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Academy Studio Ponchio · percorso 2026

Percorso antiriciclaggio

Ventitré capitoli in tre livelli per capire perché la legge chiede al commercialista di conoscere il cliente, come si svolge davvero l'adeguata verifica, e quali obblighi restano in capo allo Studio nel tempo — costruito sul D.Lgs. 231/2007 e sulle Regole Tecniche CNDCEC del 16 gennaio 2025, con un caso guidato completo alla fine.

Formazione ex art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/200723 capitoli3 livelliAssistente AI via API OpenAIFonti vigenti alla data indicata

Percorso antiriciclaggio

Perché lo Studio chiede di conoscere il cliente.

Questo percorso non sostituisce lo strumento operativo con cui lo Studio raccoglie e verifica i dati dei clienti — quello resta un applicativo a parte, spiegato a chi lo usa quando serve. Qui l'obiettivo è dare la cornice: perché la legge lo impone, come si individua il titolare effettivo, quando si applica una verifica rafforzata, che cosa si conserva e per quanto tempo, e quali conseguenze concrete comporta non farlo. Il primo livello è scritto in un registro comprensibile anche da un cliente che si domandi perché gli viene chiesto un documento o il nome di chi controlla la sua società; i due livelli successivi entrano nel merito operativo e si rivolgono ai collaboratori dello Studio.

01

Perché e per chi

Il quadro normativo, i soggetti obbligati, le fasi dell'adeguata verifica in sintesi — comprensibile anche da un cliente curioso su perché lo Studio chiede certi dati.

Livello 1 · Capitolo 01

Perché la legge chiede al commercialista di conoscere il cliente

Domande frequenti
Perché uno studio di dottori commercialisti deve occuparsi di antiriciclaggio?
Perché la legge lo elenca fra i soggetti obbligati: rientrano nella disciplina «i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro» (art. 3, comma 4, lettera a, D.Lgs. 231/2007). L'obbligo non nasce da una scelta dello Studio né da un contratto con il cliente: discende direttamente dall'iscrizione all'albo e dall'esercizio dell'attività professionale.
Vale anche per notai e avvocati, allo stesso modo?
No, e la differenza è rilevante. Notai e avvocati sono soggetti obbligati soltanto quando compiono, in nome o per conto del cliente, operazioni tipizzate dalla norma (art. 3, comma 4, lettera c, D.Lgs. 231/2007); il commercialista, invece, è obbligato in ragione dell'attività professionale in quanto tale. È una delle ragioni per cui il cliente che ha già firmato documenti presso altri professionisti si trova, in studio, davanti a richieste più ampie.
È una norma che serve a punire o a prevenire?
A prevenire. Il D.Lgs. 231/2007 non punisce il riciclaggio — di quello si occupa il codice penale — ma costruisce un sistema di presidi che rende più difficile immettere denaro di provenienza illecita nel circuito economico legale: conoscere il cliente, valutare il rischio, conservare le informazioni, segnalare le operazioni sospette. La logica è quella dell'ostacolo preventivo, non dell'accertamento del reato, che resta all'autorità giudiziaria.
Da quando scatta l'obbligo: da un certo importo in su?
No. Per il professionista l'obbligo si attiva al conferimento dell'incarico professionale o all'instaurazione di un rapporto continuativo (art. 17, comma 1, lettera a, D.Lgs. 231/2007), indipendentemente dal valore dell'incarico. La soglia di 15.000 euro riguarda un caso diverso, quello delle operazioni occasionali (art. 17, comma 1, lettera b). E in ogni caso, se vi è sospetto, l'adeguata verifica è dovuta a prescindere da qualunque soglia (art. 17, comma 2).

Chi entra in uno studio di commercialisti per un adempimento ordinario non si aspetta di dover mostrare un documento e rispondere a domande sulla propria attività. La reazione più comune non è ostilità, ma sorpresa: che cosa c'entra il commercialista con il riciclaggio. La risposta sta nel modo in cui il legislatore europeo, e dietro di lui quello nazionale, ha deciso di affrontare il problema. Non affidandolo soltanto alla magistratura e alle forze di polizia, che intervengono dopo, ma coinvolgendo chi il denaro lo vede passare prima: banche, intermediari finanziari, e i professionisti che assistono imprese e persone nelle operazioni economiche. Il D.Lgs. 231/2007 costruisce così una rete di soggetti obbligati, e in quella rete il dottore commercialista occupa una posizione precisa, indicata per nome dalla norma (art. 3, comma 4, lettera a). Da questa collocazione discende tutto il resto: le domande, i documenti, la conservazione, la formazione dei collaboratori. Non è zelo dello Studio, non è diffidenza verso il singolo cliente, e non è nemmeno una prassi che il professionista possa modulare a piacere: è un obbligo di legge, con un contenuto largamente predeterminato.

La norma è preventiva, non repressiva, e questa distinzione cambia il senso di ogni domanda che il cliente riceve. Il commercialista non indaga, non accusa e non giudica: raccoglie e verifica informazioni, le valuta secondo criteri di rischio, e mantiene traccia di ciò che ha fatto. Se emerge un sospetto, la valutazione non si trasforma in un'imputazione ma in una segnalazione a un'autorità amministrativa, che è cosa diversa da una denuncia penale. Il presupposto culturale è che il denaro di provenienza illecita, per diventare utilizzabile, deve prima o poi attraversare un'operazione formalmente ordinaria — un conferimento, una cessione, un acquisto immobiliare, un finanziamento soci — e che in quel passaggio è più efficace un controllo diffuso e documentato che non un accertamento successivo. Da qui la scelta di far sorgere l'obbligo al momento dell'incarico e non al superamento di un importo: ciò che conta non è quanto vale la prestazione, ma il fatto che il professionista entri in un rapporto stabile con quel cliente.

Restano fuori alcune attività, e conviene dirlo subito per evitare l'impressione di un obbligo indiscriminato. L'adeguata verifica non si applica alla mera redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali, né agli adempimenti di amministrazione del personale ai sensi della L. 12/1979 (art. 17, comma 7, D.Lgs. 231/2007). È un'esclusione più stretta di quanto sembri: riguarda l'attività meramente esecutiva, non la consulenza che spesso la accompagna, e non copre il rapporto professionale nel suo complesso quando questo comprende anche altro. Tuttavia, anche dove l'esclusione opera, il dovere di attenzione non si spegne del tutto: il sospetto, se sorge, resta rilevante di per sé (art. 17, comma 2).

Perché conviene saperlo

  • L'obbligo nasce dall'iscrizione all'albo e dall'attività professionale, non da una valutazione dello Studio sul singolo cliente: dirlo con chiarezza al primo incontro evita che le domande vengano lette come diffidenza.
  • Il momento rilevante è il conferimento dell'incarico, non il pagamento e non il raggiungimento di una soglia: la raccolta delle informazioni va collocata all'inizio del rapporto, non a ridosso di un'operazione.
  • Le esclusioni previste per dichiarazioni fiscali e amministrazione del personale (art. 17, comma 7) vanno lette in senso stretto e verificate incarico per incarico, perché raramente un rapporto professionale reale si esaurisce in quelle sole attività.

Livello 1 · Capitolo 02

Riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo: cosa sono davvero

Domande frequenti
Che cosa si intende, in concreto, per riciclaggio?
L'operazione con cui denaro o beni che provengono da un reato vengono sostituiti, trasferiti o comunque trattati in modo da rendere difficile risalire alla loro origine. Il punto non è il guadagno illecito in sé, ma il passaggio successivo: renderlo spendibile, apparentemente ordinario, indistinguibile da una risorsa lecita. Il D.Lgs. 231/2007 non punisce quella condotta — se ne occupa il codice penale — ma costruisce gli ostacoli che dovrebbero renderla più difficile.
E l'autoriciclaggio in che cosa si distingue?
Nel riciclaggio classico chi ripulisce il denaro è una persona diversa da chi ha commesso il reato che lo ha generato. L'autoriciclaggio riguarda invece chi reimpiega in attività economiche o finanziarie il provento del reato che ha commesso lui stesso. È una figura introdotta più tardi nell'ordinamento penale italiano, e ha ampliato in modo sensibile l'area di attenzione dei professionisti, perché tocca situazioni in cui l'illecito a monte è di natura tributaria e l'impiego a valle ha la forma di un'operazione societaria del tutto ordinaria.
Il finanziamento del terrorismo è la stessa cosa vista da un'altra angolatura?
No, ed è l'errore più diffuso. Nel riciclaggio il denaro è sporco all'origine e viene ripulito; nel finanziamento del terrorismo il denaro può essere perfettamente lecito nella provenienza — una raccolta fondi, un'attività commerciale reale — ed è la destinazione a essere illecita. Ne discende che gli indicatori utili sono diversi: qui contano meno l'origine dei fondi e più i beneficiari, le rotte, le finalità dichiarate del rapporto.
Un piccolo studio di provincia è davvero esposto?
La normativa non gradua l'obbligo in base alla dimensione dello studio: gradua le procedure. Il D.Lgs. 231/2007 chiede a ogni soggetto obbligato di adottare presidi proporzionati alla propria natura e dimensione (art. 16), non di considerarsi esente perché piccolo. Le operazioni che destano attenzione non sono necessariamente grandi: spesso sono ordinarie nella forma e anomale nel contesto, e proprio uno studio di dimensioni contenute, che conosce da vicino i propri clienti, è nella posizione migliore per accorgersene.

Le tre nozioni vengono quasi sempre pronunciate insieme, come se formassero un blocco unico, e questo genera confusione. Conviene separarle, perché rispondono a logiche diverse e chiedono attenzioni diverse. Il riciclaggio è un problema di provenienza: c'è un reato a monte che ha prodotto denaro o beni, e c'è il bisogno di far perdere le tracce di quella provenienza. Chi ripulisce non guadagna dal reato originario — se ne è tenuto fuori — ma rende utilizzabile ciò che il reato ha prodotto. L'autoriciclaggio sposta il baricentro: l'autore del reato presupposto e chi reimpiega il provento coincidono. È una figura relativamente recente nell'ordinamento italiano e ha modificato la percezione del rischio negli studi professionali, perché ha reso penalmente rilevante il reimpiego di risorse originate anche da illeciti tributari in attività economiche del tutto normali. Il finanziamento del terrorismo, infine, rovescia la prospettiva: il denaro può essere pulito, e ciò che qualifica il fatto è dove va a finire e a che cosa serve. Sono tre fenomeni distinti che il legislatore ha scelto di contrastare con un unico apparato di prevenzione, ed è questa scelta di tecnica normativa a farli apparire come una cosa sola.

La prevenzione non riguarda solo chi movimenta denaro, ma anche chi dà forma giuridica alle operazioni. È l'aspetto che sfugge più facilmente. Una banca vede il flusso finanziario e poco altro; il commercialista vede la struttura: chi entra in società e con quale apporto, come si giustifica un finanziamento soci, perché un'azienda in perdita continua a ricevere risorse, quale logica economica sostiene una cessione fra parti collegate. Il professionista, in altre parole, ha accesso alla causa dell'operazione, non solo al suo importo. È questa la ragione per cui la disciplina europea ha progressivamente esteso gli obblighi ai professionisti contabili, e per cui la valutazione richiesta non è mai puramente quantitativa. La domanda rilevante non è quanto vale l'operazione, ma se ha un senso economico coerente con ciò che si conosce del cliente.

Su un punto vale la pena essere espliciti, perché tocca il modo in cui il collaboratore vive questo lavoro: il compito dello Studio non è stabilire se un reato sia stato commesso. Non ne ha gli strumenti, non ne ha il potere, e presumerlo sarebbe scorretto verso il cliente. Il compito è raccogliere informazioni adeguate, valutarne la coerenza e mantenere una traccia documentata di quella valutazione. Tuttavia, proprio perché la valutazione non è un giudizio, non può nemmeno essere una formalità: un fascicolo compilato senza aver capito che cosa fa davvero il cliente non protegge nessuno, né il cliente né lo Studio.

Perché conviene saperlo

  • Riciclaggio e finanziamento del terrorismo chiedono attenzioni opposte: nel primo caso interessa da dove viene il denaro, nel secondo dove va e a chi.
  • L'autoriciclaggio ha avvicinato il tema alla materia quotidiana dello studio, perché rende rilevante il reimpiego di proventi anche di origine tributaria in operazioni societarie formalmente regolari.
  • La dimensione dello studio incide sulle procedure, non sull'esistenza dell'obbligo: la norma chiede presidi proporzionati (art. 16, D.Lgs. 231/2007), non presidi facoltativi.

Livello 1 · Capitolo 03

L'approccio basato sul rischio: perché la stessa domanda non pesa uguale per tutti

Domande frequenti
Perché a due clienti diversi non vengono chieste le stesse cose?
Perché la legge non impone un questionario uguale per tutti, ma un metodo: valutare il rischio e adeguare i controlli. Il soggetto obbligato deve procedere alla valutazione del rischio della propria attività, documentandola e aggiornandola periodicamente (art. 15, D.Lgs. 231/2007), e adottare presidi di mitigazione proporzionati (art. 16). Chiedere a tutti lo stesso identico set di informazioni non sarebbe più garantista: sarebbe soltanto un modo diverso di non valutare.
Il rischio più alto significa che lo Studio sospetta qualcosa del cliente?
No, ed è la precisazione più importante da dare al cliente. Il rischio è una classificazione della situazione, non un giudizio sulla persona. Un'attività che opera con contante, o con controparti estere, o con una struttura societaria articolata, presenta oggettivamente più variabili da controllare: la conseguenza è un approfondimento maggiore, non una diffidenza. Molte situazioni a rischio più elevato riguardano clienti del tutto regolari.
Che cosa cambia, in pratica, fra un profilo e l'altro?
Cambia l'intensità e la frequenza. A parità di obblighi di legge, un profilo a rischio contenuto richiede informazioni essenziali e un riesame meno ravvicinato; un profilo a rischio più elevato richiede documentazione più ampia sull'origine delle risorse e sulla struttura proprietaria, e un aggiornamento più frequente nel corso del rapporto. È il contenuto dell'obbligo a modularsi, mai la sua esistenza.
La valutazione viene fatta una volta sola, all'inizio?
No. La norma parla di valutazione documentata e periodicamente aggiornata (art. 15) e, sul singolo rapporto, di controllo costante per tutta la sua durata (art. 18, comma 1, lettera d). Un profilo attribuito tre anni fa e mai più riesaminato è, di fatto, un profilo che non c'è più: l'attività del cliente cambia, e con essa cambiano le informazioni che lo Studio deve avere.

L'approccio basato sul rischio è il principio che regge l'intero impianto, e insieme quello che i clienti faticano di più ad accettare, perché sembra introdurre una disparità di trattamento. In realtà fa l'opposto di ciò che appare: evita che a chiunque venga chiesto tutto, e concentra l'approfondimento dove le variabili da capire sono effettivamente di più. Il legislatore non ha scritto un elenco chiuso di documenti da raccogliere, valido per tutti; ha imposto un metodo, chiedendo al soggetto obbligato di analizzare e valutare i rischi cui è esposta la propria attività, di formalizzare quella valutazione e di tenerla aggiornata nel tempo (art. 15, D.Lgs. 231/2007), e poi di dotarsi di procedure coerenti con quell'analisi (art. 16). Ne consegue che lo Studio deve poter spiegare, se richiesto, non solo che cosa ha chiesto al cliente, ma perché a quel cliente ha chiesto quelle cose. La motivazione è parte dell'adempimento, non un accessorio: un livello di rischio attribuito senza criteri ricostruibili è indifendibile tanto quanto un'informazione mancante.

Il rischio si valuta guardando insieme il cliente e l'operazione, mai uno dei due isolatamente. Contano le caratteristiche del cliente — la sua natura giuridica, la complessità dell'assetto proprietario, il settore, l'area geografica in cui opera — e contano le caratteristiche della prestazione richiesta, perché la stessa persona può presentarsi allo Studio per un adempimento lineare o per un'operazione straordinaria che apre molte più domande. Un cliente conosciuto da anni non è per ciò solo un cliente a rischio basso in ogni circostanza: se l'incarico cambia natura, cambia anche l'esposizione. Questa è la ragione per cui il profilo non è un'etichetta appiccicata all'anagrafica una volta per tutte, ma il risultato di un giudizio che accompagna il rapporto e che va rivisto quando accade qualcosa che lo giustifica: un mutamento della compagine sociale, l'ingresso in un nuovo mercato, un'operazione fuori scala rispetto alla dimensione abituale dell'attività.

Va detto con onestà che questo metodo lascia margini di apprezzamento, e che margini di apprezzamento significano decisioni discutibili. È il prezzo di una disciplina che ha rinunciato agli automatismi. Tuttavia il margine non è arbitrio: proprio perché la valutazione è discrezionale, la norma pretende che sia documentata, e la documentazione è ciò che distingue una scelta professionale da un'omissione. In caso di controllo, non viene chiesto allo Studio di aver indovinato, ma di poter mostrare su quali elementi ha ragionato.

Perché conviene saperlo

  • Il livello di rischio classifica una situazione e non una persona: comunicarlo con questa formulazione previene la reazione difensiva del cliente, che altrimenti legge l'approfondimento come un'accusa implicita.
  • Il rischio nasce dall'incrocio fra profilo del cliente e natura dell'incarico: lo stesso cliente può richiedere intensità di verifica diverse a seconda della prestazione.
  • Una valutazione non documentata equivale a una valutazione non fatta, perché la norma chiede espressamente che sia documentata e aggiornata nel tempo (art. 15, D.Lgs. 231/2007).

Livello 1 · Capitolo 04

Le fasi dell'adeguata verifica in sintesi

Domande frequenti
Di che cosa si compone, esattamente, l'adeguata verifica?
Di quattro contenuti indicati dalla norma: identificazione del cliente e verifica della sua identità; identificazione dell'eventuale titolare effettivo; acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale; controllo costante nel corso del rapporto (art. 18, comma 1, lettere a, b, c e d, D.Lgs. 231/2007). Sono elementi cumulativi: nessuno dei quattro può essere sostituito dagli altri.
Identificare e verificare l'identità sono due cose diverse?
Sì, ed è una distinzione che la norma tiene ferma. Identificare significa acquisire i dati che individuano il soggetto; verificare l'identità significa riscontrare quei dati su una fonte affidabile e indipendente — tipicamente un documento d'identità in corso di validità. Prendere nota di un nome comunicato per telefono è identificazione senza verifica, e non soddisfa l'obbligo.
Chi è il titolare effettivo, in parole semplici?
La persona fisica che sta realmente dietro il cliente: chi possiede o controlla l'entità, o per conto della quale l'operazione viene effettuata. Quando il cliente è una persona fisica che agisce per sé, cliente e titolare effettivo coincidono; quando è una società, occorre risalire alle persone fisiche. È il passaggio che il cliente percepisce come più invasivo e che invece è, dal punto di vista della prevenzione, il più significativo: le strutture societarie interposte sono lo strumento classico per allontanare un nome da un patrimonio.
Perché serve sapere lo scopo dell'incarico, se lo Studio già lo conosce?
Perché la conoscenza implicita non è documentabile e non consente il confronto successivo. Acquisire informazioni su scopo e natura del rapporto (art. 18, comma 1, lettera c) serve a stabilire un termine di paragone: se in seguito compare un'operazione estranea a quel perimetro, l'anomalia emerge proprio dallo scarto rispetto a ciò che era stato dichiarato all'inizio. Senza quel riferimento iniziale non c'è nulla rispetto a cui misurare l'anomalia.

