minimo da detenere, 50 per cento: 357,42 × 0,50 = 178,71, cioè 179 certificati in conto al 31 marzo 2027.

Il confronto fra i due esempi mostra la doppia dinamica: la base cresce con la maggiorazione e l’adeguamento si contrae con il fattore CBAM. È questa, e non il prezzo del certificato, la variabile che pesa sulla pianificazione finanziaria.

I certificati: vendita, prezzo, minimo trimestrale, riacquisto

La vendita inizia il 1° febbraio 2027: da tale data ciascuno Stato membro vende ai dichiaranti CBAM autorizzati stabiliti nel proprio territorio attraverso la piattaforma centrale comune (articolo 20, paragrafo 1). I costi di istituzione, funzionamento e gestione della piattaforma sono finanziati mediante diritti a carico dei dichiaranti autorizzati, previsti dall’articolo 20, paragrafo 5 bis, e non dal paragrafo 1; per la durata del primo appalto tali costi gravano inizialmente sul bilancio dell’Unione, con le entrate da diritti qualificate come entrate con destinazione specifica interne.

Quanto al prezzo, l’articolo 21, paragrafo 1, prevede in via ordinaria la media settimanale dei prezzi di chiusura delle quote EU ETS sulla piattaforma d’asta; per il solo 2026 opera la deroga del paragrafo 1 bis, che impone la media trimestrale del trimestre di importazione. La metodologia di calcolo e le modalità di pubblicazione sono dettate dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/2548. I prezzi pubblicati dalla Commissione al 1° settembre 2026 sono i seguenti.

Trimestre di applicazione Data di pubblicazione Prezzo (euro per tonnellata)
Primo trimestre 2026 7 aprile 2026 75,36
Secondo trimestre 2026 6 luglio 2026 75,28
Terzo trimestre 2026 5 ottobre 2026 (prevista) non ancora pubblicato

Il minimo di certificati in conto non è più l’80 per cento: l’articolo 22, paragrafo 2, prevede che dal 2027 il dichiarante garantisca, al termine di ogni trimestre, almeno il 50 per cento delle emissioni incorporate in tutte le merci importate dall’inizio dell’anno civile, determinate con i valori predefiniti senza maggiorazione oppure, a determinate condizioni di identità di codice NC e Paese di origine, con il numero di certificati restituiti per l’anno precedente, e tenuto conto dell’adeguamento dell’articolo 31. Il paragrafo 2 bis precisa che l’obbligo va rispettato entro la fine del trimestre successivo a quello in cui è stata superata la soglia unica basata sulla massa. Se la Commissione constata uno scostamento ne informa l’autorità competente, che a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, secondo comma, notifica al dichiarante la necessità di ripristinare un numero sufficiente di certificati entro un mese dalla notifica.

Sul riacquisto è caduta una limitazione importante. La richiesta si presenta entro il 31 ottobre di ogni anno in cui i certificati sono stati restituiti (articolo 23, paragrafo 1); il numero riacquistabile è limitato al numero totale di certificati che il dichiarante aveva l’obbligo di acquistare ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, nell’anno civile di acquisto. Ma il secondo comma del paragrafo 2 aggiunge una regola che è bene non tacere: chi ha acquistato certificati prevedendo di superare la soglia unica e poi non l’ha superata ottiene il riacquisto di tutti quei certificati, su richiesta. Il paragrafo 2 bis stabilisce che i certificati acquistati nel 2027 per le emissioni 2026 sono riacquistabili solo nel 2027. Quanto alla cancellazione, il 1° novembre di ogni anno la Commissione cancella senza compensazione i certificati acquistati nell’anno anteriore all’anno civile precedente e rimasti in conto (articolo 24, paragrafo 1); in deroga, il 1° novembre 2027 sono cancellati i certificati acquistati per le emissioni del 2026 (paragrafo 2). La cancellazione è sospesa per la parte controversa se il numero di certificati da restituire è oggetto di controversia pendente.

La riduzione per il prezzo del carbonio pagato nel Paese terzo

L’articolo 9, interamente sostituito, non attribuisce un «credito»: consente al dichiarante autorizzato di chiedere in dichiarazione una riduzione del numero di certificati da restituire per tenere conto del prezzo del carbonio effettivamente pagato nel Paese terzo sulle emissioni incorporate dichiarate, scontando ogni riduzione o compensazione ivi disponibile. Questa via presuppone che le emissioni siano determinate sulla base delle emissioni effettive. L’onere probatorio è severo: la documentazione dev’essere certificata da una persona indipendente dal dichiarante e dalle autorità del Paese terzo, con nome e recapiti, insieme alla prova dell’effettivo pagamento, e si conserva fino alla fine del quarto anno successivo.

