Con la risposta a interpello n. 174 del 16 settembre 2026, l’Agenzia delle entrate allarga ancora il perimetro dei versamenti che concorrono alla soglia del dieci per cento richiesta per il rilascio del documento unico di regolarità fiscale: vi rientrano ora anche le ritenute d’acconto sugli interessi attivi bancari e, entro il limite del credito, le imposte pagate all’estero. Ecco come si costruisce la frazione, che cosa è stato ammesso nel numeratore dal 2020 a oggi e che cosa si può fare se il certificato non arriva.
Un’impresa che lavora in appalto ottiene il DURF se è in attività da almeno tre anni, è in regola con gli obblighi dichiarativi, non ha carichi affidati agli agenti della riscossione oltre la soglia di legge e ha eseguito, nell’ultimo triennio, versamenti pari ad almeno il dieci per cento dei ricavi o compensi dichiarati. Quel dieci per cento non si legge sul bilancio: è una frazione con regole proprie, e da sei anni l’Agenzia delle entrate ne allarga il numeratore un chiarimento alla volta. La risposta n. 174 del 16 settembre 2026 ne aggiunge due voci che nessuno vi avrebbe collocato leggendo la sola norma.
L’articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 — introdotto dall’articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 — si rivolge ai soli committenti che siano sostituti d’imposta ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato: ne restano fuori, fra gli altri, i non residenti privi di stabile organizzazione, i condomìni e gli enti non commerciali per la sola attività istituzionale.
A questi soggetti la norma impone di farsi consegnare copia delle deleghe di pagamento delle ritenute operate sui lavoratori impiegati nell’opera, ma solo se ricorrono insieme tutti i presupposti del comma 1: opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, affidati tramite appalto, subappalto, affidamento a consorziati o «rapporti negoziali comunque denominati», con prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente e con beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o a lui riconducibili in qualunque forma.
La soglia va riferita all’anno solare e a ciascuna impresa affidataria: si sommano tutti i contratti in essere nell’anno, quelli nuovi stipulati con la stessa impresa e le modifiche sopraggiunte; per i contratti annuali o pluriennali a prezzo predeterminato, però, non si somma il prezzo pieno, ma la quota imputabile all’anno secondo un meccanismo di pro rata temporis, con computo a mesi interi e slittamento al mese successivo per i contratti e le modifiche stipulati dopo il giorno 15.
La soglia, poi, non si verifica anello per anello: per impedire che un affidamento sopra i 200.000 euro sfugga alla disciplina spezzandolo in più sub-affidamenti minori, essa si misura unicamente nel rapporto fra committente originario — anche quando questi sia un soggetto escluso — e affidatario. Superarla in quel rapporto è però condizione necessaria, non sufficiente: un subappalto da 150.000 euro dentro un appalto da 450.000 non è sotto soglia, ma rientra nella disciplina solo se in capo a quel committente ricorrono anche il presupposto della manodopera prevalente presso le sue sedi e quello dei beni strumentali a lui riconducibili.
Tre precisazioni cambiano spesso l’esito. La qualificazione data dalle parti non è decisiva in nessuna delle due direzioni: rileva non il nomen iuris, ma l’effettivo ricorrere dei presupposti sostanziali. Può quindi rientrarvi anche la cessione di beni con posa in opera, mentre ne restano fuori i contratti di somministrazione di lavoro ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; vi rientrano, quale che sia la veste prescelta, le ipotesi di somministrazione illecita di manodopera.
Il perimetro ha un confine netto dal lato dell’affidatario: l’affidatario deve essere un’impresa, sicché sono esclusi i contratti d’opera dell’articolo 2222 del codice civile stipulati con esercenti arti e professioni, mentre vi ricadono quelli conclusi con imprese che impieghino nell’opera lavoratori dipendenti o assimilati.
Infine, la qualifica di committente è relativa: possono rivestirla indifferentemente il committente originario, gli appaltatori, i subappaltatori, i consorzi e i consorziati, sicché lungo una catena di subappalti la stessa impresa è spesso, insieme, affidataria verso chi le ha commissionato l’opera e committente verso i propri subappaltatori.
