Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato pensato per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni in forma individuale. È oggi il regime naturale di riferimento per chi apre una partita IVA di piccole e medie dimensioni, perché consente una tassazione semplificata a imposta unica, adempimenti contabili ridotti e l’esclusione da IVA e IRAP. Questa guida, aggiornata alle regole in vigore nel 2026, illustra in modo completo requisiti, calcolo del reddito, imposta sostitutiva, contributi previdenziali, cause di esclusione, vantaggi, limiti e adempimenti pratici, con alcuni esempi numerici svolti.
Prima di procedere, un avvertimento metodologico: gli importi fiscali strutturali (soglia di 85.000 euro, aliquote, coefficienti) sono stabili e confermati per il 2026, mentre i valori contributivi INPS vengono rideterminati ogni anno con apposita circolare. I dati contributivi qui riportati derivano dalle circolari INPS del 2026; è comunque buona prassi verificarli con il proprio commercialista al momento del calcolo.
Strumento collegato: il calcolatore del regime forfettario 2026 applica a un caso concreto i coefficienti di redditività, l’imposta sostitutiva e i contributi descritti in questa guida.
A chi si rivolge e requisiti di accesso
Possono aderire al regime forfettario le persone fisiche (professionisti, artigiani, commercianti, lavoratori autonomi) che esercitano l’attività in forma individuale. Sono escluse per definizione le società di ogni tipo. Per accedere e permanere nel regime occorre rispettare, nell’anno precedente, i seguenti requisiti:
Ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro, ragguagliati ad anno in caso di attività iniziata in corso d’anno. Chi è già in attività verifica il dato dell’anno precedente.
Spese per lavoro dipendente e assimilato non superiori a 20.000 euro lordi annui (compensi a collaboratori, dipendenti, lavoro accessorio, utili ad associati in partecipazione con apporto di lavoro).
Chi inizia una nuova attività può aderire dichiarando nella comunicazione di inizio attività (modello AA9) di presumere il rispetto dei requisiti. Il regime è il regime naturale: si applica automaticamente se ricorrono le condizioni, salvo opzione espressa per il regime ordinario.
Come si calcola il reddito: i coefficienti di redditività
La caratteristica centrale del forfettario è che il reddito imponibile non si calcola sottraendo i costi effettivi ai ricavi, ma applicando ai ricavi (o compensi) percepiti un coefficiente di redditività forfettario, fissato per legge in base al codice ATECO dell’attività. La parte restante rappresenta la quota di costi riconosciuta in modo forfettario, indipendentemente dalle spese realmente sostenute.
Reddito imponibile = Ricavi/Compensi incassati × Coefficiente di redditività
Si applica il principio di cassa: contano gli incassi effettivi dell’anno, non le fatture emesse. Ecco la tabella dei coefficienti per macro-attività, invariati nel 2026. Avvertenza: i codici sono quelli ATECO 2007 dell’Allegato n. 4 alla L. 190/2014; dal 1° aprile 2025 è operativa la classificazione ATECO 2025, e fino al decreto di aggiornamento (art. 1 D.Lgs. 81/2025) il coefficiente si individua risalendo al codice 2007 con la tabella di raccordo ISTAT:
Gruppo di attività
Codici ATECO indicativi
Coefficiente
Industrie alimentari e delle bevande
10 – 11
40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio
45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9
40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari
47.81
40%
Commercio ambulante di altri prodotti
47.82, 47.89
54%
Costruzioni e attività immobiliari
41, 42, 43, 68
86%
Intermediari del commercio
46.1
62%
Servizi di alloggio e ristorazione
55, 56
40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, istruzione, servizi finanziari
64-66, 69-75, 85, 86-88
78%
Altre attività economiche (residuale)
tutti gli altri codici
67%
Esempio di lettura: un consulente (coefficiente 78%) che incassa 40.000 euro ha un reddito imponibile forfettario di 31.200 euro; un commerciante (coefficiente 40%) che incassa 40.000 euro ha un reddito imponibile di 16.000 euro. A parità di incasso il carico fiscale dipende fortemente dal coefficiente della propria attività.
L’imposta sostitutiva: 15% e 5%
Sul reddito imponibile determinato con il coefficiente si applica un’unica imposta sostitutiva che assorbe IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP. Le aliquote sono due:
15% ordinaria, applicata alla generalità dei contribuenti forfettari.
5% agevolata per le nuove attività, applicabile per i primi cinque periodi d’imposta a chi avvia una nuova attività, a condizione che: non si sia esercitata attività d’impresa o professionale nei tre anni precedenti; l’attività non sia mera prosecuzione di altra svolta come dipendente o autonomo (salvo pratica obbligatoria); se si prosegue un’attività altrui, che i relativi ricavi dell’anno precedente non superassero 85.000 euro.