Il paragrafo 4 introduce la via dei prezzi predefiniti annuali del carbonio, obbligatoria quando le emissioni sono determinate con valori predefiniti. Qui va precisato un punto che i riepiloghi tacciono: il secondo comma è facoltativo e differito — «a decorrere dal 2027 e per i paesi terzi in cui sono in vigore norme relative alla fissazione del prezzo del carbonio, la Commissione può determinare e mettere a disposizione» tali prezzi. Chi dichiara con valori predefiniti deve dunque mettere in conto che, se per il proprio Paese terzo il prezzo predefinito non è disponibile, la riduzione non spetta. L’atto di esecuzione dell’articolo 9, paragrafo 5, che disciplina la conversione in riduzione di certificati, il cambio in euro, le prove e le qualifiche del certificatore, non risulta pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea al 1° settembre 2026: risulta solo una bozza posta in consultazione nel maggio 2026. Anche questa è una prova negativa e va riverificata alla data in cui si opera.

Sanzioni ed elusione

L’articolo 26 non indica importi in euro: rinvia. La sanzione del paragrafo 1, per il dichiarante autorizzato che non restituisca i certificati entro il 30 settembre, è identica all’ammenda per le emissioni in eccesso dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE — 100 euro per tonnellata di biossido di carbonio equivalente — maggiorata in conformità del paragrafo 4 del medesimo articolo, che ne prevede l’adeguamento all’indice europeo dei prezzi al consumo a partire dal 2013, e applicabile nell’anno di importazione delle merci; si applica per ciascun certificato non restituito. L’importo rilevante è dunque il valore indicizzato, non i 100 euro nominali: l’importo indicizzato applicabile al 2026 va determinato caso per caso (da confermare: non risulta una pubblicazione ufficiale unionale dell’importo indicizzato). Il nuovo paragrafo 1 bis consente di ridurre la sanzione quando l’errore dipenda da informazioni inesatte fornite da un terzo, e il terzo è individuato dalla norma nel verificatore o nella persona indipendente che certifica la documentazione sul prezzo del carbonio: il gestore compare soltanto nel considerando 31, non nel testo dell’articolo.

Chi introduce merci senza essere dichiarante autorizzato paga da tre a cinque volte tale sanzione (paragrafo 2). Il nuovo paragrafo 2 bis estende la misura agli importatori diversi dai dichiaranti autorizzati che superino la soglia unica basata sulla massa, computando tutte le emissioni incorporate dell’anno; il pagamento dispensa dalla dichiarazione e dalla restituzione. La sanzione può essere ridotta se il superamento non eccede il 10 per cento della soglia, o nei casi del regime transitorio dell’articolo 17, paragrafo 7 bis, ma non sotto la misura del paragrafo 1. Per il dichiarante autorizzato, invece, il pagamento non dispensa dalla restituzione dei certificati mancanti (paragrafo 3). Il nuovo paragrafo 4 bis fissa il criterio di calcolo: ai fini dei paragrafi 1 e 2 l’autorità competente determina il numero di certificati che avrebbero dovuto essere restituiti sulla base della massa netta importata, con valori predefiniti secondo l’allegato IV e tenendo conto dell’adeguamento dell’articolo 31.

Sul fronte antielusione, l’articolo 27, paragrafo 2, lettera b), qualifica ora come pratica elusiva il frazionamento artificioso delle importazioni, anche mediante accordi non genuini, per evitare il superamento della soglia. Il nuovo articolo 25 bis è però il punto operativamente più pesante e va letto per intero: la Commissione scambia periodicamente con le autorità competenti, attraverso il registro CBAM, un elenco degli importatori che superano il 90 per cento della soglia; l’autorità competente che conclude per il superamento adotta una decisione motivata, notificata anche ai rappresentanti doganali indiretti nominati, e il ricorso contro tale decisione non ha effetti sospensivi; ai fini della verifica non si tiene conto di pratiche o accordi il cui scopo principale sia scendere sotto soglia e che non siano genuini, cioè non posti in essere per valide ragioni commerciali. La conseguenza è grave e va detta al cliente: in tal caso si ritiene che l’importatore sia stato implicato in una grave violazione del regolamento ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 26, paragrafo 2 bis. Non è solo una questione sanzionatoria: pregiudica il requisito per ottenere e conservare l’autorizzazione.

Il trattamento contabile e fiscale dell’onere

Il punto è sistematicamente trascurato e merita una regola chiara. Alla chiusura dell’esercizio 2026 i certificati CBAM non sono nemmeno acquistabili, perché la vendita inizia il 1° febbraio 2027. Non esiste quindi un debito verso un fornitore da iscrivere, né un’attività da rilevare: esiste un’obbligazione, certa nell’esistenza e stimabile nell’ammontare, che si manifesterà finanziariamente nell’esercizio successivo. La collocazione corretta è il fondo per oneri disciplinato dall’OIC 31, iscritto alla voce B.3 «altri» dei fondi per rischi e oneri del passivo dello stato patrimoniale, con contropartita fra i costi della produzione della classe pertinente.

