Concordato preventivo biennale: come funziona e a chi conviene
TEMA D.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, come modificato dal d.lgs. 81/2025, dal d.l. 38/2026 conv. L. 88/2026 e dal d.lgs. 148/2026 — guida operativa aggiornata a settembre 2026
Il concordato preventivo biennale è un accordo con il quale un contribuente soggetto agli indici sintetici di affidabilità fiscale accetta, per due periodi d’imposta, un reddito d’impresa o di lavoro autonomo e un valore della produzione netta proposti dall’Agenzia delle entrate. Su quei valori si calcolano imposte sui redditi, IRAP e contributi, qualunque sia il risultato effettivo. Per il biennio 2026-2027 si aderisce entro lunedì 2 novembre 2026.
Che cos’è il concordato preventivo biennale
L’istituto è disciplinato dagli articoli da 6 a 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, in attuazione dell’articolo 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Il testo è stato riscritto in più punti dal decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, dal decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, dall’articolo 7-bis del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88 e, da ultimo, dall’articolo 28 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal biennio d’imposta 2026-2027, cioè proprio dal biennio di cui questa guida si occupa; lo stesso decreto, all’articolo 29, riserva a chi rinnova l’adesione un regime di imposta sostitutiva per i periodi d’imposta dal 2020 al 2023. Chi legge oggi una guida redatta nel 2024 sta leggendo, in buona parte, norme non più vigenti.
Il meccanismo è semplice nella struttura e delicato nell’applicazione. L’Agenzia delle entrate elabora, sulla base dei dati dichiarati e dell’esito degli ISA, una proposta di reddito per due annualità. Il contribuente la accetta o la rifiuta: non è ammessa trattativa. Se l’accetta, dichiara per il biennio i valori concordati e su quelli assolve le imposte dirette, l’IRAP e la contribuzione obbligatoria, indipendentemente da quanto abbia effettivamente prodotto.
Il concordato non è una definizione del passato né una sanatoria. Non chiude annualità pregresse, non estingue contenziosi in corso e non copre l’imposta sul valore aggiunto. È, in senso proprio, uno strumento di adempimento collaborativo che scambia certezza del carico fiscale contro rinuncia alla tassazione del risultato effettivo.
Concordato biennale: come funziona, passo per passo
Dalla dichiarazione alla proposta
Il punto di partenza è il periodo d’imposta 2025. Il contribuente compila il modello ISA relativo al 2025 e il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini del concordato, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 71684 del 27 febbraio 2026. Il calcolo si esegue con l’applicativo «Il tuo ISA 2026 CPB», reso disponibile entro il 15 maggio 2026 per effetto del citato decreto-legge n. 38 del 2026.
La metodologia di elaborazione della proposta è stata approvata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 maggio 2026, pubblicato nel supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2026. Muove dal reddito dichiarato per il 2025, rettificato secondo gli articoli 15 e 16 del d.lgs. n. 13 del 2024 — vale a dire depurato di plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti e redditi da partecipazione — e lo confronta con gli indicatori di affidabilità, con i risultati dell’ultimo triennio e con la redditività settoriale di riferimento. L’articolo 2, comma 3, del decreto precisa che per le rivalutazioni prospettiche sono utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del prodotto interno lordo. È importante fissare il punto: il confronto non si fa mai con il reddito dichiarato grezzo, ma con quello rettificato.
La gradualità prevista per il 2026
L’articolo 7 del decreto ministeriale introduce una regola che incide direttamente sull’importo della proposta e che va conosciuta prima di qualunque simulazione. Al fine di garantire il graduale raggiungimento della piena affidabilità al termine del biennio, la proposta per il 2026 tiene conto del reddito dichiarato per il 2025 e, nella misura del 50 per cento, del maggiore reddito individuato con la metodologia. La stessa regola vale per il valore della produzione netta ai fini IRAP.
In termini pratici: se la metodologia individua per il 2026 un reddito superiore a quello dichiarato per il 2025, solo metà di quell’incremento confluisce nella proposta del primo anno. La riduzione opera per tutti i contribuenti, indipendentemente dal punteggio ISA conseguito.
I tetti alla proposta
Su un piano distinto operano i limiti posti dall’articolo 9, comma 3-bis, del d.lgs. n. 13 del 2024, introdotto dall’articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2025. La proposta non può eccedere il reddito dichiarato nel periodo precedente, rettificato, oltre le seguenti misure: 10 per cento per chi ha punteggio ISA pari a 10; 15 per cento per punteggio pari o superiore a 9 e inferiore a 10; 25 per cento per punteggio pari o superiore a 8 e inferiore a 9. L’articolo 7-bis del d.l. n. 38 del 2026 ha esteso il criterio ai contribuenti meno affidabili, che prima ne erano privi: 30 per cento per punteggio pari o superiore a 6 e inferiore a 8, 35 per cento per punteggio pari o superiore a 1 e inferiore a 6.
