Fino al 10 settembre 2026 il contribuente può correggere l’elenco che l’Agenzia delle entrate ha precompilato con le fatture del secondo trimestre sulle quali il bollo risulta dovuto. Passata quella data l’elenco si intende confermato anche nei confronti di chi non l’ha mai aperto: l’importo compare entro il 20 settembre e va versato entro il 30.
Il 10 settembre 2026 non è una scadenza di pagamento, ed è anche per questo che passa inosservato. È l’ultimo giorno utile per intervenire sull’elenco B del secondo trimestre 2026, cioè sulla lista di fatture elettroniche che l’Agenzia delle entrate ha selezionato perché presentano i requisiti per l’applicazione dell’imposta di bollo pur non recando l’indicazione dell’assolvimento. Se il contribuente non interviene, l’elenco proposto dall’Agenzia si intende confermato: l’imposta viene calcolata su quella base, l’importo dovuto compare nel portale entro il 20 settembre e il versamento va eseguito entro il 30 settembre.
La conseguenza pratica è che il silenzio vale come adesione, anche quando la selezione automatica ha incluso una fattura non soggetta all’imposta. Conviene aprire il portale prima del 10, non dopo il 30.
Il tributo nasce dall’articolo 13, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che assoggetta a imposta di bollo «fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti». La misura è di 2 euro per esemplare, e non si ricava dal testo di quell’articolo: a rideterminare in 2,00 euro l’imposta fissa di bollo, prima stabilita in 1,81 euro, è stato l’articolo 7-bis, comma 3, del d.l. 26 aprile 2013, n. 43, inserito dalla legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71. La soglia, invece, è tuttora espressa in lire: la nota 2, lettera a), dello stesso articolo 13 dispone che l’imposta non è dovuta quando la somma non supera 150.000 lire, cioè 77,47 euro.
L’esclusione delle operazioni con IVA non sta invece nell’articolo 13, che di IVA non parla: sta nell’articolo 6 della Tabella, allegato B, che esenta in modo assoluto dal bollo le fatture riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate a imposta sul valore aggiunto, e che per i documenti sui quali l’IVA non risulta evidenziata subordina l’esenzione all’indicazione che si tratta appunto di corrispettivi di operazioni assoggettate a IVA. La regola riguarda quindi soprattutto chi non addebita l’imposta — contribuenti in regime forfettario, operazioni esenti, operazioni non soggette — mentre chi applica l’IVA su tutte le righe, di norma, non incontra il problema. Fra le operazioni non imponibili, invece, la distinzione conta: l’Agenzia costruisce l’elenco B soltanto sui codici Natura N3.5, cioè le forniture a esportatore abituale a fronte di dichiarazione d’intento, e N3.6, lasciando fuori i codici da N3.1 a N3.4, che comprendono esportazioni, cessioni intracomunitarie, operazioni verso San Marino e operazioni assimilate.
Fuori dall’elenco B non significa però fuori dal tributo. Per le esportazioni vere e proprie l’esenzione c’è ed è testuale: l’articolo 15 della Tabella esenta in modo assoluto le «fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro-forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all’esportazione e all’importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all’esportazione». Non altrettanto per le operazioni assimilate: con la risposta a interpello n. 45 del 19 febbraio 2024 l’Agenzia ha ribadito che l’esenzione «si applica alle fatture che risultano “emesse in relazione ad esportazioni di merci” e non a quelle emesse in relazione ad operazioni economiche assimilate alle esportazioni ai soli effetti dell’Iva e del relativo regime (come le operazioni recate dall’articolo 8-bis del d.P.R. n. 633 del 1972), quando non si realizzi una operazione qualificabile quale esportazione», salvo il caso, riconosciuto esente, delle provviste e dotazioni di bordo. Chi emette fatture con natura N3.4 — e, per identica ragione testuale, benché sul punto non risulti prassi specifica, chi ne emette con natura N3.2 — non le troverà quindi nell’elenco B pur potendo essere debitore dei 2 euro: è la stessa lacuna che si vedrà fra poco per il codice N1, e si governa allo stesso modo, aggiungendo la fattura a mano.