Sul piano fiscale opera l’articolo 109, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi: i componenti negativi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza, ma quelli di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono nell’esercizio in cui tali condizioni si verificano. Per l’onere CBAM 2026 la certezza dell’esistenza sussiste; l’obiettiva determinabilità dell’ammontare dipende dai dati disponibili alla chiusura, e il quadro 2026 la rende argomentabile: i valori predefiniti sono tabellati, il fattore CBAM è fissato dalla direttiva, il fattore di correzione transettoriale è determinato dalla decisione (UE) 2026/1862 e i prezzi trimestrali sono pubblicati dalla Commissione per i trimestri già conclusi. Chi determina le emissioni con dati effettivi non ancora verificati si trova in posizione più fragile e deve documentare il criterio di stima.

Le sanzioni dell’articolo 26 non sono deducibili: difettano del requisito di inerenza all’attività d’impresa richiesto dall’articolo 109, comma 5, del testo unico, secondo l’orientamento consolidato sulle sanzioni di natura punitiva. È una posizione interpretativa, non una previsione espressa: va assunta consapevolmente e non presentata come dato normativo.

Resta la questione dell’IVA all’importazione. L’articolo 69, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, commisura l’imposta al valore dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni doganali, aumentato dell’ammontare dei diritti doganali dovuti, esclusa l’IVA, nonché delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione nel territorio dell’Unione. L’onere CBAM non è un diritto doganale, non è riscosso dalla dogana e non è nemmeno esigibile al momento dell’importazione: matura verso l’autorità nazionale competente e si assolve con la restituzione di certificati nell’anno successivo. Non dovrebbe perciò concorrere alla base imponibile dell’articolo 69 (da confermare: non risulta pubblicata prassi dell’Agenzia delle dogane o dell’Agenzia delle entrate sul punto).

Un’ultima avvertenza di vigenza, che vale per tutti i riferimenti nazionali di questo paragrafo: il testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, approvato con d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, e quello in materia di imposte sui redditi, approvato con d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117, sono già pubblicati ma si applicano dal 1° gennaio 2027 (rispettivamente articolo 171 e disposizione corrispondente di decorrenza). Fino a quella data valgono il d.P.R. n. 633 del 1972 e il d.P.R. n. 917 del 1986; dopo, le stesse regole andranno rintracciate agli articoli corrispondenti dei nuovi testi unici.

Il calendario

Data Adempimento Soggetto
1° gennaio 2026 Avvio del regime definitivo; obbligo della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato Importatore o rappresentante doganale indiretto
31 gennaio 2026 Ultima relazione trimestrale del periodo transitorio (quarto trimestre 2025) Dichiarante del transitorio
31 marzo 2026 Domanda che consente di continuare temporaneamente a importare (articolo 17, paragrafo 7 bis) Importatore o rappresentante doganale indiretto
30 aprile di ogni anno Valutazione della Commissione sulla soglia unica basata sulla massa Commissione
27 settembre 2026 Ultimo giorno di utilizzabilità del codice documento Y238, salvo diverse indicazioni ADM Chi ha presentato domanda ed è ancora in attesa di decisione
1° febbraio 2027 Avvio della vendita dei certificati sulla piattaforma centrale comune Dichiarante CBAM autorizzato
Dal 2027, fine di ogni trimestre Almeno il 50 per cento delle emissioni incorporate dell’anno in corso in conto Dichiarante CBAM autorizzato
30 settembre 2027 Prima dichiarazione CBAM (anno 2026) e restituzione dei certificati Dichiarante CBAM autorizzato
31 ottobre 2027 Richiesta di riacquisto dei certificati in eccedenza Dichiarante CBAM autorizzato
1° novembre 2027 Cancellazione senza compensazione dei certificati acquistati per le emissioni 2026 Commissione

Quel che si muove

Il 17 dicembre 2025 la Commissione ha presentato la proposta di regolamento COM(2025) 989 final, procedura 2025/0419(COD), che estenderebbe il CBAM ai prodotti a valle ad alta intensità di acciaio e alluminio — macchinari, componenti metallici, apparecchiature, veicoli e parti, mobili in metallo — a decorrere dal 1° gennaio 2028, rafforzando le misure antielusione. Il Consiglio ha adottato l’orientamento generale il 12 giugno 2026 e il negoziato interistituzionale è in corso; il Parlamento non ha ancora definito la propria posizione. È una proposta: nulla di ciò è oggi vigente. Chi importa quei prodotti ha però interesse a censire fin d’ora i propri codici NC, anche perché l’ampiezza dell’elenco è essa stessa oggetto di negoziato.

