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Impresa e società

La società benefit: una qualifica, non un nuovo tipo di società

Il perseguimento del beneficio comune si affianca allo scopo di lucro, con obblighi precisi di governance e rendicontazione. Ecco cosa cambia davvero per statuto, amministratori e bilancio.

22 luglio 2026A cura dello Studio PonchioLettura 6 min

Introdotta dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (commi da 376 a 384), la società benefit ha fatto dell’Italia il primo Paese europeo a dotarsi di una disciplina organica sul modello statunitense della benefit corporation. La qualifica non costituisce un nuovo tipo societario: è una qualificazione ulteriore che qualunque società del Libro V del codice civile può assumere, restando pienamente lucrativa.

Che cosa distingue una società benefit

La società benefit persegue, oltre allo scopo di dividere gli utili, una o più finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente. È un impegno che entra nell’oggetto sociale e vincola la gestione.

La finalità di beneficio comune non è una formula di stile: la legge richiede che sia indicata specificatamente nell’oggetto sociale. Clausole generiche espongono a contestazioni in sede di iscrizione e sul piano della pubblicità ingannevole.

Società benefit, impresa sociale e B Corp: tre cose diverse

La confusione è frequente. L’impresa sociale (d.lgs. 112/2017) è un ente del Terzo settore con vincoli di destinazione degli utili; la società benefit resta invece una società ordinaria che distribuisce liberamente gli utili. La certificazione B Corp è uno standard privato rilasciato da B Lab, privo di valore legale: una società può essere benefit senza essere B Corp e viceversa.

Governance e responsabilità degli amministratori

Il comma 380 impone di amministrare la società bilanciando l’interesse dei soci, il perseguimento del beneficio comune e gli interessi degli altri portatori di interesse. Il bilanciamento diventa un criterio legale di gestione e va presidiato:

  • Responsabile d’impatto — la nomina del soggetto cui affidare le funzioni di perseguimento del beneficio comune è obbligatoria; l’omissione rileva come inosservanza della disciplina.
  • Responsabilità gestoria — l’inosservanza degli obblighi può integrare inadempimento dei doveri degli amministratori (artt. 2392 ss. e 2476 c.c.), con un ampliamento concreto del perimetro di responsabilità.

La relazione annuale d’impatto

È l’adempimento centrale e più spesso trascurato: il comma 382 impone di redigere ogni anno una relazione sul perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio, con la descrizione degli obiettivi, delle azioni attuate, della valutazione d’impatto secondo uno standard esterno e degli obiettivi per l’esercizio successivo.

Fonti

  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 376–384 — testo vigente su Normattiva.
  • D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 — disciplina dell’impresa sociale (per il raffronto).
  • Art. 109 TUIR — principio di inerenza dei costi di beneficio comune.

Avvertenza. Il presente approfondimento ha finalità meramente informativa, riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione e non costituisce parere professionale su casi specifici. Per l’applicazione a fattispecie concrete si raccomanda di rivolgersi allo Studio.
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