L'adeguata verifica viene spesso raccontata come una pratica da compilare, e questo è il modo più sicuro per farla male. Nella struttura della norma è invece un percorso conoscitivo con quattro contenuti distinti, elencati in modo netto: identificazione del cliente e verifica della sua identità, identificazione del titolare effettivo, acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione, controllo costante per tutta la durata del rapporto (art. 18, comma 1, D.Lgs. 231/2007). I primi tre si concentrano nella fase di avvio; il quarto attraversa l'intero rapporto e ne rappresenta la parte più esposta a essere trascurata, perché non ha una scadenza visibile e non produce, di per sé, un documento da firmare. Il senso complessivo è quello di costruire, all'inizio, un quadro coerente del cliente e di ciò che chiede allo Studio, e poi di verificare nel tempo che ciò che accade sia compatibile con quel quadro. Questo capitolo si limita alla panoramica: il modo concreto di raccogliere ciascuna informazione, i casi particolari e la documentazione da conservare sono materia dei livelli successivi.

Il controllo costante è la fase che distingue un adempimento reale da un archivio di moduli. È anche quella che spiega perché lo Studio, a distanza di anni, torni a chiedere aggiornamenti a un cliente che considera ormai acquisito. Il rapporto professionale non è statico: cambiano i soci, cambia l'oggetto sociale, si aprono rapporti con nuove controparti, l'attività cresce o si contrae. Un fascicolo che fotografa la situazione del giorno del conferimento dell'incarico e non viene più toccato descrive un cliente che, semplicemente, non esiste più in quella forma. La norma chiede esplicitamente il controllo costante nel corso del rapporto (art. 18, comma 1, lettera d), e questo comporta due cose insieme: verificare che le operazioni siano coerenti con quanto si conosce del cliente e della sua attività, e mantenere aggiornati i dati e le informazioni raccolti in origine.

Un'ultima precisazione, utile per prevenire un equivoco frequente. Le quattro fasi non sono negoziabili al ribasso in funzione della fiducia: la conoscenza personale del cliente, per quanto lunga e solida, non sostituisce la verifica dell'identità né l'individuazione del titolare effettivo. Ciò che il rischio modula è la profondità dell'approfondimento e la frequenza del riesame, non la presenza dei quattro contenuti. Tuttavia, va riconosciuto che l'applicazione concreta di alcuni di essi — in particolare l'individuazione del titolare effettivo in strutture partecipative complesse — presenta profili interpretativi non del tutto pacifici, e su questo i livelli successivi del corso si soffermano.

Cosa serve per iniziare

  • Tenere separate identificazione e verifica dell'identità: la prima raccoglie i dati, la seconda li riscontra su una fonte affidabile e indipendente.
  • Ricordare che titolare effettivo è sempre una persona fisica: la catena va risalita fino a un nome, non fermata alla prima società.
  • Trattare lo scopo dichiarato del rapporto come il metro di riferimento per tutto ciò che verrà dopo: è da lì che si misura, in seguito, la coerenza delle operazioni.
  • Considerare il controllo costante (art. 18, comma 1, lettera d) parte dell'adempimento e non un supplemento facoltativo: è la fase che dà senso alle tre precedenti.

Livello 1 · Capitolo 05

Chi fa cosa nello Studio: responsabile, delega, riservatezza

Domande frequenti
Chi, dentro lo Studio, tratta i dati raccolti per l'antiriciclaggio?
Il professionista titolare dell'incarico e i collaboratori espressamente incaricati di seguire la pratica, ciascuno per la parte di competenza. Non si tratta di informazioni disponibili indistintamente a chiunque lavori in studio: l'accesso è limitato a chi deve trattarle per adempiere all'obbligo di legge, e resta coperto dal vincolo di riservatezza che grava su tutti i collaboratori dello Studio, oltre che dalla disciplina sulla protezione dei dati personali.
Le informazioni raccolte possono finire a terzi?
Non sono comunicabili a terzi né utilizzate per finalità diverse da quelle previste dalla disciplina antiriciclaggio. Vengono conservate per il periodo stabilito dalla legge e possono essere ostese esclusivamente alle autorità legittimate a richiederle nell'esercizio dei loro poteri di controllo. Non alimentano valutazioni commerciali, non vengono condivise con altri clienti e non escono dal perimetro per cui sono state acquisite.
I collaboratori sono formati su questa materia o imparano sul campo?
La formazione è un obbligo di legge, non una scelta organizzativa. La norma impone ai soggetti obbligati di adottare, fra le procedure di mitigazione del rischio, programmi permanenti di formazione, proporzionati alla natura, alla dimensione e al rischio dello studio (art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/2007). Il corso che si sta leggendo è esattamente l'assolvimento di quell'obbligo.
C'è qualcuno che controlla se lo Studio si forma davvero?
Sì. Gli organismi di autoregolamentazione — per i dottori commercialisti il CNDCEC e l'Ordine territoriale di appartenenza — promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi da parte degli iscritti e sono responsabili della loro formazione e del loro aggiornamento (art. 11, D.Lgs. 231/2007). Gli stessi organismi adottano le Regole Tecniche cui gli iscritti si attengono (art. 11, comma 2): quelle vigenti sono state emanate il 16 gennaio 2025 (Informativa CNDCEC n. 6/2025) e costituiscono la base su cui questo corso è costruito.

Quando un cliente consegna un documento d'identità, dichiara chi controlla la propria società e spiega da dove provengono le risorse impiegate in un'operazione, la domanda che si pone — legittimamente — non è soltanto perché gli venga chiesto, ma che fine faranno quelle informazioni. È una domanda che merita una risposta precisa, perché la disciplina antiriciclaggio è, per sua natura, una disciplina che produce concentrazione di dati sensibili in mano al professionista. La prima garanzia è di destinazione: le informazioni sono raccolte per un obbligo di legge, sono utilizzabili soltanto per le finalità di quell'obbligo, e non possono essere impiegate per scopi diversi. La seconda è di accesso: dentro lo Studio non tutti vedono tutto, e il trattamento è riservato a chi segue l'incarico. La terza è di destinatario: al di fuori dello Studio, i dati sono ostensibili soltanto alle autorità legittimate, nell'esercizio dei loro poteri, e a nessun altro. Sono garanzie che valgono in modo tanto più stringente quanto più il rapporto professionale è, per sua natura, un rapporto fiduciario.

La responsabilità dell'adempimento resta in capo al professionista, anche quando l'attività materiale è affidata a un collaboratore. L'organizzazione interna può prevedere che la raccolta dei documenti, la loro conservazione e l'aggiornamento periodico siano seguiti da personale dedicato — è normale e, negli studi strutturati, inevitabile — ma la valutazione che dà senso a quei materiali rimane un atto professionale non delegabile nella sostanza. Questo comporta due conseguenze pratiche, di segno opposto e ugualmente importanti. Da un lato, chi svolge materialmente l'attività deve essere messo in condizione di capire che cosa sta facendo: da qui l'obbligo di programmi permanenti di formazione (art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/2007), che non è un adempimento formale ma la condizione perché la delega funzioni. Dall'altro, il collaboratore che si imbatte in un elemento che non sa collocare non deve risolverlo da sé: deve portarlo al professionista, cui compete la valutazione.

Va aggiunto che questo assetto non è affidato all'autodisciplina del singolo studio. La legge attribuisce agli organismi di autoregolamentazione — il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e gli Ordini territoriali — il compito di promuovere e controllare l'osservanza degli obblighi da parte degli iscritti e la responsabilità della loro formazione e del loro aggiornamento (art. 11, D.Lgs. 231/2007), oltre all'adozione delle Regole Tecniche cui gli iscritti si conformano (art. 11, comma 2). Le Regole Tecniche vigenti, del 16 gennaio 2025, sono il riferimento operativo su cui questo percorso formativo è costruito. Per il cliente, il senso di tutto ciò è semplice: le procedure che incontra non sono un'invenzione dello Studio, e non sono nemmeno lasciate alla sua discrezione.

Perché conviene saperlo

  • I dati raccolti hanno una destinazione vincolata: servono all'adempimento antiriciclaggio, non ad altro, e non sono comunicabili a soggetti diversi dalle autorità legittimate.
  • La delega interna riguarda l'attività materiale, non la valutazione professionale: il dubbio va portato al professionista, non risolto autonomamente.
  • La formazione dei collaboratori è un obbligo di legge proporzionato alla dimensione dello studio (art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/2007), e la sua osservanza è sottoposta alla vigilanza dell'organismo di autoregolamentazione (art. 11).
  • Il riferimento tecnico non è l'abitudine dello studio ma le Regole Tecniche del CNDCEC del 16 gennaio 2025 (Informativa CNDCEC n. 6/2025).

Livello 1 · Capitolo 06

Le domande che riceve il cliente, spiegate

Domande frequenti
Perché serve il documento d'identità se lo Studio mi conosce da anni?
Perché la norma distingue l'identificazione dalla verifica dell'identità e chiede entrambe (art. 18, comma 1, lettera a, D.Lgs. 231/2007). La verifica presuppone un riscontro su una fonte affidabile e indipendente, e la conoscenza personale — per quanto consolidata — non è documentabile né ostensibile in caso di controllo. Non è una misura di sfiducia: è l'unico modo in cui l'adempimento può essere dimostrato a posteriori.
Che c'entrano il numero di cellulare e l'indirizzo di posta elettronica?
Servono a mantenere il rapporto verificabile e aggiornabile nel tempo, che è precisamente ciò che la norma chiede quando impone il controllo costante per tutta la durata del rapporto (art. 18, comma 1, lettera d). Un fascicolo con recapiti non più attivi rende impossibile aggiornare le informazioni quando la situazione del cliente cambia, e trasforma l'adempimento iniziale in una fotografia superata.
Perché devo dichiarare la professione svolta e da dove provengono le risorse?
Perché lo scopo e la natura del rapporto sono un contenuto espresso dell'adeguata verifica (art. 18, comma 1, lettera c). Sapere che cosa fa il cliente e con quali risorse opera è ciò che permette, in seguito, di riconoscere un'operazione coerente da una che non lo è. Senza quel riferimento iniziale non esiste un termine di paragone, e la valutazione successiva sarebbe priva di base.
Il cliente può limitarsi a rispondere a voce, o rifiutarsi di rispondere?
La legge impone al cliente di fornire per iscritto, e sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire l'adeguata verifica (art. 22, D.Lgs. 231/2007). Non è quindi una richiesta discrezionale dello Studio: è un obbligo che grava sul cliente stesso, con conseguenze proprie. Sulle informazioni relative al titolare effettivo, in particolare, il socio che rifiuta ingiustificatamente di fornirle non può esercitare il diritto di voto, e le deliberazioni assunte con il suo voto determinante sono impugnabili (art. 22, comma 3).

La parte più delicata di questa materia non è tecnica: è comunicativa. Le domande che il cliente riceve all'apertura della pratica sono percepite come una richiesta dello Studio, e in quanto tale come qualcosa di trattabile — si può chiedere di soprassedere, di rimandare, di accontentarsi di una risposta orale. È esattamente qui che conviene essere chiari, perché la struttura giuridica è diversa da come appare. La norma non si limita a imporre obblighi al professionista: ne impone anche al cliente. È il cliente a dover fornire per iscritto, e sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie e aggiornate per consentire l'adeguata verifica (art. 22, D.Lgs. 231/2007). Il professionista, in altre parole, non sta esercitando una pretesa propria e non ha il potere di rinunciarvi: sta chiedendo al cliente di adempiere a un dovere che la legge pone direttamente a suo carico. Spiegarlo in questi termini, senza enfasi e senza toni difensivi, è di norma sufficiente a disinnescare la resistenza, perché sposta la conversazione dal terreno della fiducia personale a quello, molto più semplice da gestire, della norma applicabile.

Sul titolare effettivo la legge ha previsto una conseguenza che riguarda direttamente la vita della società, e non solo il rapporto con lo Studio. Il socio che rifiuta ingiustificatamente di fornire le informazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo non può esercitare il diritto di voto, e le deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante sono impugnabili (art. 22, comma 3, D.Lgs. 231/2007). È una previsione che di rado viene conosciuta prima di essere illustrata, e che ha un effetto chiarificatore immediato: il rifiuto non produce soltanto un problema di rapporto con il professionista, ma un vizio potenziale nelle decisioni dell'assemblea, con conseguenze che si scaricano sulla società e sugli altri soci. Nessuno la sta usando come minaccia — non è quello lo spirito — ma tacerla significherebbe lasciare il cliente all'oscuro di una conseguenza che lo riguarda molto da vicino.

Il modo giusto di presentare queste richieste, allora, è anche il più sobrio: dire che cosa si chiede, perché la legge lo chiede, e che cosa ne sarà delle informazioni. Nessuna richiesta è arbitraria, nessuna è negoziabile per simpatia, e nessuna serve a scopi diversi da quello per cui è formulata. Tuttavia va riconosciuto che alcuni approfondimenti possono risultare, nel caso concreto, sproporzionati alla percezione del cliente: quando accade, la risposta corretta non è insistere sul modulo, ma spiegare il criterio in base al quale quella specifica informazione è stata ritenuta necessaria.

Perché conviene saperlo

  • L'obbligo di fornire le informazioni grava sul cliente per legge, per iscritto e sotto la sua responsabilità (art. 22, D.Lgs. 231/2007): non è una prassi che lo Studio possa attenuare a richiesta.
  • Il rifiuto ingiustificato di fornire le informazioni sul titolare effettivo priva il socio del diritto di voto e rende impugnabili le delibere assunte con il suo voto determinante (art. 22, comma 3): è la conseguenza che rende evidente al cliente la serietà della richiesta.
  • Ogni domanda va saputa ricondurre al contenuto di legge che la giustifica — identità, titolare effettivo, scopo e natura del rapporto, controllo nel tempo (art. 18, comma 1) — perché una richiesta che non si sa motivare viene percepita come un eccesso.
  • Questo capitolo chiude la parte introduttiva del percorso: espone il quadro generale a fini formativi e non sostituisce l'esame del singolo caso, che resta rimesso alla valutazione del professionista incaricato.
02

L'adeguata verifica, passo per passo

Identificazione della persona fisica e dell'ente, titolare effettivo, persone politicamente esposte, scopo della prestazione, livelli di verifica, affidamento a terzi.

Livello 2 · Capitolo 07

Prima del cliente: la valutazione del rischio dello Studio

Domande frequenti
Che cos'è l'autovalutazione del rischio e perché viene prima di tutto il resto?
È la valutazione che lo Studio compie su se stesso: sul proprio portafoglio, sui servizi che offre, sui canali con cui acquisisce gli incarichi, sull'area geografica in cui opera. La norma la impone ai professionisti come adempimento autonomo (art. 15, D.Lgs. 231/2007) e la colloca a monte dell'adeguata verifica sul singolo cliente, perché è dalla mappa dei rischi dello Studio che discendono le procedure, i controlli interni e il livello di attenzione da applicare poi caso per caso. Chi salta questo passaggio si trova a valutare i clienti senza un metro di misura condiviso.
Deve essere scritta o basta averla in mente?
Deve essere documentata. L'art. 15 richiede una valutazione documentata e periodicamente aggiornata, e il comma 4 dello stesso articolo impone di metterla a disposizione delle autorità e degli organismi di autoregolamentazione in caso di controllo. Una valutazione che esiste solo nella testa del titolare, in sede ispettiva, equivale a una valutazione non effettuata: non è ostensibile, non è datata, non è verificabile.
Ogni professionista deve farne una propria oppure può essere fatta a livello di studio associato?
Le Regole Tecniche del CNDCEC del 16 gennaio 2025, diffuse con l'Informativa n. 6/2025, ammettono espressamente che l'autovalutazione sia condotta a livello di società tra professionisti o di associazione professionale, quando l'organizzazione è unitaria e le procedure sono comuni. Resta ferma la responsabilità individuale di ciascun professionista per gli incarichi che assume: l'autovalutazione unitaria semplifica l'adempimento, non trasferisce la responsabilità.
Esiste un modulo obbligatorio da compilare?
No. Il CNDCEC mette a disposizione una modulistica esemplificativa (i modelli AV.0-AV.7), riallineata e comunicata con l'Informativa n. 57/2026 del 26 marzo 2026, e il modello AV.0 è quello dedicato all'autovalutazione dello Studio. Si tratta di strumenti di supporto, non di formulari imposti dalla legge: se ne può usare uno diverso, purché il documento che ne risulta contenga il ragionamento, la data e le conclusioni.

C'è una tentazione comprensibile, quando si comincia a lavorare sull'antiriciclaggio, ed è quella di partire dal primo fascicolo sulla scrivania: prendo il cliente, lo identifico, gli attribuisco un profilo di rischio, archivio. Il decreto ragiona in senso opposto. Prima ancora di guardare i clienti uno per uno, chiede allo Studio di guardare se stesso e di chiedersi a quali rischi è esposto per come è fatto: quali servizi eroga, con quale tipo di clientela lavora abitualmente, attraverso quali canali arrivano i nuovi incarichi, in quale contesto territoriale opera (art. 15, D.Lgs. 231/2007). È una valutazione sull'organizzazione, non sulle persone. Uno studio che si occupa in prevalenza di dichiarazioni per lavoratori dipendenti e piccoli artigiani conosciuti da vent'anni ha un profilo di esposizione diverso da uno studio che assiste con continuità operazioni straordinarie, veicoli societari con catene partecipative articolate o soggetti non residenti. Non è una questione di merito professionale: è una questione di dove si concentra il rischio. Il senso pratico di questo passaggio è che tutto ciò che viene dopo — le procedure interne, i controlli, la formazione dei collaboratori, il livello di approfondimento richiesto per aprire una posizione — deriva da qui e senza questo presupposto resta arbitrario.

L'autovalutazione non è un documento che si scrive una volta e si archivia. L'art. 15 la vuole documentata e periodicamente aggiornata, e il comma 4 precisa che va messa a disposizione delle autorità e degli organismi di autoregolamentazione quando questi la chiedono in sede di controllo. Da qui discendono due conseguenze operative che conviene fissare subito. La prima è che il documento deve esistere in forma scritta, datata e reperibile: in ispezione non si discute di ciò che si è pensato, si esibisce ciò che si è scritto. La seconda è che l'aggiornamento va programmato e non lasciato alla buona volontà. Quando lo Studio apre una nuova area di attività, quando cambia in modo sensibile la composizione del portafoglio, quando l'organico si modifica o vengono introdotti nuovi strumenti di acquisizione della clientela, il documento va ripreso in mano e, se necessario, rivisto. Anche la conferma esplicita che nulla è cambiato ha valore, purché sia datata: dimostra che la verifica periodica è stata effettivamente compiuta e non semplicemente omessa.

