Il decreto correttivo introduce una soglia di non punibilità del 5 per cento sul disallineamento fra pagamenti elettronici accettati e operazioni registrate. Non è una sanatoria: chi non ha registrato l’abbinamento fra POS e registratore telematico resta esposto alla sanzione da 1.000 a 4.000 euro, che il correttivo non ha modificato.
Dal 12 agosto 2026 opera una soglia di tolleranza del 5 per cento sulle sanzioni che presidiano la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi riscossi con strumenti di pagamento elettronico. La soglia riguarda però soltanto il disallineamento fra le operazioni registrate e i pagamenti accettati: non riguarda l’obbligo di eseguire il collegamento, che resta punito con la sanzione da 1.000 a 4.000 euro, sulla quale il correttivo non è intervenuto. È una distinzione che conviene precisare subito, perché le due violazioni hanno norme, importi e conseguenze differenti, e la seconda non è stata attenuata.
L’art. 2, comma 3, del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127, nel testo introdotto dall’art. 1, commi da 74 a 76, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, impone che la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi avvengano con strumenti che garantiscano «la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico». A tal fine «lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato» allo strumento con cui i corrispettivi sono registrati e trasmessi. Il comma 77 della stessa legge fissa la decorrenza al 1° gennaio 2026.
Le regole operative sono contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2025. Il collegamento non è fisico e non richiede di sostituire o adeguare l’apparecchio: è un abbinamento logico, che si registra nel portale «Fatture e Corrispettivi» mediante l’associazione della matricola del registratore telematico, già censito nell’Anagrafe tributaria, ai dati identificativi degli strumenti di pagamento di cui l’esercente è titolare. Il servizio è attivo dal 5 marzo 2026; per gli strumenti già in uso al 1° gennaio 2026, o attivati entro il 31 gennaio 2026, il termine di quarantacinque giorni è scaduto il 20 aprile 2026.
Alla registrazione dell’abbinamento si accompagna però un comportamento quotidiano, che è quello da cui nascono i dati poi messi a confronto: al momento dell’emissione del documento commerciale vanno indicati la corretta forma di pagamento e il relativo ammontare, con le funzionalità già disponibili nell’apparecchio. Un abbinamento registrato correttamente, ma accompagnato da documenti commerciali che riportano «contante» dove il cliente ha pagato con carta, produce esattamente il disallineamento che la nuova soglia misura.
Chi non vi ha provveduto non è per ciò solo decaduto: l’adempimento resta dovuto e va eseguito ora. Finché la violazione non è stata constatata resta praticabile il ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che riduce la sanzione in misura decrescente con il passare del tempo; percorribilità e misura della riduzione vanno però verificate sul singolo caso, e su un punto il dato è netto: per il mancato collegamento la riduzione prevista a favore di chi si ravvede dopo la constatazione non opera, perché l’art. 13, comma 1, lettera b-quater), esclude espressamente le violazioni dell’art. 11, comma 5, del d.lgs. n. 471 del 1997. Chi non ha ancora provveduto dispone quindi di un margine che si chiude con il primo accesso.
L’art. 33 del d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026, supplemento ordinario n. 30, ed entrato in vigore il 12 agosto 2026, inserisce una clausola di non punibilità: la sanzione non si applica quando «tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento».
Tre precisazioni contano più di quanto sembri. La prima: il confronto è fra numero di operazioni, non fra importi. Una differenza modesta in valore, ma diffusa su molte operazioni, può superare la soglia; una singola operazione di importo rilevante, invece, pesa quanto qualunque altra.
La seconda riguarda dove la clausola è stata collocata. La soglia è stata inserita nella norma che punisce l’omessa, tardiva o infedele memorizzazione e trasmissione dei dati quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo — l’art. 11, comma 2-quinquies, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che prevede 100 euro per ciascuna trasmissione, entro il limite di 1.000 euro per trimestre — e nella norma sulla sospensione dell’attività. Resta fuori l’ipotesi in cui il disallineamento segnali corrispettivi non memorizzati con effetto sull’imposta: lì opera l’art. 6, comma 2-bis, dello stesso decreto, che commisura la sanzione al settanta per cento dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, e su quella norma la clausola del 5 per cento non incide.