Che cosa fare

  1. Verificare entro il 27 settembre 2026 la posizione di chi sta ancora importando con il codice Y238: se l’autorizzazione non è arrivata, aprire subito il canale con l’autorità nazionale competente e con ADM, perché dal 28 settembre viene meno il titolo a importare.
  2. Estrarre dai dati doganali 2026 le immissioni in libera pratica di merci dell’allegato I, per codice NC e massa netta, e monitorare mensilmente il cumulo verso le 50 tonnellate: il monitoraggio spetta all’importatore, non al rappresentante, ma il rappresentante indiretto che agisce come dichiarante ne risponde.
  3. Rifare le elaborazioni sui valori predefiniti eseguite prima del 31 luglio 2026: il regolamento (UE) 2026/1740 si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2026 e ha corretto valori, codici NC e indicatori di percorso.
  4. Verificare che la qualifica di dichiarante autorizzato sia in capo al soggetto che compare in dichiarazione e che il codice documento Y128 riporti il numero di conto CBAM nel formalismo indicato dalla circolare ADM n. 36/2025, previo riscontro del codice in TARIC.
  5. Chiedere ai fornitori extra-UE i dati sulle emissioni effettive per impianto, valutando l’alternativa dei valori predefiniti: la scelta condiziona la verifica accreditata e, soprattutto, le modalità di riduzione per il prezzo del carbonio estero.
  6. Prima di contare su quella riduzione, verificare se per il Paese terzo interessato esista un prezzo predefinito annuale: in mancanza, e in assenza dell’atto di esecuzione dell’articolo 9, paragrafo 5, la riduzione non è praticabile.
  7. Costituire un fascicolo CBAM per anno civile e conservarlo fino alla fine del quarto anno successivo alla dichiarazione.
  8. Stimare l’onere dei certificati 2026, iscriverlo in un fondo per oneri alla voce B.3 e documentare il criterio di stima ai fini dell’articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi; pianificare l’esborso fra il 1° febbraio e il 30 settembre 2027, tenendo conto del minimo trimestrale dal 2027.
  9. Rivedere i contratti di rappresentanza doganale indiretta: chi accetta di agire come dichiarante CBAM autorizzato assume obblighi finanziari e sanzionatori propri, e deve regolare per iscritto provvista, garanzie e rivalsa.

Parte seconda. DAC8 e lo scambio automatico sulle cripto-attività

La direttiva e il recepimento italiano

La direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio del 17 ottobre 2023 ha modificato la direttiva 2011/16/UE, estendendo lo scambio automatico obbligatorio alle informazioni comunicate dai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione. Il recepimento è avvenuto con il decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 (Gazzetta Ufficiale n. 296 del 22 dicembre 2025), in vigore dal 6 gennaio 2026 e applicabile, per l’articolo 20, dal 1° gennaio 2026. Il decreto consta di venti articoli in quattro capi: disposizioni generali (articolo 1), modifiche alla disciplina esistente (articoli 2-5), scambio automatico sulle cripto-attività (articoli 6-18), invarianza finanziaria e decorrenza (articoli 19 e 20).

Le disposizioni attuative sono nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 22 giugno 2026, prot. n. 186865/2026. Sul piano unionale rileva il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378, come modificato nel novembre 2025, per formulari e formati.

L’interruttore del 1° gennaio 2027

Qui va spesa la cautela maggiore, perché la disciplina cambia collocazione normativa proprio a ridosso della prima scadenza. Il decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141 — da non confondere con il d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, che è il decreto doganale — approva, in allegato, il testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento (Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2026, supplemento ordinario n. 28; il decreto è entrato in vigore il 7 agosto 2026, il giorno successivo alla pubblicazione, per espressa previsione del suo articolo 9). L’articolo 368 del testo unico dispone che le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027. L’articolo 367, comma 1, lettera uuuu), abroga gli «articoli da 6 a 13, 14, commi 1 e 2, da 15 a 18» del d.lgs. n. 194 del 2025: l’abrogazione è quindi parziale, perché l’articolo 14, comma 3, resta in piedi, e opera dalla stessa data del 1° gennaio 2027.

Il contenuto abrogato è trasfuso nella Sezione VIII del testo unico, intitolata alla disciplina sullo scambio automatico di informazioni su cripto-attività in attuazione della direttiva (UE) 2023/2226, che si compone degli articoli da 229 a 241. La corrispondenza è la seguente.

D.lgs. 194/2025 (fino al 31 dicembre 2026) Testo unico allegato al d.lgs. 141/2026 (dal 1° gennaio 2027) Oggetto
Articolo 6 Articolo 229 Definizioni
Articolo 7 Articolo 230 Prestatori con obbligo di comunicazione
Articoli 9-12 Articoli 232-235 Adeguata verifica ai fini fiscali
Articolo 13 Articolo 236 Obblighi di comunicazione
Articolo 14, commi 1 e 2 Articolo 237 Blocco operativo e conservazione
Articolo 15 Articolo 238 Registrazione unica del gestore
Articolo 18 Articolo 241 Norme di esecuzione
Articolo 14, comma 3 (non abrogato) Articolo 35-bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali Sanzione