Accade di frequente ciò che l’istante descrive nell’interpello deciso a settembre: un’impresa che ritiene di operare fuori dalle ipotesi ad alta intensità di manodopera si vede chiedere il DURF ugualmente, perché i committenti lo chiedono ormai per prassi contrattuale, a prescindere dalla legge. L’Agenzia, in quella sede, non si è pronunciata sulla riconducibilità di quei rapporti all’articolo 17-bis.
Obbligo di legge e vincolo contrattuale vanno tenuti distinti. Il contratto non estende l’ambito dell’articolo 17-bis: se i presupposti del comma 1 non ricorrono, il committente non è tenuto alla sospensione del comma 3 né esposto alla somma prevista dal comma 4 a carico del committente inadempiente. La clausola, però, resta pienamente efficace fra le parti: nell’autonomia contrattuale riconosciuta dall’articolo 1322 del codice civile, il committente può subordinare il pagamento alla consegna del documento, e l’impresa che non lo produca risponde sul piano del contratto, non su quello della legge.
Conviene perciò guardare a come la clausola sia costruita — se pone a carico dell’impresa un vero obbligo di consegna, il cui inadempimento apre la via alla risoluzione e alle penali, oppure se si limita a subordinare l’esigibilità del corrispettivo — e a che cosa sospenda e per quanto tempo. Se poi la clausola è contenuta in condizioni generali predisposte dal committente, l’articolo 1341, secondo comma, del codice civile può richiederne la specifica approvazione per iscritto, annoverando fra le clausole che la esigono quelle che attribuiscono al predisponente la facoltà di sospendere l’esecuzione del contratto.
Neppure la sospensione convenzionale, tuttavia, è senza limiti: deve restare proporzionata e conforme a buona fede nell’esecuzione, e nelle transazioni commerciali fra imprese l’articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, colpisce con la nullità le pattuizioni sui termini di pagamento gravemente inique in danno del creditore.
Il comma 5 esonera dagli obblighi le imprese che comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza dei requisiti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2. Senza quella comunicazione le ritenute vanno versate con deleghe distinte per ciascun committente e senza possibilità di compensazione, ed entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza vanno trasmessi al committente — e, per le subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice — le deleghe e l’elenco nominativo dei lavoratori impiegati, con codice fiscale, ore prestate, retribuzione collegata e dettaglio delle ritenute. È questo l’onere che il certificato elimina.
I requisiti attestati sono due. Il primo: essere in attività da almeno tre anni, essere in regola con gli obblighi dichiarativi e aver eseguito, nei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, versamenti registrati nel conto fiscale non inferiori al dieci per cento dei ricavi o compensi risultanti dalle stesse dichiarazioni. Il secondo: non avere carichi affidati agli agenti della riscossione — iscrizioni a ruolo, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali — superiori a 50.000 euro, scaduti e ancora dovuti in assenza di sospensione, restando fuori le somme in piani di rateazione non decaduti.
Il certificato vale quattro mesi dal rilascio ed è messo a disposizione, dal terzo giorno lavorativo di ogni mese, da qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente per domicilio fiscale; per i grandi contribuenti provvedono le Direzioni regionali. Quando il committente è una pubblica amministrazione, i requisiti si attestano con autocertificazione ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La circolare 12 febbraio 2020, n. 1/E, al punto 3.1, fissa i due termini della frazione. Al numeratore vanno «i complessivi versamenti effettuati tramite modello F24 per tributi, contributi e premi assicurativi INAIL, al lordo dei crediti compensati, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio», con esclusione espressa dei pagamenti dei debiti iscritti a ruolo; la stessa circolare vi ammette già l’«imposta teorica» corrispondente al reddito complessivo proprio, di cui all’articolo 121 del TUIR, attribuito al consolidato fiscale. Al denominatore vanno i ricavi o compensi complessivi risultanti dalle dichiarazioni del medesimo triennio. Se nel triennio sono scaduti i termini per due sole dichiarazioni — il caso dell’impresa costituita da poco più di tre anni — il riscontro si fa su quelle due.
Il numeratore si è allargato per gradi. Con la risoluzione 22 settembre 2020, n. 53/E, sono entrate nel calcolo l’IVA assolta dal committente in regime di inversione contabile e quella relativa alle operazioni a scissione dei pagamenti, l’imposta teorica sul reddito imputato per trasparenza ai soci e l’IVA teorica risultante dalla liquidazione periodica della controllata e assolta dall’ente controllante nella liquidazione IVA di gruppo: in tutti questi casi il debito matura in capo all’impresa, mentre il pagamento è eseguito da un altro soggetto a lei legato.