Il comma 3-ter contiene però una clausola che va letta con attenzione: i tetti non operano quando la proposta così contenuta risulterebbe inferiore ai valori di riferimento settoriali elaborati con la metodologia ministeriale. Il limite, in altri termini, non è un diritto incondizionato a una proposta contenuta.
Gradualità e tetti hanno fonte diversa — l’una ministeriale, gli altri legislativi — e il decreto non ne disciplina l’ordine di applicazione. Entrambi i vincoli devono essere rispettati: in concreto opera quello che conduce al valore inferiore, e il tetto di legge funziona come limite massimo assoluto, non come misura della proposta.
Le riduzioni per sospensione dell’attività
L’articolo 5 del decreto ministeriale consente di segnalare eventi straordinari verificatisi nel 2026 e prima dell’adesione, che riducono la proposta relativa a quell’anno: 10 per cento se la sospensione dell’attività è durata fra trenta e sessanta giorni; 20 per cento se superiore a sessanta e fino a centoventi giorni; 30 per cento se superiore a centoventi giorni. Gli eventi rilevanti sono quelli indicati alle lettere a), b), e) ed f) dell’articolo 4 del decreto. È una possibilità che nella pratica viene spesso trascurata e che merita una verifica preliminare.
Che cosa si accetta esattamente
Si accettano tre grandezze: il reddito d’impresa o di lavoro autonomo per il 2026 e per il 2027, e il corrispondente valore della produzione netta ai fini IRAP. L’accettazione è integrale e riguarda entrambe le annualità: non si può concordare un anno solo.
Le perdite fiscali pregresse possono ridurre il reddito concordato secondo le ordinarie regole degli articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi. Resta fermo, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, che il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro: il limite riguarda l’imponibile residuo dopo lo scomputo delle perdite, non la proposta in sé, e la distinzione conta per chi ha perdite riportabili di importo rilevante. Il coordinamento fra utilizzo delle perdite e opzione per l’imposta sostitutiva va verificato caso per caso: è un profilo su cui la prassi non è ancora del tutto assestata.
Come si aderisce e con quali versamenti
L’adesione si perfeziona per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, compilando l’apposito quadro del modello Redditi 2026 ovvero il modello CPB autonomo. Entro lo stesso termine si può anche comunicare la rinuncia.
L’articolo 20 del d.lgs. n. 13 del 2024 impone una maggiorazione sull’acconto limitatamente al primo periodo d’imposta di adesione, e solo se l’acconto è determinato con il metodo storico: 10 per cento sulla differenza positiva fra reddito concordato e reddito dichiarato per il periodo precedente rettificato, e 3 per cento sull’analoga differenza ai fini IRAP. La maggiorazione si versa con la seconda o unica rata dell’acconto. Non è dovuta per la seconda annualità del biennio: chi aderisce ora la calcolerà per il 2026 e non per il 2027. L’Agenzia delle entrate, con risposta pubblicata il 3 giugno 2026, ha inoltre chiarito che non è dovuta da chi rinnova per il 2026-2027 dopo il biennio 2024-2025 senza soluzione di continuità.
Chi può aderire al concordato preventivo biennale 2026-2027
Il requisito di accesso
Possono aderire i contribuenti tenuti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale che li abbiano effettivamente applicati per il periodo d’imposta 2025. Chi per il 2025 è risultato escluso dagli ISA — per inizio o cessazione attività, per una causa di esclusione ordinaria, per l’adesione al regime forfetario — resta fuori.
L’articolo 10, comma 2, aggiunge una condizione di regolarità debitoria. Non accede chi, al 31 dicembre 2025, aveva debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o debiti contributivi definitivamente accertati per un ammontare complessivo pari o superiore a 5.000 euro, comprensivo di interessi e sanzioni. La condizione è recuperabile: basta estinguere i debiti in misura tale che il residuo scenda sotto la soglia prima di accettare la proposta. Non concorrono al calcolo i debiti sospesi né quelli oggetto di rateazione regolarmente in corso.