L’ultima riga è la più delicata. L’articolo 8, comma 1, lettera q), del d.lgs. n. 141 del 2026 inserisce nel testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, approvato con d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, un articolo 35-bis rubricato alle violazioni degli obblighi di adeguata verifica o di comunicazione da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività, che richiama espressamente nella sottorubrica l’articolo 14, comma 3, del d.lgs. n. 194 del 2025 e dispone che la sanzione dell’articolo 35 si applica anche alle violazioni degli obblighi di cui agli articoli da 232 a 236 del testo unico adempimenti. La conseguenza pratica: i due adempimenti che contano cadono dopo l’interruttore — le autocertificazioni degli utenti preesistenti entro il 1° gennaio 2027 e la prima comunicazione entro il 30 giugno 2027 — e vanno perciò riferiti agli articoli del testo unico, non più a quelli del decreto di recepimento. Chi al 30 giugno 2027 citerà ancora l’articolo 13 del d.lgs. n. 194 del 2025 citerà una norma abrogata. Le due norme sulla sanzione non sono alternative ma concatenate: l’articolo 14, comma 3, del d.lgs. n. 194 del 2025, non abrogato, resta il fondamento per le violazioni degli articoli da 9 a 13 dello stesso decreto, cioè per quelle maturate fino al 31 dicembre 2026; dal 1° gennaio 2027 quegli obblighi vivono negli articoli da 232 a 236 del testo unico adempimenti e la sanzione è loro estesa dall’articolo 35-bis del testo unico delle sanzioni. Per le violazioni successive all’interruttore la norma da citare è dunque l’articolo 35-bis.

Chi è tenuto

Le definizioni non stanno nell’articolo 1, ma nell’articolo 6. Il prestatore con obbligo di comunicazione (articolo 6, comma 1, lettera i) è il prestatore autorizzato ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR) o il gestore di cripto-attività (lettera h: chi fornisce servizi per le cripto-attività senza essere prestatore autorizzato) che presta servizi consistenti in operazioni di scambio per o per conto di un utente oggetto di comunicazione.

L’articolo 7 individua il collegamento con l’Italia: alla lettera a) del comma 1, l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114 o l’abilitazione a prestare servizi nel territorio dello Stato a seguito di notifica ai sensi dell’articolo 60 del medesimo regolamento; alla lettera b), in via subordinata, la residenza fiscale, la costituzione o l’organizzazione in base a disposizioni nazionali con personalità giuridica o obbligo dichiarativo, la gestione nello Stato, la sede abituale di attività nello Stato. Il comma 2 aggiunge le succursali italiane per le operazioni ivi effettuate. I commi da 3 a 8 — non fino al 9 — dettano la cascata di esclusioni quando gli obblighi sono già assolti in un’altra giurisdizione oggetto di comunicazione. L’esclusione del comma 7, per i soggetti tenuti altrove sulla base di criteri sostanzialmente simili, presuppone che il prestatore abbia notificato all’Agenzia delle entrate che tali obblighi sono ivi assolti: non è un esonero automatico.

Sono cripto-attività oggetto di comunicazione tutte quelle diverse dalle valute digitali di banca centrale, dalla moneta elettronica e da quelle per cui il prestatore abbia adeguatamente stabilito che non possano essere usate a fini di pagamento o di investimento. Sono utenti preesistenti quelli che hanno stabilito il rapporto entro il 31 dicembre 2025. Fra le operazioni comunicabili rientra anche l’operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione (articolo 6, comma 1, lettera o), cioè il trasferimento di cripto-attività oggetto di comunicazione come corrispettivo di beni o servizi per un valore superiore a un importo in euro corrispondente a 50.000 dollari statunitensi.

Adeguata verifica ai fini fiscali

Gli articoli da 8 a 12 disciplinano procedure di adeguata verifica ai fini fiscali, distinte da quelle antiriciclaggio. Il prestatore ottiene dall’utente un’autocertificazione che consenta di determinarne la residenza o le residenze fiscali e ne conferma la ragionevolezza sulla base delle informazioni possedute. Il momento è quello in cui si stabilisce la relazione; per gli utenti preesistenti, persone fisiche ed entità, l’autocertificazione va acquisita entro il 1° gennaio 2027 (articoli 9, comma 1, e 10, comma 1). Al mutare delle circostanze occorre una nuova autocertificazione valida o una spiegazione ragionevole. L’articolo 11 fissa i requisiti di validità.

L’articolo 12 va letto con precisione, perché nella divulgazione è spesso appiattito. La facoltà di avvalersi delle procedure di adeguata verifica già espletate ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015 è riservata al prestatore che sia anche un’istituzione finanziaria, ed è limitata alle procedure dell’Allegato A, sezioni III e V, di quel decreto. Ogni prestatore può invece avvalersi di un’autocertificazione già ottenuta per altre finalità fiscali, purché soddisfi i requisiti dell’articolo 11, e può avvalersi di terzi per adempiere agli obblighi, restando responsabile del loro corretto adempimento (comma 2).

