Quando il trasferimento è diretto a sottrarre garanzie all’Erario cadono tutte le limitazioni previste dall’articolo 14 del d.lgs. 472/1997: il certificato dei carichi pendenti non protegge più.
Chi acquista un’azienda o un ramo d’azienda eredita una responsabilità fiscale che, in condizioni ordinarie, è contenuta entro confini precisi; in caso di frode quei confini scompaiono.
L’articolo 14 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 rende il cessionario responsabile in solido con il cedente per le imposte e le sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno della cessione e nei due precedenti, oltre a quelle già irrogate e contestate nello stesso periodo. La responsabilità opera però con il beneficio della preventiva escussione del cedente ed è contenuta entro il valore dell’azienda o del ramo trasferito.
Su richiesta dell’interessato l’amministrazione finanziaria rilascia un certificato sull’esistenza di contestazioni e di debiti in corso. Il certificato negativo, o non rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta, ha effetto pienamente liberatorio per il cessionario: è lo strumento di due diligence più efficace prima di chiudere l’operazione.
Le limitazioni non si applicano se la cessione è stata realizzata in frode ai crediti tributari. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento avviene nei sei mesi successivi alla constatazione di una violazione penalmente rilevante. In quel caso il cessionario risponde senza il beneficio di escussione, oltre il valore dell’azienda e senza i limiti temporali ordinari: la verifica preventiva della posizione del cedente diventa decisiva.