Le cause di esclusione
L’articolo 11 elenca le fattispecie che precludono l’accesso anche a chi possiede i requisiti. Sono, in sintesi: l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti, in presenza dell’obbligo; la condanna, anche per patteggiamento, per uno dei reati previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile o dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta; il conseguimento, nel periodo precedente, di redditi in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in misura superiore al 40 per cento del reddito d’impresa o di lavoro autonomo; l’adesione al regime forfetario nel primo anno del biennio; l’effettuazione, nel primo anno del biennio, di operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda, ovvero — per le società e associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico — modifiche della compagine sociale che ne aumentino il numero dei soci o associati.
In caso di rinnovo dell’adesione la causa di esclusione legata all’aumento del numero dei soci o associati non opera se il nuovo socio o associato, nell’anno precedente, ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi) oppure ha conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro. La salvaguardia è stata inserita nell’articolo 11, comma 1, lettera b-quater), dall’articolo 28, comma 1, lettera b), numero 1.1), del d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148, con applicazione dal biennio 2026-2027. Due precisazioni, perché il punto si presta a equivoci: la salvaguardia opera solo nel rinnovo, non alla prima adesione; e la soglia di 35.000 euro riguarda solo il reddito d’impresa o di lavoro autonomo del nuovo entrante, mentre per i redditi di lavoro dipendente e assimilati non è previsto alcun tetto.
Il d.lgs. n. 81 del 2025 ha aggiunto due ipotesi speculari che riguardano il lavoro autonomo associato: il professionista che partecipa a un’associazione professionale, a una società tra professionisti o a una società tra avvocati è escluso se l’ente partecipato non aderisce per i medesimi periodi; e l’ente è escluso se non aderiscono tutti i soci o associati che dichiarano individualmente reddito di lavoro autonomo. È una regola di allineamento che, nella pratica di studio, impone di decidere collegialmente e non individualmente. L’articolo 28, comma 1, lettera b), numeri 1.2) e 1.3), del d.lgs. n. 148 del 2026 ha però ristretto sensibilmente la portata di entrambe le ipotesi: dal biennio 2026-2027 esse operano solo se le attività sono riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale applicato individualmente dal contribuente. Chi era escluso per la sola partecipazione a un ente cui si applica un indice diverso dal proprio può quindi accedere al concordato.
Chi ha già un concordato in corso
Non può aderire al biennio 2026-2027 chi ha in essere una proposta accettata per il 2025-2026: per costoro il 2026 è già concordato e la prima finestra utile sarà quella per il biennio 2027-2028. Possono invece aderire, oltre a chi non ha mai concordato, coloro che hanno concluso il biennio 2024-2025.
Per questi ultimi la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 4/E del 6 luglio 2026 ha segnalato un effetto poco intuitivo: per il 2025, essendo il reddito già definito dal concordato, non è consentito dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio ISA. Chi rinnova, quindi, si presenta al nuovo biennio con il punteggio che ha, e da quel punteggio dipendono sia il tetto alla proposta sia l’aliquota dell’imposta sostitutiva.
Il concordato conviene ai forfettari?
La domanda è fra le più cercate, ma la risposta oggi è netta: i contribuenti in regime forfetario non possono aderire al concordato preventivo biennale. L’articolo 7 del d.lgs. 12 giugno 2025, n. 81 ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2025, l’intero Capo III del Titolo II del d.lgs. n. 13 del 2024, che conteneva gli articoli da 23 a 33 — compreso l’articolo 31-bis — dedicati al concordato dei contribuenti forfettari.
L’istituto era nato come sperimentazione per il solo periodo d’imposta 2024 e su base annuale, non biennale. Chi aderì per il 2024 ha esaurito lì gli effetti. Dal 2025 il concordato è tornato a essere ciò che era stato concepito: uno strumento riservato ai soggetti ISA.
Ne discende una conseguenza pratica che merita di essere esplicitata. Chi ha applicato il regime forfetario nel 2025 non ha applicato gli ISA per quel periodo e non soddisfa il requisito di accesso: è quindi fuori anche dal biennio 2026-2027, pur avendo eventualmente abbandonato il forfetario dal 2026. Viceversa, chi è fuoriuscito dal forfetario già nel corso del 2025 — per esempio per superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi, che determina la cessazione immediata del regime — e ha quindi applicato gli ISA per il 2025, può valutare l’adesione.
Che cosa succede se guadagno di più
Il maggior reddito effettivo non rileva ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dei contributi previdenziali obbligatori (articolo 19, comma 1). È il vero incentivo dell’istituto: la crescita realizzata nel biennio non viene tassata.
Occorrono però tre precisazioni che spesso mancano.
La prima riguarda l’IVA. L’articolo 18 stabilisce che il concordato non produce effetti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, che continua ad applicarsi secondo le regole ordinarie sulle operazioni effettivamente poste in essere, con tutti i relativi adempimenti. Un maggior volume d’affari resta interamente rilevante ai fini IVA.