I contributi previdenziali versati sono deducibili dal reddito imponibile prima dell’applicazione dell’imposta: si calcola quindi l’imposta su (reddito forfettario meno contributi pagati nell’anno). Questo riduce sensibilmente la base imponibile.
I contributi previdenziali
L’imposta sostitutiva riguarda solo il fisco: i contributi INPS restano dovuti e rappresentano, per molti forfettari, la voce di costo più rilevante.
Professionisti iscritti alla Gestione Separata
I professionisti privi di una cassa di categoria versano alla Gestione Separata INPS. Per il 2026 l’aliquota è del 26,07% per chi non è iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria e non è pensionato: 25% IVS, 0,72% per maternità, malattia, degenza ospedaliera, congedo parentale e assegno al nucleo, 0,35% per l’ISCRO. Scende al 24% per i pensionati e per chi è già coperto da altra previdenza obbligatoria (circ. INPS 3 febbraio 2026, n. 8). Il contributo è per intero a carico del professionista: il riparto in ragione di un terzo e due terzi riguarda i collaboratori coordinati e continuativi, non i titolari di partita IVA. Si calcola sul reddito imponibile forfettario e non prevede un contributo minimo dovuto; il minimale di 18.808 euro rileva solo ai fini dell’accredito, sicché a reddito inferiore i mesi accreditati si riducono in proporzione. Il massimale di reddito per il 2026 è di 122.295 euro.
Artigiani e commercianti
Chi esercita attività d’impresa iscritta alle gestioni artigiani o commercianti versa contributi con una parte fissa fino al reddito minimale e una parte percentuale sull’eccedenza. Per il 2026:
Voce (2026)
Artigiani
Commercianti
Reddito minimale annuo
18.808 euro
18.808 euro
Aliquota contributiva
24,00%
24,48%
Contributo fisso minimo annuo
circa 4.521 euro
circa 4.612 euro
Massimale di reddito
93.707 euro (iscritti ante 1996) / 122.295 euro (iscritti dal 1996)
93.707 euro (iscritti ante 1996) / 122.295 euro (iscritti dal 1996)
Sulla quota di reddito oltre 56.224 euro l’aliquota aumenta di un punto (25% e 25,48%). Il massimale differisce per anzianità contributiva: 93.707 euro per gli iscritti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996, 122.295 euro per chi è privo di anzianità al 31 dicembre 1995 (circ. INPS 14/2026). Il contributo fisso è dovuto anche con reddito basso o nullo: è un costo minimo che l’artigiano o commerciante sostiene in ogni caso, frazionabile per mese in caso di inizio o cessazione in corso d’anno.
La riduzione contributiva del 35%
I forfettari artigiani e commercianti possono richiedere una riduzione del 35% dei contributi (fissi e percentuali). La domanda va presentata all’INPS in via telematica, di norma entro il 28 febbraio (o all’iscrizione per i nuovi). La riduzione abbassa l’esborso ma riduce proporzionalmente l’accredito pensionistico e non si applica ai professionisti in Gestione Separata.
Le cause ostative in dettaglio
Anche rispettando i requisiti di ricavi, alcune situazioni impediscono l’accesso o la permanenza nel regime. Le principali per il 2026:
Redditi da lavoro dipendente o assimilato (inclusa pensione) superiori a 35.000 euro nell’anno precedente. La soglia (da 30.000 a 35.000 euro) è confermata per il 2026, ma solo per gli anni 2025 e 2026 (art. 1, comma 12, L. 207/2024, come modificato dall’art. 1, comma 27, L. 199/2025): in assenza di proroghe dal 2027 torna a 30.000 euro. Non opera se il rapporto di lavoro è cessato nell’anno precedente senza altri redditi da lavoro o pensione nello stesso anno.
Partecipazione a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari contemporaneamente all’attività individuale.
Controllo diretto o indiretto di una S.r.l. che esercita attività riconducibili a quella del forfettario.
Prevalenza dei ricavi verso il datore di lavoro attuale o dei due periodi d’imposta precedenti, o verso soggetti a questo direttamente o indirettamente riconducibili. La causa ostativa opera quando oltre il 50% dei ricavi o compensi dell’anno proviene da tali committenti e va verificata a consuntivo, alla fine del periodo d’imposta: se lo sbilanciamento emerge, il regime si perde dall’anno successivo (art. 1, comma 57, lett. d-bis, L. 190/2014; circ. Agenzia delle entrate 10 aprile 2019, n. 9/E).
Utilizzo di regimi speciali IVA o forfettari di determinazione del reddito (agricoltura, editoria, agenzie di viaggio, tabacchi, ecc.).
Residenza fiscale all’estero, salvo residenti UE/SEE con almeno il 75% del reddito prodotto in Italia.
