Non esiste alcun obbligo di rilasciare lo scontrino in forma elettronica su richiesta del cliente: il correttivo, pubblicato come d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148, non contiene disposizioni sul documento commerciale, e resta la regola dell’accordo con il destinatario.
L’Atto del Governo n. 430, trasmesso alle Camere il 21 luglio 2026 dopo l’approvazione preliminare del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2026, è stato emanato come d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (G.U. n. 185 dell’11 agosto 2026, S.O. n. 30), in vigore dal 12 agosto 2026. Nei 37 articoli del testo pubblicato il documento commerciale non compare: l’articolo 1 riguarda i familiari a carico, l’articolo 12 la detrazione IVA. Sui corrispettivi interviene soltanto l’articolo 33, che rende non sanzionabili le differenze fino al 5 per cento tra le operazioni pagate elettronicamente, registrate e memorizzate, e i pagamenti elettronici accettati.
Per l’esercente al minuto la disciplina applicabile resta il decreto ministeriale 7 dicembre 2016: il documento commerciale è emesso su supporto cartaceo (articolo 1, comma 3) e, solo previo accordo con il destinatario, può essere emesso in forma elettronica garantendone autenticità e integrità (comma 4). Chi gestisce registratori telematici tenga presente l’osservazione della VI Commissione Finanze della Camera del 29 luglio 2026: assoggettare ai requisiti dei registratori telematici ogni sistema tecnologico che memorizzi e trasmetta i corrispettivi.
In pratica: nessun adempimento nuovo sul documento commerciale. L’invio del documento commerciale per posta elettronica resta possibile solo previo accordo con il cliente, di cui conviene conservare traccia scritta insieme al log di invio.
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