La seconda riguarda i contributi. La norma consente comunque al contribuente di versare la contribuzione sul reddito effettivo, se superiore a quello concordato. È una facoltà, non un obbligo, e va soppesata in funzione dell’anzianità contributiva e del calcolo della futura pensione.
La terza riguarda il reddito effettivo come parametro esterno. L’articolo 35, comma 2, prevede che, per il riconoscimento di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi natura — anche non tributaria — ancorati a requisiti reddituali, si tenga conto del reddito effettivo e non di quello concordato. Lo stesso vale ai fini ISEE. Chi conta su prestazioni sociali agevolate non ne trae, da questo lato, alcun vantaggio.
L’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato
L’articolo 20-bis consente di assoggettare a imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e delle relative addizionali la parte di reddito concordato che eccede il reddito effettivo dichiarato per il periodo precedente, rettificato. Le aliquote dipendono dal punteggio ISA del periodo antecedente al biennio: 10 per cento per punteggio pari o superiore a 8; 12 per cento per punteggio pari o superiore a 6 e inferiore a 8; 15 per cento per punteggio inferiore a 6.
Il d.lgs. n. 81 del 2025 ha però introdotto una soglia. Sulla parte di eccedenza che supera 85.000 euro, e limitatamente a essa, l’imposta resta sostitutiva ma si applica con l’aliquota di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), del testo unico — il 43 per cento — per i soggetti IRPEF, e con quella di cui all’articolo 77 del medesimo testo unico — il 24 per cento — per i soggetti IRES. Non si tratta quindi di concorso al reddito complessivo con tassazione ordinaria: la differenza è rilevante, perché l’imposta continua ad assorbire le addizionali e a restare estranea alla progressività. L’opzione, per le società e le associazioni, è esercitata dall’ente e vincola i soci, che versano pro quota.
Che cosa succede se guadagno di meno
Questo è il punto che decide la maggior parte delle valutazioni. Se il reddito effettivo scende sotto quello concordato, imposte e contributi restano dovuti sul concordato. Il minor reddito effettivo è irrilevante esattamente come lo è il maggiore. Non esiste conguaglio, non esiste rimborso, non esiste rinegoziazione.
Una via d’uscita legata al calo di reddito esiste, ma è stretta. L’articolo 19, comma 2, prevede che il concordato cessi di produrre effetti quando ricorrono circostanze eccezionali, individuate con decreto ministeriale, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli concordati. Le due condizioni sono cumulative: serve la circostanza tipizzata e lo scostamento oltre soglia. Restano naturalmente ferme, come precisa lo stesso articolo 4 del decreto ministeriale, le autonome cause di cessazione e di decadenza previste dagli articoli 21 e 22.
Le circostanze elencate dall’articolo 4 del decreto dell’11 maggio 2026 sono tassative e vanno documentate: eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1; altri eventi di natura straordinaria che abbiano reso i locali totalmente o parzialmente inagibili, danneggiato le scorte di magazzino fino a causare la sospensione del ciclo produttivo, impedito l’accesso ai locali o determinato la sospensione dell’attività per l’interruzione dell’attività dell’unico o principale cliente; liquidazione ordinaria, coatta amministrativa o giudiziale; cessione in affitto dell’unica azienda; sospensione dell’attività comunicata alla camera di commercio; sospensione dell’esercizio della professione comunicata all’ordine, agli enti previdenziali o alle casse. Per il biennio 2026-2027 è stata aggiunta una lettera g), relativa agli impatti economici negativi correlati ai conflitti armati e alla situazione geopolitica nell’area mediorientale, comprovati dall’incremento nell’anno dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, superiore al 5 per cento.
Va detto con chiarezza: il semplice calo del fatturato non è una circostanza eccezionale. La perdita di quote di mercato, la contrazione dei margini, l’uscita di un socio operativo, una scelta imprenditoriale sbagliata non aprono alcuna via d’uscita. Il rischio è interamente a carico di chi aderisce.
Come si esce: cessazione e decadenza
Cessazione
La cessazione, disciplinata dall’articolo 21 e dall’articolo 19, comma 2, opera dal periodo d’imposta in cui si verifica l’evento e lascia impregiudicato l’anno già concluso. Oltre alle circostanze eccezionali già viste, le ipotesi principali sono: la cessazione dell’attività; la modifica dell’attività esercitata, salvo che al nuovo codice si applichi il medesimo indice sintetico; l’adesione al regime forfetario; le operazioni di fusione, scissione e conferimento d’azienda o le modifiche della compagine sociale che ne aumentino il numero dei componenti; la dichiarazione di ricavi o compensi superiori al limite ISA maggiorato del 50 per cento, ossia oltre 7.746.853,50 euro. Chi dichiara ricavi superiori a 5.164.569 euro senza raggiungere quest’ultima soglia esce dagli ISA ma resta nel concordato.
