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Accise: l’esonero dalla cauzione lascia il posto al SOAC

L’esonero dall’obbligo di prestare cauzione riconosciuto ai soggetti «affidabili e di notoria solvibilità» è destinato a decadere: al suo posto subentra la qualifica di soggetto obbligato accreditato (SOAC), introdotta nel testo unico delle accise dal decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43. Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, ha portato da sessanta a centoventi giorni il tempo per presentare l’istanza senza interrompere la continuità dell’esonero.

18 agosto 2026A cura dello Studio PonchioLettura 12 min

Chi esercita un deposito fiscale, o è fra i soggetti obbligati che possono accedere alla nuova qualifica, e oggi non presta cauzione perché riconosciuto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli affidabile e di notoria solvibilità, deve considerare due profili. Il primo: quell’esonero ha una scadenza, collegata all’entrata in vigore del decreto ministeriale che renderà operativa la qualifica di SOAC. Il secondo: per non tornare alla cauzione piena occorre presentare l’istanza di accreditamento entro un termine che il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, ha appena raddoppiato. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 ed è in vigore dal 12 agosto 2026.

La disciplina in esame riguarda i provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 5, comma 3, lettera a), 21, comma 7, 26, comma 11, e 53, comma 6, del testo unico, e non l’esonero dalla garanzia sulla circolazione di cui all’articolo 6, comma 4: quest’ultimo segue regole proprie e non rientra fra i benefici del SOAC. Su quell’esonero, però, l’intervento c’è già stato ed è operativo: dal 1º gennaio 2026 l’articolo 6, comma 4, ultimo periodo — inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 43/2025 — subordina l’esercizio della facoltà di esonero di cui al quinto e sesto periodo all’acquisizione di idonee referenze bancarie presso gli istituti di credito dei quali il richiedente si avvale e alla verifica della valutazione storica, prospettica e comparativa del suo rischio di insolvenza. Chi ne beneficia deve mettere in conto che ogni rinnovo sarà istruito su quei parametri.

Che cos’è il SOAC e da quale norma nasce

Il decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, ha riscritto parti rilevanti del testo unico delle accise (decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504). All’articolo 1, comma 2, ha inserito la lettera f.1), che definisce il soggetto obbligato accreditato come il soggetto obbligato al pagamento dell’accisa avente sede nel territorio nazionale. Il riconoscimento è subordinato alla verifica, da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, della sua affidabilità nel regime fiscale dell’accisa. La denominazione varia con il settore: SOAC-PE per i prodotti energetici, compresi carbone, lignite e coke; SOAC-BA per il settore dei prodotti alcolici e dei relativi contrassegni; SOAC-T per i tabacchi; SOAC-GE per il gas naturale e l’energia elettrica.

La disciplina è contenuta negli articoli da 9-ter a 9-octies del testo unico, aggiunti dallo stesso decreto. La qualifica ha validità quadriennale ed è articolata in tre livelli di affidabilità: base, medio e avanzato.

Ambito soggettivo e benefici

L’articolo 9-ter, comma 1, circoscrive la platea al depositario autorizzato e ai soggetti obbligati indicati dagli articoli 21, comma 6, 26, comma 7, e 53, comma 1, del testo unico. Nella lettura che ne dà l’Agenzia delle dogane (circolare n. 13/2025) vi rientrano: l’esercente deposito fiscale di prodotti energetici, di prodotti alcolici o di tabacchi lavorati; la società registrata, o il soggetto autorizzato a sostituirla, che fornisce carbone, lignite e coke; il venditore, o comunque chi fattura ai consumatori finali il gas naturale ovvero l’energia elettrica. Restano escluse le altre categorie di soggetti obbligati: gli esercenti depositi commerciali, gli obbligati per autoconsumo di gas o di energia elettrica e gli operatori dei settori d’imposta diversi da quelli dei titoli I e II del testo unico.