Informazioni, termini e primo scambio

L’articolo 13, comma 1, dispone che, a partire dal periodo di riferimento decorrente dal 1° gennaio 2026, il prestatore comunichi all’Agenzia delle entrate entro il 30 giugno dell’anno successivo i dati identificativi dell’utente e, per le entità, di ciascuna persona che esercita il controllo con l’indicazione dei ruoli; i dati identificativi del prestatore, compreso il numero identificativo individuale e il codice identificativo internazionale del soggetto giuridico; e, per ciascun tipo di cripto-attività, importi lordi aggregati, unità e numero di operazioni relativi ad acquisizioni e cessioni contro moneta fiduciaria, scambi contro altre cripto-attività, operazioni di pagamento al dettaglio e trasferimenti in entrata e in uscita, compresi quelli verso indirizzi di registro distribuito non notoriamente associati a un prestatore di servizi di attività virtuali o a un’istituzione finanziaria (comma 1, lettera c, numero 9).

Due deroghe vanno segnalate. Il comma 2 consente, al prestatore che comunichi all’Agenzia di utilizzare un servizio di identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall’Unione e che ne ottenga conferma diretta di identità e residenza, di comunicare in luogo dei dati anagrafici il nome, l’identificativo del servizio e lo Stato membro di emissione, oltre ai ruoli. I commi 3 e 4 disciplinano la valuta di espressione degli importi lordi e la determinazione del valore equo di mercato, richiedendo modalità applicate in modo coerente.

Il provvedimento del 22 giugno 2026 fissa le modalità: trasmissione esclusivamente per via telematica tramite Entratel o Fisconline, con file XML secondo il tracciato allegato, anche per il tramite dei soggetti incaricati della trasmissione ai sensi dell’articolo 3, commi 2 bis e 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 — il canale ordinario dello studio professionale; prima comunicazione entro il 30 giugno 2027 per il periodo 2026; ricevuta di esito positivo o di scarto, con obbligo di reinvio in caso di scarto; scambio entro il 30 settembre dell’anno successivo, con primo scambio entro il 30 settembre 2027. Il provvedimento chiarisce inoltre che le comunicazioni trasmesse oltre la scadenza sono comunque acquisite e inoltrate: il superamento del termine non produce una decadenza, ferma restando la sanzione.

La registrazione unica dei gestori è disciplinata dall’articolo 15: il gestore che è prestatore con obbligo di comunicazione si registra presso l’Agenzia delle entrate prima della fine del periodo entro il quale deve comunicare le informazioni; non è tenuto alla registrazione il gestore che, ai sensi dell’articolo 7, commi da 3 a 8, assolve gli obblighi in un altro Stato membro o in una giurisdizione qualificata non UE. La registrazione ha effetto dalla prima comunicazione successiva; il comma 7 individua i casi di cancellazione dal registro. Al termine della procedura è assegnato un numero identificativo individuale, comunicato al registro centrale sicuro istituito dalla Commissione ai sensi dell’articolo 8 bis quinquies della direttiva 2011/16/UE. Per i non residenti le credenziali telematiche si richiedono con l’apposita procedura; il provvedimento individua il Centro operativo di Pescara quale ufficio competente per i controlli.

Due presidi esterni completano il quadro e sono spesso omessi. L’articolo 16 obbliga la Banca d’Italia e la CONSOB a comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l’elenco dei prestatori autorizzati ai sensi dell’articolo 63 del regolamento MiCAR e dei soggetti abilitati a seguito di notifica ai sensi dell’articolo 60: l’Agenzia dispone quindi di un riscontro autonomo del perimetro dei soggetti obbligati. L’articolo 17, comma 2, lettera b), impone al prestatore di fornire a ogni interessato le informazioni dovute ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 in tempo utile per esercitare i propri diritti e in ogni caso prima che le informazioni siano comunicate: è un adempimento a data certa, non una formalità da assolvere a posteriori. L’articolo 18, comma 2, dispone infine che l’elenco delle giurisdizioni qualificate non UE sia pubblicato entro il 15 maggio di ciascun anno sui siti istituzionali sia del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze sia dell’Agenzia delle entrate.

Blocco operativo, conservazione e sanzioni

L’articolo 14 contiene tre regole da leggere insieme.

  1. Blocco operativo (comma 1): a seguito dell’invio di due solleciti successivi alla prima richiesta, e sempre che siano decorsi sessanta giorni dall’invio di quest’ultima, il prestatore impedisce all’utente che non ha fornito le informazioni di effettuare operazioni oggetto di comunicazione. È una misura di sistema, non una sanzione, e va tradotta in una funzionalità della piattaforma.
  2. Conservazione (comma 2): i dati relativi alle attività intraprese e alle informazioni utilizzate per l’adeguata verifica e per la comunicazione si conservano fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui le informazioni sono comunicate o avrebbero dovuto esserlo.
  3. Sanzione (comma 3): per la violazione degli obblighi di adeguata verifica (articoli da 9 a 12) o di comunicazione (articolo 13) si applica la sanzione amministrativa prevista per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari dall’articolo 10, comma 1 bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ovvero dall’articolo 35, comma 2, del d.lgs. n. 173 del 2024 a decorrere dalla data indicata dall’articolo 102, comma 1, del medesimo testo unico.