La stessa salvaguardia vale per la cessazione: in caso di rinnovo le modifiche della compagine sociale non la determinano se il nuovo socio o associato, nell’anno precedente, ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati oppure ha conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro (articolo 21, comma 1, lettera b-ter, del d.lgs. n. 13 del 2024, come modificato dall’articolo 28, comma 1, lettera f), numero 1), del d.lgs. n. 148 del 2026, con applicazione dal biennio 2026-2027). Con la stessa simmetria sono state modificate le lettere b-quinquies) e b-sexies) del medesimo articolo 21: le cause di cessazione legate alle associazioni professionali, alle società tra professionisti e alle società tra avvocati operano ora solo se le attività sono riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale.
Decadenza
La decadenza è cosa ben diversa e più severa: travolge entrambi i periodi d’imposta del biennio. L’articolo 22, nel testo risultante dall’articolo 28, comma 1, lettera g), del d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148, applicabile dal biennio 2026-2027, la ricollega: all’accertamento — nei periodi d’imposta oggetto del concordato o in quello precedente — di attività non dichiarate o di passività inesistenti o indeducibili per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi o compensi dichiarati (lettera a); alla presenza, accertata nel periodo d’imposta precedente a quelli oggetto del concordato, di errori od omissioni nei dati comunicati ai fini della proposta, tali che il reddito o il valore netto della produzione calcolati sui dati corretti risultino superiori di almeno il 30 per cento rispetto a quelli concordati (lettera b); alla commissione di altre violazioni «di non lieve entità», che il decreto ha reso causa autonoma alla lettera c); e all’omesso versamento delle somme dovute in base al concordato (lettera e).
Su quest’ultimo punto la norma concede una sola opportunità di rimedio: il pagamento entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità di cui all’articolo 36-bis, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Deve trattarsi di pagamento integrale: la rateazione non evita la decadenza. Il ravvedimento eseguito prima di ricevere la comunicazione, invece, la esclude.
Le «violazioni di non lieve entità» sono tipizzate dal comma 2: fattispecie penalmente rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 74 del 2000; comunicazione inesatta o incompleta dei dati ISA tale da determinare un minor reddito concordato superiore al 30 per cento; omessa dichiarazione dei redditi, del sostituto d’imposta o IVA; tre o più violazioni, commesse in giorni diversi, in materia di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi; mancata esibizione di documenti e registri in sede di accesso; manomissione o omessa installazione dei registratori telematici.
Due ipotesi del testo previgente non figurano più fra le cause di decadenza, perché le lettere che le contenevano sono state sostituite: la modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi che determinasse una diversa quantificazione rispetto ai valori accettati (vecchia lettera b) e l’indicazione in dichiarazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati (vecchia lettera c). È stata inoltre soppressa la lettera d), che ricollegava la decadenza al ricorrere di una delle ipotesi dell’articolo 11 o al venir meno dei requisiti dell’articolo 10, comma 2.
Se il concordato decade, resta comunque dovuto quanto determinato sul maggiore fra reddito concordato e reddito effettivo: il contribuente perde i benefici ma non il vincolo. È l’esito peggiore possibile ed è la ragione per cui l’adesione va accompagnata da una verifica preventiva della regolarità formale e sostanziale della posizione.
Il comma 3-bis inserito nell’articolo 19 del d.lgs. n. 13 del 2024 dall’articolo 28 del d.lgs. n. 148 del 2026 apre un canale che prima non esisteva: se con dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 si rimuovono errori od omissioni nei dati comunicati, il reddito concordato è rideterminato sui dati corretti e le sanzioni correlate — compresa quella dell’articolo 8 del d.lgs. n. 471 del 1997 — sono definibili con ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.
Accanto alla cessazione e alla decadenza esiste, dal biennio 2026-2027, un terzo regime. L’articolo 28, comma 1, lettera a) e lettera b), numero 2), del d.lgs. n. 148 del 2026 ha inserito nel d.lgs. n. 13 del 2024 due disposizioni nuove: l’articolo 10, comma 2-bis, per cui l’adesione prestata in assenza dei requisiti di accesso è priva di effetti; e l’articolo 11, comma 1-bis, per cui è priva di effetti anche l’adesione prestata in presenza di una causa di esclusione. Non è né cessazione né decadenza: è inefficacia originaria. Non occorre un atto dell’Agenzia che la dichiari e non opera la salvaguardia dell’anno già concluso propria della cessazione. È la ragione per cui la verifica dei requisiti e delle cause di esclusione va compiuta prima di aderire, e documentata.