Con la risposta n. 63 del 3 marzo 2026 sono stati ammessi i versamenti eseguiti con F24 per definire le comunicazioni di irregolarità e gli avvisi telematici da controllo automatizzato — articoli 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 — in quanto attestano la volontà e la capacità di adempiere; la stessa risposta ha precisato che i versamenti si imputano in base alla data di effettuazione del pagamento, entro l’arco che va dall’inizio del periodo d’imposta della dichiarazione più remota alla fine di quello della dichiarazione più recente. L’istante aveva prospettato di computarli al netto di sanzioni e interessi, ma su questo l’Agenzia non si è pronunciata: è prudente tenere distinte le tre componenti: imposta, sanzioni e interessi.
La risposta n. 174/2026 aggiunge ora due voci. La prima riguarda le ritenute d’acconto sugli interessi attivi di conti correnti e depositi bancari, operate dagli istituti di credito ai sensi dell’articolo 26, commi 2 e 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 e confluite nel rigo RN15 del modello Redditi SC: l’Agenzia le ammette «specularmente» ai casi della risoluzione n. 53/E, trattandosi di un prelievo economicamente imputabile all’impresa, del quale soltanto il pagamento è eseguito dal sostituto. Il parere riguarda però quella specifica fattispecie, non l’intero contenuto del rigo.
La seconda voce è più delicata. Le imposte pagate all’estero non transitano nel conto fiscale italiano, e il quesito chiedeva proprio se per questo andassero escluse; il contribuente sosteneva invece la tesi opposta, e l’Agenzia l’ha accolta: le imposte estere possono essere incluse fino a concorrenza del credito riconosciuto ai sensi dell’articolo 165 del TUIR (rigo RN13), perché il loro utilizzo a scomputo dell’IRES dovuta in Italia «rappresenta nella sostanza una modalità di versamento dell’imposta».
Vale la pena segnalare il cambio di numerazione, perché i contratti pluriennali attraverseranno il 1° gennaio 2027. L’articolo 17-bis è in vigore fino al 31 dicembre 2026 ed è abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2027, dall’articolo 241, comma 1, lettera t), del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, allegato al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33; il termine, originariamente fissato al 1° gennaio 2026, è stato differito dall’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200.
Da quella data le stesse regole si leggeranno nell’articolo 7 del testo unico: restano la soglia, il certificato e la validità quadrimestrale; cambiano collocazione e rinvii interni. L’articolo 7 non è peraltro una semplice trasposizione: assorbe anche l’articolo 35, comma 6-ter, del decreto-legge n. 223 del 2006 in un comma 9 dedicato ai subappaltatori in inversione contabile, e va quindi letto per intero, non per differenza. Alla stessa data sono abrogate anche diverse altre norme qui citate, a cominciare dal TUIR: le citazioni andranno riviste tutte insieme. Nei contratti in corso di stesura conviene intanto richiamare la norma aggiungendo «o la disposizione che la sostituisca».
Conviene verificare anzitutto se il contratto rientra davvero nell’articolo 17-bis — la soglia si misura nel rapporto a monte, non anello per anello — e ricostruire la frazione prima di chiedere il certificato, non dopo, recuperando le voci elencate sopra. E se il DURF è chiesto per contratto anziché per legge, la clausola va letta per quello che è: non sposta il perimetro della norma, ma vincola comunque chi l’ha sottoscritta.
Se il certificato non viene rilasciato, o arriva con un conteggio che non torna, non conviene ripresentare la domanda a vuoto: l’Agenzia ricorda che si può chiedere il riesame all’ufficio competente, segnalando i dati ritenuti non considerati e usando lo stesso modello della richiesta, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 54730 del 6 febbraio 2020. È utile conservare il prospetto di ricostruzione del numeratore e le quietanze a supporto.