I benefici sono due. Il primo è l’esonero, totale o parziale, dagli obblighi di cauzione previsti dall’articolo 5, comma 3, lettera a), per l’esercizio dei depositi fiscali e dagli articoli 13, comma 5 (cauzione sui contrassegni fiscali applicati ai recipienti di prodotti in regime sospensivo, pari all’ammontare dell’accisa), 21, comma 7, 26-bis, comma 1, e 53-bis, comma 1. Le percentuali sono graduate sul livello: 30 per cento per il livello base, 50 per cento per il medio, 100 per cento per l’avanzato (articolo 9-sexies, comma 2). Il beneficio non è automatico: va richiesto nel periodo di validità della qualifica e riguarda soltanto il settore per il quale il soggetto è accreditato.

Il secondo beneficio consiste nelle semplificazioni e facilitazioni degli adempimenti contabili e amministrativi. Qui occorre un avvertimento sui tempi: il decreto ministeriale che deve individuarle è quello dell’articolo 9-octies, comma 2, ed è distinto da quello del comma 1, che condiziona l’efficacia dell’intero istituto. La qualifica può quindi diventare operativa mentre le semplificazioni restano ancora da individuare, perché il beneficio è riconosciuto solo con le modalità che quel secondo decreto stabilirà (articolo 9-sexies, comma 3). Al SOAC-GE di livello avanzato è riservata inoltre la facoltà di chiedere di presentare annualmente la dichiarazione prevista dagli articoli 26-ter, comma 1, e 55, comma 1: per un venditore di gas o di energia elettrica è la semplificazione più tangibile.

I requisiti di ammissione

L’articolo 9-quater chiede ai richiedenti requisiti in parte oggettivi e in parte reputazionali:

  • operare nel settore da almeno cinque anni continuativi, decorrenti dal rilascio della licenza o dell’autorizzazione;
  • non essere destinatari, alla data dell’istanza, di un’azione penale esercitata per le fattispecie elencate dall’articolo 23, comma 6, del testo unico: un catalogo tassativo, non l’insieme dei reati;
  • non essere stati destinatari, nel quinquennio precedente, di sentenze di condanna anche non definitive o di applicazione della pena su richiesta per quelle medesime fattispecie;
  • non essere sottoposti, né esserlo stati nell’ultimo quinquennio, a strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a procedure di insolvenza.

Per le persone giuridiche e le società si aggiunge un ulteriore requisito: non essere incorse, nel quinquennio antecedente l’istanza, in provvedimenti sanzionatori ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per quelle stesse fattispecie. Il requisito si applica peraltro soltanto a decorrere dal 1º luglio 2028.

Nelle società e negli enti i requisiti relativi all’azione penale e alle sentenze (articolo 9-quater, comma 2) vanno verificati anche in capo a chi riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione e a chi esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo. È un punto da non trascurare nelle compagini in cui la gestione effettiva non coincide con l’organo formale.

Come si misura l’affidabilità

Superato il vaglio dei requisiti, l’Agenzia valuta cinque profili (articolo 9-quinquies, comma 2):

  • professionalità: competenza tecnica, qualità delle esperienze pregresse e qualifiche professionali pertinenti;
  • organizzazione aziendale: dimensioni, volume d’affari, mezzi tecnici, struttura amministrativa e contabile, e adozione di un sistema di controllo per la prevenzione dei reati previsti dal decreto legislativo n. 231/2001;
  • solvibilità finanziaria: indicatori di bilancio e puntualità nell’adempimento degli impegni assunti;
  • filiera di approvvigionamento: operazioni con fornitori e cessionari intermedi, e solidità di questi ultimi;
  • conformità alle prescrizioni fiscali: assenza di violazioni gravi e ripetute delle norme su accisa, IVA e tributi doganali, apprezzate per natura, entità o frequenza e in proporzione alle dimensioni e al volume d’affari, e limitate alle sole violazioni per le quali siano state contestate sanzioni amministrative.

L’esame si estende dal quinquennio anteriore all’istanza fino alla conclusione dell’istruttoria, e l’Agenzia può effettuare riscontri nei luoghi in cui l’attività d’impresa si svolge. All’esito viene attribuito un punteggio sintetico compreso fra zero e cento: la qualifica è riconosciuta solo se il punteggio raggiunge almeno sessanta, e da esso dipende il livello. L’istruttoria si conclude entro centoventi giorni dalla ricezione dell’istanza.