La terza precisazione è quella che pesa di più negli esercizi piccoli: la norma non dice su quale arco temporale la discrepanza vada misurata. Il richiamo alla «trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri», unito a una sanzione che l’art. 11, comma 2-quinquies, commisura a ciascuna trasmissione, fa propendere per il singolo invio giornaliero. Su base giornaliera, però, in un esercizio con venti incassi elettronici al giorno una sola operazione fuori posto esaurisce per intero il margine. Manca a oggi un chiarimento ufficiale sul punto, e conviene trattarlo come questione aperta anziché come questione risolta.
La clausola è stata scritta in quattro punti distinti: l’art. 11, comma 2-quinquies, e l’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997 e, in parallelo, gli artt. 36, comma 6, e 37, comma 3, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173. Il doppio innesto ha una ragione di calendario, non di alternativa applicativa: oggi si applica soltanto il d.lgs. n. 471 del 1997, perché l’art. 102 del testo unico, nel testo oggi vigente, rinvia al 1° gennaio 2027 la decorrenza dei propri effetti. Il legislatore ha modificato in parallelo anche il testo unico perché la tolleranza sopravviva al cambio di disciplina.
Qui sta il punto pratico. La soglia del 5 per cento non è stata inserita nell’art. 11, comma 5, del d.lgs. n. 471 del 1997, che è la norma sul mancato collegamento in sé: il terzo periodo di quel comma stabilisce che la sanzione prevista dal primo periodo «si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all’articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127». La sanzione richiamata è quella da 1.000 a 4.000 euro dettata per l’omessa installazione degli apparecchi.
Chi non ha registrato l’abbinamento nel portale, dunque, non trova alcun riparo nel correttivo. La ragione è logica prima ancora che giuridica: la tolleranza presuppone che il collegamento esista, e misura lo scostamento fra due grandezze. Se il collegamento manca, non c’è nulla da confrontare, e la violazione non è il disallineamento, ma l’omissione dell’adempimento.
L’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997 dispone la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività stessa, per un periodo da tre giorni a un mese. Presupposto è che nel corso di un quinquennio siano state contestate quattro distinte violazioni, commesse in giorni diversi. Il periodo sale da uno a sei mesi se l’importo complessivo dei corrispettivi contestati eccede i 50.000 euro, e il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. La norma è espressamente estesa alle ipotesi dell’art. 2, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del d.lgs. n. 127 del 2015: quindi anche al comma 3, cioè ai pagamenti elettronici. Non è un’attenuazione secondaria, perché questa sanzione non incide sul patrimonio, ma sulla possibilità stessa di proseguire l’attività.
È su questo comma 2 che il correttivo ha innestato la medesima tolleranza del 5 per cento. Va però detto che il comma 2 è esteso all’intero art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015, nel quale rientra anche l’obbligo di collegamento: come la clausola operi, su quel versante, rispetto a contestazioni che riguardino il collegamento e non il disallineamento è questione che il testo non risolve e sulla quale non si registra ancora prassi. Sul versante dell’art. 11, comma 5, invece, il dato è certo: nessuna tolleranza.
Non ogni terminale va collegato, e qui le risposte pubblicate dall’Agenzia delle entrate, aggiornate al 25 marzo 2026, sono più utili della norma. L’obbligo non sussiste se il POS è destinato esclusivamente all’incasso di operazioni esonerate dall’obbligo di emissione del documento commerciale; nell’ipotesi di esonero il terminale va comunque segnalato con la funzione «POS non collegati», altrimenti continuerà a comparire fra quelli da abbinare. Se invece l’esercente, pur potendone fare a meno, emette ugualmente il documento commerciale, l’esonero viene meno e il collegamento torna dovuto.
Il collegamento è dovuto anche quando lo stesso terminale incassa sia operazioni certificate con documento commerciale sia operazioni esonerate, e quando serve tanto a operazioni con documento commerciale quanto a operazioni fatturate, perché l’obbligo viene meno solo se tutte le operazioni incassate con quel terminale sono certificate mediante fattura o rientrano fra quelle esonerate.