Sull’importo non ci sono dubbi: l’articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, nel testo vigente, prevede la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 15.000, e il comma 1 bis vi rinvia. La data indicata dall’articolo 102, comma 1, del testo unico delle sanzioni è il 1° gennaio 2027: il termine originario del 1° gennaio 2026 è stato differito dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26.

Su un punto, invece, occorre franchezza. La riduzione alla metà della sanzione per la trasmissione eseguita nei quindici giorni successivi non è un dato acquisito per questa fattispecie. La clausola sta nell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 10 del d.lgs. n. 471 del 1997 ed è calibrata sulla risposta a una richiesta dell’amministrazione ai sensi dell’articolo 32, primo comma, numero 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, dove il termine ha un dies a quo individuato dalla richiesta stessa. Che essa attraversi il doppio rinvio — articolo 14, comma 3, del d.lgs. n. 194 del 2025 verso il comma 1 bis, e da questo verso il comma 1 — e con quale decorrenza si applichi a un adempimento periodico di massa con termine fisso al 30 giugno, non è detto da alcuna norma e non risulta chiarito dalla prassi. È una questione aperta: nella stima del rischio non se ne deve tenere conto, e un eventuale ravvedimento va costruito sugli istituti generali e non su una riduzione presunta.

L’omessa registrazione non è autonomamente sanzionata sul piano pecuniario: la sanzione del comma 3 colpisce l’adeguata verifica e la comunicazione, non la registrazione, la cui conseguenza tipizzata è la cancellazione dal registro nei casi dell’articolo 15, comma 7.

Moneta elettronica e valute digitali di banca centrale

Il perimetro non si esaurisce nelle cripto-attività. La moneta elettronica è la cripto-attività che rappresenta digitalmente un’unica moneta fiduciaria, è emessa a fronte di fondi ricevuti per operazioni di pagamento, incorpora un credito verso l’emittente nella stessa moneta, è accettata in pagamento da soggetti diversi dall’emittente ed è rimborsabile in ogni momento al valore nominale; sono esclusi i prodotti creati al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi su istruzione del cliente, salvo che i fondi siano detenuti oltre sessanta giorni. La valuta digitale della banca centrale è qualsiasi moneta fiduciaria digitale emessa da una banca centrale o da altra autorità monetaria.

Entrambe sono escluse dalle cripto-attività oggetto di comunicazione, ma non escono dal sistema: transitano sul binario dei conti finanziari. In tal senso è intervenuto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2025 (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025), che ha modificato il decreto ministeriale 28 dicembre 2015 estendendo la nozione di istituzione di deposito ai soggetti che detengono moneta elettronica o valute digitali di banca centrale per conto della clientela, con applicazione dal 1° gennaio 2026. Il regime transitorio non è un rinvio generalizzato dell’obbligo: consiste nell’esonero, per gli anni 2026 e 2027 e per i soli conti già esistenti al 31 dicembre 2025, dalla comunicazione dei ruoli delle persone che esercitano il controllo.

Il rapporto con il quadro OCSE CARF

La DAC8 è la trasposizione unionale del Crypto-Asset Reporting Framework elaborato dall’OCSE, approvato il 10 ottobre 2022 e pubblicato nel giugno 2023 nella versione consolidata insieme alle modifiche del Common Reporting Standard. Su quel quadro è stato negoziato l’accordo multilaterale tra autorità competenti, sottoscritto dall’Italia il 20 novembre 2024. Le due discipline convivono: la DAC8 governa lo scambio nell’Unione, il CARF quello con le giurisdizioni qualificate non UE, con termini allineati al 30 settembre. L’elenco delle giurisdizioni qualificate non UE è pubblicato annualmente entro il 15 maggio, sui siti del Dipartimento delle finanze e dell’Agenzia delle entrate, secondo l’articolo 18, comma 2, del decreto.

Le altre modifiche alla cooperazione amministrativa

Il capo II interviene sul decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, e sulle discipline collegate. Tre previsioni interessano direttamente imprese e professionisti.

