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Contenzioso e riscossione

Notifica della cartella valida senza seconda raccomandata

Sul perfezionamento della notifica della cartella la giurisprudenza distingue le ipotesi. Sapere quando la seconda raccomandata non serve orienta la strategia difensiva.

22 luglio 2026A cura dello Studio PonchioLettura 3 min

La regolarità della notifica è spesso il primo terreno di verifica quando si riceve una cartella. La disciplina distingue la notifica diretta a mezzo posta dalle notifiche effettuate tramite messo o ufficiale, con regole di perfezionamento differenti.

Per imprese e professionisti la cartella è notificata di regola al domicilio digitale (art. 26, secondo comma, d.P.R. 602/1973 e art. 60-ter d.P.R. 600/1973): in questo caso la verifica riguarda l’indirizzo utilizzato (INI-PEC, INAD o domicilio digitale speciale), le ricevute di accettazione e consegna e, in caso di casella satura o inattiva, il secondo tentativo e il deposito telematico.

Quando la seconda raccomandata non è richiesta

Nella notifica diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (art. 26, primo comma, d.P.R. 602/1973) si applicano le regole del servizio postale ordinario: la consegna al destinatario, a persona di famiglia, addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, o al portiere, perfeziona la notifica alla data dell’avviso di ricevimento, senza seconda raccomandata informativa (Cass. n. 12083/2016; Corte cost. n. 175/2018). La raccomandata informativa è invece richiesta nella notifica tramite messo quando il consegnatario non è il destinatario (art. 60, primo comma, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973), nella notifica tramite ufficiale giudiziario per la consegna al portiere o al vicino (art. 139, quarto comma, c.p.c.) e in quella a mezzo posta regolata dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, quando l’atto è consegnato a persona diversa dal destinatario (art. 7) o questi è temporaneamente assente (art. 8, con la prova dell’avviso di ricevimento della CAD: Cass. SS.UU. n. 10012/2021).

La difesa

Contestare un vizio di notifica richiede di ricostruire con precisione le modalità concrete dell’atto e i relativi riscontri (relata, avvisi di ricevimento). Un’analisi rigorosa evita eccezioni infondate e valorizza quelle realmente decisive.

Fonti
  • Art. 26 d.P.R. 602/1973: notifica della cartella di pagamento.
  • Cass. SS.UU. 15 aprile 2021, n. 10012 (notifica postale ex l. 890/1982, temporanea assenza, prova della CAD); Cass. sez. trib. 10 giugno 2016, n. 12083 (notifica diretta ex art. 26: regole del servizio postale ordinario); Corte cost. 23 luglio 2018, n. 175.
  • Art. 60 e art. 60-ter d.P.R. 600/1973; artt. 7 e 8 l. 890/1982.
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