Due chiarimenti ricorrenti meritano di essere ricordati, perché toccano la compilazione quotidiana del documento commerciale. Il bonifico bancario non rientra fra gli strumenti da collegare, ma sul documento commerciale va comunque indicato come forma di pagamento elettronico. L’assegno, bancario o circolare, va invece indicato come pagamento in contante. Rientrano fra gli strumenti da collegare anche i cosiddetti SoftPOS, cioè le applicazioni che trasformano uno smartphone o un tablet in un terminale contactless, e gli strumenti virtuali per i pagamenti via internet.
La scadenza del 20 aprile 2026 riguardava la prima applicazione ed è ormai decorsa. A regime l’adempimento è ricorrente, e va presidiato come tale: per ogni nuovo POS, per ogni variazione e per ogni dismissione la registrazione va effettuata fra il sesto giorno del secondo mese successivo a quello dell’evento e l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Un terminale attivato nell’aprile 2026, per riprendere l’esempio dell’Agenzia, andava collegato fra il 6 e il 30 giugno 2026. È una finestra stretta, che si apre e si chiude nell’arco dello stesso mese: è in quell’intervallo che si concentrano le dimenticanze, soprattutto quando il terminale è stato sostituito dall’operatore finanziario senza che il cambio sia stato percepito come un evento fiscalmente rilevante.
La tolleranza del 5 per cento vale anche per le violazioni commesse prima del 12 agosto 2026?
Il principio di riferimento è l’art. 3, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per il quale, salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce violazione punibile; se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo, il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato. Le disposizioni finali del d.lgs. n. 148 del 2026 non recano, sul punto, una deroga espressa al principio. Conviene tuttavia non dare per acquisita tale applicazione e farla valere nella sede propria: con osservazioni difensive se è stato notificato un processo verbale, con istanza di autotutela o con ricorso nei termini se l’atto è già stato emesso e non è definitivo, verificando in ogni caso lo stato in cui esso si trova prima di qualunque pagamento.
Il collegamento si può delegare al proprio consulente?
Per il registratore telematico sì: la registrazione può essere effettuata anche dagli intermediari muniti di delega al servizio «Accreditamento e censimento dispositivi» del portale «Fatture e Corrispettivi». La delega sposta però l’operazione materiale, non la responsabilità: la sanzione per il mancato collegamento resta a carico dell’esercente. Non è invece delegabile il collegamento degli strumenti di pagamento alla procedura web «Documento Commerciale on line», che va eseguito direttamente dall’esercente, perché l’utilizzo di quella procedura non ammette delega.
Un solo POS può essere collegato a più registratori telematici?
Sì, il collegamento può essere multiplo. Il terminale fisico può essere abbinato a più registratori telematici a condizione che l’indirizzo del punto vendita sia lo stesso; lo strumento di tipo virtuale può invece essere collegato a registratori telematici utilizzati anche presso punti vendita diversi. Vale anche il contrario: a un singolo registratore telematico possono essere collegati più strumenti, fisici o virtuali.
Il correttivo attenua un impianto sanzionatorio che nella pratica si è rivelato sproporzionato, e lo fa nel punto in cui l’eccesso era più evidente: lo scostamento fisiologico fra pagamenti accettati e operazioni registrate, che nessun esercente può azzerare. Tuttavia la tolleranza non è una sanatoria, lascia aperti almeno due punti — l’arco temporale di misurazione e la portata sul versante della sospensione — e non tocca l’adempimento di base: il collegamento va eseguito, va tenuto aggiornato a ogni variazione e va documentato. Chi si limita a leggere il titolo della novità rischia di archiviare come adempiuto un obbligo che è rimasto intatto.
Sulle regole di certificazione dei corrispettivi che si accompagnano a questo obbligo rimandiamo al nostro articolo sul documento commerciale elettronico; sui termini e sulle riduzioni applicabili quando si rimedia spontaneamente a un adempimento omesso, alla nostra guida alle scadenze e al ravvedimento; sulle cautele documentali da osservare in caso di controllo, alla guida alle verifiche fiscali.
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