Il contraddittorio con l’interessato non riguarda soltanto la revoca: precede anche il rigetto per difetto dei requisiti di ammissione e quello disposto all’esito dell’istruttoria. È il momento in cui l’impresa può integrare la documentazione e fornire chiarimenti. Una volta accreditato, il soggetto comunica all’Agenzia entro trenta giorni le variazioni operative o gestionali che incidono su quei profili.

Il calendario dipende dal decreto attuativo

È questo il dato che governa l’intero calendario. L’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 43/2025 stabilisce che gli articoli da 9-ter a 9-septies, e con essi la definizione della lettera f.1), hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 9-octies, comma 1. Sarà quel decreto a fissare parametri e punteggi. Fa eccezione la sola regola che differisce al 2028 il requisito tratto dal decreto n. 231/2001.

L’articolo 9-octies è invece già efficace dall’entrata in vigore del decreto del 2025: il decreto attuativo, cioè, può essere adottato in qualunque momento. Alla data di questa nota — 18 agosto 2026 — non risulta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale: la qualifica di SOAC esiste sulla carta, ma non è ancora richiedibile.

Fino all’entrata in vigore di quel decreto continua ad applicarsi, per espressa previsione dell’articolo 8, comma 4, la facoltà dell’Agenzia di esonerare dalla cauzione i soggetti affidabili e di notoria solvibilità, secondo la formulazione previgente degli articoli 5, comma 3, lettera a), 21, comma 7, 26, comma 11, e 53, comma 6, del testo unico. È un regime a termine, non una situazione acquisita.

Il termine esteso a centoventi giorni

Il passaggio è disciplinato dall’articolo 8, comma 6. I provvedimenti di esonero cauzionale efficaci alla data di applicazione della nuova disciplina decadono, e su questo punto è intervenuto l’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2026: la decadenza si sposta dal sessantesimo al centoventesimo giorno successivo a quella data. Entro lo stesso arco di centoventi giorni — non più nei sessanta originari — il titolare dell’esonero può presentare l’istanza di accreditamento. Se lo fa, il provvedimento continua a essere efficace fino al sessantesimo giorno successivo alla conclusione dell’istruttoria.

Due precisazioni chiariscono la portata della proroga. La prima riguarda la durata della copertura: non è fissa, perché dipende da quando l’istruttoria si chiude in concreto, ma ha un tetto, dato che l’istruttoria deve concludersi entro centoventi giorni. Nella lettura dell’Agenzia (circolare n. 13/2025, che ragionava sull’originaria finestra di sessanta giorni) la copertura si compone di una somma di termini: oggi, dopo il correttivo, fino a centoventi giorni per l’istanza, più centoventi di istruttoria, più sessanta finali, per un massimo di trecento giorni dall’entrata in vigore del decreto ministeriale. È l’orizzonte entro il quale la garanzia va comunque reperita.

La seconda precisazione è il dato operativamente più importante: quei sessanta giorni finali decorrono dalla conclusione dell’istruttoria, quale che ne sia l’esito. Se l’istanza è respinta, la cauzione va prestata per intero entro quel termine; se il livello riconosciuto è base o medio, entro lo stesso termine va integrata la quota non esonerata, il 70 o il 50 per cento. È in questo passaggio che si misura l’impatto finanziario della riforma.

Una precisazione riguarda anche chi lasci scadere il termine: la decadenza colpisce la continuità dell’esonero, non l’accesso alla qualifica. L’articolo 9-quinquies non pone alcun termine per presentare l’istanza; chi non la presenta in tempo torna alla cauzione ordinaria e può chiedere il SOAC in un momento successivo, riottenendo l’esonero nella percentuale del livello attribuito.

Dopo l’accreditamento: monitoraggio e revoca

La qualifica non è acquisita una volta per tutte. L’articolo 9-septies assegna all’Agenzia un monitoraggio continuo sulla permanenza dei requisiti, sui profili di affidabilità e sul punteggio sintetico, anche mediante richieste di informazioni e di documenti. Il testo originario fissava a cinque giorni il termine per rispondere; l’articolo 32, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 148/2026 lo ha portato a quarantacinque giorni, prima ancora che la norma acquistasse efficacia: correzione ragionevole a fronte della documentazione che quelle verifiche richiedono.