I benefici che si ottengono aderendo
L’articolo 34 dispone che, nei confronti di chi aderisce, non possono essere effettuati gli accertamenti di cui all’articolo 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 — quindi né l’analitico-induttivo né l’induttivo puro — salvo che dall’attività istruttoria emergano cause di decadenza. Restano invece pienamente esercitabili i poteri istruttori, gli accertamenti ai fini IVA, le indagini finanziarie e le contestazioni fondate su altre disposizioni.
L’articolo 19, comma 3, riconosce inoltre a tutti gli aderenti, a prescindere dal punteggio ISA conseguito, i benefici del regime premiale previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96: esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti fino a 70.000 euro annui per l’IVA e 50.000 euro per imposte dirette e IRAP; esonero dal visto o dalla garanzia per i rimborsi IVA fino a 70.000 euro annui; esclusione dalla disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; esclusione degli accertamenti fondati su presunzioni semplici; riduzione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’accertamento; esclusione dell’accertamento sintetico, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi quello dichiarato.
In caso di rinnovo dell’adesione l’articolo 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 13 del 2024 — inserito dall’articolo 28, comma 1, lettera c), del d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148, con applicazione dal biennio 2026-2027 — eleva tre di questi benefici: l’esonero dal visto per la compensazione sale a 100.000 euro annui per l’IVA e a 70.000 euro per imposte dirette e IRAP; l’esonero dal visto o dalla garanzia per i rimborsi IVA sale a 100.000 euro annui; la riduzione dei termini di decadenza per l’accertamento diventa un’anticipazione di due anni anziché di uno. Chi rinnova per il 2026-2027 applica dunque le soglie maggiorate; chi aderisce per la prima volta resta alle soglie ordinarie dell’articolo 19, comma 3.
Il comma 2 dell’articolo 34 completa il quadro dal lato opposto: verso chi non aderisce o decade, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza programmano un’intensificazione dell’attività di controllo, con impiego di tutte le banche dati disponibili, compresa l’anagrafe dei rapporti finanziari. È un dato di contesto di cui prendere atto, non un argomento per aderire.
In pratica: il ragionamento di convenienza
La valutazione si costruisce su tre confronti, nell’ordine. Una premessa vale per tutti gli esempi che seguono: il termine di paragone non è mai il reddito dichiarato grezzo, ma quello rettificato ai sensi degli articoli 15 e 16, e le proposte indicate sono quelle già elaborate dall’Agenzia, dunque comprensive della gradualità dell’articolo 7 del decreto ministeriale.
Primo confronto: la proposta contro la previsione. Si mette accanto al reddito proposto la previsione ragionata del reddito 2026 e 2027, costruita su portafoglio ordini, contratti pluriennali, andamento dei primi mesi, investimenti programmati e uscite di personale già note. Non su una proiezione lineare del 2025.
Secondo confronto: il costo fiscale delle due alternative. Si consideri un’impresa individuale in contabilità semplificata con reddito 2025 rettificato di 60.000 euro e punteggio ISA 8,5, cui venga proposto per il 2026 un reddito di 72.000 euro. Il tetto di legge è rispettato: con punteggio compreso fra 8 e 9 l’incremento non può superare il 25 per cento, cioè 75.000 euro. L’eccedenza concordata è di 12.000 euro.
Optando per l’imposta sostitutiva al 10 per cento, su quei 12.000 euro si versano 1.200 euro. In assenza di opzione, gli stessi 12.000 euro si collocano interamente oltre la soglia di 50.000 euro e scontano l’aliquota marginale IRPEF del 43 per cento — gli scaglioni 2026 sono 23 per cento fino a 28.000 euro, 33 per cento da 28.000 a 50.000 euro, 43 per cento oltre — pari a 5.160 euro. Il confronto è per difetto: a questi 5.160 euro vanno aggiunte le addizionali regionale e comunale, che l’imposta sostitutiva invece assorbe, e che a seconda del domicilio fiscale possono valere qualche centinaio di euro. I contributi previdenziali, si noti, restano commisurati a 72.000 euro in entrambi gli scenari: l’imposta sostitutiva non incide sulla base contributiva.