No, e non fa le veci del DURC. Il certificato attesta i requisiti del comma 5, fra i quali rientra però anche l’assenza di debiti per contributi previdenziali affidati agli agenti della riscossione oltre i 50.000 euro. Quanto alla compensazione, l’impresa che comunica al committente la sussistenza dei requisiti allegando la certificazione non subisce il divieto del comma 8, che in ogni caso riguarda i soli contributi e premi di fonte legale maturati durante il contratto sulle retribuzioni del personale direttamente impiegato nell’opera, e non quelli di fonte contrattuale come le casse sanitarie e la previdenza complementare.
Il riscontro si fa alla scadenza del comma 2, cioè entro i cinque giorni lavorativi successivi al termine di versamento delle ritenute. Se a quella data è maturato un corrispettivo certo, liquido ed esigibile, il committente deve sospendere il pagamento finché perdura l’inadempimento; restano esclusi gli anticipi già corrisposti. L’entità della trattenuta non è a sua scelta: se la documentazione non gli è stata trasmessa, può trattenere soltanto il venti per cento del valore complessivo dell’opera o del servizio; se invece è arrivata e risultano ritenute non versate, trattiene il minore fra quel venti per cento e l’ammontare non versato. Comunica poi all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei propri confronti entro novanta giorni dal riscontro dell’inadempimento, e all’impresa appaltatrice o affidataria è preclusa ogni azione esecutiva sul credito sospeso finché le ritenute non sono versate. Se agli obblighi dei commi 1 e 3 il committente non ottempera — cioè non si fa consegnare le deleghe, oppure non sospende il pagamento quando dovrebbe — deve corrispondere una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa per la violazione degli obblighi di corretta determinazione, esecuzione e tempestivo versamento delle ritenute, senza possibilità di compensazione. La circolare n. 1/E del 2020 circoscrive però quella somma in tre modi: si commisura alla sola quota parte di ritenute riferibile ai lavoratori direttamente impiegati nell’opera presso quel committente; è dovuta soltanto se all’impresa quelle sanzioni sono state effettivamente irrogate; e non è dovuta affatto se l’impresa ha adempiuto correttamente o ha sanato la violazione con il ravvedimento operoso prima della contestazione. Quest’ultima via è però aperta all’impresa per la propria violazione tributaria, non al committente per la somma che grava su di lui: la stessa circolare colloca infatti quella somma fra le sanzioni amministrative non tributarie, con applicazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, e non dei principi del decreto legislativo n. 472 del 1997.
No. La circolare n. 1/E del 2020 esclude espressamente dal numeratore i pagamenti dei debiti iscritti a ruolo. Sono invece computabili, dopo la risposta n. 63 del 2026, i versamenti con cui si definisce un avviso bonario prima dell’iscrizione a ruolo: la differenza fra il prima e il dopo dell’iscrizione a ruolo pesa sul calcolo.
Articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, testo vigente al 18 settembre 2026 e versione in vigore dal 1° gennaio 2027 (Normattiva, multivigente).
Articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
Agenzia delle entrate, circolare 12 febbraio 2020, n. 1/E, paragrafi 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.3 e 5.
Agenzia delle entrate, risoluzione 22 settembre 2020, n. 53/E.
Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 63 del 3 marzo 2026.
Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 174 del 16 settembre 2026.
Agenzia delle entrate, provvedimento del Direttore prot. n. 54730 del 6 febbraio 2020.
Articoli 3, comma 10, 7, 241, comma 1, lettera t), e 243 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, allegato al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33; articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26.
Articoli 23, 26 e 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; articolo 54-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; articoli 121 e 165 del TUIR; articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; articoli 1322, 1341 e 2222 del codice civile; articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231; legge 24 novembre 1981, n. 689 e decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472; d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Tuttavia, quanto qui esposto riflette la normativa e la prassi vigenti alla data di pubblicazione e non sostituisce l’esame del singolo rapporto, dal quale dipendono sia la riconducibilità del contratto all’articolo 17-bis sia la portata degli obblighi convenzionalmente assunti dalle parti. Le risposte a interpello vincolano l’Agenzia nei confronti del solo istante e per la fattispecie rappresentata, e in quella del 16 settembre 2026 i fatti esposti sono stati assunti senza verifica, restando impregiudicato il potere di controllo dell’amministrazione, che ha anzi escluso dalla trattazione ogni valutazione sulla sussistenza dei requisiti e sull’attività propedeutica al rilascio del certificato: è anche per questo che la via del riesame conserva rilievo pratico.
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