«VAT in the Digital Age» ridisegna l’IVA europea: fatturazione elettronica per le operazioni transfrontaliere, comunicazione dei dati a ridosso dell’operazione e regole nuove per le piattaforme.
Il pacchetto ViDA introduce una riforma per fasi dell’IVA nell’Unione, con tre pilastri: digital reporting e fatturazione elettronica per le operazioni intra-UE, il regime della platform economy e la registrazione IVA unica per ridurre gli adempimenti dei soggetti che operano in più Stati.
Per le operazioni transfrontaliere è previsto il passaggio alla fattura elettronica strutturata con trasmissione dei dati ravvicinata all’operazione, in sostituzione degli elenchi riepilogativi. Gli Stati membri potranno estendere l’obbligo anche alle operazioni interne.
Per la locazione di alloggi a breve termine (fino a 30 notti consecutive alla stessa persona) e per il trasporto di passeggeri su strada, dal 1° luglio 2028 la piattaforma che facilita la prestazione si considera prestatore presunto, cioè riceve e rende essa stessa il servizio ai fini IVA (nuovo art. 28 bis della direttiva 2006/112/CE), salvo che il prestatore effettivo le comunichi il proprio numero di identificazione IVA e dichiari che applicherà l’imposta. Gli Stati membri possono differire la misura, ma non oltre il 1° gennaio 2030. La registrazione IVA unica estende il modello dello sportello unico, evitando aperture di partita IVA in ogni Stato di destinazione.
L’attuazione è scaglionata dall’art. 6 della direttiva. Dal 14 aprile 2025 gli Stati membri possono imporre la fattura elettronica nazionale senza l’autorizzazione del Consiglio e senza il consenso del destinatario. Dal 1° gennaio 2027 si applicano i chiarimenti sui regimi OSS e IOSS. Dal 1° luglio 2028 decorrono il prestatore presunto per le piattaforme (differibile al 1° gennaio 2030), l’estensione dello sportello unico, il regime per i trasferimenti di beni propri e l’inversione contabile obbligatoria per i fornitori non stabiliti e non identificati. Dal 1° luglio 2030 la fattura elettronica strutturata diventa la regola per le operazioni intra-UE: va emessa entro dieci giorni dal fatto generatore e i dati sono trasmessi all’amministrazione al momento dell’emissione; gli elenchi riepilogativi sono soppressi. Entro il 1° gennaio 2035 i sistemi nazionali di comunicazione in tempo reale già esistenti al 1° gennaio 2024, come quello italiano, vanno allineati allo standard europeo. Conviene quindi mappare per tempo i flussi transfrontalieri e verificare l’adeguatezza dei sistemi di fatturazione.
La legge di delegazione europea 2025 (legge 17 marzo 2026, n. 36, allegato A, n. 13) ha delegato il Governo a recepire la direttiva. Il primo decreto legislativo, che attua l’art. 2 della direttiva con le disposizioni applicabili dal 1° gennaio 2027 (vendite tramite piattaforme e interfacce elettroniche, calcolo della soglia di 10.000 euro, coordinamento con i regimi speciali e con il regime di franchigia, rimborsi), è stato approvato in esame preliminare il 4 agosto 2026, sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari (atto del Governo n. 436) e approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre 2026; alla data di questa nota attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Lo stesso 1° gennaio 2027 entra in applicazione il testo unico IVA (d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, art. 171): il coordinamento fra i due testi va verificato sul decreto pubblicato. Per le misure del 2028 e del 2030 (piattaforme, registrazione unica, fattura elettronica intra-UE e comunicazione dei dati) il recepimento è ancora da adottare.
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