Allo stato non esiste alcun obbligo di rilasciare lo scontrino in forma elettronica su richiesta del cliente: lo schema di correttivo all’esame delle Camere non contiene disposizioni sul documento commerciale, e resta la regola dell’accordo con il destinatario.
L’Atto del Governo n. 430, trasmesso alle Camere il 21 luglio 2026 dopo l’approvazione preliminare del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2026, si compone di 28 articoli. In nessuno compare il documento commerciale: l’articolo 1 riguarda i familiari a carico, l’articolo 12 la detrazione IVA. Il Consiglio dei ministri è convocato per l’esame definitivo il 4 agosto 2026; fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nulla è vigente.
Per l’esercente al minuto la disciplina applicabile resta il decreto ministeriale 7 dicembre 2016: il documento commerciale è emesso su supporto cartaceo (articolo 1, comma 3) e, solo previo accordo con il destinatario, può essere emesso in forma elettronica garantendone autenticità e integrità (comma 4). Chi gestisce registratori telematici tenga presente l’osservazione della VI Commissione Finanze della Camera del 29 luglio 2026: assoggettare ai requisiti dei registratori telematici ogni sistema tecnologico che memorizzi e trasmetta i corrispettivi.
In pratica: nessun adempimento nuovo oggi. Titolari di esercizi al minuto e loro consulenti verifichino, alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il testo definitivo; l’invio del documento commerciale per posta elettronica resta possibile solo previo accordo con il cliente, di cui conviene conservare traccia scritta insieme al log di invio.