I vantaggi del regime
Tassazione ridotta e certa: imposta unica al 15% (o 5% per i primi cinque anni), che sostituisce IRPEF e addizionali. L’imposta assorbe formalmente anche l’IRAP, ma dal periodo d’imposta 2022 l’IRAP non è comunque dovuta da nessuna persona fisica (art. 1, comma 8, L. 234/2021).
Nessun addebito IVA: fatture senza IVA, più competitività verso i privati e gestione semplificata.
Esonero dai principali adempimenti IVA: niente liquidazioni periodiche, LIPE, dichiarazione annuale. Restano dovuti la trasmissione allo SdI dei dati delle operazioni transfrontaliere, l’IVA in reverse charge sugli acquisti esteri e, per chi opta per il regime transfrontaliero di franchigia, la comunicazione trimestrale.
Nessuna ritenuta d’acconto sui compensi incassati e, di regola, nessun obbligo di operarla su quanto si eroga: restano però dovute le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti ai propri dipendenti e collaboratori (art. 1, comma 69, terzo periodo, L. 190/2014).
Contabilità semplificata ed esclusione dagli ISA.
Deducibilità dei contributi versati.
I limiti e gli svantaggi
Impossibilità di dedurre i costi reali: penalizza chi ha spese effettive elevate.
IVA sugli acquisti non detraibile: diventa un costo pieno.
Contributi comunque dovuti, con il peso del fisso per artigiani e commercianti.
Tetto di 85.000 euro che limita la crescita senza cambiare regime.
Adempimenti pratici e fatturazione elettronica
Fatturazione elettronica obbligatoria: dal 2024 estesa a tutti i forfettari, senza soglia di esonero. Nel 2026 ogni forfettario emette solo fatture elettroniche via SdI.
Diciture in fattura: operazione senza IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014, con indicazione dell’assenza di ritenuta.
Imposta di bollo di 2 euro sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro, assolta con le modalità telematiche del d.m. 17 giugno 2014 tramite il portale Fatture e corrispettivi. Le scadenze trimestrali sono 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo (29 febbraio negli anni bisestili); se l’imposta dovuta per il primo trimestre non supera 5.000 euro il versamento slitta al termine del secondo, e se quella dovuta per i primi due trimestri resta entro lo stesso importo si versa al termine del terzo (art. 17 d.l. 124/2019). Per la generalità dei forfettari significa, in concreto, due soli versamenti l’anno.
Dichiarazione dei redditi: quadro LM del modello Redditi PF.
Versamenti con F24: il termine ordinario del saldo e del primo acconto è il 30 giugno, con facoltà di versare entro i trenta giorni successivi maggiorando le somme dello 0,40% (art. 17, commi 1 e 2, d.P.R. 435/2001). Per i forfettari, però, il termine è di regola differito ogni anno da un provvedimento dedicato: per il 2026 l’art. 1-sexies del d.l. 30 aprile 2026, n. 63, inserito dalla legge di conversione 25 giugno 2026, n. 113, lo ha spostato al 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero al trentesimo giorno successivo – il 19 agosto, che slitta al 20 agosto 2026 per la proroga di Ferragosto dell’art. 37, comma 11-bis, del d.l. 223/2006 – con maggiorazione unica dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo. Il differimento riguarda i soggetti ISA, i contribuenti forfettari, il regime di vantaggio e i soci di società trasparenti, e non tocca il secondo acconto, che resta fissato al 30 novembre; non è stato riproposto lo slittamento al 16 gennaio, misura transitoria limitata ai periodi d’imposta 2023 e 2024.
Il forfettario come sostituto d’imposta
È il punto più trascurato del regime. Sui compensi che eroga il forfettario non opera le ritenute alla fonte del Titolo III del d.P.R. 600/1973: chi paga la parcella di un professionista non applica la ritenuta dell’art. 25, chi paga provvigioni non applica quella dell’art. 25-bis. L’esonero, però, non è generale. L’art. 1, comma 69, terzo periodo, della L. 190/2014 lo esclude espressamente per le ritenute degli articoli 23 e 24 del medesimo decreto, cioè per i redditi di lavoro dipendente e per quelli a essi assimilati dell’art. 50 del TUIR. La deroga è stata introdotta dall’art. 6, commi 1 e 2, del d.l. 34/2019, convertito dalla L. 58/2019, con effetto dal 1° gennaio 2019.
Ne discende che il forfettario che ha dipendenti o collaboratori è sostituto d’imposta a tutti gli effetti per quanto corrisponde loro: opera la ritenuta IRPEF e le addizionali regionale e comunale su retribuzioni, compensi degli amministratori e altri redditi assimilati; esegue il conguaglio di fine anno o di fine rapporto; certifica e dichiara. Gli adempimenti sono quelli ordinari di qualunque datore di lavoro.