L’importo è fisso e non dipende da quanto indicato in fattura: per ogni documento che riporta l’assolvimento del bollo l’Agenzia determina l’imposta in 2 euro, indipendentemente dalla valorizzazione del campo «Importo bollo» del tracciato. Obbligato è chi emette il documento — il cedente o prestatore, oppure il cessionario o committente nel caso delle autofatture di regolarizzazione di tipo TD20 — e nulla vieta di addebitare i 2 euro al cliente in rivalsa, purché l’addebito sia esposto in fattura. Vale la pena ricordare che l’articolo 22 del d.P.R. 642/1972 chiama a rispondere in solido dell’imposta e delle sanzioni anche chi riceve o accetta documenti non in regola: il bollo mancante non è un problema del solo emittente. Lo stesso articolo, però, indica la via d’uscita, ed è bene conoscerla: chi riceve un documento irregolare alla cui formazione non ha partecipato è esente da ogni responsabilità se, entro quindici giorni dal ricevimento, lo presenta all’ufficio e lo regolarizza pagando la sola imposta; in quel caso la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore.
Dal 2021 il conteggio non è più rimesso al contribuente. L’articolo 12-novies del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 e il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2021 hanno costruito un meccanismo automatico. L’Agenzia elabora ogni trimestre solare le fatture transitate senza scarto dal Sistema di interscambio e, entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre, mette a disposizione due elenchi nel portale «Fatture e corrispettivi».
L’elenco A, non modificabile, raccoglie le fatture in cui il contribuente ha già indicato l’assolvimento del bollo valorizzando a «SI» il campo «Bollo virtuale». L’elenco B, modificabile, raccoglie invece le fatture prive di quell’indicazione ma per le quali l’obbligo viene rilevato lo stesso. È sul secondo elenco che si concentra l’intervento del contribuente, il quale può togliere le fatture che a suo avviso non realizzano il presupposto e aggiungere quelle soggette all’imposta che non compaiono in nessuno dei due elenchi. Le modifiche si possono ripetere: l’Agenzia calcola l’imposta sull’ultima versione trasmessa.
Due precisazioni operative che fanno la differenza fra guardare l’elenco e non riuscire ad aprirlo. La prima riguarda chi opera: l’intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. 322/1998 può consultare e modificare gli elenchi solo se ha ricevuto la delega al servizio di «Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici» oppure a quello di «Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA»: senza delega il commercialista non vede nulla, e la verifica ricade sul contribuente. La seconda riguarda i volumi: oltre alla modalità puntuale, che agisce riga per riga sulla tabella, esiste una modalità massiva che consente di scaricare l’elenco in uno o più file XML, modificarli e ricaricarli, ricevendo in risposta l’esito dell’elaborazione con l’indicazione delle righe eventualmente scartate.
Le fatture che si aggiungono devono rispettare tre vincoli: essere state trasmesse al Sistema di interscambio ed elaborate senza scarto, essere state emesse dal contribuente come cedente o prestatore (o, se autofatture TD20, come cessionario o committente) e riferirsi a quel trimestre, non a quello precedente o successivo.
La selezione è automatica e lavora sui dati del file XML. Una fattura finisce nell’elenco B quando ricorrono congiuntamente tre condizioni: la somma degli importi presenti nei campi «Prezzo totale» supera 77,47 euro; il campo «Natura» contiene uno tra i codici N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette), N3.5 e N3.6 (non imponibili) o N4 (esenti); e non è presente il codice che segnala il non assoggettamento. La soglia si misura sui campi «Prezzo totale» (2.2.1.11) della fattura ordinaria e «Importo» (2.2.2) di quella semplificata.
