La Corte costituzionale supera l’automatismo legato alla forma giuridica: nelle associazioni professionali l’IRAP è dovuta solo se la prestazione è davvero spersonalizzata.
Con la sentenza n. 153 del 2026 la Consulta stabilisce che l’associazione fra professionisti non genera di per sé autonoma organizzazione: conta il modo in cui l’attività viene effettivamente esercitata.
La questione era stata sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze con ordinanza del 17 novembre 2025, nell’ambito del diniego di rimborso dell’IRAP versata per il 2022 da uno studio associato notarile. Con la sentenza n. 153, depositata il 24 luglio 2026, la Corte costituzionale ha affermato che l’equiparazione delle associazioni professionali alle società semplici, prevista dall’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR e richiamata ai fini IRAP dall’articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non discende dalla forma giuridica prescelta, ma dall’effettivo esercizio in comune della professione.
Il presupposto d’imposta si realizza quando la prestazione perde il proprio carattere personale e diventa riferibile alla struttura: è questa spersonalizzazione a giustificare il prelievo. Non bastano invece, da soli, gli elementi meramente organizzativi che la Corte elenca espressamente: la ripartizione delle spese e dei compensi, la locazione comune dello studio, l’acquisto condiviso di beni strumentali e la gestione del personale ausiliario. Se ciascun associato conserva il proprio rapporto fiduciario con il cliente e risponde personalmente della prestazione, l’imposta non è dovuta.
La pronuncia riguarda direttamente un’associazione fra notai, ma il principio è destinato a incidere su tutti gli studi associati nei quali l’attività resta sostanzialmente individuale. Conviene documentare fin d’ora l’assetto reale dello studio: incarichi intestati al singolo professionista, autonomia nella gestione del cliente, assenza di una struttura che si sostituisca all’apporto personale. Per le annualità già versate l’istanza di rimborso va presentata entro quarantotto mesi dal versamento, secondo l’articolo 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; per i giudizi pendenti la sentenza offre un argomento immediatamente spendibile.