Adempimento
Termine
Riferimento
Versamento con F24 delle ritenute e delle addizionali operate
Entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la ritenuta è stata operata
Art. 18, comma 1, d.lgs. 241/1997
Consegna della Certificazione Unica al percipiente
Entro il 16 marzo dell’anno successivo; in caso di cessazione del rapporto, entro dodici giorni dalla richiesta
Art. 4, comma 6-quater, d.P.R. 322/1998
Trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche all’Agenzia delle entrate
Entro il 16 marzo dell’anno successivo. Le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata possono essere trasmesse entro il termine di presentazione del modello 770; dal 2026 quelle contenenti soltanto redditi di lavoro autonomo abituale o provvigioni vanno trasmesse entro il 30 aprile
Art. 4, comma 6-quinquies, d.P.R. 322/1998
Presentazione del modello 770
Tra il 15 aprile e il 31 ottobre dell’anno successivo
Art. 4, comma 4-bis, d.P.R. 322/1998
Fuori da questo perimetro restano gli obblighi contributivi e assicurativi, che non dipendono dal regime fiscale adottato: apertura della posizione contributiva, comunicazione obbligatoria di assunzione, denuncia mensile UNIEMENS e versamento dei contributi INPS, premio INAIL.
Sui compensi per i quali la ritenuta non è stata operata – tipicamente le parcelle dei professionisti e le provvigioni – l’ultimo periodo del comma 69 impone un obbligo informativo di chiusura: nella dichiarazione dei redditi vanno indicati il codice fiscale del percettore e l’ammontare dei redditi corrisposti, nel prospetto degli obblighi informativi del quadro RS del modello Redditi PF. Non è una formalità: è il dato che consente il riscontro incrociato con la posizione del percipiente.
In pratica. Chi assume anche un solo dipendente, o avvia una collaborazione, deve attivare l’elaborazione delle paghe prima del primo pagamento. Vanno conservati i cedolini, i prospetti di calcolo delle ritenute, le deleghe F24 quietanzate, le Certificazioni Uniche rilasciate e le ricevute telematiche di trasmissione: in caso di controllo sono questi i documenti che dimostrano il corretto adempimento.
Quando conviene davvero: esempi numerici
Esempio 1 – Consulente con 40.000 euro (coefficiente 78%, Gestione Separata, 15%)
Reddito imponibile: 40.000 × 78% = 31.200 euro
Contributi Gestione Separata: 31.200 × 26,07% = 8.134 euro (deducibili)
Base imponibile: 31.200 − 8.134 = 23.066 euro
Imposta 15%: 3.460 euro
Prelievo totale: circa 11.594 euro su 40.000 di incassi
Con aliquota start-up al 5% l’imposta scenderebbe a circa 1.153 euro e il prelievo totale a circa 9.287 euro.
Esempio 2 – Quando NON conviene: costi reali elevati
Un professionista (coefficiente 78%) incassa 45.000 euro ma sostiene 20.000 euro di costi reali:
Nel forfettario il reddito imponibile è comunque 45.000 × 78% = 35.100 euro (i costi reali non sono deducibili).
In regime ordinario/semplificato sarebbe 45.000 − 20.000 = 25.000 euro.
Regola pratica, da maneggiare con cautela: il pareggio delle sole basi imponibili si colloca dove l’incidenza dei costi reali eguaglia la quota forfettaria (100% meno il coefficiente) — per un coefficiente del 78%, al 22% di costi. Il pareggio del prelievo effettivo è però più in alto: la base forfettaria sconta il 15% (o 5%), quella analitica l’IRPEF progressiva dal 23% più le addizionali. Il confronto va condotto sull’imposta finale, pesando anche l’IVA sugli acquisti indetraibile e le detrazioni IRPEF personali che nel forfettario restano inutilizzate.
Uscita e decadenza dal regime
Superamento di 85.000 senza superare 100.000 euro: il regime cessa dall’anno successivo.
Superamento di 100.000 euro: fuoriuscita immediata nell’anno in corso, con obbligo di IVA dall’operazione che determina lo sforamento.
Sopravvenienza di una causa ostativa: il regime cessa dall’anno successivo.
In sintesi
Il regime forfettario 2026 conferma il proprio assetto: soglia di 85.000 euro, imposta sostitutiva al 15% (5% per le nuove attività nei primi cinque anni), reddito determinato tramite coefficienti ATECO, esonero da IVA e IRAP e adempimenti minimi, con fatturazione elettronica obbligatoria. Resta molto vantaggioso per attività con costi contenuti, ma va scelto dopo una verifica personalizzata. Lo Studio Ponchio è a disposizione per valutare la convenienza nel caso specifico e gestire accesso, adempimenti ed eventuale uscita.