Sul piano soggettivo, le Regole Tecniche approvate dal CNDCEC il 16 gennaio 2025 e diffuse con l'Informativa n. 6/2025 hanno chiarito un punto che nella pratica degli studi associati creava incertezza: l'autovalutazione può essere condotta a livello di STP o di associazione professionale, con un unico documento riferito all'organizzazione nel suo complesso, quando le procedure, i presidi e i sistemi informativi sono comuni. È una semplificazione ragionevole, perché il rischio organizzativo è per definizione dell'organizzazione. Resta però fermo che l'incarico professionale è assunto dal singolo professionista e che le valutazioni sul singolo cliente restano sue. Per documentare il lavoro, il Consiglio nazionale ha predisposto una modulistica esemplificativa — i modelli AV.0-AV.7, riallineati e comunicati con l'Informativa n. 57/2026 del 26 marzo 2026 — in cui il modello AV.0 è dedicato proprio all'autovalutazione dello Studio. Conviene ricordare ai colleghi più giovani che quei modelli non sono obbligatori: sono uno schema di ragionamento, e usarli senza averli capiti produce un fascicolo formalmente ordinato e sostanzialmente vuoto. Tuttavia, in assenza di un formato alternativo pensato con altrettanta cura, adottarli è la scelta più prudente.

Come si applica in pratica

  • Il documento di autovalutazione dello Studio è il primo file del sistema antiriciclaggio: prima di aprire qualunque fascicolo cliente, il collaboratore deve sapere dove si trova, in quale versione e con quale data.
  • Va tenuta traccia della periodicità: ogni revisione deve riportare la data, chi l'ha effettuata e che cosa è cambiato rispetto alla versione precedente, compresa l'ipotesi in cui non sia cambiato nulla.
  • Se lo Studio è organizzato in forma associata o come STP, l'autovalutazione può essere unica per la struttura (Regole Tecniche CNDCEC 16 gennaio 2025, Informativa n. 6/2025), ma il fascicolo del singolo incarico resta intestato al professionista che lo assume.
  • Il modello AV.0 è un supporto esemplificativo, non un obbligo: si compila dopo aver svolto il ragionamento, non al posto di svolgerlo.
  • Il documento va conservato in modo da poter essere esibito senza ricostruzioni: l'art. 15, comma 4, ne impone la messa a disposizione in caso di controllo.

Livello 2 · Capitolo 08

Identificare la persona fisica: documenti validi, dati minimi, casi particolari

Domande frequenti
Che differenza c'è fra identificare il cliente e verificarne l'identità?
Sono due momenti distinti che la norma tiene insieme nella stessa lettera. L'identificazione consiste nell'acquisire i dati che individuano la persona; la verifica consiste nel riscontrarli su una fonte affidabile e indipendente, tipicamente un documento d'identità in corso di validità (art. 18, comma 1, lett. a, D.Lgs. 231/2007; art. 19 per le modalità). Prendere nota del nome che il cliente dichiara non è verifica: la verifica è il confronto fra ciò che il cliente afferma e ciò che un documento attendibile riporta.
Quali dati bisogna acquisire come minimo?
Nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio, codice fiscale ove attribuito, e gli estremi del documento utilizzato per la verifica: tipo di documento, numero, autorità che lo ha rilasciato, data di rilascio e data di scadenza. Sono i dati che consentono, a distanza di anni, di ricostruire chi era esattamente la persona che si è presentata e su quale base la si è riconosciuta.
Il documento può essere scaduto?
No. La verifica si compie su un documento in corso di validità: un documento scaduto non è più una fonte affidabile sull'identità attuale. Se il cliente presenta un documento scaduto va chiesto quello nuovo, e nel fascicolo deve restare copia del documento effettivamente utilizzato, non di quello che si presume esista.
Come ci si comporta con un minore o con chi non può presentarsi personalmente?
Il cliente resta il minore, ma l'incarico è conferito da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore. Vanno quindi acquisiti i dati identificativi del minore, secondo quanto disponibile in relazione all'età, e identificato con documento valido il soggetto che opera in suo nome e per suo conto, acquisendo anche il titolo che lo legittima. Lo stesso schema vale ogni volta che chi si presenta allo Studio non coincide con il cliente: chi agisce per conto altrui va identificato a sua volta e il suo potere va riscontrato.

L'identificazione della persona fisica è l'adempimento che sembra più banale e che in sede di controllo genera più rilievi, quasi sempre per la stessa ragione: si è fatto il gesto senza fissarne la prova. Il decreto chiede di identificare il cliente e di verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente (art. 18, comma 1, lett. a, D.Lgs. 231/2007), e regola poi le modalità con cui questo riscontro può avvenire (art. 19). Nella pratica di studio significa che quando il cliente si presenta per la prima volta si guarda il documento, si controlla che sia in corso di validità, si confronta la fotografia con la persona che si ha davanti e si annotano gli estremi. Il collaboratore nuovo tende a considerare superflua l'annotazione degli estremi quando ha già acquisito la copia del documento: è un errore di prospettiva. La copia dimostra che un documento esiste, l'annotazione dimostra che quel documento è stato esaminato, in una certa data, da una certa persona dello Studio. Sono due informazioni diverse e in ispezione servono entrambe.

Il dato minimo non è una formalità burocratica: è ciò che rende la posizione ricostruibile a distanza di anni. Nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio, codice fiscale quando attribuito, estremi completi del documento. Il codice fiscale merita un'attenzione particolare, perché è l'unico elemento che consente di distinguere con sicurezza due omonimi e di collegare la posizione a tutti gli altri fascicoli dello Studio. Sui documenti utilizzabili la regola pratica è quella dei documenti di riconoscimento validi rilasciati da un'autorità pubblica, muniti di fotografia: carta d'identità, passaporto, patente di guida, e i documenti equipollenti previsti dalla disciplina generale sulla documentazione amministrativa. Va aggiunto un punto che nella fretta si perde: il documento va guardato, non solo fotocopiato. Se la fotografia non è compatibile con la persona, se le date sono incoerenti, se il documento presenta anomalie evidenti, il fascicolo non si apre e la questione si porta al professionista responsabile. L'identificazione non è un passaggio meccanico, è il primo momento in cui lo Studio esercita un giudizio.

I casi particolari sono quelli in cui il collaboratore deve rallentare. Per il minore, il cliente è il minore e i suoi dati identificativi vanno acquisiti secondo quanto disponibile in relazione all'età; chi conferisce l'incarico è però il genitore esercente la responsabilità genitoriale o il tutore, che va identificato con documento valido e del quale va acquisito il titolo che lo legittima ad agire. Per il cittadino straniero il riferimento tipico è il passaporto, integrato dal permesso o dalla carta di soggiorno quando esistente e dal codice fiscale rilasciato in Italia; per i cittadini dell'Unione europea è utilizzabile il documento d'identità rilasciato dallo Stato di appartenenza, purché consenta un riconoscimento equivalente e sia in corso di validità. Quando il documento è redatto in caratteri o in lingua che non consentono una lettura sicura, è opportuno acquisire una traduzione e darne conto nel fascicolo. Vale in ogni caso il principio generale: chi si presenta in nome e per conto di un altro va identificato personalmente e il suo potere di agire va riscontrato su un atto, non sulla sua dichiarazione. Tuttavia, nessuna di queste cautele sostituisce l'attenzione concreta al singolo caso: l'elenco delle ipotesi ricorrenti aiuta, ma non esaurisce le situazioni che si presentano allo sportello.

Come si applica in pratica

  • Nel fascicolo devono coesistere la copia del documento e l'annotazione degli estremi con la data in cui la verifica è stata compiuta e l'indicazione di chi l'ha compiuta.
  • Controllare sempre la data di scadenza prima di acquisire il documento: un documento scaduto va sostituito, non archiviato con riserva.
  • Acquisire il codice fiscale ove attribuito, perché è l'elemento che rende la posizione univoca e collegabile agli altri fascicoli.
  • Quando chi si presenta non è il cliente, aprire due riscontri distinti: l'identità di chi agisce e il titolo in forza del quale agisce.
  • Ogni anomalia rilevata sul documento non si risolve al banco: si segnala al professionista responsabile prima di proseguire con l'incarico.

Livello 2 · Capitolo 09

Identificare l'ente: poteri di rappresentanza, visura camerale, chi firma per la società

Domande frequenti
Quando il cliente è una società, che cosa significa identificarla?
Significa due cose che vanno tenute distinte. La prima è acquisire e riscontrare i dati identificativi dell'ente: denominazione, forma giuridica, sede legale, codice fiscale e partita IVA, estremi di iscrizione al Registro delle imprese (art. 18, comma 1, lett. a, D.Lgs. 231/2007). La seconda è identificare personalmente, con documento valido, la persona fisica che si presenta in nome e per conto della società e verificarne il potere di rappresentanza. La società non entra in Studio da sola: entra qualcuno che dice di poter agire per essa, e quel qualcuno va identificato e verificato.
La visura camerale basta da sola?
È il punto di partenza ordinario ed è una fonte affidabile e indipendente, ma copre ciò che è iscritto e pubblicato. Quando la visura non è sufficiente a chiarire i poteri — nomine recenti non ancora iscritte, deleghe interne al consiglio, procure speciali, limiti statutari agli importi — vanno acquisiti anche lo statuto vigente, il verbale di nomina o la procura. La regola pratica è che la visura dice chi è l'amministratore; sono lo statuto e gli atti di conferimento a dire che cosa quell'amministratore può firmare.
E per gli enti non iscritti al Registro delle imprese?
Per associazioni, fondazioni e altri enti privi di iscrizione al Registro delle imprese il riscontro si compie sull'atto costitutivo e sullo statuto, integrati dal verbale di nomina degli organi in carica e, quando esiste, dall'iscrizione nel registro tenuto dall'autorità competente. La logica non cambia: serve una fonte documentale esterna alla dichiarazione di chi si presenta.
Che cosa si fa se chi firma il mandato non risulta avere quel potere?
Non si apre la posizione. Un incarico conferito da chi non ha titolo non è imputabile all'ente, e tutta la verifica costruita su quel presupposto è viziata a monte. Si chiede l'atto che attribuisce il potere — delibera, procura, delega consiliare — oppure si fa sottoscrivere il mandato a chi il potere ce l'ha. La questione va portata al professionista responsabile e la soluzione adottata va documentata nel fascicolo.

Con il cliente-società l'adempimento si sdoppia e la difficoltà nasce quasi sempre dal fatto che i due piani vengono confusi. Da un lato c'è l'ente, che è il cliente: di esso vanno acquisiti e riscontrati i dati identificativi su fonte affidabile e indipendente (art. 18, comma 1, lett. a, D.Lgs. 231/2007). Dall'altro c'è la persona fisica che si presenta allo Studio dichiarando di agire per l'ente: quella persona va identificata personalmente con le stesse modalità viste per il cliente persona fisica (art. 19), e in più va verificato che abbia effettivamente il potere di impegnare la società. Il collaboratore che acquisisce la visura e si ferma lì ha completato metà del lavoro; quello che identifica l'amministratore e non acquisisce la visura ha completato l'altra metà. Il fascicolo è in ordine soltanto quando entrambi i piani sono documentati e coerenti fra loro, cioè quando dal confronto risulta che la persona identificata è la stessa che gli atti societari indicano come legittimata. È un controllo di corrispondenza, non un adempimento di raccolta.

La visura camerale è la fonte ordinaria, ma va letta, non solo allegata. Una visura ordinaria aggiornata dice la forma giuridica, la sede, il capitale, la compagine quando iscritta, gli amministratori in carica e la natura della carica, e riporta i poteri nella misura in cui sono stati iscritti. Sono proprio le zone d'ombra a richiedere attenzione: le nomine deliberate ma non ancora iscritte, che vanno riscontrate sul verbale assembleare; le deleghe interne al consiglio di amministrazione, che risultano dal verbale consiliare e non sempre dalla visura; i limiti di valore o di materia posti dallo statuto al potere dell'amministratore delegato; le procure speciali conferite a dipendenti o terzi, il cui atto va acquisito. Va poi guardata la data della visura: un documento estratto due anni prima non descrive la situazione attuale, e nella verifica dell'assetto proprietario e degli organi la fotografia va scattata al momento in cui si apre il rapporto. Per gli enti non iscritti al Registro delle imprese il ragionamento è identico ma la fonte cambia: atto costitutivo, statuto vigente, verbale di nomina degli organi in carica ed eventuale iscrizione nel registro tenuto dall'autorità competente.

Resta la domanda che in pratica decide tutto: chi firma? La risposta corretta non è quasi mai la prima che viene offerta. Capita che si presenti il socio di riferimento che non ha cariche, il consulente esterno che segue la società da anni, il familiare dell'amministratore. Nessuno di questi soggetti, in mancanza di un atto che glielo attribuisca, ha titolo per conferire l'incarico. Il mandato deve essere sottoscritto da chi ha il potere di rappresentanza secondo lo statuto e gli atti societari, e nel fascicolo deve restare traccia del documento che quel potere lo dimostra. Vale la pena aggiungere una considerazione che va oltre la formalità: la persona che si presenta e il modo in cui i poteri sono organizzati sono già informazioni utili per la valutazione del rapporto. Una struttura in cui chi decide non compare mai negli atti è un dato che il professionista deve poter leggere, e per poterlo leggere occorre che il collaboratore lo abbia annotato. Tuttavia, l'anomalia va registrata e trasmessa, non interpretata autonomamente al momento dell'accoglienza.

Come si applica in pratica

  • Acquisire visura camerale aggiornata alla data di apertura del rapporto e, quando i poteri non risultano con chiarezza, statuto vigente, verbale di nomina o procura.
  • Identificare personalmente con documento valido chi si presenta per l'ente e conservare gli estremi del documento, come per qualunque persona fisica.
  • Verificare la corrispondenza fra la persona identificata e il soggetto che gli atti societari indicano come legittimato: è questo confronto, e non la semplice raccolta dei documenti, l'oggetto della verifica.
  • Per gli enti non iscritti al Registro delle imprese, ricostruire il potere su atto costitutivo, statuto e verbali di nomina.
  • Se il potere di firma non risulta, sospendere l'apertura della posizione e riferire al professionista responsabile prima di qualunque sottoscrizione.

Livello 2 · Capitolo 10

L'identificazione a distanza: quando è ammessa, le garanzie richieste

Domande frequenti
L'identificazione richiede sempre la presenza fisica del cliente?
No. La presenza fisica resta la modalità ordinaria, ma l'art. 19 del D.Lgs. 231/2007 ammette che l'identificazione avvenga senza la presenza fisica del cliente quando l'identità sia riscontrata attraverso garanzie tecniche adeguate, ossia strumenti di identità digitale o di firma che offrano un livello di sicurezza equivalente a quello del riconoscimento diretto. Non è una deroga all'obbligo di identificare: è una modalità diversa di assolverlo, a condizioni più stringenti sul piano tecnico.
Quali strumenti offrono queste garanzie?
Gli strumenti di identità digitale e di firma qualificata riconosciuti dall'ordinamento: SPID, carta d'identità elettronica, firma digitale o firma elettronica qualificata, e in generale i sistemi di identificazione elettronica che assicurano un livello di garanzia equivalente. Il punto comune è che l'identità della persona è già stata accertata a monte da un soggetto qualificato, secondo procedure verificabili, e che l'uso dello strumento lascia una traccia tecnica riconducibile a quella persona.
Una videochiamata o l'invio di una fotografia del documento sono sufficienti?
Da soli, no. Una fotografia del documento ricevuta per posta elettronica dimostra che qualcuno ha inviato l'immagine di un documento, non che quel documento appartenga a chi lo ha inviato né che sia stato esibito da lui. Perché l'identificazione a distanza regga, occorre che l'elemento tecnico colleghi in modo verificabile la persona all'atto compiuto, e che quel collegamento resti dimostrabile a posteriori. Il criterio non è la comodità del canale, è la solidità della prova.
Che cosa deve restare nel fascicolo dopo un'identificazione a distanza?
Deve restare ciò che consente a un terzo, anni dopo, di ricostruire come l'identità è stata accertata: lo strumento utilizzato, la data e l'ora dell'operazione, gli elementi tecnici che documentano l'esito positivo del riscontro e i dati identificativi acquisiti. Se dal fascicolo risulta soltanto l'affermazione che il cliente è stato identificato a distanza, l'identificazione è indimostrabile e sul piano probatorio equivale a non essere avvenuta.

L'identificazione a distanza è il punto in cui la disciplina antiriciclaggio incontra il modo in cui gli studi lavorano davvero. Il cliente che risiede in un'altra provincia, quello che opera all'estero, quello che semplicemente non ha tempo di venire: sono situazioni ordinarie e la norma non le ignora. L'art. 19 del D.Lgs. 231/2007 ammette infatti che il riscontro dell'identità avvenga anche senza la presenza fisica del cliente, purché l'identificazione si compia attraverso garanzie tecniche adeguate. La formula merita di essere letta con attenzione, perché non dice che a distanza si può fare di meno: dice che si può fare in un altro modo, a patto che quel modo offra una garanzia equiparabile a quella del riconoscimento diretto. Il ragionamento sottostante è semplice. Quando il cliente è davanti a noi, la garanzia è data dal fatto che una persona dello Studio ha visto contemporaneamente la persona e il suo documento e ha constatato la corrispondenza. A distanza quella constatazione manca, e va sostituita da un elemento tecnico che svolga la stessa funzione: collegare in modo affidabile una identità già accertata all'operazione che si sta compiendo.

Il criterio non è il canale utilizzato, è la solidità della prova che rimane. Gli strumenti che l'ordinamento riconosce come idonei — SPID, carta d'identità elettronica, firma digitale o firma elettronica qualificata, e più in generale i sistemi di identità digitale che assicurano un livello di garanzia equivalente — hanno tutti la stessa struttura: l'identità della persona è stata accertata a monte da un soggetto qualificato, con procedure documentate e sottoposte a vigilanza, e l'utilizzo dello strumento produce una traccia tecnica riconducibile a quella persona e a quel momento. È questa combinazione, e non la modalità telematica in sé, a rendere il riscontro accettabile. Ne discende, per contro, che gli invii informali non integrano l'adempimento: la fotografia di una carta d'identità arrivata per posta elettronica prova soltanto che qualcuno possiede l'immagine di quel documento. Lo stesso vale per una videochiamata condotta senza alcun elemento tecnico che ne fissi l'esito e ne consenta la verifica successiva: nel momento in cui la chiamata finisce, di quel riconoscimento non resta nulla di dimostrabile. La differenza fra una procedura corretta e una procedura apparente sta esattamente qui.

Conviene fissare la prospettiva giusta, perché è quella che serve nei mesi e negli anni successivi. L'identificazione non si compie per il momento in cui la si compie, ma per il momento in cui qualcuno chiederà conto di come è stata compiuta. Chi verifica il fascicolo in sede ispettiva non era presente e non può che leggere ciò che il fascicolo contiene: deve poter capire quale strumento è stato usato, quando, con quale esito, e deve poter risalire agli elementi tecnici che quell'esito documentano. Da qui l'attenzione, che al collaboratore può sembrare eccessiva, alla completezza di ciò che si conserva: data e ora dell'operazione, strumento impiegato, riferimenti tecnici del riscontro, dati identificativi acquisiti. L'obiettivo non è accumulare carta, è rendere la verifica ripercorribile da un terzo. Tuttavia, per quanto l'identificazione a distanza sia pienamente ammessa, resta una modalità che richiede maggiore disciplina documentale rispetto al riconoscimento in presenza: dove il caso presenta elementi di incertezza, chiedere un incontro diretto rimane la scelta più solida e va valutata con il professionista responsabile.

