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Fisco e dichiarazioni

Canoni arretrati dopo lo sfratto per morosità: quale tassazione

I canoni di locazione non percepiti non devono per sempre concorrere al reddito. La convalida di sfratto per morosità segna il discrimine e apre al credito d’imposta.

22 luglio 2026A cura dello Studio PonchioLettura 3 min

Per gli immobili ad uso abitativo, i canoni di locazione non percepiti non concorrono a formare il reddito a partire dal momento in cui è intervenuta la convalida di sfratto per morosità o l’ingiunzione di pagamento. È una deroga al principio per cui i redditi fondiari si tassano per competenza, a prescindere dall’incasso.

Il credito d’imposta

Per le imposte già versate sui canoni maturati e successivamente non riscossi, spetta un credito d’imposta pari alle imposte pagate sui canoni non percepiti, da far valere una volta accertata definitivamente la mancata percezione nell’ambito del procedimento giurisdizionale.

Attenzione ai presupposti

La disciplina di favore presuppone il titolo giudiziale: fino alla convalida, i canoni concorrono al reddito. Va inoltre distinta la locazione abitativa da quella strumentale, per la quale valgono regole diverse. Una gestione documentale ordinata è decisiva per non pagare imposte su ricavi mai incassati.

Fonti
  • Art. 26 TUIR – imputazione dei redditi fondiari e canoni non percepiti.
  • Prassi dell’Agenzia delle Entrate in tema di credito d’imposta sui canoni non riscossi.
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