Se dal monitoraggio emergono elementi da cui risulta il venir meno dei requisiti o delle condizioni di affidabilità, l’Agenzia — previo contraddittorio e con provvedimento motivato — revoca la qualifica oppure ne ridetermina il livello, rimodulando i benefici già riconosciuti. La cauzione va allora adeguata entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di variazione del livello ed entro quindici giorni da quella del provvedimento di revoca.

Un’eccezione: le imposte del titolo III

Per le imposizioni indirette sulla produzione e sui consumi diverse da quelle dei titoli I e II e dall’imposta di fabbricazione sui fiammiferi — il titolo III del testo unico, dove figurano, per esempio, le imposte di consumo sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio — l’istituto sopravvive in forma propria. L’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 43/2025 inserisce infatti nell’articolo 61 un comma 2-bis, che dalla stessa data consente all’Agenzia di esonerare dall’obbligo di cauzione i soggetti affidabili e di notoria solvibilità esercenti fabbriche o depositi di quei prodotti. L’esonero è revocabile se mutano le condizioni che lo hanno consentito e, in tal caso, la cauzione va prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.

Resta però aperta una questione: l’articolo 8, comma 6, riferisce la decadenza ai soli provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 5, comma 3, lettera a), 21, comma 7, 26, comma 11, e 53, comma 6, mentre gli esoneri del titolo III sono stati concessi in forza del rinvio dell’articolo 61, comma 2, all’articolo 5, comma 3. Se decadano anch’essi al centoventesimo giorno, e vadano quindi riproposti sul nuovo comma 2-bis, non è chiarito: la circolare n. 13/2025 non affronta il punto, e conviene sollecitare una conferma all’Ufficio competente prima della scadenza.

In pratica

Il primo esercizio da fare è aritmetico: sapere quanto tornerebbe dovuto se l’esonero decadesse senza essere sostituito.

Chi presta la cauzione Base di calcolo Norma
Depositario autorizzato (deposito fiscale) 10 per cento dell’imposta gravante sulla quantità massima detenibile in relazione alla capacità di stoccaggio; comunque non inferiore alla media aritmetica degli importi mensili dell’imposta dovuta sulle immissioni in consumo dei dodici mesi solari precedenti. Dal 12 agosto 2026 non concorrono al calcolo i prodotti detenuti presso il deposito da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici. art. 5, comma 3, lettera a), come integrato dall’art. 32, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 148/2026
Contrassegni fiscali (prodotti alcolici in regime sospensivo) Intero ammontare dell’accisa: è la garanzia più onerosa fra quelle che l’accreditamento può esonerare. art. 13, comma 5
Società registrate per carbone, lignite e coke, e soggetti autorizzati a sostituirle Un quarto dell’imposta dovuta nell’anno precedente. art. 21, comma 7
Venditori di gas naturale e di energia elettrica 15 per cento dell’accisa annua calcolata sui dati della denuncia. Per il gas naturale l’importo va adeguato entro il primo mese successivo a ciascun trimestre, in misura non inferiore alla media aritmetica dell’accisa dovuta nei tre mesi precedenti. artt. 26-bis, comma 1, e 53-bis, comma 1; art. 26, comma 9

Sul deposito fiscale l’adeguamento va effettuato entro trenta giorni dal termine di pagamento che lo ha determinato, con comunicazione all’Agenzia entro dieci giorni dalla data dell’adeguamento.

  • Censire i provvedimenti di esonero in essere: estremi, data, prodotti e impianti cui si riferiscono, verificando che rientrino fra quelli destinati a decadere (articoli 5, comma 3, lettera a), 21, comma 7, 26, comma 11, e 53, comma 6).
  • Verificare i cinque anni: la continuità si conta dal rilascio della licenza o dell’autorizzazione, e una discontinuità formale può pregiudicare l’ammissione.
  • Controllare le posizioni penali e la crisi d’impresa: con riguardo alle sole fattispecie dell’articolo 23, comma 6, e all’ultimo quinquennio, anche in capo agli amministratori e a chi gestisce di fatto la società.
  • Preparare la documentazione dell’affidabilità: organigramma, mezzi tecnici, contabilità di magazzino, indicatori di bilancio, mappatura di fornitori e clienti, storico delle sanzioni amministrative contestate in materia di accisa, IVA e dogana.
  • Valutare il modello 231: l’adozione di un sistema di controllo per la prevenzione dei reati incide sul profilo dell’organizzazione aziendale già oggi, prima ancora che il modello divenga requisito nel 2028.
  • Chiedere l’attivazione del beneficio: il riconoscimento della qualifica non riduce da solo la garanzia. L’accesso ai benefici dell’articolo 9-ter, comma 2, va richiesto ai sensi dell’articolo 9-sexies, comma 1, nel periodo di validità della qualifica e per il solo settore accreditato: la richiesta va presentata contestualmente all’accoglimento, per non consumare i sessanta giorni finali.
  • Conservare le evidenze: la valutazione dell’affidabilità copre un quinquennio e prosegue con il monitoraggio, sicché la documentazione prodotta con l’istanza va tenuta ordinata e reperibile anche dopo il riconoscimento.
  • Calendarizzare la scadenza: la qualifica dura quattro anni, e il monitoraggio continuo dell’articolo 9-septies non equivale a rinnovo automatico.