Guida al regime forfettario 2026
Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato pensato per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni in forma individuale. È oggi il regime naturale di riferimento per chi apre una partita IVA di piccole e medie dimensioni, perché consente una tassazione semplificata a imposta unica, adempimenti contabili ridotti e l’esclusione da IVA e IRAP. Questa guida, aggiornata alle regole in vigore nel 2026, illustra in modo completo requisiti, calcolo del reddito, imposta sostitutiva, contributi previdenziali, cause di esclusione, vantaggi, limiti e adempimenti pratici, con alcuni esempi numerici svolti.
Prima di procedere, un avvertimento metodologico: gli importi fiscali strutturali (soglia di 85.000 euro, aliquote, coefficienti) sono stabili e confermati per il 2026, mentre i valori contributivi INPS vengono rideterminati ogni anno con apposita circolare. I dati contributivi qui riportati derivano dalle circolari INPS del 2026; è comunque buona prassi verificarli con il proprio commercialista al momento del calcolo.
A chi si rivolge e requisiti di accesso
Possono aderire al regime forfettario le persone fisiche (professionisti, artigiani, commercianti, lavoratori autonomi) che esercitano l’attività in forma individuale. Sono escluse per definizione le società di ogni tipo. Per accedere e permanere nel regime occorre rispettare, nell’anno precedente, i seguenti requisiti:
Ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro, ragguagliati ad anno in caso di attività iniziata in corso d’anno. Chi è già in attività verifica il dato dell’anno precedente.
Spese per lavoro dipendente e assimilato non superiori a 20.000 euro lordi annui (compensi a collaboratori, dipendenti, lavoro accessorio, utili ad associati in partecipazione con apporto di lavoro).
Chi inizia una nuova attività può aderire dichiarando nella comunicazione di inizio attività (modello AA9) di presumere il rispetto dei requisiti. Il regime è il regime naturale: si applica automaticamente se ricorrono le condizioni, salvo opzione espressa per il regime ordinario.
Come si calcola il reddito: i coefficienti di redditività
La caratteristica centrale del forfettario è che il reddito imponibile non si calcola sottraendo i costi effettivi ai ricavi, ma applicando ai ricavi (o compensi) percepiti un coefficiente di redditività forfettario, fissato per legge in base al codice ATECO dell’attività. La parte restante rappresenta la quota di costi riconosciuta in modo forfettario, indipendentemente dalle spese realmente sostenute.
Reddito imponibile = Ricavi/Compensi incassati × Coefficiente di redditività
Si applica il principio di cassa: contano gli incassi effettivi dell’anno, non le fatture emesse. Ecco la tabella dei coefficienti per macro-attività, invariati nel 2026. Avvertenza: i codici sono quelli ATECO 2007 dell’Allegato n. 4 alla L. 190/2014; dal 1° aprile 2025 è operativa la classificazione ATECO 2025, e fino al decreto di aggiornamento (art. 1 D.Lgs. 81/2025) il coefficiente si individua risalendo al codice 2007 con la tabella di raccordo ISTAT:
Gruppo di attività
Codici ATECO indicativi
Coefficiente
Industrie alimentari e delle bevande
10 – 11
40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio
45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9
40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari
47.81
40%
Commercio ambulante di altri prodotti
47.82, 47.89
54%
Costruzioni e attività immobiliari
41, 42, 43, 68
86%
Intermediari del commercio
46.1
62%
Servizi di alloggio e ristorazione
55, 56
40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, istruzione, servizi finanziari
64-66, 69-75, 85, 86-88
78%
Altre attività economiche (residuale)
tutti gli altri codici
67%
Esempio di lettura: un consulente (coefficiente 78%) che incassa 40.000 euro ha un reddito imponibile forfettario di 31.200 euro; un commerciante (coefficiente 40%) che incassa 40.000 euro ha un reddito imponibile di 16.000 euro. A parità di incasso il carico fiscale dipende fortemente dal coefficiente della propria attività.
L’imposta sostitutiva: 15% e 5%
Sul reddito imponibile determinato con il coefficiente si applica un’unica imposta sostitutiva che assorbe IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP. Le aliquote sono due:
15% ordinaria, applicata alla generalità dei contribuenti forfettari.
5% agevolata per le nuove attività, applicabile per i primi cinque periodi d’imposta a chi avvia una nuova attività, a condizione che: non si sia esercitata attività d’impresa o professionale nei tre anni precedenti; l’attività non sia mera prosecuzione di altra svolta come dipendente o autonomo (salvo pratica obbligatoria); se si prosegue un’attività altrui, che i relativi ricavi dell’anno precedente non superassero 85.000 euro.