Come si applica in pratica

  • Verificare che lo strumento utilizzato rientri fra quelli che offrono garanzie tecniche adeguate ai sensi dell'art. 19: identità digitale o firma qualificata, non un semplice scambio di documenti per posta elettronica.
  • Conservare nel fascicolo gli elementi che rendono il riscontro verificabile a posteriori: strumento, data e ora, esito, dati identificativi acquisiti.
  • Non considerare assolto l'obbligo con la sola ricezione della copia di un documento: la copia prova l'esistenza del documento, non l'identità di chi lo ha trasmesso.
  • Trattare la videochiamata come supporto alla relazione, non come modalità autonoma di identificazione, salvo che sia inserita in una procedura che ne fissi e ne renda verificabile l'esito.
  • Se emergono incertezze sull'identità o sul funzionamento dello strumento, sospendere e riferire al professionista responsabile prima di completare l'apertura del rapporto.

Livello 2 · Capitolo 11

Il titolare effettivo: soglia, controllo indiretto, criterio residuale

Domande frequenti
Un socio che detiene esattamente il 25,00% è titolare effettivo?
No, non in base al criterio proprietario. La norma richiede una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale (art. 20, comma 2, D.Lgs. 231/2007): il 25,00% esatto non supera la soglia e quindi non integra il criterio. Il 25,01% sì. È una precisazione che sembra pedante e non lo è: nelle società con quattro soci al 25% ciascuno il criterio proprietario non individua nessuno, e occorre passare ai criteri successivi. Chi legge la soglia come «pari o superiore» arriva a una conclusione sbagliata e, quel che è peggio, si ferma prima di aver fatto il lavoro.
Che cosa significa partecipazione indiretta?
Significa che la partecipazione superiore al 25 per cento non è intestata direttamente alla persona fisica, ma è posseduta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona (art. 20, comma 3). In concreto occorre risalire la catena partecipativa fino alle persone fisiche, moltiplicando le percentuali lungo il percorso, e non fermarsi al primo socio persona giuridica che compare in visura. È il passaggio in cui si concentra la maggior parte degli errori.
Se nessuno supera la soglia, l'obbligo è assolto?
No, la ricerca prosegue. Quando l'assetto proprietario non consente di individuare il titolare effettivo, si guarda al controllo: chi dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, chi dispone di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria, chi esercita un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali (art. 20, D.Lgs. 231/2007). Solo se anche questa analisi non individua nessuno si passa al criterio residuale, che indica la persona fisica titolare di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione (art. 20, comma 5).
Basta indicare il nome giusto nel fascicolo?
No, e questo è il punto più importante del capitolo. L'art. 20, comma 6, impone di conservare traccia delle verifiche effettuate e, quando si è dovuto ricorrere al criterio residuale, delle ragioni per cui i criteri precedenti non hanno consentito di individuare il titolare effettivo. Non è sufficiente arrivare al risultato corretto: va documentato il percorso seguito per arrivarci. In sede ispettiva la differenza fra un fascicolo solido e un fascicolo contestabile sta quasi sempre in questa traccia.

Il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale il rapporto è instaurato o l'operazione è realizzata, e nel caso di entità giuridiche la persona fisica cui è riferibile la proprietà o il controllo (art. 1, comma 2, lett. pp, D.Lgs. 231/2007). L'individuazione di questo soggetto è una componente autonoma dell'adeguata verifica (art. 18, comma 1, lett. b) e va condotta come un percorso a stadi, in un ordine che non è facoltativo. Il primo criterio è proprietario: è titolare effettivo la persona fisica che detiene una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente (art. 20, comma 2). La parola su cui si gioca tutto è «superiore». Una partecipazione esattamente pari al 25,00 per cento non integra il criterio, perché non supera la soglia: il socio al 25,00% non è titolare effettivo su base proprietaria, mentre il socio al 25,01% lo è. Nella prassi di studio l'ipotesi non è affatto rara — quattro soci al 25% ciascuno, oppure due al 25% e altre partecipazioni frazionate — e proprio in questi casi la lettura sbagliata della soglia produce l'errore più insidioso: non un nome sbagliato nel fascicolo, ma un'analisi interrotta prima di essere davvero cominciata.

La partecipazione rilevante può essere diretta o indiretta, e l'indiretta è quella che richiede più lavoro. La norma considera infatti anche la partecipazione superiore al 25 per cento posseduta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona (art. 20, comma 3). Significa che quando il socio di una società è a sua volta una società, la visura del cliente non conclude l'analisi ma la apre: occorre risalire la catena partecipativa fino alle persone fisiche che stanno alla fine, moltiplicando le percentuali lungo ogni ramo e sommando i rami che fanno capo alla stessa persona. Il collaboratore alle prime armi tende a fermarsi al primo livello, e in buona fede annota come titolare effettivo l'amministratore che ha davanti; ma quell'annotazione salta i due criteri precedenti e non è difendibile. Se, esaurita l'analisi dell'assetto proprietario, nessuna persona fisica emerge, il decreto chiede di guardare al controllo: chi dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, chi dispone di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria, chi esercita un'influenza dominante in forza di particolari vincoli contrattuali (art. 20, D.Lgs. 231/2007). Il controllo, in altre parole, può esistere anche dove la proprietà è frammentata, e i patti che lo determinano non sempre risultano dalla visura.

Solo quando né la proprietà né il controllo individuano alcuno si applica il criterio residuale, che identifica il titolare effettivo nella persona fisica titolare di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente (art. 20, comma 5). È un criterio di chiusura, pensato perché nessun cliente resti privo di titolare effettivo, e va usato per quello che è: l'ultimo passo di una scala, non una scorciatoia. Qui interviene la disposizione che ogni collaboratore dovrebbe conoscere a memoria. L'art. 20, comma 6, impone di conservare traccia delle verifiche effettuate e delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo con i criteri precedenti. È la norma difensiva del sistema: in sede di controllo non viene chiesto soltanto chi sia il titolare effettivo, viene chiesto come ci si è arrivati. Un fascicolo che riporta un nome corretto senza mostrare il percorso — la visura consultata, la catena ricostruita, le percentuali calcolate, la constatazione che nessuno supera la soglia, l'esame dei criteri di controllo e il loro esito negativo — è un fascicolo che non dimostra nulla e che espone il professionista a un rilievo pienamente fondato. Tuttavia, l'esigenza di documentare non va confusa con l'accumulo indiscriminato di materiale: ciò che serve è una traccia ordinata e leggibile del ragionamento, non un archivio di allegati privo di filo conduttore.

Come si applica in pratica

  • Applicare la soglia con esattezza: rileva la partecipazione superiore al 25 per cento (art. 20, comma 2). Il 25,00% esatto non integra il criterio proprietario e impone di proseguire con i criteri successivi.
  • Quando fra i soci compaiono società, fiduciarie o soggetti che agiscono per conto altrui, ricostruire la catena fino alle persone fisiche, moltiplicando le percentuali e sommando i rami riferibili alla stessa persona (art. 20, comma 3).
  • Esaurita l'analisi proprietaria senza esito, esaminare il controllo: maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, voti sufficienti a un'influenza dominante, particolari vincoli contrattuali che tale influenza consentano.
  • Ricorrere al criterio residuale dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione (art. 20, comma 5) soltanto dopo che i criteri precedenti sono stati effettivamente percorsi e hanno dato esito negativo.
  • Documentare nel fascicolo il percorso, non solo il risultato: fonti consultate con la relativa data, catena partecipativa ricostruita, calcoli effettuati, esito di ciascun criterio e ragioni della mancata individuazione ai livelli precedenti (art. 20, comma 6).
  • Se la ricostruzione non si chiude con ragionevole certezza, non completare l'annotazione in autonomia: portare la posizione al professionista responsabile prima di consolidare il fascicolo.

Livello 2 · Capitolo 12

Titolare effettivo nei casi difficili: soci paritari, cooperative, trust e fondazioni

Domande frequenti
Due soci al 50% ciascuno: chi è il titolare effettivo?
Non si risponde con la sola percentuale. Nessuno dei due supera il 25% "in modo esclusivo" nel senso di un controllo evidente, ma entrambi superano abbondantemente la soglia partecipativa: sono quindi entrambi da valutare, e occorre poi verificare se uno dei due eserciti il controllo ai sensi dell'art. 20, comma 3, d.lgs. 231/2007 (voti determinanti in assemblea, vincoli contrattuali, influenza dominante). Se la valutazione non porta a un esito univoco si applica il criterio residuale dell'art. 20, comma 5, individuando chi ha i poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione.
In una cooperativa con voto capitario come si procede?
Il capitale non è indicativo, perché il peso in assemblea è per testa e non per quota. Si passa alla verifica del controllo (art. 20, comma 3) e, in mancanza, al criterio residuale (art. 20, comma 5): titolare effettivo è chi esercita in concreto i poteri di amministrazione o direzione, tipicamente i componenti dell'organo amministrativo.
E per fondazioni e associazioni riconosciute?
Vale l'art. 20, comma 4, d.lgs. 231/2007, che indica cumulativamente il fondatore ove in vita, i beneficiari quando individuati o facilmente individuabili, e i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
Devo scrivere da qualche parte come sono arrivato alla conclusione?
Sì, sempre. L'art. 20, comma 6, d.lgs. 231/2007 impone di conservare traccia scritta delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo. Nei casi dubbi la traccia non è un adempimento formale: è l'unica cosa che, a distanza di anni, dimostra che una valutazione è stata fatta.

Nella pratica quotidiana il titolare effettivo si individua senza fatica in due casi su tre: c'è un socio al 60% o all'80%, la catena partecipativa è corta, la risposta è nella visura. I casi difficili sono gli altri, e vale la pena affrontarli con metodo perché sono esattamente quelli su cui, in sede ispettiva, viene chiesto conto del ragionamento. Il primo è la compagine perfettamente paritaria: due soci al 50%, tre soci a un terzo ciascuno, quattro al 25% esatto. L'errore più comune è concludere che «non c'è titolare effettivo» perché nessuno prevale. La struttura dell'art. 20 non consente questa scorciatoia: il criterio proprietario è solo il primo gradino, e se non produce un esito univoco si sale al criterio del controllo (art. 20, comma 3, d.lgs. 231/2007), che guarda al controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, ai voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante e ai vincoli contrattuali che permettono di esercitare un'influenza dominante. Solo quando anche questa verifica resta senza risposta si applica il criterio residuale dell'art. 20, comma 5, che individua il titolare effettivo in chi ha poteri di amministrazione o direzione della società.

Paritario sulla carta non significa paritario nei fatti. Due soci al 50% possono avere un patto parasociale che attribuisce a uno di essi la designazione dell'amministratore unico; oppure uno dei due è amministratore con pieni poteri e l'altro è socio silente; oppure lo statuto prevede quorum rafforzati che rendono ciascuno dei due capace di bloccare, ma nessuno capace di decidere. Sono situazioni diverse e producono conclusioni diverse. In un caso di parità reale, senza patti e senza asimmetrie nei poteri gestori, la conclusione corretta è di norma l'indicazione di entrambi i soci come titolari effettivi: la nozione non è per sua natura esclusiva, e nulla impedisce che le persone individuate siano più di una. Quello che non è ammesso è lasciare il campo vuoto o compilarlo con l'amministratore per comodità, quando l'assetto proprietario avrebbe dato una risposta.

Le cooperative meritano un discorso a parte, perché il principio del voto capitario spezza il legame fra quota di capitale e potere decisionale: un socio con un conferimento maggiore non pesa di più in assemblea. Il criterio proprietario, applicato meccanicamente, restituirebbe quindi un dato privo di significato. Si procede allora sulla verifica del controllo (art. 20, comma 3) e, nella grande maggioranza dei casi, si approda al criterio residuale (art. 20, comma 5), indicando i componenti dell'organo amministrativo. Anche qui la conclusione non va data per scontata: in una cooperativa con pochi soci, o con soci finanziatori, o con vincoli contrattuali significativi verso un terzo, la verifica del controllo può dare esito positivo e va condotta prima di rifugiarsi nel criterio residuale. Trust e fondazioni seguono invece una logica strutturalmente diversa, perché non esiste un capitale da ripartire: rilevano le figure che governano il patrimonio e ne traggono utilità — disponente, fiduciario, eventuale guardiano, beneficiari — mentre per le persone giuridiche private l'art. 20, comma 4, indica il fondatore ove in vita, i beneficiari individuati o facilmente individuabili e i titolari di poteri di rappresentanza, direzione e amministrazione. In tutti questi casi l'atto istitutivo, lo statuto e i regolamenti sono documenti da leggere, non da archiviare.

Che cosa si fa in concreto

  • Percorrere i criteri nell'ordine previsto dall'art. 20 e fermarsi al primo che dà una risposta motivata: proprietario, controllo, residuale. Se si arriva al residuale, va scritto perché i due precedenti non hanno concluso.
  • Nelle compagini paritarie chiedere sempre se esistono patti parasociali, clausole statutarie sui quorum o deleghe gestorie, e acquisirne copia: sono i documenti che spostano la conclusione.
  • Per cooperative, trust, fondazioni e associazioni riconosciute acquisire statuto e atto istitutivo aggiornati e leggere le clausole su nomina degli organi, poteri e beneficiari.
  • Redigere una nota interna sintetica — anche dieci righe — che dia conto del criterio applicato, dei documenti consultati e della conclusione raggiunta, e conservarla nel fascicolo del cliente ai sensi dell'art. 20, comma 6.
  • Riaprire la valutazione a ogni variazione della compagine o dell'organo amministrativo: la conclusione di tre anni fa non è portabile senza un nuovo controllo.

Livello 2 · Capitolo 13

Le persone politicamente esposte: chi sono, perché si chiede sempre, misure rafforzate

Domande frequenti
Chi rientra nella definizione di persona politicamente esposta?
L'art. 1 co.2 lettera dd), d.lgs. 231/2007 individua le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, insieme ai loro familiari e ai soggetti che con esse intrattengono notoriamente stretti legami. Non è una categoria sospetta: è una categoria a rischio più elevato, il che è cosa diversa.
Perché la domanda si rivolge a tutti i clienti e non solo a quelli "che sembrano PEP"?
Perché la verifica dello status è parte ordinaria dell'adeguata verifica e non una reazione a un sospetto. Selezionare a chi chiederlo in base all'impressione personale significa introdurre un filtro arbitrario che la legge non prevede, e produce inevitabilmente omissioni. La domanda standard, rivolta a chiunque, è anche la più agevole da porre: non allude a nulla.
Che cosa cambia operativamente se il cliente è PEP?
Si applicano le misure dell'art. 25, comma 4, d.lgs. 231/2007: autorizzazione dei titolari di poteri di amministrazione o direzione (o loro delegati) prima di avviare o proseguire il rapporto, misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati, controllo costante e rafforzato del rapporto.
Passato un anno dalla cessazione della carica le misure decadono automaticamente?
No. L'art. 24, comma 6, prevede che in presenza di un elevato rischio si continuino ad applicare le misure rafforzate anche ai clienti che, originariamente PEP, abbiano cessato la carica da più di un anno. La decorrenza dell'anno segna la fine della qualifica per definizione, non la fine automatica dell'attenzione.

La domanda sullo status di persona politicamente esposta è, insieme a quella sul titolare effettivo, quella che i collaboratori pongono con maggiore disagio, perché sembra insinuare qualcosa. Conviene liberarsene subito: non insinua nulla. Essere PEP non è un indizio di illecito ed è del tutto compatibile con una posizione irreprensibile; è semplicemente una condizione che, per esposizione a possibili tentativi di corruzione e per visibilità patrimoniale, la normativa europea e nazionale ha collocato nell'area di rischio più elevato. La definizione dell'art. 1, comma 2, lettera dd), d.lgs. 231/2007 comprende chi occupa importanti cariche pubbliche e chi le ha cessate da meno di un anno, e si estende ai familiari e ai soggetti con cui la persona intrattiene notoriamente stretti legami: quest'ultima estensione è quella che sfugge più spesso, perché il cliente che abbiamo davanti può non essere PEP in proprio ed esserlo per derivazione. Per questo la domanda va formulata in modo che copra anche il perimetro familiare e dei collaboratori stretti, e non solo la posizione personale dell'interessato.

Si chiede a tutti, senza eccezioni e senza selezione preventiva. Il motivo è pratico prima ancora che giuridico. Se la domanda viene rivolta solo a chi «sembra» avere un profilo pubblico, il criterio di selezione è la percezione soggettiva del collaboratore, che è per definizione incompleta: nessuno di noi conosce l'intera composizione degli organi di enti e società partecipate, né i legami familiari dei clienti. Rendendo la domanda parte fissa della modulistica si ottengono due risultati: si elimina il rischio di omissione e si toglie alla domanda ogni carattere personale, perché il cliente vede che è una casella come le altre. Se il cliente chiede perché gliela si pone, la risposta corretta è la più semplice: è un dato che la legge impone di raccogliere per ogni rapporto, indipendentemente dalla persona. Occorre poi ricordare che la risposta del cliente va riscontrata con le fonti disponibili e non semplicemente registrata: una dichiarazione negativa non esaurisce l'obbligo se elementi in nostro possesso indicano il contrario.

Quando la risposta è positiva, il rapporto non si apre e non prosegue in automatico. L'art. 25, comma 4, richiede una procedura basata sul rischio per determinare se il cliente sia PEP e, quando lo è, l'autorizzazione preventiva dei titolari di poteri di amministrazione o direzione (o di loro delegati): nello Studio significa che la posizione va portata al professionista titolare prima dell'accettazione dell'incarico, e che l'autorizzazione va formalizzata per iscritto e datata, perché deve risultare anteriore all'avvio o alla prosecuzione del rapporto. Segue la verifica sull'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto, che non si soddisfa con una dichiarazione generica ma richiede elementi documentali coerenti con l'entità e la natura delle operazioni. Infine il controllo costante e rafforzato, che è la parte più trascurata: significa una frequenza di riesame più stretta e una soglia di attenzione più bassa sulle operazioni anomale, per tutta la durata del rapporto. E, come precisa l'art. 24, comma 6, per i clienti a elevato rischio l'attenzione non si spegne allo scadere dell'anno dalla cessazione della carica. Tuttavia, va tenuto presente il rovescio: misure rafforzate applicate meccanicamente e senza riesame diventano formali quanto la loro assenza, e vanno periodicamente rivalutate nel merito.

Che cosa si fa in concreto

  • Tenere la domanda PEP nella modulistica standard di ogni pratica, formulata in modo da coprire anche familiari e soggetti legati da stretti legami.
  • Riscontrare la risposta con le fonti disponibili e conservare data e esito della verifica, non solo la dichiarazione del cliente.
  • In caso di esito positivo, sospendere l'accettazione e sottoporre la posizione al professionista titolare: l'autorizzazione scritta deve precedere l'avvio o la prosecuzione del rapporto (art. 25, comma 4).
  • Documentare l'origine del patrimonio e dei fondi con elementi verificabili, coerenti con la dimensione delle operazioni attese.
  • Fissare in agenda un riesame periodico più ravvicinato della posizione, e non chiuderlo d'ufficio allo scadere dell'anno dalla cessazione della carica se il profilo di rischio è ancora elevato (art. 24, comma 6).

