La plusvalenza realizzata da un privato con la vendita di un terreno edificabile è sempre imponibile, qualunque sia la durata del possesso. Il nodo pratico è la corretta determinazione della base e dei costi ammessi.
La plusvalenza realizzata con la cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria è sempre imponibile come reddito diverso, a prescindere dal periodo di possesso. La qualificazione urbanistica del terreno al momento della vendita è dirimente: ai fini delle imposte sui redditi, un’area è edificabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione degli strumenti attuativi.
La plusvalenza è data dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il prezzo di acquisto, aumentato di ogni altro costo inerente (oneri di acquisto, spese notarili, eventuali costi di urbanizzazione e altri oneri direttamente collegati) e rivalutato in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per i terreni ricevuti in successione si assume il valore dichiarato nella dichiarazione di successione, o in seguito definito e liquidato, aumentato dell’imposta di successione e di ogni altro costo successivo inerente. Per quelli ricevuti in donazione, nelle cessioni effettuate dal 31 dicembre 2024, si assume il costo sostenuto dal donante, aumentato dell’imposta sulle donazioni e di ogni altro costo successivo inerente. La plusvalenza è soggetta a tassazione separata, salvo opzione per la tassazione ordinaria nella dichiarazione dei redditi. Non è invece possibile chiedere al notaio l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% prevista per le cessioni di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni: dal 1° gennaio 2007 i terreni edificabili ne sono esclusi.
Dal 2025 la rideterminazione del valore dei terreni è a regime. Per i terreni posseduti al 1° gennaio di ciascun anno, entro il 30 novembre dello stesso anno occorre redigere e giurare la perizia di stima e versare l’imposta sostitutiva del 18% sull’intero valore periziato; il versamento può essere ripartito in tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima. Per i terreni posseduti al 1° gennaio 2026 il termine è il 30 novembre 2026. Il valore periziato si assume in luogo del costo o valore di acquisto; il costo della perizia, se rimasto a carico del contribuente, è portato in aumento del valore di acquisto. È una scelta da ponderare per tempo, confrontando il costo della rivalutazione con il risparmio atteso.
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