I contributi previdenziali versati sono deducibili dal reddito imponibile prima dell’applicazione dell’imposta: si calcola quindi l’imposta su (reddito forfettario meno contributi pagati nell’anno). Questo riduce sensibilmente la base imponibile.
I contributi previdenziali
L’imposta sostitutiva riguarda solo il fisco: i contributi INPS restano dovuti e rappresentano, per molti forfettari, la voce di costo più rilevante.
Professionisti iscritti alla Gestione Separata
I professionisti privi di una cassa di categoria versano alla Gestione Separata INPS. Per il 2026 l’aliquota è del 26,07% per chi non è iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria e non è pensionato: 25% IVS, 0,72% per maternità, malattia, degenza ospedaliera, congedo parentale e assegno al nucleo, 0,35% per l’ISCRO. Scende al 24% per i pensionati e per chi è già coperto da altra previdenza obbligatoria (circ. INPS 3 febbraio 2026, n. 8). Il contributo è per intero a carico del professionista: il riparto in ragione di un terzo e due terzi riguarda i collaboratori coordinati e continuativi, non i titolari di partita IVA. Si calcola sul reddito imponibile forfettario e non prevede un contributo minimo dovuto; il minimale di 18.808 euro rileva solo ai fini dell’accredito, sicché a reddito inferiore i mesi accreditati si riducono in proporzione. Il massimale di reddito per il 2026 è di 122.295 euro.
Artigiani e commercianti
Chi esercita attività d’impresa iscritta alle gestioni artigiani o commercianti versa contributi con una parte fissa fino al reddito minimale e una parte percentuale sull’eccedenza. Per il 2026:
Voce (2026)
Artigiani
Commercianti
Reddito minimale annuo
18.808 euro
18.808 euro
Aliquota contributiva
24,00%
24,48%
Contributo fisso minimo annuo
circa 4.521 euro
circa 4.612 euro
Massimale di reddito
93.707 euro (iscritti ante 1996) / 122.295 euro (iscritti dal 1996)
93.707 euro (iscritti ante 1996) / 122.295 euro (iscritti dal 1996)
Sulla quota di reddito oltre 56.224 euro l’aliquota aumenta di un punto (25% e 25,48%). Il massimale differisce per anzianità contributiva: 93.707 euro per gli iscritti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996, 122.295 euro per chi è privo di anzianità al 31 dicembre 1995 (circ. INPS 14/2026). Il contributo fisso è dovuto anche con reddito basso o nullo: è un costo minimo che l’artigiano o commerciante sostiene in ogni caso, frazionabile per mese in caso di inizio o cessazione in corso d’anno.
La riduzione contributiva del 35%
I forfettari artigiani e commercianti possono richiedere una riduzione del 35% dei contributi (fissi e percentuali). La domanda va presentata all’INPS in via telematica, di norma entro il 28 febbraio (o all’iscrizione per i nuovi). La riduzione abbassa l’esborso ma riduce proporzionalmente l’accredito pensionistico e non si applica ai professionisti in Gestione Separata.
Le cause ostative in dettaglio
Anche rispettando i requisiti di ricavi, alcune situazioni impediscono l’accesso o la permanenza nel regime. Le principali per il 2026:
Redditi da lavoro dipendente o assimilato (inclusa pensione) superiori a 35.000 euro nell’anno precedente. La soglia (da 30.000 a 35.000 euro) è confermata per il 2026, ma solo per gli anni 2025 e 2026 (art. 1, comma 12, L. 207/2024, come modificato dall’art. 1, comma 27, L. 199/2025): in assenza di proroghe dal 2027 torna a 30.000 euro. Non opera se il rapporto di lavoro è cessato nell’anno precedente senza altri redditi da lavoro o pensione nello stesso anno.
Partecipazione a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari contemporaneamente all’attività individuale.
Controllo diretto o indiretto di una S.r.l. che esercita attività riconducibili a quella del forfettario.
Prevalenza dei ricavi verso il datore di lavoro attuale o dei due periodi d’imposta precedenti, o verso soggetti a questo direttamente o indirettamente riconducibili. La causa ostativa opera quando oltre il 50% dei ricavi o compensi dell’anno proviene da tali committenti e va verificata a consuntivo, alla fine del periodo d’imposta: se lo sbilanciamento emerge, il regime si perde dall’anno successivo (art. 1, comma 57, lett. d-bis, L. 190/2014; circ. Agenzia delle entrate 10 aprile 2019, n. 9/E).
Utilizzo di regimi speciali IVA o forfettari di determinazione del reddito (agricoltura, editoria, agenzie di viaggio, tabacchi, ecc.).
Residenza fiscale all’estero, salvo residenti UE/SEE con almeno il 75% del reddito prodotto in Italia.