La prima condizione, però, è più larga del presupposto, e qui nasce la maggior parte delle correzioni. La somma considerata comprende tutte le righe del documento, comprese quelle assoggettate a IVA; il bollo, invece, per l’alternatività fissata dall’articolo 6 della Tabella, è dovuto solo se superano da sole 77,47 euro le somme non assoggettate a IVA. Lo dice l’Agenzia stessa: sulle fatture che documentano più operazioni, in parte non assoggettate a IVA, il bollo si applica se la somma dei componenti non assoggettati supera i 77,47 euro (risoluzione n. 98/E del 3 luglio 2001, richiamata dalla risposta a interpello n. 45 del 19 febbraio 2024). Una fattura con 500 euro imponibili e 20 euro esenti compare quindi nell’elenco B senza doverci stare: è la riga da togliere più comune di tutte.
La selezione ha anche il difetto opposto, e questo è quello che costa. L’elaborazione guarda solo i codici Natura elencati sopra: una fattura che rechi somme escluse dalla base imponibile IVA con il codice N1 — tipicamente le anticipazioni addebitate al cliente ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. 633/1972 — non compare in nessuno dei due elenchi. Su quelle somme, di norma, il bollo è dovuto. Con la risposta a interpello n. 491 del 20 luglio 2021 l’Agenzia ha chiarito che, quando parte dell’importo addebitato «non costituisce corrispettivo di una operazione soggetta ad Iva, bensì somme percepite a titolo di spese da sostenere in nome e per conto del cliente», l’alternatività dell’articolo 6 della Tabella non opera e torna la disciplina generale dell’articolo 13, comma 1, della Tariffa, con i suoi 2 euro.
Fa eccezione un caso frequentissimo negli studi: se le somme anticipate ai sensi dell’articolo 15, comma 1, n. 3, del d.P.R. 633/1972 «riguardino tributi dovuti dal medesimo cliente (es. imposte, tasse, concessioni governative, contributi, diritti camerali, diritti di segreteria, diritti di conservatoria, diritti di cancelleria, marche da bollo, contributo unificato), potrà trovare applicazione l’articolo 5 della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 che esenta dall’imposta di bollo … gli atti relativi alla riscossione ed al rimborso dei tributi». Il discrimine, quindi, non è che la somma sia esclusa da IVA, ma che cosa sia: anticipazione di un tributo del cliente, ed esenzione; qualunque altra anticipazione, e bollo dovuto, con la fattura da aggiungere a mano all’elenco B. Anche qui la soglia dei 77,47 euro si misura sulle sole somme non assoggettate a IVA. È il punto in cui la comodità del precompilato si rovescia nel suo contrario.
Il codice che segnala il non assoggettamento — la terza delle condizioni viste sopra — si indica nel blocco «Altri dati gestionali», campo «Tipo dato». Assume il valore NB1 per i documenti assicurativi, nei quali il bollo è assorbito dall’imposta sulle assicurazioni; NB2 per i documenti emessi da un soggetto del terzo settore; NB3 per i documenti fra banca e correntista, nei quali il bollo è assorbito dall’imposta addebitata sull’estratto conto. Un dettaglio da non trascurare: il blocco «Altri dati gestionali» esiste solo nel tracciato della fattura ordinaria, quindi chi deve segnalare il non assoggettamento non può ricorrere alla fattura semplificata, almeno per quelle operazioni.
Restano fuori dall’elenco B i documenti di integrazione e di autofatturazione di tipo TD16, TD17, TD18 e TD19, e il TD28 per gli acquisti da San Marino con IVA, oltre alle fatture emesse nei regimi speciali contrassegnati da RF05 a RF11 (sali e tabacchi, fiammiferi, editoria, telefonia pubblica, documenti di trasporto e di sosta, intrattenimenti e giochi, agenzie di viaggio). Le autofatture TD20 di regolarizzazione, invece, un elenco lo vedono, ma non è il B: se recano l’assolvimento del bollo confluiscono nel solo elenco A del cessionario o committente, e lo stesso vale per i TD16 che riportano l’assolvimento. Nell’elenco B il TD20 può entrare soltanto per aggiunta manuale, alle condizioni già viste.