Livello 2 · Capitolo 14

Scopo e natura della prestazione: importo, modalità di pagamento, uso del contante e comunicazione al MEF

Domande frequenti
Perché si chiede il tipo di prestazione e le modalità di pagamento previste?
Perché l'art. 18, comma 1, lettera c), d.lgs. 231/2007 include fra gli obblighi di adeguata verifica l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale. Importo, provenienza dei fondi e mezzi di pagamento sono elementi di quel quadro, non curiosità amministrative.
Un pagamento in contanti di 5.000 euro esatti è consentito?
No. L'art. 49, comma 1, d.lgs. 231/2007 vieta il trasferimento di denaro contante fra soggetti diversi quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. La soglia non deve essere superata per far scattare il divieto: raggiungerla è già sufficiente.
Se in contabilità trovo una fattura pagata in contanti per un importo non consentito, che cosa devo fare?
Riferirlo. L'art. 51, d.lgs. 231/2007 pone a carico di chi ha notizia di un'infrazione agli artt. 49 e 50 nell'esercizio delle proprie funzioni l'obbligo di comunicarla al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni. È un obbligo che nasce dalla notizia dell'infrazione, non da una valutazione di gravità.
La comunicazione al MEF sostituisce la segnalazione di operazione sospetta?
No: sono due istituti autonomi, con presupposti, destinatari e finalità diversi. La comunicazione ex art. 51 va al Ministero e riguarda la violazione oggettiva del limite; la segnalazione ex art. 35 va alla UIF e riguarda il sospetto. La legge prevede però che la comunicazione al MEF non sia dovuta quando l'operazione è già stata oggetto di segnalazione di operazione sospetta.

Lo scopo e la natura della prestazione sono la parte dell'adeguata verifica che si compila peggio, perché sembra la più ovvia: il cliente viene per la contabilità, si scrive «tenuta della contabilità» e si va avanti. In realtà l'art. 18, comma 1, lettera c), d.lgs. 231/2007 chiede due cose distinte, acquisire le informazioni e valutarle, e la valutazione presuppone che le informazioni siano abbastanza concrete da poter essere confrontate con quello che poi accade. Un incarico descritto in modo generico non consente alcun confronto successivo, e quindi svuota anche il controllo costante: se non è stato scritto che cosa ci si attendeva, nulla potrà mai apparire fuori posto. Per questo si annotano il tipo di prestazione, la dimensione economica attesa, la provenienza dei fondi con cui il cliente opera e i mezzi di pagamento previsti. Non si tratta di interrogare il cliente: sono informazioni che emergono naturalmente dal colloquio di incarico, e vanno soltanto messe per iscritto nel momento in cui vengono raccolte, non ricostruite a memoria mesi dopo.

Sul contante la regola è secca e non ammette letture attenuate. Il divieto dell'art. 49, comma 1, colpisce il trasferimento di denaro contante a qualsiasi titolo fra soggetti diversi quando il valore complessivamente trasferito è pari o superiore a 5.000 euro (soglia in vigore dal 1° gennaio 2023, comma 3-bis); il comma 2 fissa poi una soglia autonoma e più bassa per il servizio di rimessa di denaro (1.000 euro), che segue una regola propria e non va confusa con quella generale. Due precisazioni contano più di ogni altra. La prima è che il divieto scatta al raggiungimento della soglia, non al suo superamento: cinquemila euro esatti sono già una violazione, e la formula normativa «pari o superiore» non lascia margini interpretativi. La seconda è che il riferimento è al valore complessivo del trasferimento: la disposizione guarda all'operazione nella sua unitarietà economica, non al singolo movimento di cassa. Il nostro compito, quando ci imbattiamo in un pagamento di questo tipo, è rilevarlo e riferirne secondo la procedura; non è quello di consigliare al cliente come articolare i pagamenti, che sarebbe conduzione impropria dell'incarico e potrebbe assumere rilievo autonomo.

L'obbligo dell'art. 51 è quello che, nella pratica di studio, genera più esitazione, perché mette il professionista nella posizione di riferire su un cliente per un fatto che il cliente stesso può non considerare grave. Va detto con chiarezza ai collaboratori che qui non c'è spazio per una valutazione di opportunità: chi ha notizia di un'infrazione agli artt. 49 e 50 nell'esercizio delle proprie funzioni la comunica al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni, secondo le modalità indicate dal Ministero, e il termine decorre dal momento in cui la notizia è acquisita — tipicamente, la data in cui il documento è stato esaminato in contabilità. La comunicazione non è una denuncia e non contiene giudizi: espone il fatto e i suoi estremi documentali, e apre un procedimento sanzionatorio amministrativo che seguirà il suo corso davanti all'amministrazione competente. Resta distinta la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ex art. 35, che nasce da un sospetto e non da una violazione oggettiva, con l'unico punto di contatto previsto dalla norma: la comunicazione al MEF non è dovuta quando l'operazione sia già stata oggetto di segnalazione (art. 51, comma 3). Tuttavia, la distinzione fra i due istituti non va usata come alternativa comoda: un pagamento in contanti irregolare può essere, secondo il contesto, tanto un'infrazione da comunicare quanto un elemento che concorre a fondare un sospetto, e le due valutazioni vanno fatte entrambe.

Che cosa si fa in concreto

  • Compilare la sezione su scopo e natura della prestazione con indicazioni verificabili — tipo di incarico, dimensione economica attesa, provenienza dei fondi, mezzi di pagamento previsti — e datarla al momento della raccolta.
  • Segnalare al professionista di riferimento, appena rilevato, ogni pagamento in contanti di importo pari o superiore alla soglia riscontrato nei documenti ricevuti, annotando la data del riscontro: da lì decorrono i trenta giorni dell'art. 51.
  • Predisporre la comunicazione al MEF con gli estremi documentali del fatto (documento, importo, data, soggetti), senza valutazioni ulteriori, e conservarne copia con la prova dell'invio.
  • Valutare separatamente, e non in alternativa, se ricorrano i presupposti della segnalazione di operazione sospetta ex art. 35; se la segnalazione è già stata effettuata sulla stessa operazione, darne atto nel fascicolo.
  • Non fornire al cliente indicazioni su come articolare i pagamenti: l'attività dello Studio in questa materia è rilevare, documentare e riferire.

Livello 2 · Capitolo 15

Adeguata verifica semplificata, ordinaria, rafforzata: come si sceglie il livello

Domande frequenti
Quando si può applicare l'adeguata verifica semplificata?
Quando l'analisi del rischio, condotta sui fattori indicati dall'art. 23, d.lgs. 231/2007, restituisce un rischio basso. La semplificazione riguarda l'estensione e la frequenza dei controlli, non la loro esistenza: gli obblighi restano tutti, in forma proporzionata.
Il sospetto è compatibile con la verifica semplificata?
No. In presenza di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo l'adeguata verifica è comunque dovuta a prescindere da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile (art. 17, comma 2): il rischio basso presuppone per definizione l'assenza di elementi che facciano dubitare della regolarità dell'operazione o del rapporto.
In quali casi la verifica rafforzata è obbligatoria e non discrezionale?
L'art. 24, d.lgs. 231/2007 individua i casi di rischio elevato in cui l'applicazione delle misure rafforzate è dovuta, fra i quali i rapporti che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio, i rapporti di corrispondenza transfrontaliera e i rapporti con persone politicamente esposte. Le modalità delle misure sono poi disciplinate dall'art. 25.
La scelta del livello va motivata per iscritto?
Sì. L'art. 17, comma 3, d.lgs. 231/2007 pone a carico del soggetto obbligato l'onere di dimostrare alle autorità competenti che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato. Una scelta non documentata equivale, in sede di controllo, a una scelta non compiuta.

I tre livelli di adeguata verifica non sono tre procedure diverse fra cui scegliere secondo convenienza: sono tre gradazioni di intensità della stessa procedura, e la gradazione discende dall'esito dell'analisi del rischio. Questo è il punto che va fissato prima di ogni altro, perché l'errore ricorrente è invertire l'ordine — si decide quanto lavoro fare e poi si costruisce una valutazione del rischio coerente con quella decisione. Il percorso corretto è opposto: si raccolgono gli elementi sul cliente, sul tipo di prestazione, sull'area geografica e sui canali utilizzati, si valuta il rischio, e il livello di verifica ne è la conseguenza. L'art. 23, d.lgs. 231/2007 consente misure semplificate quando il rischio risulta basso, permettendo di modulare l'estensione degli accertamenti e la frequenza degli aggiornamenti; l'art. 24 individua le situazioni di rischio elevato che impongono misure rafforzate; la fascia ordinaria è tutto ciò che sta in mezzo, ed è quella in cui rientra la larga maggioranza delle pratiche di uno studio professionale.

Semplificata non vuol dire omessa. È l'equivoco più costoso, perché produce fascicoli in cui manca l'identificazione del titolare effettivo o la documentazione sullo scopo della prestazione, giustificati a posteriori con la formula «era un cliente a basso rischio». Anche nel regime semplificato l'identificazione va fatta, il titolare effettivo va individuato, lo scopo e la natura della prestazione vanno acquisiti e valutati, il controllo costante va esercitato: ciò che si modula è la profondità degli approfondimenti e la cadenza degli aggiornamenti, non l'esistenza degli obblighi. Va poi ricordato che il rischio basso è una condizione revocabile: se nel corso del rapporto emergono elementi che la contraddicono — operazioni non coerenti con il profilo, cambi di assetto proprietario, movimentazioni verso giurisdizioni non attese — il livello va innalzato, e l'innalzamento va tracciato. E se matura un sospetto, la semplificazione cade in radice, perché il presupposto stesso del rischio basso viene meno.

Sul versante opposto, la verifica rafforzata ha una componente obbligatoria e una discrezionale, e vale la pena tenerle distinte nella pratica di studio. La componente obbligatoria è quella dell'art. 24, che elenca situazioni in cui l'applicazione delle misure rafforzate non è oggetto di valutazione: i rapporti che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio, i rapporti di corrispondenza transfrontaliera, i rapporti con persone politicamente esposte. In questi casi il collaboratore non deve decidere, deve applicare, con le modalità che l'art. 25 disciplina. La componente discrezionale è quella in cui l'analisi del rischio, pur in assenza di un caso tipizzato, restituisce un profilo elevato: strutture societarie opache, operatività non coerente con l'attività dichiarata, ricorso sistematico a intermediari non giustificato. Qui la valutazione è nostra, e proprio per questo la motivazione scritta è indispensabile. L'art. 17, comma 3, capovolge l'onere: non è l'autorità a dover dimostrare che le misure erano insufficienti, è il soggetto obbligato a dover dimostrare che erano adeguate al rischio rilevato. Tuttavia, la motivazione scritta non è un salvacondotto: una motivazione stereotipata, identica in tutti i fascicoli, dimostra soltanto che la valutazione non è stata realmente compiuta.

Che cosa si fa in concreto

  • Compilare la valutazione del rischio prima di stabilire il livello di verifica, e non dopo: il livello è l'esito, non la premessa.
  • Nel regime semplificato eseguire comunque tutti gli obblighi dell'adeguata verifica, riducendo profondità e frequenza degli accertamenti e dando conto per iscritto dei fattori che hanno portato a qualificare il rischio come basso.
  • Verificare a ogni pratica se ricorre uno dei casi di rischio elevato dell'art. 24 — Paesi terzi ad alto rischio, corrispondenza transfrontaliera, PEP — nei quali le misure rafforzate sono dovute senza valutazione discrezionale.
  • Conservare nel fascicolo la scheda di valutazione del rischio, datata e riferibile a chi l'ha compilata, con la motivazione specifica del livello adottato: è il documento che assolve l'onere dell'art. 17, comma 3.
  • Aggiornare la valutazione quando emergono elementi nuovi e tracciare il passaggio da un livello all'altro, indicando la circostanza che lo ha determinato.

Livello 2 · Capitolo 16

Affidarsi a terzi: quando un altro professionista ha già svolto l'adeguata verifica

Domande frequenti
Che cosa si può affidare a un terzo e che cosa no?
L'art. 26, d.lgs. 231/2007 ammette il ricorso a terzi per l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 18, comma 1, lettere a), b) e c): identificazione del cliente e verifica dell'identità, identificazione del titolare effettivo, acquisizione e valutazione delle informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto. Il controllo costante di cui alla lettera d) è escluso e resta in capo al professionista.
Che cosa deve consegnare il terzo?
L'art. 27 richiede che il terzo rilasci un'attestazione scritta dell'avvenuto assolvimento degli obblighi e trasmetta i dati e i documenti acquisiti. Un'attestazione priva della documentazione di supporto non mette il professionista in condizione di svolgere la valutazione che la legge gli impone.
Se il terzo ha sbagliato, la responsabilità è sua?
No. L'art. 28 stabilisce che la responsabilità finale per l'assolvimento degli obblighi resta in capo al soggetto obbligato che ricorre al terzo. È l'articolo decisivo dell'intera sezione ed è quello che più spesso viene trascurato.
Si può ricorrere a un terzo con sede in un Paese terzo ad alto rischio?
No. L'art. 29 vieta di avvalersi, ai fini dell'adeguata verifica, di terzi aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Il divieto è oggettivo e non è superabile da una attestazione particolarmente accurata.

Il ricorso a terzi è una facoltà che semplifica la fase di avvio del rapporto e che, letta male, produce i fascicoli più fragili che capiti di trovare in uno studio: quelli in cui c'è un'attestazione di un collega e nient'altro. La sezione di riferimento è costituita dagli artt. 26-30 del d.lgs. 231/2007 e va letta per intero, perché ciascun articolo aggiunge un limite a quello precedente. L'art. 26 definisce il perimetro dell'ammissibilità: si può ricorrere a terzi soltanto per gli obblighi dell'art. 18, comma 1, lettere a), b) e c), cioè identificazione e verifica dell'identità del cliente, identificazione del titolare effettivo, acquisizione e valutazione delle informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione. La lettera d) — il controllo costante nel corso del rapporto — non è delegabile, e la ragione è evidente: il controllo costante consiste nel confrontare l'operatività concreta con il profilo del cliente, e questo confronto può farlo soltanto chi il rapporto lo gestisce. Chiude la sezione l'art. 30, che tiene distinti dal ricorso a terzi i rapporti di esternalizzazione e di agenzia, i quali seguono una logica propria e non ricadono in questa disciplina.

L'articolo che va imparato a memoria è l'art. 28. Il ricorso a terzi trasferisce un'attività, non la responsabilità: quella resta integralmente in capo al professionista che se ne avvale. Da qui discendono tre doveri concreti, che sono la parte operativa del capitolo. Il primo è valutare se quanto ricevuto sia idoneo e sufficiente agli obblighi da assolvere: se l'attestazione tace sul titolare effettivo, o se i documenti trasmessi sono scaduti, o se la descrizione della prestazione è generica, quanto ricevuto non è sufficiente e va integrato. Il secondo è verificare con la diligenza professionale la veridicità e la completezza dei documenti trasmessi: non si tratta di condurre un'indagine, ma di applicare gli ordinari controlli di coerenza che si applicherebbero a qualsiasi documento acquisito direttamente. Il terzo è il più importante nella pratica: in presenza di dubbi sull'idoneità o sulla veridicità di quanto ricevuto, il professionista procede autonomamente all'identificazione, senza rinviare al terzo e senza chiedere rassicurazioni verbali. Il dubbio, in questa materia, non si risolve con una telefonata: si risolve rifacendo l'attività.

Vale poi la pena chiarire ai collaboratori la differenza fra questo istituto e la semplice ricezione di documenti da un collega. Se un altro professionista ci trasmette la visura e il documento di identità del cliente perché li ha a disposizione, non siamo nell'ambito dell'art. 26: stiamo semplicemente acquisendo documenti da una fonte, e l'adeguata verifica la svolgiamo noi per intero. Il ricorso a terzi in senso tecnico presuppone che il terzo abbia effettivamente assolto gli obblighi, che rilasci l'attestazione scritta prevista dall'art. 27 e che trasmetta la documentazione: è una fattispecie formale, che si documenta e si conserva. Il divieto dell'art. 29 completa il quadro escludendo i terzi con sede in Paesi terzi ad alto rischio, e va verificato prima di attivare la procedura, non dopo. Tuttavia, anche quando tutte le condizioni sono soddisfatte, resta il fatto che l'esito dell'operazione ricade su di noi: se il fascicolo, a distanza di tempo, risulta incompleto, la circostanza che l'incompletezza provenga dal terzo non attenua la posizione dello Studio.

Che cosa si fa in concreto

  • Prima di attivare la procedura, verificare che il terzo rientri fra i soggetti ammessi e che non abbia sede in un Paese terzo ad alto rischio (art. 29).
  • Richiedere sempre l'attestazione scritta prevista dall'art. 27 insieme ai dati e ai documenti acquisiti: l'attestazione da sola non basta a costituire il fascicolo.
  • Sottoporre quanto ricevuto a una valutazione di idoneità e sufficienza documentata — copertura di tutti e tre gli obblighi delegabili, validità e coerenza dei documenti — e annotarne l'esito.
  • In presenza di dubbi, procedere direttamente all'identificazione e alla verifica dell'identità, dandone atto nel fascicolo (art. 28).
  • Assumere in ogni caso in proprio il controllo costante del rapporto (art. 18, comma 1, lettera d), che non può essere affidato al terzo e va programmato dal momento dell'accettazione dell'incarico.
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La pratica nel tempo

Conservazione, controllo costante, riconoscimento dell'anomalia, segnalazione di operazione sospetta, sanzioni, un caso guidato completo.

Livello 3 · Capitolo 17

Conservazione e registrazione: cosa si conserva, per quanto tempo, in che forma

Domande frequenti
Da quando decorrono i dieci anni di conservazione?
Non dalla data del documento, ma dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale, ovvero dall'esecuzione dell'operazione occasionale (art. 31, comma 3, D.Lgs. 231/2007). Su un cliente seguito per vent'anni, il fascicolo aperto all'inizio va conservato per dieci anni dopo la chiusura dell'incarico, non dieci anni dall'apertura.
Entro quanto vanno acquisiti i dati nel sistema di conservazione?
Entro trenta giorni, con indicazione della data (art. 32, comma 2, lettera b, D.Lgs. 231/2007). È un termine di acquisizione, non di conservazione: la tardività è un'irregolarità autonoma anche se il dato poi risulta presente e corretto.
Il fascicolo cartaceo va ancora sottoscritto?
No. La prassi CNDCEC del 2025 ha chiarito che per la conservazione cartacea è sufficiente l'apposizione della data, senza necessità di sottoscrizione. Resta invece integralmente dovuto il requisito di integrità e non alterabilità richiesto dall'art. 32.
I dati raccolti per l'adeguata verifica si possono usare per altre finalità dello Studio?
No. Sono utilizzabili per le finalità del decreto e, per espressa previsione, anche a fini fiscali (art. 34, comma 1, D.Lgs. 231/2007). Ogni altro impiego — a partire da quello commerciale o promozionale — è un illecito autonomo in materia di protezione dei dati personali, sanzionabile dal Garante e del tutto distinto dalle sanzioni antiriciclaggio.