  • Ruling preventivi transfrontalieri riguardanti persone fisiche (articolo 2): lo scambio si estende ai ruling che riguardano esclusivamente persone fisiche, se emanati, modificati o rinnovati dopo il 1° gennaio 2026 e se l’importo dell’operazione o della serie di operazioni supera 1.500.000 euro, ove indicato nel ruling; restano esclusi quelli sulla tassazione alla fonte di redditi di lavoro dipendente, compensi per dirigenti e pensioni dei non residenti.
  • Numeri di identificazione fiscale esteri (nuovo articolo 5 bis del d.lgs. n. 29 del 2014): indicazione nelle istanze di ruling preventivo transfrontaliero e nella rendicontazione Paese per Paese dal 1° gennaio 2028; rilevazione e indicazione, ove possibile, da parte dei sostituti d’imposta nella dichiarazione annuale e nella Certificazione Unica dal periodo d’imposta che inizia il 1° gennaio 2030.
  • Persone che esercitano il controllo (articolo 5, che modifica la legge 18 giugno 2015, n. 95): acquisizione delle informazioni sui relativi ruoli dal 1° gennaio 2026, con termine al 31 dicembre 2027 per i conti già esistenti al 31 dicembre 2025.

Il capo II tocca inoltre la DAC6 (articolo 3, con l’obbligo per l’intermediario esonerato di informare senza indugio il cliente) e la DAC7 (articolo 4). Le decorrenze non coincidono con quella degli obblighi sulle cripto-attività e vanno verificate una per una sul testo vigente.

Che cosa fare

  1. Verificare se la società rientri fra i prestatori con obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 7, distinguendo la posizione MiCAR degli articoli 63 e 60 da quella dei gestori con collegamento qualificato con l’Italia, e documentare l’esito.
  2. Se gli obblighi sono assolti altrove ai sensi dei commi da 3 a 8, predisporre e trasmettere all’Agenzia delle entrate la notifica richiesta dal comma 7: senza di essa l’esclusione non opera.
  3. Completare la registrazione unica e acquisire il numero identificativo individuale, richiedendo per tempo le credenziali telematiche se il soggetto non è residente.
  4. Adeguare la procedura di apertura del rapporto alla raccolta dell’autocertificazione fiscale e alla verifica di ragionevolezza, e pianificare il recupero delle autocertificazioni dalla clientela preesistente entro il 1° gennaio 2027.
  5. Impostare l’informativa agli interessati in modo che sia resa prima di ogni comunicazione, e conservarne la prova.
  6. Predisporre in piattaforma il blocco delle operazioni per l’utente che non risponde dopo due solleciti e sessanta giorni.
  7. Collaudare l’estrazione dei dati 2026 nel tracciato XML ben prima del 30 giugno 2027, definendo per iscritto il canale di trasmissione, anche per il tramite del soggetto incaricato ai sensi dell’articolo 3, commi 2 bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.
  8. Aggiornare la modulistica e i riferimenti normativi interni alla numerazione del testo unico a partire dal 1° gennaio 2027, ricordando che la sanzione resta agganciata all’articolo 14, comma 3, del d.lgs. n. 194 del 2025 per le violazioni maturate fino al 31 dicembre 2026, mentre per quelle successive va citato l’articolo 35-bis del testo unico delle sanzioni.
  9. Conservare autocertificazioni, evidenze delle verifiche e ricevute telematiche fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello di comunicazione.

Conclusione

Il filo comune dei due meccanismi è che l’obbligo grava su chi sta dentro l’Unione, mentre il dato sta fuori. Nel CBAM l’importatore — o il rappresentante indiretto che ne assume la veste — risponde di emissioni prodotte in un impianto che non controlla; nella DAC8 il prestatore risponde della residenza fiscale dichiarata da un utente che può trovarsi ovunque. In entrambi i casi la difesa non è documentale a posteriori, ma organizzativa a monte: clausole contrattuali che impongano al fornitore o all’utente di fornire il dato, tracciabilità interna, conservazione per l’intero termine previsto.

Tuttavia, le date e i valori qui riportati hanno gradi diversi di stabilità, e alcuni sono già cambiati una volta. I valori predefiniti CBAM sono stati rettificati con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026, e nulla esclude ulteriori rettifiche; la soglia di 50 tonnellate è soggetta a verifica annuale della Commissione; l’atto di esecuzione sull’articolo 9, paragrafo 5, non risulta pubblicato e la relativa constatazione è una prova negativa; il termine del 27 settembre 2026 per il codice Y238 è espressamente rimesso a «successive diverse indicazioni» dell’Agenzia delle dogane; la proposta di estensione ai prodotti a valle è in pieno negoziato. Sul versante DAC8, l’intera disciplina cambia numerazione e collocazione il 1° gennaio 2027, con un’abrogazione parziale che lascia in vita un solo comma, e le banche dati mostrano per impostazione predefinita anche versioni non ancora applicabili. Ogni valutazione va perciò riscontrata sul testo vigente alla data in cui si opera, e sul codice o sul valore in vigore in quel momento, non su quello letto qualche mese prima.

Le informazioni contenute in questa guida hanno finalità informativa generale, non costituiscono parere professionale e non possono sostituire l’esame del caso concreto. Nessuna decisione operativa dovrebbe essere assunta sulla sola base di questo documento.

Vedi anche: Regime forfettario e apertura della partita IVA: requisiti, soglie, uscita

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