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Imposte dirette e dichiarazioni

Ammortamenti: il termine di accertamento decorre dal primo anno

Per i beni e i servizi acquistati dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 il termine di decadenza sui componenti negativi a efficacia pluriennale decorre dalla dichiarazione del primo anno di deduzione, non più da ciascuna annualità. Lo dispone l’art. 22 del d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148. L’ancoraggio copre però i soli vizi riscontrabili all’acquisto, e sul pregresso nulla cambia.

19 agosto 2026A cura dello Studio PonchioLettura 5 min

Per i beni e i servizi acquistati dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 il termine di decadenza sui componenti negativi a efficacia pluriennale decorre dalla dichiarazione del primo anno di deduzione, non più da ciascuna annualità. Lo dispone l’art. 22 del d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148. L’ancoraggio copre però i soli vizi riscontrabili all’acquisto, e sul pregresso nulla cambia.

La norma

Il d.lgs. 148/2026 (GU n. 185 dell’11 agosto 2026, S.O. n. 30; in vigore dal 12 agosto 2026) inserisce nell’art. 43 del d.P.R. 600/1973 due commi. Il comma 1-bis: per i componenti negativi del reddito d’impresa a efficacia pluriennale, «fatta eccezione per quelli relativi a operazioni inesistenti», il termine decorre dalla dichiarazione del periodo «nel quale, per la prima volta, una quota di detti componenti è stata dedotta»; notificato l’avviso, per il periodo in corso, per il precedente e per i successivi torna il comma 1.

Il comma 1-ter: per le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali e per le quote delle spese relative a più esercizi l’ancoraggio opera solo per le «violazioni riscontrabili al momento dell’acquisto del bene o del sostenimento della spesa».

Il comma 2 replica l’innesto nell’art. 293 del testo unico adempimenti e accertamento (d.lgs. 141/2026), operativo dal 1° gennaio 2027; il comma 3 limita la disciplina «ai beni e servizi acquistati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027».

Il termine base resta quello dell’art. 43, comma 1: 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; in caso di omessa presentazione o di dichiarazione nulla, 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (comma 2). Sul versante IVA l’art. 57 del d.P.R. 633/1972 resta immutato.

Il confronto con le Sezioni Unite

Cass., Sezioni Unite, sentenza 25 marzo 2021, n. 8500 (legittimità) riferiva la decadenza alla dichiarazione del singolo rateo anche quando la contestazione investe il fatto generatore del componente, dilatando il controllo per l’intera durata del piano.

Esempio, su ipotesi dichiarate — periodo d’imposta solare, bene entrato in funzione nel 2027 (art. 102, comma 1, TUIR), dieci esercizi (2027-2036), trascurata la riduzione alla metà del coefficiente nel primo esercizio (art. 102, comma 2, TUIR). Prima quota dedotta nella dichiarazione relativa al 2027, presentata nel 2028: il vizio genetico è contestabile fino al 31 dicembre 2033. Con il criterio del 2021 l’ultima quota, dedotta nella dichiarazione relativa al 2036 presentata nel 2037, portava al 31 dicembre 2042. Su entrambi i termini può incidere l’art. 6-bis, comma 3, l. 212/2000, che li posticipa al centoventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per le osservazioni allo schema di atto, se fra le due scadenze corrono meno di centoventi giorni. Con periodo non solare, il «periodo in corso al 31 dicembre 2027» può iniziare nel 2026.

In pratica

Intervengono il professionista incaricato della dichiarazione e il responsabile amministrativo. Prima dell’invio del modello Redditi per il periodo d’imposta 2027 va costituito per ogni cespite un fascicolo della prima deduzione: fattura, contratto, prova dell’entrata in funzione, nota su classificazione e coefficiente.

Il dato va coordinato con il registro dei beni ammortizzabili (art. 16 d.P.R. 600/1973), le cui annotazioni possono essere eseguite nel libro degli inventari o, per i soggetti in contabilità semplificata, nel registro degli acquisti IVA (art. 2 d.P.R. 695/1996); chi si avvale delle semplificazioni degli artt. 12 e 13 del d.P.R. 435/2001, rispettivamente per i soggetti in contabilità ordinaria e semplificata, deve comunque poter fornire su richiesta, in forma sistematica, gli stessi dati dell’art. 16.

Il fascicolo si conserva per l’intera durata del piano di ammortamento e comunque per i dieci anni dell’art. 2220 c.c., decorrenti dall’ultima registrazione. Fermarsi al termine ancorato alla prima deduzione sarebbe un errore: quel termine copre i soli vizi riscontrabili all’acquisto, mentre l’errata quantificazione della singola quota (coefficiente applicato male in un solo periodo, mancato ragguaglio, errore di calcolo) e i componenti relativi a operazioni inesistenti restano accertabili sull’annualità di deduzione.

Tuttavia due punti restano aperti. Il confine fra vizio «riscontrabile al momento dell’acquisto» ed errore sopravvenuto non è definito dalla norma. E il comma 1-bis parla di componenti pluriennali in genere, mentre il comma 3 aggancia la decorrenza ai beni e servizi «acquistati»: per i pluriennali che non nascono da un acquisto — oneri capitalizzati per lavori interni, spese incrementative su beni di terzi — manca un ancoraggio testuale. Non risulta prassi ufficiale.

Domande frequenti

La nuova decorrenza vale per gli ammortamenti già in corso?

No. L’art. 22, comma 3, la limita ai beni e servizi acquistati dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027. Per i cespiti anteriori la norma nulla dispone: resta il criterio affermato in sede di legittimità da Cass., Sezioni Unite, n. 8500/2021.

Il termine si accorcia anche per le operazioni inesistenti?

No. Il comma 1-bis le esclude dall’ancoraggio senza dettare una regola propria: continua a valere il criterio di Cass., Sezioni Unite, n. 8500/2021, riferito a ciascuna annualità di deduzione.

Che effetto ha una dichiarazione integrativa?

Il comma 1-bis fa salvo l’art. 1, comma 640, lett. b), l. 190/2014: per gli elementi oggetto di integrazione i termini decorrono dall’integrativa.

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