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Fisco e dichiarazioni

Il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi

Il Testo unico delle imposte sui redditi è stato emanato con il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, e si applica dal 1° gennaio 2027. Che cosa cambia, da quando e come prepararsi.

22 luglio 2026A cura dello Studio PonchioLettura 5 minAggiornato l’8 settembre 2026

Il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi è stato emanato con il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 (G.U. n. 152 del 3 luglio 2026, S.O. n. 26), in attuazione della delega contenuta nell’art. 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Il decreto è in vigore dal 4 luglio 2026, ma le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027 (art. 377): fino ad allora resta applicabile il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Che cosa cambia (e che cosa no)

La delega non autorizza soltanto un riordino formale: l’art. 21, comma 1, lettera b), della legge 111/2023 chiede il coordinamento delle norme vigenti «sotto il profilo formale e sostanziale […] apportando le necessarie modifiche», e la lettera c) l’abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali. La ricodificazione è quindi prevalentemente sistematica – accorpamento di norme, coordinamento, abrogazione di disposizioni superate – ma non è a saldo zero: le singole disposizioni vanno confrontate, non date per identiche.

Per il contribuente la conseguenza pratica più immediata è la rinumerazione di articoli e commi. Fino al 31 dicembre 2026 nulla cambia: dichiarazioni, atti e memorie continuano a citare gli articoli del TUIR. Dal 1° gennaio 2027 gli articoli da 1 a 191 del d.P.R. 917/1986 sono abrogati (art. 376, comma 1, lettera e, del d.lgs. 117/2026) e i riferimenti a quelle disposizioni contenuti in altre norme o in provvedimenti si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni del testo unico, come riportate da ciascun articolo (art. 376, comma 2).

La concordanza, del resto, non va cercata altrove: gli articoli del testo unico riportano, sotto la rubrica e prima del primo comma, la disposizione previgente da cui derivano – per l’art. 1, «articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917». Gli articoli finali di contenuto tecnico, come il 376 e il 377, non recano l’indicazione.

Una data di sistema: il 1° gennaio 2027

Il testo unico dei redditi non è isolato: il 1° gennaio 2027 è la data comune a tutto il riordino. Dalla stessa data si applicano il testo unico dell’IVA (d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, art. 171) e quello in materia di adempimenti e accertamento (d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141, art. 368), che nascono con quella decorrenza. Vi si aggiungono cinque testi unici anteriori, la cui decorrenza è stata differita dal 2026 al 2027 dall’art. 4 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26: sanzioni tributarie amministrative e penali (d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173), tributi erariali minori (d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174), giustizia tributaria (d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175), versamenti e riscossione (d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33), imposta di registro e altri tributi indiretti (d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123). Il d.lgs. 141/2026 reca inoltre le disposizioni di coordinamento e correttive sui testi unici già emanati: dal 7 agosto 2026 ha modificato lo stesso art. 376 del testo unico dei redditi.

Il presidio operativo

Che cosa fare e quando. Entro il 2026: nessun intervento sugli atti in corso; si continua a citare il d.P.R. 917/1986. Nell’ultimo trimestre del 2026: si mappano i riferimenti al TUIR contenuti in statuti, contratti, perizie, modulistica di studio e software gestionale, affiancando a ciascuno la nuova collocazione. Dal 1° gennaio 2027: negli atti nuovi si cita il testo unico; negli atti che riguardano periodi d’imposta anteriori si continua a citare la disposizione allora vigente, indicando fra parentesi la corrispondente disposizione del testo unico. Conviene conservare la tabella di concordanza utilizzata e la data in cui è stata verificata su Normattiva. Lo Studio aggiornerà progressivamente le proprie guide e la modulistica ai riferimenti ricodificati.

I testi unici non sono il capolinea: l’art. 21, comma 2, della legge 111/2023 delega il Governo al riassetto delle disposizioni di diritto tributario in un codice articolato in una parte generale, con la disciplina unitaria degli istituti comuni, e in una parte speciale, con la disciplina delle singole imposte. Il termine per l’attuazione è di dodici mesi dall’entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi di cui all’art. 1, comma 6, della stessa legge.

Fonti
  • Legge 9 agosto 2023, n. 111, art. 21 – delega per il riordino mediante testi unici (termine: 31 dicembre 2026) e per il codice del diritto tributario; testo vigente su Normattiva.
  • Decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi (G.U. n. 152 del 3 luglio 2026, S.O. n. 26); in particolare art. 376 (abrogazioni) e art. 377 (decorrenza).
  • Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) – articoli da 1 a 191 abrogati dal 1° gennaio 2027; testo vigente su Normattiva.
  • Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, art. 4, commi 1-5 – differimento al 1° gennaio 2027 della decorrenza dei testi unici di cui ai d.lgs. 173, 174 e 175 del 2024 e 33 e 123 del 2025.
  • Decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto (G.U. n. 24 del 30 gennaio 2026, S.O. n. 4); art. 171 (decorrenza).
  • Decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e disposizioni di coordinamento e correttive relative ai testi unici (G.U. n. 181 del 6 agosto 2026, S.O. n. 28); art. 368 (decorrenza).
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