No, se l’avviso presupposto è già definitivo. Con l’ordinanza n. 24569/2026 la Cassazione ha escluso che l’annullamento parziale disposto in autotutela valga come nuovo atto impositivo sostitutivo: resta aggredibile «solo per vizi propri». Il termine perduto sul primo avviso non si recupera impugnando il secondo; e impugnare mentre l’adesione è pendente equivale a rinunciarvi.
Corte di cassazione, Sezione Quinta civile (tributaria), ordinanza n. 24569 del 2026, depositata l’8 agosto 2026, adunanza camerale del 2 luglio 2026 (Presidente Napolitano, Relatore Sali). Giudizio di legittimità: ricorso respinto.
Accertamento sintetico 2007, notificato il 9 novembre 2011; istanza di adesione respinta come tardiva; il giudice di primo grado annulla il rigetto e rimette in termini. Nell’aprile 2014 l’Ufficio notifica un «annullamento parziale in esercizio del potere di autotutela»: secondo la prospettazione del ricorrente rideterminava imponibile e motivazione, valendo come nuovo accertamento sostitutivo.
Al § 6.2 la Corte afferma che l’avviso originario era già definitivo e che il provvedimento è «impugnabile solo per vizi propri, non potendo lo stesso considerarsi quale nuovo atto di accertamento sostitutivo del primo». Il richiamo testuale all’art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992 non è suo: sta nella motivazione della C.T.R. riprodotta e nella rubrica del primo motivo. Al § 7 la decisione è collocata nel solco della giurisprudenza sul diniego di autotutela (SU 16778/2005, 7388/2007, 2870/2009 e 9669/2009; Corte cost. 181/2017; Cass. 24652/2021 e 161/2024): il sindacato non può investire la fondatezza di una pretesa ormai definitiva.
Respinto il secondo motivo: il rigetto implicito esclude l’omessa pronuncia (§ 4.1). Inammissibile il terzo, che invocava il giudicato ex art. 2909 c.c., per il limite della doppia conforme (art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c. ratione temporis; oggi art. 360, comma 4, c.p.c.).
L’istanza non toglie efficacia all’accertamento: ne «sterilizza» il termine di impugnazione; scaduta la sospensione senza perfezionamento, riprende il residuo e l’atto si consolida. La mancata convocazione non comporta nullità del procedimento di accertamento (Sez. U n. 3676/2010): principio riferito all’adesione, da non confondere con il contraddittorio preventivo dell’art. 6-bis L. 212/2000, la cui omissione è oggi sanzionata con l’annullabilità per gli atti emessi dal 30 aprile 2024.
Il caso applica il regime dei 90 giorni. Dopo il d.lgs. 13/2024, per gli atti preceduti dallo schema d’atto ex art. 6-bis l’art. 6 d.lgs. 218/1997 prevede istanza entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema, oppure nei 15 giorni successivi alla notifica dell’atto con sospensione di soli 30 giorni (comma 2-bis), e vieta un’ulteriore istanza dopo la notifica (comma 2-quater). I 90 giorni del comma 3 restano per gli atti non preceduti da schema. Confondere i regimi significa perdere il ricorso.
Rifatti i conti: 90 giorni dal 12 maggio 2014 scadono il 10 agosto 2014, non il 10 giugno; fra il 9 novembre e il 5 dicembre 2011 decorrono 26 giorni, sicché i residui del termine di 60 sono 34, non 45. Soprattutto, la scadenza calcolata dalla Corte (25 luglio 2014) è posteriore all’atto di autotutela (10 aprile 2014), il che confligge con l’affermata definitività. Contraddizione interna alla motivazione, su testo «copia non ufficiale»: possibile errore materiale. Il nodo però è chiaro: la rimessione in termini disposta dalla C.T.P. riguardava il procedimento amministrativo di adesione, non il termine di ricorso. Solo così l’esito regge: è il vero punto del caso.
Secondo errore materiale: l’ordinanza dice l’art. 6 d.lgs. 218/1997 riformulazione del «vecchio art. 1 della L. 212/2000», mentre l’antecedente è l’art. 2-bis del d.l. 564/1994 conv. L. 656/1994, abrogato proprio dal d.lgs. 218/1997.
Un filone consistente nega l’autonoma impugnabilità dell’atto meramente riduttivo per difetto di interesse: non innovando in peius rispetto a una pretesa definitiva, non rientra nell’art. 19 (Cass. 7511/2016, 29595/2018, 18625/2020, 16526/2023, 10947/2024). L’impugnabilità torna se la riduzione si accompagna a riprese di altri profili impositivi (Cass. 8226/2023). Sul versante opposto Sez. U n. 30051/2024 ammette l’autotutela sostitutiva anche in peius, entro il termine di decadenza e senza giudicato; ha però deciso su fattispecie anteriore alla riforma, e il coordinamento con l’art. 9-bis L. 212/2000 (una sola azione accertativa per tributo e periodo) resta questione aperta.
Si verifica anzitutto: data di notifica dell’avviso presupposto, data e forma dell’istanza, esistenza di schema d’atto ex art. 6-bis. Poi il computo scritto dei termini, con ricevute e verbali in fascicolo. Tre le vie.
Mai impugnare per «tenere aperto» mentre l’adesione è pendente: l’art. 6, comma 3, ultimo periodo, dispone che «l’impugnazione dell’atto comporta rinuncia all’istanza».
La sospensione feriale dal 1° al 31 agosto (art. 1 L. 742/1969) si cumula con quella da adesione (art. 7-quater, comma 18, d.l. 193/2016 conv. L. 225/2016), ma opera sui termini processuali, non su quelli procedimentali anteriori all’atto. Valutare poi la sospensione ex art. 47 d.lgs. 546/1992 e il rischio di raddoppio del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002).
Tuttavia nessuna via è scorciatoia rispetto all’impugnazione tempestiva: l’autotutela non è mezzo di tutela sostitutivo dei rimedi giurisdizionali non esperiti.
No, se questo è già definitivo. Restano deducibili i soli vizi propri del nuovo provvedimento, e secondo un orientamento diffuso l’atto meramente riduttivo non è nemmeno autonomamente impugnabile.
Sospende il termine, non lo azzera: 90 giorni per gli atti non preceduti da schema d’atto, 30 giorni nell’ipotesi dell’art. 6, comma 2-bis, d.lgs. 218/1997. Scaduta la sospensione riprende il residuo. E impugnare comporta rinuncia all’istanza.
Il d.lgs. 220/2023 ha inserito nell’art. 19 del d.lgs. 546/1992 le lettere g-bis), rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela obbligatoria ex art. 10-quater L. 212/2000, e g-ter), rifiuto espresso su quella facoltativa ex art. 10-quinquies. La modifica è la lettera i) dell’art. 1, comma 1, che l’art. 4, comma 2, colloca fra le eccezioni alla regola dei ricorsi notificati dal 1° settembre 2024: si applica quindi ai giudizi, anche di Cassazione, dal giorno successivo all’entrata in vigore del decreto, avvenuta il 4 gennaio 2024. Il piano è quello del rifiuto, ma comunica con la decisione in esame, che al § 7 si àncora proprio a quel corpo di principi.
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