Terzo confronto: il costo dell’errore di previsione. Lo stesso contribuente, con concordato a 72.000 euro, chiuda il 2026 con un reddito effettivo di 45.000 euro. L’IRPEF dovuta sul concordato è di 23.160 euro (6.440 più 7.260 più 9.460 sui tre scaglioni); quella che sarebbe stata dovuta sul reddito effettivo è di 12.050 euro (6.440 più 5.610). Il maggior onere è di 11.110 euro di sola IRPEF, ai quali si aggiungono le addizionali, l’IRAP se dovuta e i contributi, anch’essi calcolati su 72.000 euro. Lo scostamento è del 37,5 per cento e supera quindi il 30 per cento richiesto dall’articolo 19, comma 2, ma la cessazione non opera se il calo non è riconducibile a una delle circostanze eccezionali tipizzate.
Come agiscono insieme gradualità e tetto. Un professionista con punteggio ISA 5,2 e reddito 2025 rettificato di 40.000 euro riceve una proposta che si costruisce così. Se la metodologia individua per il 2026 un reddito di 62.000 euro, il maggior reddito è di 22.000 euro: per effetto dell’articolo 7 del decreto ministeriale ne rileva la metà, cioè 11.000 euro, e la proposta è di 51.000 euro. Il tetto del 35 per cento previsto per i punteggi inferiori a 6 consentirebbe fino a 54.000 euro, e quindi in questo caso non morde. Sull’eccedenza di 11.000 euro l’imposta sostitutiva al 15 per cento vale 1.650 euro, contro i 3.730 euro di IRPEF ordinaria (3.300 euro sui 10.000 euro compresi fra 40.000 e 50.000 al 33 per cento, 430 euro sui 1.000 euro eccedenti al 43 per cento), oltre addizionali.
Se invece la metodologia individuasse 100.000 euro, il maggior reddito sarebbe di 60.000 euro e la gradualità porterebbe a 70.000 euro: qui interverrebbe il tetto di legge, che riporta la proposta a 54.000 euro. È il caso in cui il limite dell’articolo 9, comma 3-bis, svolge la sua funzione. Resta fermo che in entrambi gli scenari la base contributiva sale al livello concordato.
Quando il concordato non conviene
Esistono situazioni in cui l’adesione è, per il contribuente, una scelta sfavorevole. Vale la pena elencarle senza attenuazioni.
Quando il 2025 è stato un anno anomalo in positivo. Una commessa straordinaria, un anno con margini eccezionali, un recupero di crediti: la proposta parte da lì e proietta su due anni una redditività non ripetibile.
Quando è già programmata una contrazione. Perdita annunciata di un cliente principale, scadenza di un contratto pluriennale non rinnovato, uscita di un collaboratore chiave, apertura di un concorrente. Sono eventi prevedibili che non integrano circostanze eccezionali e che quindi restano interamente a carico dell’aderente.
Quando sono in corso investimenti rilevanti. Ammortamenti crescenti, oneri finanziari, costi di avviamento di una nuova linea: il reddito effettivo scende mentre il concordato resta fermo. Va peraltro considerato che il d.l. n. 38 del 2026 ha reso irrilevante, ai fini del reddito concordato, la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing spettante ai sensi della legge di bilancio 2026, con corrispondente variazione del reddito concordato.
Quando la posizione fiscale non è pienamente in ordine. Dichiarazioni omesse nel triennio, debiti definitivamente accertati vicini alla soglia, contestazioni pendenti sui corrispettivi telematici, dati ISA compilati con approssimazione: il rischio di decadenza retroattiva sull’intero biennio è concreto e l’esito è peggiore della non adesione.
Quando servono i requisiti reddituali effettivi. Chi accede a prestazioni sociali agevolate, bonus o detrazioni parametrate al reddito deve ricordare che l’articolo 35, comma 2, impone comunque il riferimento al reddito effettivo.
Quando l’attività è per sua natura discontinua. Professioni legate a incarichi giudiziari o a commesse pubbliche, attività stagionali esposte al clima, settori ciclici: la volatilità è strutturale e il concordato la trasforma in rischio fiscale.
L’imposta sostitutiva 2020-2023 per chi rinnova
Per chi rinnova l’adesione, il d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ha introdotto, all’articolo 29, un regime che per molti contribuenti è la ragione economica stessa del rinnovo, e che va valutato prima del 2 novembre 2026, perché presuppone il rinnovo tempestivo. I soggetti ISA che rinnovano nei termini l’adesione per il biennio 2026-2027 possono assoggettare a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP i periodi d’imposta dal 2020 al 2023.
La base imponibile non è il reddito dichiarato, ma l’incremento di quel reddito: la differenza fra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato per ciascuna annualità e lo stesso reddito aumentato di una percentuale che dipende dal punteggio ISA di quell’anno. Analogo criterio vale per il valore della produzione netta ai fini IRAP.