C’è poi una terza esclusione, gemella di quella del codice N1 e altrettanto insidiosa: restano fuori dall’elenco B i documenti emessi con il tracciato della fattura ordinaria per comunicare i dati delle operazioni transfrontaliere, quelli che portano il valore «XXXXXXX» nel campo «Codice destinatario». Chi fattura a operatori esteri con natura N2.1 sopra i 77,47 euro non troverà nulla in elenco, pur potendo dovere i 2 euro. Il rimedio è lo stesso: integrare l’elenco B a mano, e l’Agenzia precisa che i documenti così aggiunti vengono poi considerati nel calcolo dell’imposta.
Anche la collocazione temporale risponde a un criterio proprio: conta la data di consegna risultante dalla ricevuta rilasciata dal Sistema di interscambio, non la data della fattura, e per le fatture non recapitate vale la data di messa a disposizione indicata nella ricevuta di impossibilità di recapito. Una fattura del 30 giugno consegnata il 1° luglio appartiene al terzo trimestre. Per le fatture verso la Pubblica amministrazione la regola è la stessa, con una precisazione: non rilevano né la data di accettazione né la notifica di decorrenza dei termini.
La regola generale è che le modifiche all’elenco B vanno fatte entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Il secondo trimestre è l’eccezione: il termine del 31 luglio slitta al 10 settembre, e con esso slitta al 20 settembre la data in cui il portale espone l’importo dovuto.
Primo trimestre: elenchi disponibili il 15 aprile, modifiche entro il 30 aprile, importo visibile il 15 maggio, versamento entro il 31 maggio. Secondo trimestre: elenchi il 15 luglio, modifiche entro il 10 settembre, importo entro il 20 settembre, versamento entro il 30 settembre. Terzo trimestre: elenchi il 15 ottobre, modifiche entro il 31 ottobre, importo entro il 15 novembre, versamento entro il 30 novembre. Quarto trimestre: elenchi il 15 gennaio, modifiche entro il 31 gennaio, importo entro il 15 febbraio, versamento entro il 28 febbraio dell’anno successivo, termine che negli anni bisestili si sposta al 29 febbraio. Se la scadenza di versamento cade di sabato o di giorno festivo si sposta al primo giorno lavorativo successivo, secondo la regola generale dei versamenti eseguiti con il modello F24 (articolo 18, comma 1, del d.lgs. 241/1997): nel 2026 è già accaduto per il primo trimestre, il cui termine del 31 maggio, domenica, è slittato al 1° giugno. Per il secondo trimestre non serve, perché il 30 settembre 2026 è un mercoledì.
Un’avvertenza sul versamento anticipato: conteggiare in un trimestre il bollo di fatture che appartengono al trimestre successivo non è una violazione, ma produce uno scarto permanente fra quanto versato e quanto calcolato dall’Agenzia, che occorre poi giustificare a ogni trimestre. Meglio attenersi alla regola della data di consegna.
L’articolo 17, comma 1-bis, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, nel testo modificato dall’articolo 3, comma 4, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, consente due differimenti. Se l’importo dovuto per il primo trimestre è inferiore a 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre insieme a quello del secondo. Se l’importo complessivo del primo e del secondo trimestre è inferiore a 5.000 euro, si può attendere il 30 novembre. Un’avvertenza sulla lettera: la norma dice «inferiore a», mentre la guida dell’Agenzia, in nota alla tabella, scrive «non supera». A 5.000 euro esatti il testo di legge non consente il differimento, e in una situazione di confine conviene attenersi alla norma. Sono comunque facoltà, non esoneri: il debito resta, e i codici tributo da usare restano quelli dei trimestri di competenza.
La via più semplice è la funzione dedicata del portale «Fatture e corrispettivi», che consente l’addebito sul conto corrente e che, in caso di ritardo, calcola automaticamente sanzione e interessi del ravvedimento. In alternativa si usa il modello F24 telematico con i codici tributo istituiti dalla risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 42/E del 9 aprile 2019: 2521 per il primo trimestre, 2522 per il secondo, 2523 per il terzo, 2524 per il quarto, 2525 per le sanzioni e 2526 per gli interessi.