La conservazione è la parte della pratica che si vede meno e che nel controllo pesa di più. L'art. 31 D.Lgs. 231/2007 fissa il termine, al comma 3, in dieci anni, ma il punto delicato non è la durata: è il dies a quo. Il decennio non decorre dalla formazione del singolo documento, bensì dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale, e per l'operazione occasionale dalla sua esecuzione. In uno studio che segue lo stesso cliente per decenni questo significa che il fascicolo non invecchia mai finché l'incarico è vivo: nulla si può scartare per anzianità, e l'archivio cresce in modo lineare. L'errore ricorrente è opposto e più insidioso — chiudere il rapporto e lasciare che il fascicolo si disperda fra cartelle di lavoro, perché "il cliente non c'è più". È esattamente da quel momento che il termine comincia a correre. L'art. 32 aggiunge il profilo modale: i dati e i documenti vanno acquisiti entro trenta giorni, con indicazione della data, in sistemi che garantiscano integrità, non alterabilità successiva e accessibilità completa e tempestiva alle autorità. Tre requisiti da leggere insieme, perché un archivio integro ma introvabile in tempo utile non soddisfa la norma quanto uno accessibile ma modificabile senza traccia.

La finalità d'uso dei dati non è libera. L'art. 34, comma 1, D.Lgs. 231/2007 stabilisce che quanto conservato è utilizzabile anche a fini fiscali secondo le disposizioni vigenti: è un'estensione espressa, e proprio perché è espressa delimita il perimetro. Tutto ciò che sta fuori — l'uso del recapito raccolto in sede di adeguata verifica per una comunicazione promozionale dello Studio, l'alimentazione di un elenco per iniziative commerciali, la profilazione della clientela per finalità di sviluppo — è trattamento privo di base giuridica. Vale la pena essere netti su questo punto con i collaboratori: non si tratta di una violazione antiriciclaggio "attenuata", ma di un illecito che vive su un binario proprio, accertato e sanzionato dal Garante per la protezione dei dati personali, con conseguenze indipendenti da quelle previste dal decreto. Lo stesso art. 32 richiama del resto il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali come cornice della conservazione, non come adempimento parallelo.

Sul supporto, la prassi si è semplificata. Per l'archivio cartaceo il CNDCEC ha chiarito nel 2025 che è sufficiente l'apposizione della data, senza sottoscrizione: un alleggerimento reale, che però non tocca la sostanza. Un raccoglitore in cui i fogli si aggiungono, si sostituiscono e si riordinano senza lasciare traccia non è un sistema conforme, per quanto ogni foglio porti la sua data. Tuttavia, non conviene leggere la semplificazione come un invito a restare sulla carta: l'accessibilità tempestiva richiesta dall'art. 32 si dimostra molto più agevolmente su un archivio informatico ordinato, e in sede di ispezione la differenza fra il produrre un fascicolo in pochi minuti e il ricostruirlo in giornata è tutta a carico di chi conserva.

In pratica, nel fascicolo di studio

  • Registrare la data di cessazione dell'incarico nel fascicolo, in modo esplicito: è il dato da cui si contano i dieci anni dell'art. 31, e senza di esso non si sa quando l'obbligo finisce.
  • Acquisire nel sistema entro trenta giorni, con la data, e non a fine anno: la finestra dell'art. 32 si chiude in silenzio e la si scopre tardi.
  • Verificare che il sistema usato — cartaceo o informatico — renda evidente qualunque modifica successiva; se un documento viene sostituito, conservare anche la versione precedente anziché sovrascriverla.
  • Tenere separati i dati dell'adeguata verifica dagli archivi usati per finalità di comunicazione dello Studio, e non alimentare i secondi con i primi.
  • Alla chiusura del rapporto, chiudere il fascicolo come atto formale invece di lasciarlo dissolvere fra le cartelle di lavoro corrente.

Livello 3 · Capitolo 18

Il controllo costante: quando e perché si ripete la verifica, gli eventi che la anticipano

Domande frequenti
Il controllo costante si può affidare a terzi?
No. È l'unico elemento dell'adeguata verifica sottratto in radice all'esecuzione da parte di terzi: il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale (art. 18, comma 1, lettera d, D.Lgs. 231/2007) resta sempre in capo al professionista incaricato, anche dove gli altri obblighi siano stati assolti tramite terzi come visto nel capitolo 16.
Ogni quanti anni si rifà la verifica?
La domanda è mal posta. La legge non fissa una cadenza fissa: impone di rinnovare la valutazione del rischio sui clienti già acquisiti al mutare del rischio concreto (art. 17, comma 4, D.Lgs. 231/2007). La scadenza periodica è una prassi organizzativa utile, non l'adempimento.
Un nuovo incarico a un cliente storico richiede una nuova valutazione?
Sì, quando la nuova prestazione ha caratteristiche diverse da quella già in corso. Il profilo di rischio si costruisce anche sulla prestazione richiesta, non solo sull'anagrafica del cliente: cambiata la prestazione, la valutazione va rifatta e non ereditata.
Che cosa si conserva di una riverifica anticipata?
L'evento che l'ha innescata, la data, gli elementi acquisiti e l'esito in termini di livello di rischio. Senza la traccia dell'innesco resta un aggiornamento anagrafico; con la traccia diventa la prova che il controllo costante è stato esercitato.

Il controllo costante è la parte dell'adeguata verifica che vive nel tempo, e proprio per questo è quella che si trascura più facilmente. L'art. 18, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 231/2007 lo colloca fra gli obblighi di adeguata verifica accanto all'identificazione del cliente e del titolare effettivo e all'acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione, ma con una fisionomia diversa: non è un atto, è un atteggiamento professionale che dura quanto il rapporto. Da qui discende la conseguenza che ai collaboratori conviene fissare bene, perché si ricollega direttamente a quanto visto nel capitolo 16 sull'esecuzione degli obblighi da parte di terzi: gli altri elementi dell'adeguata verifica possono, alle condizioni di legge, poggiare su quanto già svolto da un soggetto terzo; il controllo costante no, mai. È l'unico segmento che resta integralmente in capo a chi ha l'incarico, e la ragione è intuitiva — solo chi lavora la pratica giorno per giorno vede se la realtà del cliente si è mossa. Nessun terzo, per quanto qualificato, può osservare un rapporto che non gestisce.

Il controllo costante non è un controllo a scadenza. È l'equivoco più diffuso negli studi: si fissa un termine — tre anni, cinque anni secondo la fascia di rischio — e si considera assolto l'obbligo rifacendo il giro delle domande alla scadenza. La cadenza periodica è una buona prassi organizzativa e serve a non perdere per strada i rapporti silenti, ma non è ciò che chiede la norma. L'art. 17, comma 4 del D.Lgs. 231/2007 impone di rinnovare la valutazione del rischio anche sui clienti già acquisiti al mutare del rischio concreto: l'innesco è l'evento, non il calendario. Un rapporto a rischio basso rimasto immutato per anni può ragionevolmente non richiedere nulla di nuovo; un rapporto riverificato tre mesi fa può doversi riaprire domani mattina, se nel frattempo è cambiato qualcosa di rilevante. Tuttavia, l'una cosa non esclude l'altra: la scadenza periodica va mantenuta come rete di sicurezza per i rapporti che non danno segnali, perché l'assenza di eventi non è di per sé prova che si sia guardato.

Nella pratica di uno studio professionale gli eventi che giustificano una riverifica anticipata sono pochi e ricorrenti, e quasi sempre passano già sotto gli occhi di qualcuno in studio prima ancora che qualcuno pensi all'antiriciclaggio: il cambio del legale rappresentante o una modifica nella titolarità effettiva; un'operazione straordinaria — fusione, trasformazione, cessione di ramo d'azienda — che ridisegna l'assetto o la compagine; un cambiamento significativo dell'attività effettivamente svolta rispetto a quella conosciuta all'apertura del fascicolo; l'avvio di una nuova prestazione professionale, di natura diversa, con un cliente già seguito per altro. La difficoltà, in studio, non è riconoscerli: è farli arrivare a chi tiene il fascicolo. La visura che documenta il cambio di amministratore entra per una pratica societaria e lì si ferma; l'operazione straordinaria è seguita da un collega e non risale al fascicolo antiriciclaggio. Conviene far emergere l'evento subito, nel momento in cui lo si incontra, e non lasciarlo maturare fino alla scadenza naturale della riverifica periodica: rifare la valutazione con qualche mese di anticipo costa poco, ricostruirla a posteriori davanti a un controllo costa molto di più.

Come tenere vivo il controllo costante

  • Trattare gli eventi tipici — cambio di legale rappresentante o di titolare effettivo, operazione straordinaria, mutamento significativo dell'attività, nuova prestazione di natura diversa — come innesco immediato della riverifica, indipendentemente dalla scadenza periodica in corso.
  • Stabilire che chi incontra l'evento lavorando su altra pratica lo segnali a chi tiene il fascicolo: il flusso interno è il vero punto debole, non la norma.
  • Mantenere comunque una scadenza periodica per fascia di rischio, come presidio sui rapporti che non danno segnali, senza confonderla con l'adempimento richiesto dall'art. 17, comma 4.
  • Non appoggiare mai il controllo costante su quanto svolto da terzi: verificare che l'assetto dello studio non lo dia implicitamente per assolto insieme agli altri elementi dell'adeguata verifica.
  • Annotare nel fascicolo l'evento che ha innescato la riverifica, la data e l'esito sul livello di rischio, anche quando l'esito è la conferma del profilo precedente.

Livello 3 · Capitolo 19

Riconoscere un'operazione anomala: gli indicatori, senza automatismi sulle soglie

Domande frequenti
Il superamento di una soglia quantitativa obbliga a segnalare?
No. L'art. 35, comma 1, D.Lgs. 231/2007 chiede una segnalazione quando si sa, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare — indipendentemente dall'entità dei fondi. Le istruzioni UIF del 18 dicembre 2025, in vigore dal 1° luglio 2026 in sostituzione del provvedimento del 4 maggio 2011, ribadiscono che il sospetto si forma con una valutazione complessiva e unitaria del cliente, del suo profilo e del contesto dell'operazione, e non per automatismo legato al solo superamento di un importo.
Segnalare per prudenza, quando il dubbio è vago, è una scelta prudente?
No, è la seconda forma dello stesso errore. Le istruzioni UIF 2025 prendono posizione contro le segnalazioni "di riflesso", effettuate a scopo difensivo senza una valutazione effettiva: degradano la qualità informativa del flusso e non riparano l'omissione di quelle che servono davvero.
Gli indicatori di anomalia sono un elenco da spuntare?
Sono uno strumento di lettura, non una check-list esaustiva. Gli indicatori di anomalia pubblicati dalla UIF (art. 6, comma 4, lettera e, D.Lgs. 231/2007) e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali (art. 6, comma 7, lettera b) aiutano a mettere a fuoco il dubbio; non lo sostituiscono né lo esauriscono.
Che cosa conta davvero nel formare il sospetto?
La coerenza fra l'operazione e ciò che si conosce del cliente: attività effettivamente svolta, dimensione economica, ragioni dichiarate, contesto in cui l'operazione si colloca. È un giudizio di insieme, e va formato prima di chiedersi se l'importo sia alto o basso. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccede la soglia del contante, è di per sé elemento di sospetto (art. 35, comma 1).

Il tema è il più difficile da insegnare, perché non si risolve con una regola. Il principio guida delle istruzioni UIF del 18 dicembre 2025 — adottate il 18 dicembre 2025 ed efficaci dal 1° luglio 2026, in sostituzione del provvedimento del 4 maggio 2011 — è che il sospetto si forma con una valutazione complessiva e unitaria: il cliente, il suo profilo, la prestazione richiesta e il contesto in cui l'operazione si colloca vanno letti insieme, come un quadro, non come voci separate da confrontare con parametri. È un modo per dire che il sospetto non è un dato, è un giudizio. Da qui la posizione netta contro due tentazioni opposte. La prima è l'automatismo quantitativo: fissare un importo e trattare tutto ciò che lo supera come sospetto e tutto ciò che sta sotto come tranquillo — un approccio che l'art. 35, comma 1, del decreto esclude già alla radice, prevedendo l'obbligo di segnalazione indipendentemente dall'entità dei fondi. La seconda è la segnalazione "di riflesso", fatta per prudenza difensiva ogni volta che qualcosa non è immediatamente chiaro, nella convinzione che segnalare troppo non possa mai nuocere. Le istruzioni valorizzano la qualità informativa della segnalazione proprio perché il flusso vive di questo: una segnalazione motivata e circostanziata serve, una segnalazione vuota consuma capacità di analisi che manca altrove.

L'approccio meccanico e quello permissivo sbagliano allo stesso modo. Chi guarda solo gli importi si tranquillizza davanti a un'operatività perfettamente coerente con le soglie e completamente incoerente con il profilo economico del cliente, e insieme si allarma davanti a un'operazione ampia ma pienamente spiegata dall'attività svolta. Chi segnala per scaricare la responsabilità, all'opposto, rinuncia a fare la cosa per cui è stato coinvolto: applicare al caso concreto una conoscenza che nessun sistema automatico possiede. Le due derive hanno la stessa radice, cioè l'idea che il giudizio professionale sia un rischio da neutralizzare, e producono lo stesso effetto: il sistema non riceve informazione. Tuttavia, va detto con onestà ai collaboratori che la valutazione unitaria non offre la protezione psicologica di una regola numerica, e che questo la rende faticosa: si resta con un giudizio da motivare, non con una casella spuntata. È esattamente la ragione per cui la motivazione scritta, sintetica ma non generica, va formata nel momento in cui si valuta e non ricostruita dopo.

Gli strumenti esistono e non vanno né ignorati né idolatrati. Gli indicatori di anomalia (art. 6, comma 4, lettera e, D.Lgs. 231/2007) e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali (art. 6, comma 7, lettera b), che il decreto attribuisce alla UIF, restano il riferimento di lettura anche nel nuovo assetto e li vediamo più da vicino nel capitolo successivo. Vanno usati come lente: aiutano a mettere a fuoco ciò che si è già intravisto e a dare un nome a una sensazione confusa. Non sono un elenco esaustivo, e la loro consultazione non è il momento in cui il sospetto nasce — è il momento in cui viene articolato. Il sospetto nasce prima, dalla conoscenza del cliente accumulata nel tempo, che è poi il vantaggio strutturale di uno studio professionale rispetto a chi osserva soltanto flussi.

Come impostare la valutazione, in concreto

  • Partire dal profilo: che cosa fa davvero il cliente, con quale dimensione economica, con quali ragioni dichiarate per l'operazione. Solo dopo guardare l'importo.
  • Formulare la domanda in termini di coerenza — l'operazione è spiegabile con ciò che so del cliente? — e non in termini di superamento di un limite.
  • Quando la risposta è "non lo so", cercare il chiarimento prima di decidere: l'assenza di spiegazione è essa stessa un elemento della valutazione, ma va cercata, non presunta.
  • Usare indicatori e schemi UIF per articolare e verificare il dubbio, mai come lista da spuntare in sostituzione del giudizio.
  • Portare il caso al referente interno quando la valutazione resta incerta, evitando tanto l'archiviazione silenziosa quanto la segnalazione difensiva priva di motivazione.

Livello 3 · Capitolo 20

Gli schemi e le comunicazioni UIF: dal riconoscimento generale ai casi tipici

Domande frequenti
Che differenza c'è fra indicatori di anomalia e schemi di comportamenti anomali?
Gli indicatori isolano singoli elementi di attenzione (art. 6, comma 4, lettera e, D.Lgs. 231/2007); gli schemi descrivono configurazioni ricorrenti, cioè come più elementi si combinano in un comportamento tipico (art. 6, comma 7, lettera b). Entrambi sono strumenti pubblicati dalla UIF nell'esercizio delle attribuzioni previste dal decreto.
Uno schema che corrisponde al caso obbliga a segnalare?
No. La corrispondenza a uno schema è un elemento della valutazione complessiva e unitaria richiesta dalle istruzioni UIF del 18 dicembre 2025, non un fatto costitutivo del sospetto. Un pattern può ricorrere per ragioni economiche del tutto ordinarie, che il professionista è spesso in grado di conoscere.
Perché il commercialista legge gli schemi diversamente da una banca?
Perché dispone di un'informazione che l'intermediario non ha: conosce l'attività effettiva, i bilanci, la struttura societaria, le ragioni dichiarate delle scelte. Lo stesso pattern che per una banca resta un'anomalia non spiegata può essere per lo studio pienamente spiegato — o, all'opposto, molto più significativo.
Serve un referente interno anche in uno studio di piccole dimensioni?
Le istruzioni UIF del 2025 valorizzano il referente per le segnalazioni e la procedura interna come presidio organizzativo. Anche dove non sia strutturalmente imposto, individuare in studio un punto unico di raccolta e una procedura scritta è la buona prassi che rende dimostrabile il percorso valutativo.

Detto che il sospetto nasce dal giudizio e non dalla check-list, resta il problema pratico di dare a quel giudizio una forma comunicabile. È qui che gli strumenti pubblicati dalla UIF diventano utili sul serio. Gli indicatori di anomalia (art. 6, comma 4, lettera e, D.Lgs. 231/2007) e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali (art. 6, comma 7, lettera b) — che il decreto colloca fra le attribuzioni dell'Unità — non sono materiale teorico da conoscere per la formazione: sono la sedimentazione di ciò che il sistema ha effettivamente visto ricorrere. Il livello a cui vanno usati è quello delle categorie, non del caso specifico: operatività incoerente con il profilo economico del cliente; ricorso al contante frequente e privo di giustificazione rispetto all'attività svolta; strutture societarie articolate senza una ragione economica apparente; interposizione di soggetti che non hanno un ruolo riconoscibile nell'operazione. Sono descrizioni volutamente generali, e la generalità non è un limite dello strumento: è la sua funzione, perché un elenco troppo puntuale sarebbe insieme aggirabile e inutile. Chi lo consulta cercando la corrispondenza letterale al proprio caso ne trae poco; chi lo usa per interrogare il caso ne trae molto.

Lo schema è una lente, non un sostituto del giudizio professionale. Vale la pena insistere sulla differenza di posizione fra uno studio e un intermediario bancario, perché è il punto in cui il contributo del commercialista è più specifico. La banca osserva flussi e li confronta con un profilo dichiarato: legge il pattern, e in molti casi non ha modo di sapere se esista una spiegazione. Lo studio conosce l'attività effettivamente svolta, ha visto i bilanci degli esercizi precedenti, ha seguito la costituzione o la riorganizzazione della struttura, ha sentito dal cliente le ragioni delle scelte. La stessa configurazione, letta con questa conoscenza, può risolversi in un'anomalia solo apparente — e allora non c'è nulla da segnalare, ma c'è qualcosa da annotare — oppure assumere un rilievo che l'osservatore esterno non coglierebbe. Tuttavia, la conoscenza diretta del cliente è anche il fattore che più facilmente porta a sottovalutare: la familiarità con la persona rende naturale trovare una spiegazione, e conviene esserne consapevoli quando la spiegazione arriva troppo in fretta.