I vantaggi del regime
Tassazione ridotta e certa: imposta unica al 15% (o 5% per i primi cinque anni), che sostituisce IRPEF e addizionali. L’imposta assorbe formalmente anche l’IRAP, ma dal periodo d’imposta 2022 l’IRAP non è comunque dovuta da nessuna persona fisica (art. 1, comma 8, L. 234/2021).
Nessun addebito IVA: fatture senza IVA, più competitività verso i privati e gestione semplificata.
Esonero dai principali adempimenti IVA: niente liquidazioni periodiche, LIPE, dichiarazione annuale. Restano dovuti la trasmissione allo SdI dei dati delle operazioni transfrontaliere, l’IVA in reverse charge sugli acquisti esteri e, per chi opta per il regime transfrontaliero di franchigia, la comunicazione trimestrale.
Nessuna ritenuta d’acconto sui compensi incassati e, di regola, nessun obbligo di operarla su quanto si eroga: restano però dovute le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti ai propri dipendenti e collaboratori (art. 1, comma 69, terzo periodo, L. 190/2014).
Contabilità semplificata ed esclusione dagli ISA.
Deducibilità dei contributi versati.
I limiti e gli svantaggi
Impossibilità di dedurre i costi reali: penalizza chi ha spese effettive elevate.
IVA sugli acquisti non detraibile: diventa un costo pieno.
Contributi comunque dovuti, con il peso del fisso per artigiani e commercianti.
Tetto di 85.000 euro che limita la crescita senza cambiare regime.
Adempimenti pratici e fatturazione elettronica
Fatturazione elettronica obbligatoria: dal 2024 estesa a tutti i forfettari, senza soglia di esonero. Nel 2026 ogni forfettario emette solo fatture elettroniche via SdI.
Diciture in fattura: operazione senza IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014, con indicazione dell’assenza di ritenuta.
Imposta di bollo di 2 euro sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro, assolta con le modalità telematiche del d.m. 17 giugno 2014 tramite il portale Fatture e corrispettivi. Le scadenze trimestrali sono 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo (29 febbraio negli anni bisestili); se l’imposta dovuta per il primo trimestre non supera 5.000 euro il versamento slitta al termine del secondo, e se quella dovuta per i primi due trimestri resta entro lo stesso importo si versa al termine del terzo (art. 17 d.l. 124/2019). Per la generalità dei forfettari significa, in concreto, due soli versamenti l’anno.
Dichiarazione dei redditi: quadro LM del modello Redditi PF.
Versamenti con F24: il termine ordinario del saldo e del primo acconto è il 30 giugno, con facoltà di versare entro i trenta giorni successivi maggiorando le somme dello 0,40% (art. 17, commi 1 e 2, d.P.R. 435/2001). Per i forfettari, però, il termine è di regola differito ogni anno da un provvedimento dedicato: per il 2026 l’art. 1-sexies del d.l. 30 aprile 2026, n. 63, inserito dalla legge di conversione 25 giugno 2026, n. 113, lo ha spostato al 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero al trentesimo giorno successivo – il 19 agosto, che slitta al 20 agosto 2026 per la proroga di Ferragosto dell’art. 37, comma 11-bis, del d.l. 223/2006 – con maggiorazione unica dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo. Il differimento riguarda i soggetti ISA, i contribuenti forfettari, il regime di vantaggio e i soci di società trasparenti, e non tocca il secondo acconto, che resta fissato al 30 novembre; non è stato riproposto lo slittamento al 16 gennaio, misura transitoria limitata ai periodi d’imposta 2023 e 2024.
Il forfettario come sostituto d’imposta
È il punto più trascurato del regime. Sui compensi che eroga il forfettario non opera le ritenute alla fonte del Titolo III del d.P.R. 600/1973: chi paga la parcella di un professionista non applica la ritenuta dell’art. 25, chi paga provvigioni non applica quella dell’art. 25-bis. L’esonero, però, non è generale. L’art. 1, comma 69, terzo periodo, della L. 190/2014 lo esclude espressamente per le ritenute degli articoli 23 e 24 del medesimo decreto, cioè per i redditi di lavoro dipendente e per quelli a essi assimilati dell’art. 50 del TUIR. La deroga è stata introdotta dall’art. 6, commi 1 e 2, del d.l. 34/2019, convertito dalla L. 58/2019, con effetto dal 1° gennaio 2019.
Ne discende che il forfettario che ha dipendenti o collaboratori è sostituto d’imposta a tutti gli effetti per quanto corrisponde loro: opera la ritenuta IRPEF e le addizionali regionale e comunale su retribuzioni, compensi degli amministratori e altri redditi assimilati; esegue il conguaglio di fine anno o di fine rapporto; certifica e dichiara. Gli adempimenti sono quelli ordinari di qualunque datore di lavoro.