Il ritardo non passa inosservato, perché l’Agenzia conosce esattamente l’importo che ha calcolato. In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento l’Agenzia invia una comunicazione con l’imposta, la sanzione ridotta a un terzo e gli interessi: se il contribuente paga entro trenta giorni dal ricevimento la posizione si chiude, altrimenti le somme sono iscritte a ruolo a titolo definitivo. Per chiedere assistenza o far rideterminare gli importi c’è il servizio CIVIS dedicato alle comunicazioni sul bollo delle fatture elettroniche.
Prima che arrivi la comunicazione resta aperto il ravvedimento operoso dell’articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. La sanzione di riferimento è quella dell’articolo 13, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che il d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 ha portato dal 30 al 25 per cento per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (art. 5 del medesimo decreto). Le due riduzioni previste dalla norma operano in cascata, non in alternativa: per il ritardo non superiore a novanta giorni la sanzione scende alla metà, cioè al 12,5 per cento; per il ritardo non superiore a quindici giorni quel 12,5 per cento è ulteriormente ridotto a un quindicesimo per ciascun giorno, cioè allo 0,8333 per cento al giorno. Su queste misure si innestano poi le riduzioni del ravvedimento operoso.
Tutto l’impianto appena descritto ha una scadenza propria. L’articolo 204, comma 1, lettera c), dell’allegato al d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123 — il testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti — abroga gli articoli da 1 a 6, da 8 a 23, da 30 a 33 e da 38 a 42 del d.P.R. 642/1972, insieme alla Tariffa dell’allegato A e alla Tabella dell’allegato B; le lettere hhh) e iii) dello stesso articolo abrogano l’articolo 12-novies del d.l. 34/2019 e il comma 1-bis dell’articolo 17 del d.l. 124/2019. Tutto ciò a decorrere dalla data fissata dall’articolo 205, che è il 1° gennaio 2027: il termine originario, il 1° gennaio 2026, è stato differito dall’articolo 4, comma 5, del d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26. Anche il d.lgs. 471/1997, da cui viene la sanzione, cede il passo dalla stessa data al testo unico delle sanzioni tributarie, il d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173.
Il meccanismo sopravvive: l’articolo 152 del testo unico riproduce la procedura di integrazione e di comunicazione, e conserva la soglia di 5.000 euro riformulando il differimento come rinvio ai termini del trimestre successivo. Un passaggio si sposta soltanto di sede, e conviene saperlo per non leggerlo male. Nel testo applicabile dal 1° gennaio 2027 il d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 sopprime, nell’articolo 152, le parole «ridotta a un terzo,», lasciando il rinvio alla sanzione dell’articolo 38, comma 1, del d.lgs. 173/2024; lo stesso decreto inserisce però nel testo unico delle sanzioni un nuovo articolo 52-bis che, dopo aver riprodotto la fattispecie, stabilisce che «la sanzione di cui al primo periodo è ridotta a un terzo se il contribuente provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione». La riduzione, quindi, resta: cambia la norma che la contiene, non il beneficio. La scadenza che per prima si affaccia oltre il confine è quella del quarto trimestre 2026, il cui versamento cade il 28 febbraio 2027, quando il testo unico sarà già in applicazione.
Chi applica il regime forfettario emette fatture senza IVA con natura N2.2 e, superata la soglia di 77,47 euro, deve l’imposta di bollo. Due euro per ogni fattura, non per cliente e non per anno: chi emette molte fatture di importo modesto può trovarsi a versare, ogni trimestre, un importo superiore a quello atteso. È anche la categoria di contribuenti che apre il portale con minore frequenza, perché il bollo non compare in nessuna liquidazione periodica e non c’è un altro adempimento che lo ricordi. Sui presupposti dell’obbligo si sofferma la nostra guida alla fatturazione elettronica, mentre il perimetro del regime è ricostruito nella pagina dedicata ai contribuenti forfettari.