Il terzo elemento è organizzativo, e le istruzioni UIF del 18 dicembre 2025, efficaci dal 1° luglio 2026, lo valorizzano espressamente: il referente interno per le segnalazioni di operazioni sospette e la procedura interna che porta a esse. Non è formalismo. In uno studio dove più collaboratori seguono lo stesso cliente per pratiche diverse, il dubbio nasce quasi sempre in periferia — in chi tiene la contabilità, in chi predispone la dichiarazione, in chi segue il personale — e ha bisogno di un canale per arrivare a chi decide. Se quel canale non esiste, il dubbio si ferma dove è nato, e in sede di controllo non resta traccia né della valutazione né della sua assenza. Una procedura scritta, anche breve, che indichi a chi si porta il caso, entro quando, con quali elementi minimi e come si annota l'esito — segnalazione o archiviazione motivata — è ciò che trasforma una sensibilità individuale in un presidio dello studio.

Uso degli schemi e assetto interno

  • Leggere indicatori e schemi UIF per categorie, integrandoli con quanto lo studio già sa del cliente: sono una lente di lettura, non un elenco da spuntare.
  • Verificare la spiegazione economica dell'operatività prima di concluderne l'anomalia, e diffidare della spiegazione trovata troppo facilmente per familiarità con il cliente.
  • Individuare in studio un referente unico per le segnalazioni e farlo conoscere a tutti i collaboratori, comprese le figure che non gestiscono direttamente il fascicolo antiriciclaggio.
  • Mettere per iscritto la procedura interna: chi riceve il caso, entro quale termine, con quali elementi, e come si documenta l'esito.
  • Documentare anche le archiviazioni: una valutazione conclusasi senza segnalazione, se motivata e datata, è un presidio; se non lasciata a verbale, in un controllo non è distinguibile da un'omissione.

Livello 3 · Capitolo 21

La segnalazione di operazione sospetta: l'obbligo di astensione, il divieto di comunicarlo al cliente

Domande frequenti
Astenersi e segnalare sono la stessa decisione?
No, e confonderle è l'errore più frequente. L'art. 42, comma 1 impone di astenersi dall'instaurare il rapporto, dall'eseguire l'operazione o dal proseguire il rapporto quando l'adeguata verifica non può essere completata; la stessa norma aggiunge che il soggetto obbligato valuta separatamente se effettuare una segnalazione alla UIF ai sensi dell'art. 35. Sono due valutazioni distinte: si può dover astenersi senza segnalare, e si può dover segnalare pur avendo già eseguito l'operazione.
Esiste una soglia di importo sotto la quale non si segnala?
No. L'art. 35 non contiene alcuna soglia: la segnalazione è dovuta quando si sa, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso, siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente dall'entità dei fondi. Le soglie che il corso ha trattato altrove (contante, obbligo di adeguata verifica per operazione occasionale) hanno tutt'altra funzione e non entrano in questo giudizio.
Posso dire al cliente che non eseguo l'operazione?
Sì, e in molti casi è doveroso dirglielo. L'art. 39, comma 6 chiarisce che il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione. Quello che non si può fare, mai e in nessuna forma anche indiretta, è lasciar intendere che una segnalazione sia stata effettuata o sia in corso di valutazione (art. 39, comma 1).
Il divieto vale anche per le richieste che arrivano dalla UIF?
Sì. Il divieto copre l'avvenuta segnalazione, l'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF e l'esistenza o la probabilità di indagini o approfondimenti (art. 39, comma 1), e si estende espressamente al flusso di ritorno di informazioni proveniente dalla UIF (art. 41, comma 3). Una richiesta di dati che arriva dall'Unità non va commentata con il cliente, né motivata a lui in alcun modo.

Conviene partire dalla distinzione che regge tutto il capitolo. L'astensione è una conseguenza dell'impossibilità di adempiere: quando l'adeguata verifica non si riesce a completare — il cliente non fornisce i dati, il titolare effettivo resta non individuabile, l'esecutore non giustifica i propri poteri — lo Studio non può instaurare il rapporto continuativo, non può eseguire l'operazione e, se il rapporto è già in corso, deve porvi fine (art. 42, comma 1). È una regola di condotta professionale, non un giudizio sulla persona del cliente. La segnalazione, invece, nasce da un giudizio diverso: riguarda il sospetto, che può esserci anche quando l'adeguata verifica è stata completata benissimo, e può mancare anche quando l'adeguata verifica è fallita per ragioni banali. Il legislatore lo dice espressamente proprio nell'art. 42, comma 1, dove impone di valutare separatamente se effettuare la segnalazione a norma dell'art. 35. Vale la pena aggiungere che l'art. 42, comma 2 disciplina un'ipotesi ulteriore di astensione obbligatoria, riferita ai casi in cui il cliente sia una società fiduciaria, un trust o una struttura analoga radicata in Paesi terzi ad alto rischio e non risulti possibile individuare il titolare effettivo: lì l'astensione non ammette il bilanciamento discrezionale che si tende a praticare negli altri casi.

La segnalazione va fatta senza ritardo e, di regola, prima di compiere l'operazione. L'art. 35 è chiaro su entrambi i profili, e il secondo è quello che nella pratica di studio viene più spesso trascurato: la segnalazione tardiva, trasmessa quando l'operazione è ormai eseguita e la provvista è già circolata, conserva un valore informativo molto ridotto. Il momento della decisione è quello in cui l'elemento di sospetto emerge, non quello in cui si conclude la pratica. Ed è utile ricordare che il presupposto dell'art. 35 non è la prova né la certezza: sono sufficienti i motivi ragionevoli per sospettare, valutati anche sulla base delle caratteristiche soggettive del cliente, dell'attività svolta e della coerenza economica dell'operazione rispetto al profilo conosciuto. Il collaboratore che raccoglie l'elemento anomalo non decide da solo: lo porta al referente individuato dallo Studio, con una nota scritta e datata, e la decisione — segnalare o motivare per iscritto perché non si segnala — resta comunque tracciata nel fascicolo.

Il terzo pilastro è il divieto di comunicazione, che la prassi internazionale chiama tipping-off. L'art. 39, comma 1 vieta di comunicare al cliente interessato o a terzi l'avvenuta segnalazione, l'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF e l'esistenza o la probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il divieto non è una raccomandazione di riservatezza: è presidiato penalmente, come si vedrà nel capitolo che segue, e la fattispecie è costruita in modo tale da colpire anche l'imprudenza, non solo l'intenzione di avvertire. Nella pratica di studio il rischio maggiore non è quasi mai la comunicazione esplicita: è la frase detta al telefono per giustificare un ritardo, la mail che parla di «verifiche antiriciclaggio in corso», il collaboratore che, messo alle strette dal cliente, prova a scaricare la responsabilità su un adempimento non meglio precisato. Sono tutte forme indirette di comunicazione, e sono tutte vietate.

Qui interviene il chiarimento decisivo, che va compreso bene perché è controintuitivo. L'art. 39, comma 6 stabilisce che il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione. Detto altrimenti: il professionista non è tenuto al silenzio sull'operazione, è tenuto al silenzio sulla segnalazione. Può — e in genere deve — dire al cliente che quella determinata operazione non verrà eseguita, che l'incarico non può proseguire in quei termini, che la strada proposta non è percorribile. Ciò che non può fare è collegare quel rifiuto, anche solo per allusione, a una segnalazione fatta o in valutazione. La linea di confine è netta e va tenuta a mente in questi termini: si parla dell'operazione, mai del flusso segnaletico.

Come si dice, e come non si dice

  • Formulazione corretta, utilizzabile anche per iscritto: «Non posso dare corso all'operazione nei termini in cui è stata richiesta. Gli obblighi professionali cui lo Studio è tenuto non consentono di eseguirla e non consentono di proseguire l'incarico su questa impostazione. Se intende procedere diversamente, sono disponibile a valutare con Lei una soluzione conforme.» Comunica il rifiuto e la sua ragione professionale, non rivela nulla sulla segnalazione.
  • Variante altrettanto corretta, quando il cliente insiste per una motivazione: «Le posso confermare che il limite non è di natura organizzativa né di tempi: è un limite di conformità che riguarda l'operazione così come impostata. Non ho ulteriori elementi da aggiungere.» La chiusura è ferma e non lascia spazi da riempire con allusioni.
  • Formulazioni da evitare in modo assoluto: «abbiamo dei controlli antiriciclaggio in corso»; «ci hanno chiesto dei chiarimenti su di Lei»; «abbiamo dovuto fare una comunicazione»; «guardi, io se fossi in Lei per un po' lascerei stare quel conto»; «è arrivata una richiesta e non posso dirle da chi». Anche l'ultima, apparentemente reticente, rivela esattamente ciò che l'art. 39 vuole tenere riservato.
  • Nessuna motivazione scritta al cliente va redatta senza che l'abbia letta il referente dello Studio: il testo consegnato al cliente è il punto in cui il divieto si viola più facilmente.

La clausola nel mandato, da inserire prima e non dopo

  • Il mandato professionale dovrebbe prevedere fin dalla sottoscrizione che l'efficacia dell'incarico è subordinata al completamento dell'adeguata verifica e alla permanenza delle condizioni che ne consentono la prosecuzione.
  • Va disciplinato il recesso: forma, decorrenza, sorte degli adempimenti in scadenza, restituzione della documentazione, compensi maturati. Senza questa previsione l'astensione si traduce in un'interruzione dell'incarico priva di base contrattuale.
  • La ragione pratica è precisa: in caso di contestazione da parte del cliente lo Studio non potrà difendersi spiegando il vero motivo dell'interruzione, perché glielo impedisce l'art. 39. La clausola è l'unica motivazione opponibile e va scritta prima che serva.
  • Copia della clausola sottoscritta va conservata nel fascicolo insieme alla modulistica di adeguata verifica, così che la sequenza mandato–verifica–astensione risulti leggibile a distanza di anni.

Livello 3 · Capitolo 22

Le sanzioni e i controlli: cosa rischia lo Studio, cosa rischia il professionista, chi vigila

Domande frequenti
Non fare l'adeguata verifica è reato?
No. Dal 2017 la semplice inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione non costituisce più illecito penale: resta illecito amministrativo (artt. 56 e 57). Le fattispecie penali dell'art. 55 riguardano condotte diverse — falsificazione di dati e informazioni, acquisizione o conservazione di dati falsi, violazione del divieto di comunicazione — e non la negligenza nell'adempimento.
Chi irroga le sanzioni amministrative a un dottore commercialista?
Il Ministero dell'economia e delle finanze (art. 65, comma 1), per i soggetti obbligati non sottoposti a vigilanza di settore. Non la UIF, che riceve le segnalazioni e ne cura l'analisi finanziaria, e non l'Ordine, che opera su un binario disciplinare distinto. Le due strade possono percorrersi in parallelo o una sola delle due può attivarsi.
Se lo Studio non ha procedure interne scritte, viene sanzionato per questo?
Non con una sanzione pecuniaria autonoma: la previsione sui presidi organizzativi (art. 62) riguarda i soggetti vigilati — banche, intermediari finanziari, revisori con incarichi su enti di interesse pubblico — e non i professionisti non vigilati. L'assenza di procedure adeguate rileva però come criterio di gravità (art. 67, comma 1, lettera g) e può spostare la sanzione dalla misura fissa alla forbice più elevata.
Che cosa pesa più della sanzione in denaro?
Le misure accessorie dell'art. 66: la segnalazione all'organismo di autoregolamentazione, l'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico da due mesi a cinque anni, la pubblicazione del decreto sanzionatorio sul sito web del Ministero per cinque anni. Per uno studio professionale la pubblicazione e l'interdizione hanno un impatto che nessun importo, da solo, riesce a rappresentare.

La materia sanzionatoria va letta separando due piani che nella percezione comune restano sovrapposti. Sul piano penale l'art. 55 punisce condotte attive e connotate: il comma 1 colpisce chi, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica, falsifica dati e informazioni relativi al cliente, all'esecutore, al titolare effettivo o allo scopo e alla natura del rapporto, con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 a 30.000 euro; il comma 2 punisce con la stessa pena chi, essendo tenuto agli obblighi di conservazione, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere ovvero si avvale di mezzi fraudolenti per pregiudicare la corretta conservazione; il comma 3 estende la stessa pena a chi, essendo obbligato a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere — è la norma che colpisce il cliente che mente. Sono delitti, e presuppongono il dolo. Il comma 4 riguarda invece la violazione del divieto di comunicazione trattato nel capitolo precedente ed è costruito diversamente: arresto da sei mesi a un anno e ammenda da 5.000 a 30.000 euro. Trattandosi di contravvenzione, è punibile anche per colpa — l'imprudenza, la leggerezza, la frase sfuggita per compiacenza bastano a integrarla, senza che occorra la volontà di avvertire il cliente.

Sul piano amministrativo la struttura è a due velocità. L'inosservanza degli obblighi di adeguata verifica, compresa la violazione dell'obbligo di astensione, è punita con una sanzione fissa di 2.000 euro, che sale alla forbice da 2.500 a 50.000 euro quando la violazione è grave, ripetuta, sistematica o plurima (art. 56). La stessa architettura vale per l'inosservanza degli obblighi di conservazione (art. 57). L'omessa segnalazione di operazione sospetta è invece punita con la sanzione fissa di 3.000 euro, che nelle ipotesi di violazione grave, ripetuta, sistematica o plurima si colloca nella forbice da 30.000 a 300.000 euro; per le violazioni da cui derivi un vantaggio economico è previsto un aggravamento, fino al doppio dell'ammontare del vantaggio con un minimo di 450.000 euro, ovvero fino a un milione di euro quando il vantaggio non sia determinabile (art. 58). L'art. 63 presidia infine le violazioni in materia di uso del contante e l'omessa comunicazione al Ministero delle infrazioni rilevate. La distanza fra la misura fissa e la forbice superiore è il vero oggetto del contenzioso in questa materia: si gioca tutta sui criteri di commisurazione dell'art. 67, fra i quali rientrano la gravità e la durata della violazione, il grado di responsabilità, il livello di collaborazione prestato e — punto che interessa direttamente lo Studio — l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio.

Da qui discende un chiarimento che va fissato, perché viene abitualmente frainteso. Non esiste, per un professionista non vigilato, una sanzione amministrativa pecuniaria autonoma per carenza di presidi organizzativi: la previsione dell'art. 62, rubricata proprio "disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati", si rivolge agli intermediari bancari e finanziari e non è estensibile ai professionisti. Non se ne ricavi però che l'organizzazione interna sia indifferente. L'autovalutazione del rischio, le procedure scritte, la modulistica compilata correttamente, la designazione di un referente per la valutazione delle segnalazioni, la formazione documentata dei collaboratori sono esattamente gli elementi che, in sede di contestazione, distinguono l'errore isolato dalla violazione sistematica: l'art. 67, comma 1, lettera g, indica espressamente l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio come criterio di commisurazione. Nel primo caso si discute di 2.000 o 3.000 euro; nel secondo si entra nelle forbici, e il salto è di uno o due ordini di grandezza. Le procedure, in altre parole, non evitano la sanzione: ne governano la misura, e questa è una ragione operativa sufficiente per tenerle in ordine.

Il binario disciplinare corre parallelo e non dipende dal primo. L'art. 66, comma 1 prevede che, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, il Ministero informi gli organismi di autoregolamentazione ai fini dell'adozione degli atti previsti dall'art. 11, e che le medesime violazioni costituiscano presupposto per l'applicazione delle sanzioni disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore; l'art. 11 attribuisce agli organismi di autoregolamentazione compiti di promozione e controllo dell'osservanza degli obblighi, e le Regole Tecniche adottate dal CNDCEC vincolano l'iscritto in quanto tali. La conseguenza pratica è che una violazione delle Regole Tecniche può fondare un procedimento disciplinare anche in assenza di qualsiasi sanzione amministrativa del Ministero: i due percorsi hanno presupposti, autorità procedenti ed esiti autonomi, e l'archiviazione dell'uno non pregiudica l'altro. Va infine tenuto presente un profilo che riguarda personalmente diversi collaboratori dello Studio: chi siede in un collegio sindacale o in altro organo di controllo di una società cliente è destinatario di obblighi di comunicazione propri e autonomi (art. 46), la cui inosservanza è punita con una sanzione da 5.000 a 30.000 euro applicabile a ciascun componente (art. 59). Quella posizione non è coperta dalla regolarità complessiva dello Studio: risponde il singolo componente dell'organo, per la propria condotta.

Che cosa fare in concreto

  • Tenere aggiornata e datata l'autovalutazione del rischio dello Studio e conservarne le versioni successive: è il primo documento richiesto in caso di controllo ed è ciò che colloca la contestazione nella misura fissa anziché nella forbice (art. 67).
  • Mantenere un registro interno della formazione svolta, con data, contenuti e partecipanti. La formazione non documentata, ai fini di un accertamento, equivale alla formazione non svolta.
  • Verificare che ogni fascicolo contenga la motivazione scritta del livello di adeguata verifica adottato: l'assenza di motivazione è il varco attraverso cui una singola omissione viene qualificata come sistematica.
  • Chi ricopre incarichi in organi di controllo tenga un proprio scadenzario e un proprio archivio delle comunicazioni effettuate (art. 46), separato dal fascicolo cliente dello Studio.
  • Sottoporre al referente, prima dell'invio, ogni comunicazione scritta al cliente che riguardi un'operazione non eseguita: è la sede in cui si rischia la contravvenzione dell'art. 55, comma 4.

Livello 3 · Capitolo 23

Un caso guidato completo: dall'apertura della pratica alla riverifica periodica

Domande frequenti
Il caso che segue è reale?
No. È un caso di scuola interamente inventato, costruito per esercizio didattico. Nomi, quote e vicende sono di fantasia e non sono riferibili ad alcun cliente dello Studio, né in forma diretta né mascherata. Le denominazioni sono volutamente convenzionali proprio per rendere evidente il carattere ipotetico dell'esempio.
Perché una struttura proprietaria con una holding intermedia?
Perché è la situazione in cui la ricerca del titolare effettivo smette di essere meccanica. La partecipazione va calcolata anche in via indiretta e, quando nessuna persona fisica supera la soglia rilevante né esercita il controllo con altri mezzi, entra in gioco il criterio residuale dei poteri di amministrazione o direzione (art. 20, comma 5).
Che cosa fa scattare una riverifica prima della scadenza ordinaria?
Ogni evento che modifica gli elementi su cui si è formato il giudizio: nel caso proposto, la sostituzione dell'organo amministrativo, che incide direttamente sull'identificazione del titolare effettivo individuato in via residuale. Il controllo costante non è un adempimento a data fissa, è una condizione permanente del rapporto (art. 18, comma 1, lett. d).
Da quando decorrono i dieci anni di conservazione?
Dalla cessazione del rapporto continuativo, non dalla data di apertura della pratica né dalla data del singolo documento (art. 31, comma 3). È il motivo per cui la data di chiusura dell'incarico va registrata con precisione: senza quella data il termine di conservazione non è calcolabile.