Adempimento
Termine
Riferimento
Versamento con F24 delle ritenute e delle addizionali operate
Entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la ritenuta è stata operata
Art. 18, comma 1, d.lgs. 241/1997
Consegna della Certificazione Unica al percipiente
Entro il 16 marzo dell’anno successivo; in caso di cessazione del rapporto, entro dodici giorni dalla richiesta
Art. 4, comma 6-quater, d.P.R. 322/1998
Trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche all’Agenzia delle entrate
Entro il 16 marzo dell’anno successivo. Le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata possono essere trasmesse entro il termine di presentazione del modello 770; dal 2026 quelle contenenti soltanto redditi di lavoro autonomo abituale o provvigioni vanno trasmesse entro il 30 aprile
Art. 4, comma 6-quinquies, d.P.R. 322/1998
Presentazione del modello 770
Tra il 15 aprile e il 31 ottobre dell’anno successivo
Art. 4, comma 4-bis, d.P.R. 322/1998
Fuori da questo perimetro restano gli obblighi contributivi e assicurativi, che non dipendono dal regime fiscale adottato: apertura della posizione contributiva, comunicazione obbligatoria di assunzione, denuncia mensile UNIEMENS e versamento dei contributi INPS, premio INAIL.
Sui compensi per i quali la ritenuta non è stata operata – tipicamente le parcelle dei professionisti e le provvigioni – l’ultimo periodo del comma 69 impone un obbligo informativo di chiusura: nella dichiarazione dei redditi vanno indicati il codice fiscale del percettore e l’ammontare dei redditi corrisposti, nel prospetto degli obblighi informativi del quadro RS del modello Redditi PF. Non è una formalità: è il dato che consente il riscontro incrociato con la posizione del percipiente.
In pratica. Chi assume anche un solo dipendente, o avvia una collaborazione, deve attivare l’elaborazione delle paghe prima del primo pagamento. Vanno conservati i cedolini, i prospetti di calcolo delle ritenute, le deleghe F24 quietanzate, le Certificazioni Uniche rilasciate e le ricevute telematiche di trasmissione: in caso di controllo sono questi i documenti che dimostrano il corretto adempimento.
Quando conviene davvero: esempi numerici
Esempio 1 – Consulente con 40.000 euro (coefficiente 78%, Gestione Separata, 15%)
Reddito imponibile: 40.000 × 78% = 31.200 euro
Contributi Gestione Separata: 31.200 × 26,07% = 8.134 euro (deducibili)
Base imponibile: 31.200 − 8.134 = 23.066 euro
Imposta 15%: 3.460 euro
Prelievo totale: circa 11.594 euro su 40.000 di incassi
Con aliquota start-up al 5% l’imposta scenderebbe a circa 1.153 euro e il prelievo totale a circa 9.287 euro.
Esempio 2 – Quando NON conviene: costi reali elevati
Un professionista (coefficiente 78%) incassa 45.000 euro ma sostiene 20.000 euro di costi reali:
Nel forfettario il reddito imponibile è comunque 45.000 × 78% = 35.100 euro (i costi reali non sono deducibili).
In regime ordinario/semplificato sarebbe 45.000 − 20.000 = 25.000 euro.
Regola pratica, da maneggiare con cautela: il pareggio delle sole basi imponibili si colloca dove l’incidenza dei costi reali eguaglia la quota forfettaria (100% meno il coefficiente) — per un coefficiente del 78%, al 22% di costi. Il pareggio del prelievo effettivo è però più in alto: la base forfettaria sconta il 15% (o 5%), quella analitica l’IRPEF progressiva dal 23% più le addizionali. Il confronto va condotto sull’imposta finale, pesando anche l’IVA sugli acquisti indetraibile e le detrazioni IRPEF personali che nel forfettario restano inutilizzate.
Uscita e decadenza dal regime
Superamento di 85.000 senza superare 100.000 euro: il regime cessa dall’anno successivo.
Superamento di 100.000 euro: fuoriuscita immediata nell’anno in corso, con obbligo di IVA dall’operazione che determina lo sforamento.
Sopravvenienza di una causa ostativa: il regime cessa dall’anno successivo.
In sintesi
Il regime forfettario 2026 conferma il proprio assetto: soglia di 85.000 euro, imposta sostitutiva al 15% (5% per le nuove attività nei primi cinque anni), reddito determinato tramite coefficienti ATECO, esonero da IVA e IRAP e adempimenti minimi, con fatturazione elettronica obbligatoria. Resta molto vantaggioso per attività con costi contenuti, ma va scelto dopo una verifica personalizzata. Lo Studio Ponchio è a disposizione per valutare la convenienza nel caso specifico e gestire accesso, adempimenti ed eventuale uscita.
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