Domande frequenti

Ho un esonero dalla garanzia sulla circolazione: rientra anch’esso nel passaggio al SOAC?

No. L’esonero dell’articolo 6, comma 4, non figura fra i benefici della nuova qualifica e non decade per effetto dell’articolo 8, comma 6. È però già cambiato per conto proprio: dal 1º gennaio 2026 la facoltà si esercita previa acquisizione di idonee referenze bancarie e previa verifica della valutazione storica, prospettica e comparativa del rischio di insolvenza.

Quanto vale la cauzione che tornerebbe dovuta per un venditore di energia elettrica o di gas naturale?

Il 15 per cento dell’accisa annua calcolata sui dati della denuncia (articoli 26-bis, comma 1, e 53-bis, comma 1): è la cifra che il provvedimento di esonero in essere copre e che, con un accreditamento di livello base, tornerebbe dovuta per il 70 per cento.

La qualifica vale per tutte le attività dell’impresa?

No. L’accreditamento è riferito al settore di attività — prodotti energetici, prodotti alcolici, tabacchi, gas ed energia elettrica — e i benefici sono inerenti esclusivamente a quel settore.

Il disegno è coerente: l’Agenzia sostituisce una valutazione discrezionale della solvibilità con un accreditamento misurato, periodico e graduato, e il decreto correttivo dell’agosto 2026 ne ha attenuato le rigidità allungando i termini più stretti. Tuttavia il tempo guadagnato è inferiore a quanto sembri. I centoventi giorni non decorrono da una data nota, ma dall’entrata in vigore di un decreto ministeriale che può essere adottato in qualunque momento; e la documentazione dell’affidabilità — bilanci, contabilità di magazzino, filiera, presidi organizzativi — non si costruisce in quattro mesi. Conviene predisporre fin d’ora la documentazione e presentare l’istanza al momento opportuno. Lo Studio assiste le imprese su questi adempimenti nell’ambito della fiscalità d’impresa; sui rapporti con gli strumenti di regolazione della crisi si veda la pagina dedicata alla crisi d’impresa; gli altri contributi sono raccolti nell’Osservatorio Fiscale.

Fonti
  • Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise): articoli 1, comma 2, lettera f.1), 5, comma 3, lettera a), 6, comma 4, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, 13, comma 5, 21, commi 6 e 7, 23, comma 6, 26, commi 7 e 11, 26-bis, comma 1, 26-ter, comma 1, 53, commi 1 e 6, 53-bis, comma 1, 55, comma 1, e 61.
  • Decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43 (revisione delle disposizioni in materia di accise), articoli 1, comma 1, lettere a), c), d) ed e), e 8, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6: Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2025.
  • Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, articolo 32, comma 1, lettere f) e g), e comma 2: Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026, supplemento ordinario n. 30; in vigore dal 12 agosto 2026.
  • Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; legge 9 agosto 2023, n. 111 (delega al Governo per la riforma fiscale), articoli 12 e 16.
  • Agenzia delle dogane e dei monopoli, Direzione Accise, circolare n. 13/2025 del 13 giugno 2025 (prot. 333927/RU), «Prime indicazioni» sul decreto legislativo n. 43/2025.
  • Alla data del 18 agosto 2026 il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 9-octies, comma 1, del testo unico non risulta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
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