Il caso che segue è dichiaratamente inventato e serve solo a vedere in sequenza istituti che i capitoli precedenti hanno trattato separatamente. Alfa Servizi S.r.l. è una società di servizi alle imprese, di dimensione medio-piccola, che si rivolge allo Studio per l'assistenza contabile e fiscale continuativa. La compagine sociale è la seguente: Gamma Holding S.r.l. detiene l'80% del capitale, Tizio il 10%, Caio il 10%. Gamma Holding, a sua volta, è partecipata da quattro persone fisiche — Mevio, Sempronio, Filano e Caia — ciascuna per il 25%. Tizio è amministratore unico di Alfa Servizi. Nessun patto parasociale è dichiarato, nessuna partecipazione è intestata a fiduciarie, nessun soggetto risiede in Paesi terzi ad alto rischio. È una struttura ordinaria, non opaca: e proprio per questo è utile, perché mostra che l'applicazione del criterio residuale non è un segnale di anomalia, ma l'esito normale di una catena partecipativa articolata.

  1. Tappa 1 — Conferimento dell'incaricoLa pratica si apre con il mandato professionale scritto, sottoscritto prima di qualsiasi attività. Il mandato contiene la clausola vista nel capitolo dedicato all'astensione: l'efficacia dell'incarico è subordinata al completamento dell'adeguata verifica e sono disciplinati forma ed effetti del recesso. In questa fase non si è ancora svolto alcun accertamento: si è soltanto costruito il presupposto contrattuale che consentirà, se necessario, di interrompere il rapporto senza dover spiegare al cliente ragioni che l'art. 39 vieta di comunicare.
  2. Tappa 2 — Identificazione del cliente e dell'esecutoreIl cliente è la società; la persona fisica che si presenta allo Studio è Tizio, in qualità di amministratore unico, quindi esecutore. Si identificano entrambi: per la società, denominazione, sede, codice fiscale e partita IVA, oggetto e forma giuridica, tratti dalla visura camerale acquisita in copia; per l'esecutore, dati anagrafici e documento d'identità in corso di validità, in presenza, con verifica dei poteri di rappresentanza (artt. 18 e 19). Se l'incarico fosse stato conferito da un delegato, la verifica dei poteri avrebbe riguardato l'atto di delega, e non la sola dichiarazione verbale di chi si presenta. Copia del documento e della visura entra nel fascicolo, con la data dell'acquisizione.
  3. Tappa 3 — Scopo e natura del rapportoSi raccolgono le informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo (art. 18): tipologia di assistenza richiesta, volume d'affari atteso, mercati di riferimento, modalità di regolamento prevalenti, presenza di rapporti con controparti estere. Non è un questionario da archiviare senza leggerlo: è il metro con cui, negli anni successivi, si giudicherà la coerenza delle operazioni osservate. Un profilo raccolto in modo generico rende il controllo costante impraticabile, perché toglie il termine di paragone.
  4. Tappa 4 — Individuazione del titolare effettivoQui il caso mostra il suo interesse. Si risale la catena: la partecipazione indiretta di ciascun socio di Gamma Holding in Alfa Servizi è pari all'80% moltiplicato per il 25%, dunque il 20% ciascuno; le partecipazioni dirette di Tizio e Caio si fermano al 10% ciascuna. Nessuna persona fisica supera dunque la soglia rilevante del 25% del capitale, né in via diretta né in via indiretta (art. 20). Si passa allora al criterio del controllo esercitato con altri mezzi: si verificano patti parasociali, diritti particolari, vincoli contrattuali che assicurino un'influenza dominante, e nel caso proposto non ne emergono. Esaurita anche questa verifica senza esito univoco, si applica il criterio residuale: il titolare effettivo coincide con la persona fisica titolare di poteri di amministrazione o direzione (art. 20, comma 5), quindi con Tizio, amministratore unico. Il punto operativo, come visto nel capitolo dedicato al titolare effettivo, è che l'esito va motivato per iscritto ripercorrendo i tre passaggi nell'ordine: il fascicolo deve mostrare non solo chi è il titolare effettivo, ma perché lo è e quali criteri sono stati esclusi prima.
  5. Tappa 5 — Verifica dell'identità del titolare effettivoIndividuato Tizio come titolare effettivo in via residuale, la sua identità va verificata come tale, e non semplicemente ereditata dall'identificazione già svolta in qualità di esecutore. Nel fascicolo le due posizioni restano distinte, perché possono divergere nel tempo: è esattamente ciò che accadrà nella tappa 8. Si acquisisce inoltre la dichiarazione del cliente sulla titolarità effettiva, ferma restando la responsabilità dello Studio di non appiattirsi su di essa quando i documenti raccontano altro.
  6. Tappa 6 — Scelta e motivazione del livello di adeguata verificaLa valutazione tiene conto del tipo di cliente, dell'area geografica, dell'attività svolta e delle modalità di svolgimento del rapporto (art. 17). Nel caso proposto: cliente societario residente, attività ordinaria di servizi, controparti nazionali, regolamenti tracciati, struttura proprietaria articolata ma trasparente, nessun soggetto politicamente esposto, nessun collegamento con Paesi terzi ad alto rischio. L'esito è l'adeguata verifica ordinaria, con una nota che dà conto della presenza della holding intermedia come elemento di attenzione — non di rischio elevato — da riconsiderare a ogni aggiornamento. La motivazione occupa poche righe, ma è quella che, in sede di controllo, distingue una scelta compiuta da una scelta subita.
  7. Tappa 7 — ConservazioneIl fascicolo viene chiuso e conservato con la modulistica di adeguata verifica compilata e sottoscritta, la visura, i documenti d'identità, la nota sul titolare effettivo, la motivazione del livello adottato e la data di ciascuna acquisizione. La conservazione deve consentire di ricostruire a posteriori data, soggetti e contenuto dell'attività svolta (artt. 31 e 32), e il termine decennale decorre dalla cessazione del rapporto. Se lo Studio adotta la conservazione informatica, il fascicolo digitale deve garantire gli stessi requisiti di integrità e reperibilità del cartaceo: la comodità dell'archivio non è un criterio, la ricostruibilità sì.
  8. Tappa 8 — L'evento che innesca la riverifica anticipataTrascorsi due anni, il cliente comunica che Tizio ha cessato la carica e che l'amministrazione è affidata a un consiglio di amministrazione composto da tre membri, due dei quali estranei alla compagine sociale. L'evento non è neutro: poiché il titolare effettivo era stato individuato in via residuale proprio in ragione dei poteri di amministrazione, il mutamento dell'organo amministrativo cambia l'esito dell'art. 20, comma 5. Si riapre quindi la verifica senza attendere la scadenza ordinaria: si acquisisce la visura aggiornata, si controlla se nel frattempo siano mutate anche le partecipazioni, si rifà il calcolo diretto e indiretto e, confermata l'assenza di soggetti oltre soglia e di controllo con altri mezzi, si identificano come titolari effettivi i componenti dell'organo amministrativo. Ciascuno va identificato e la sua identità verificata; la nota motivazionale viene riscritta e datata, senza cancellare la precedente, che resta agli atti a documentare il ragionamento del momento in cui era stata formulata.
  9. Tappa 9 — Il controllo costante nella gestione ordinariaIl controllo costante non si esaurisce nell'aggiornamento anagrafico: consiste nell'esame della coerenza delle operazioni con il profilo conosciuto (art. 18, comma 1, lett. d). Se, poniamo, nel corso del terzo anno comparissero movimentazioni prive di giustificazione economica rispetto all'attività dichiarata, la reazione corretta non è l'aggiornamento della scheda: è la valutazione dell'elemento anomalo. Se l'anomalia impedisce di completare o mantenere l'adeguata verifica — ad esempio perché il cliente non fornisce i chiarimenti richiesti — scatta l'astensione (art. 42, comma 1) e, separatamente, va valutata la segnalazione (art. 35). Se invece l'adeguata verifica resta completa ma il sospetto sussiste, la segnalazione va comunque valutata: sono, come si è visto nel capitolo precedente, due giudizi indipendenti. In entrambi i casi al cliente si parla dell'operazione e mai della segnalazione (art. 39).
  10. Tappa 10 — Chiusura del cicloIl rapporto continuativo si chiude, per recesso di una delle parti o per naturale esaurimento dell'incarico. Si registra la data di cessazione, si dà atto della restituzione della documentazione al cliente e si annota nel fascicolo il momento da cui decorre il termine decennale di conservazione (art. 31, comma 3). Da quel giorno il fascicolo non è più una pratica viva, ma resta un documento che lo Studio deve saper reperire e rendere leggibile: è questa, e non l'ordine dello scaffale, la ragione per cui la data di chiusura va scritta con la stessa cura con cui si è scritta quella di apertura.

Che cosa portare via da questo caso

  • Il criterio residuale non segnala un cliente problematico: è l'esito ordinario di una catena partecipativa in cui nessuno supera la soglia. Ciò che deve risultare dal fascicolo è la sequenza dei criteri esaminati ed esclusi, non solo il nome finale.
  • Titolare effettivo ed esecutore sono posizioni distinte anche quando coincidono nella stessa persona: tenerle separate nel fascicolo è ciò che rende gestibile la riverifica quando una delle due cambia.
  • La riverifica non ha solo cadenza periodica: è innescata da eventi. Il cambio dell'organo amministrativo, in una struttura come quella descritta, è l'evento tipico.
  • Ogni valutazione va datata e conservata nella versione in cui è stata formulata: le note superate non si sostituiscono, si affiancano.
  • La chiusura del rapporto è un adempimento, non una semplice interruzione: senza la data di cessazione il termine decennale di conservazione non ha un punto di partenza.

Riferimento · Glossario

I termini del corso, in un solo posto.

Ogni voce è definita anche nel capitolo di appartenenza; questo glossario le raccoglie tutte insieme, per chi cerca una definizione precisa senza dover ritrovare il capitolo giusto.

Adeguata verifica della clientela
Insieme degli obblighi di identificazione del cliente e dell'esecutore, verifica della loro identità, individuazione del titolare effettivo, acquisizione di informazioni su scopo e natura del rapporto e controllo costante nel corso del rapporto (art. 18). L'intensità con cui vanno assolti è modulata secondo l'approccio basato sul rischio (art. 17).
Approccio basato sul rischio
Principio per cui l'ampiezza e la profondità degli adempimenti si commisurano al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato al singolo cliente, valutato in base a tipologia del cliente, area geografica, attività svolta e modalità di svolgimento del rapporto (art. 17).
Adeguata verifica semplificata
Modalità attenuata di assolvimento degli obblighi, ammessa nei casi di rischio basso comprovato (art. 23): riduce l'estensione e la frequenza delle verifiche, ma non elimina né l'identificazione né il controllo costante.
Adeguata verifica ordinaria
Livello standard di applicazione degli obblighi dell'art. 18, adottato quando la valutazione del rischio non evidenzia né i presupposti della semplificazione né quelli del rafforzamento. È il livello più frequente nella pratica di studio e va comunque motivato per iscritto.
Adeguata verifica rafforzata
Modalità intensificata, richiesta a fronte di rischio elevato (art. 24): acquisizione di informazioni aggiuntive sul cliente, sul titolare effettivo e sull'origine dei fondi, coinvolgimento di un livello decisionale superiore, monitoraggio più stringente del rapporto (art. 25).
Adeguata verifica eseguita da terzi
Facoltà di avvalersi degli adempimenti già svolti da altro soggetto obbligato qualificato (artt. 26-27), acquisendone la documentazione. Non trasferisce la responsabilità: del corretto assolvimento degli obblighi risponde comunque il soggetto obbligato che se ne avvale (art. 28).
Identificazione a distanza
Identificazione svolta senza la presenza fisica contestuale del cliente o dell'esecutore, ammessa solo con garanzie tecniche adeguate — identità digitale o firma qualificata (art. 19).
Esecutore
Persona fisica delegata a operare in nome e per conto del cliente o cui siano attribuiti poteri di rappresentanza. Va identificato e i suoi poteri vanno verificati sulla base della documentazione, non della sola dichiarazione (art. 18, comma 1, lett. a).
Titolare effettivo
Persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o alla quale, in ultima istanza, è riconducibile la proprietà o il controllo dell'entità (art. 1, comma 2, lett. pp). Si individua secondo i criteri dell'art. 20, applicati nell'ordine: partecipazione, controllo esercitato con altri mezzi, criterio residuale.
Criterio residuale
Regola di chiusura per l'individuazione del titolare effettivo: quando gli altri criteri non consentono di individuarlo univocamente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione (art. 20, comma 5). L'esito va motivato dando conto dei criteri esclusi (art. 20, comma 6).
Partecipazione indiretta
Quota del capitale di un'entità detenuta per il tramite di società controllate, fiduciarie o interposta persona (art. 20, comma 3), calcolata moltiplicando le percentuali lungo la catena partecipativa. Va sempre computata insieme alla partecipazione diretta nella verifica del superamento della soglia rilevante.
Persona politicamente esposta (PEP)
Persona fisica che occupa importanti cariche pubbliche, o le ha cessate da meno di un anno, insieme ai suoi familiari e a coloro che con essa intrattengono notoriamente stretti legami (art. 1, comma 2, lett. dd). La qualifica non implica alcun giudizio negativo: comporta l'applicazione di misure rafforzate (art. 25, comma 4).
Soggetto obbligato
Soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio. Vi rientrano, per la categoria dei professionisti, i dottori commercialisti e gli esperti contabili (art. 3, comma 4, lett. a), i quali operano come soggetti non vigilati e sono perciò sottoposti al potere sanzionatorio del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 65, comma 1).
Controllo costante
Esame continuativo delle operazioni compiute nel corso del rapporto, per verificarne la coerenza con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente, della sua attività e del suo profilo di rischio, con aggiornamento dei dati detenuti (art. 18, comma 1, lett. d). Non delegabile a terzi.
Astensione
Obbligo di non instaurare il rapporto, non eseguire l'operazione o porre fine al rapporto già in essere quando non è possibile completare l'adeguata verifica; contestualmente va valutata separatamente l'effettuazione di una segnalazione (art. 42, comma 1). Il comma 2 prevede ipotesi ulteriori di astensione obbligatoria.
Segnalazione di operazione sospetta (SOS)
Comunicazione trasmessa alla UIF senza ritardo e, di regola, prima di compiere l'operazione, quando si sa, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso, siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 35). Nessuna soglia di importo la esclude né la impone.
Tipping-off (divieto di comunicazione)
Divieto di comunicare al cliente o a terzi l'avvenuta segnalazione, le informazioni relative, le richieste di approfondimento della UIF e l'esistenza di indagini o approfondimenti in corso (art. 39, comma 1), esteso al flusso di ritorno dalla UIF (art. 41, comma 3). Non impedisce di tentare di dissuadere il cliente dal compiere un'attività illegale (art. 39, comma 6).
Referente per le segnalazioni
Soggetto designato all'interno dello studio per ricevere le anomalie rilevate dai collaboratori, valutarle e decidere in ordine alla segnalazione. La sua designazione documentata concorre alla adeguatezza dei presidi rilevante ai fini dell'art. 67.
UIF — Unità di informazione finanziaria per l'Italia
Autorità istituita presso la Banca d'Italia (art. 6), destinataria delle segnalazioni di operazione sospetta, cui compete l'analisi finanziaria delle stesse. Non irroga sanzioni amministrative ai professionisti: quella competenza è del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 65, comma 1).
Indicatori di anomalia
Elenchi di elementi sintomatici che la UIF emana e aggiorna periodicamente per agevolare l'individuazione delle operazioni sospette (art. 6, comma 4, lett. e). Sono strumenti di ausilio: la loro ricorrenza non obbliga a segnalare e la loro assenza non esonera dall'obbligo, che resta fondato sulla valutazione complessiva del caso.
Schemi rappresentativi di comportamenti anomali
Modelli elaborati e diffusi dalla UIF che descrivono configurazioni ricorrenti riferibili a possibili attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (art. 6, comma 7, lett. b), distinti dai singoli indicatori di anomalia.
Autovalutazione del rischio
Analisi periodica, formalizzata e datata, con cui lo studio individua ed esamina il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui è esposto, in relazione alla clientela, ai servizi prestati e alle modalità operative, definendo i presidi conseguenti (art. 15).
Conservazione decennale
Obbligo di conservare documenti, dati e informazioni acquisiti per dieci anni dalla cessazione del rapporto continuativo o dall'esecuzione dell'operazione occasionale, con modalità che consentano di ricostruire data, soggetti e contenuto dell'attività svolta (art. 31, comma 3, e art. 32).
Comunicazione al MEF
Obbligo di comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni, le infrazioni alle limitazioni all'uso del contante rilevate nell'esercizio dell'attività (art. 51). La violazione dell'obbligo, come le violazioni in materia di contante, è sanzionata in via amministrativa (art. 63).
Organismo di autoregolamentazione
Ente esponenziale della categoria professionale cui la legge attribuisce compiti di promozione e controllo dell'osservanza degli obblighi da parte degli iscritti (art. 11). Per i dottori commercialisti e gli esperti contabili è il Consiglio nazionale della categoria e gli Ordini territoriali.
Regole Tecniche CNDCEC
Disposizioni attuative adottate dall'organismo di autoregolamentazione (art. 11, comma 2), vincolanti per l'iscritto in quanto tali. Vigenti dal 16 gennaio 2025 (Informativa CNDCEC n. 6/2025). La loro violazione può fondare un procedimento disciplinare anche in assenza di sanzione amministrativa del Ministero.
Modulistica AV.0-AV.7
Serie di modelli predisposti a corredo delle Regole Tecniche (riallineata e comunicata con l'Informativa CNDCEC n. 57/2026 del 26 marzo 2026) per documentare le fasi dell'adeguata verifica — dalla valutazione del rischio del cliente all'individuazione del titolare effettivo, fino alla motivazione del livello adottato. Esemplificativa, non obbligatoria.
Riciclaggio
Condotta consistente nella conversione, nel trasferimento, nell'occultamento o nell'utilizzo di beni provenienti da un'attività criminosa, allo scopo di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita, nonché la partecipazione a tali condotte.
Autoriciclaggio
Impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie o imprenditoriali del denaro o dei beni provenienti dal delitto commesso dallo stesso soggetto che li reimpiega, con modalità idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza.
Finanziamento del terrorismo
Fornitura o raccolta di fondi, con qualsiasi mezzo, destinati a essere utilizzati per il compimento di condotte con finalità di terrorismo, indipendentemente dall'origine lecita o illecita dei fondi stessi. La liceità della provenienza non esclude la rilevanza della condotta.
Sanzione amministrativa (professionisti)
Sanzione pecuniaria irrogata dal Ministero dell'economia e delle finanze: 2.000 euro in misura fissa per omessa adeguata verifica o violazione dell'obbligo di astensione, elevabile da 2.500 a 50.000 euro nei casi gravi (art. 56); analoga struttura per la conservazione (art. 57); 3.000 euro in misura fissa per omessa segnalazione, elevabile da 30.000 a 300.000 euro nelle ipotesi gravi (art. 58).
Misure accessorie
Conseguenze che accompagnano il provvedimento sanzionatorio: segnalazione all'organismo di autoregolamentazione, interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico da due mesi a cinque anni, pubblicazione del decreto sanzionatorio sul sito web del Ministero per cinque anni (art. 66).
Obblighi degli organi di controllo
Doveri di comunicazione propri e autonomi gravanti sui componenti dei collegi sindacali e degli altri organi di controllo delle società clienti (art. 46), la cui inosservanza è punita con sanzione da 5.000 a 30.000 euro applicabile a ciascun componente (art. 59). Non sono assorbiti dalla regolarità complessiva dello studio.

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