C’è poi un punto che i forfettari scoprono quasi sempre tardi. Se i 2 euro vengono riaddebitati al cliente, l’Agenzia li considera parte integrante del compenso o del ricavo: la risposta a interpello n. 428 del 12 agosto 2022 conclude che il bollo riaddebitato «assume la natura di ricavo o compenso e concorre alla determinazione forfetaria del reddito» soggetto a imposta sostitutiva. E poiché l’articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 190/2014 àncora il limite di 85.000 euro ai ricavi conseguiti e ai compensi percepiti, quella qualificazione si riflette anche sul computo della soglia. Il bollo riaddebitato va esposto in modo distinto in fattura, ma non è una partita di giro: su di esso si applicano il coefficiente di redditività e l’imposta sostitutiva. Chi emette molte fatture di piccolo importo farebbe bene a decidere una volta per tutte se riaddebitarlo o assorbirlo, invece di alternare.
Entro il 10 settembre: aprire «Fatture e corrispettivi», leggere l’elenco B del secondo trimestre riga per riga, togliere le fatture che non realizzano il presupposto e aggiungere le fatture soggette all’imposta che non vi compaiono. In assenza di modifiche l’elenco si considera confermato.
Dal 20 settembre: verificare l’importo calcolato dall’Agenzia e confrontarlo con il proprio conteggio. Entro il 30 settembre: versare, dal portale oppure con F24 e codice 2522, aggiungendo il primo trimestre se ci si è avvalsi del differimento.
Da conservare: la motivazione di ogni fattura eliminata dall’elenco B, perché l’eliminazione non va giustificata al momento ma dovrà esserlo in caso di verifica. Da correggere per il futuro: se le stesse fatture ricompaiono ogni trimestre, il problema è a monte, nella compilazione del tracciato, e va risolto lì.
Chiuso il termine non tutto è perduto, ma cambia lo strumento: resta la richiesta di riesame in autotutela, da presentare all’ufficio territorialmente competente sulla base degli articoli 10-quater e 10-quinquies della legge 212/2000. È bene sapere che non sospende né la riscossione né i termini. Alla sorte degli elenchi dopo l’accoglimento la guida dell’Agenzia di giugno 2026 dedica un capitolo: accolta la richiesta, le fatture non più assoggettate vengono escluse, l’elenco A originario è modificato di conseguenza, quelle uscite dall’elenco B confluiscono nella scheda «Fatture escluse da Elenco B in autotutela» e l’annotazione della singola fattura passa da «BOLLO SI» a «BOLLO NO», con la conseguenza che l’attestazione di assolvimento non è più disponibile per quel documento. È una via più lunga e meno automatica del clic entro il 10 settembre, e per questo va tenuta come rimedio, non come alternativa.
No. Se il versamento è eseguito prima della scadenza del termine per le modifiche, il pagamento inibisce ogni successivo intervento sull’elenco. È quindi opportuno esaminare l’elenco prima di procedere al pagamento.
Non in quel momento: l’eliminazione si esegue senza allegare nulla. Le motivazioni vanno fornite in sede di eventuale verifica da parte dell’Agenzia, il che significa che vanno predisposte e conservate adesso, quando la ragione della scelta è ancora ricostruibile.
L’elenco B proposto dall’Agenzia si intende confermato e l’imposta viene calcolata su quella base. In assenza di versamento l’Agenzia invia la comunicazione con imposta, sanzione ridotta a un terzo e interessi; i trenta giorni per pagare decorrono dal ricevimento.
Tuttavia, l’elenco costruito dall’Agenzia è una proposta fondata su dati formali, non un accertamento del presupposto: stabilire se il bollo sia davvero dovuto resta compito del contribuente, e lo resta anche quando sceglie di non intervenire. Chi ha operazioni miste, documenti del terzo settore o fatture semplificate farebbe bene a esaminare l’elenco riga per riga, prima che il 10 settembre lo renda definitivo.
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