Punteggio ISA dell’annualità
Incremento del reddito
Aliquota sostitutiva sui redditi
10
5%
10%
da 8 a meno di 10
10%
10%
da 6 a meno di 8
20%
12%
da 4 a meno di 6
30%
15%
da 3 a meno di 4
40%
15%
meno di 3
50%
15%
Le aliquote della terza colonna sono quelle fissate dal comma 4 per i periodi d’imposta 2022 e 2023; per le annualità 2020 e 2021 si applicano le medesime aliquote ridotte del 30 per cento, in considerazione della pandemia di COVID-19. L’aliquota IRAP è in ogni caso del 3,9 per cento, calcolata sul corrispondente incremento del valore della produzione netta. In ogni caso l’imposta sostitutiva non può essere inferiore a 1.000 euro per ciascuna annualità.
Un criterio distinto vale per le annualità nelle quali il contribuente non ha applicato gli ISA per una delle cause tipizzate — esclusione legata al COVID-19, non normale svolgimento dell’attività, esercizio di due o più attività non rientranti nel medesimo indice con ricavi delle attività non prevalenti oltre il 30 per cento — e limitatamente ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro che non determinano il reddito con criteri forfetari: l’incremento è fissato al 25 per cento, l’aliquota sui redditi al 12,5 per cento e quella IRAP al 3,9 per cento, il tutto ridotto del 30 per cento salvo che ricorra proprio l’ipotesi dell’esercizio di più attività oltre la soglia del 30 per cento.
Il versamento si esegue in unica soluzione fra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, oppure in un massimo di dieci rate mensili di pari importo, con interessi al tasso legale a decorrere dal 16 marzo 2027. In caso di pagamento rateale l’opzione si perfeziona, per ciascuna annualità, soltanto con il pagamento di tutte le rate.
L’effetto è la preclusione delle rettifiche di cui all’articolo 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972 per le annualità ravvedute. Il regime non si perfeziona se il pagamento è successivo alla notifica di un processo verbale di constatazione, di uno schema di atto di cui all’articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000 o di un atto di recupero di crediti inesistenti; e la preclusione viene meno in caso di decadenza dal concordato, di applicazione di misure cautelari o di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, salve le eccezioni indicate dalla norma, di decadenza dalla rateazione o di dichiarazione infedele sulle cause che giustificano il regime delle annualità anomale.
Un effetto va segnalato al cliente prima che decida, perché si produce per il solo fatto del rinnovo, anche senza avvalersi del ravvedimento: per chi rinnova, i termini di accertamento in scadenza al 31 dicembre 2026 sono prorogati al 31 dicembre 2027. Per le annualità effettivamente ravvedute i termini sono invece prorogati al 31 dicembre 2029.
I termini e le modalità di comunicazione dell’opzione sono demandati a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che, alla data di aggiornamento di questa guida, non risulta ancora emanato. La convenienza dipende dal punteggio ISA di ciascun anno, dall’entità dei redditi dichiarati e dal rischio di accertamento effettivamente in essere: va calcolata annualità per annualità, su dati reali, e non stimata su base astratta.
Scadenze e adempimenti
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’adesione al biennio 2026-2027 va comunicata entro il 31 ottobre 2026, termine differito dal 30 settembre dall’articolo 7-bis del d.l. n. 38 del 2026 convertito dalla legge n. 88 del 2026 e allineato a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. Poiché il 31 ottobre 2026 cade di sabato, per effetto dell’articolo 7, comma 2, lettera l), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 — a norma del quale i versamenti e gli adempimenti, anche solo telematici, che scadono di sabato o in giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo — il termine è lunedì 2 novembre 2026. Per i soggetti con esercizio non solare il termine è l’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.
Entro lo stesso termine va comunicata l’eventuale rinuncia. La maggiorazione sull’acconto, dovuta solo per il 2026, si versa con la seconda o unica rata secondo le ordinarie scadenze; chi rinnova l’adesione non è tenuto a versarla, per effetto del comma 3-bis inserito nell’articolo 20 del d.lgs. n. 13 del 2024 dall’articolo 28 del d.lgs. n. 148 del 2026, applicabile dal biennio 2026-2027. Sempre per chi rinnova, e per lo stesso biennio, sui versamenti rateali delle imposte eseguiti ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 non sono dovuti gli interessi (articolo 14, comma 1-ter, del d.lgs. n. 13 del 2024).
Che cosa fare adesso
Il percorso, per chi voglia decidere con cognizione di causa, è questo.
Entro fine agosto: verifica dei requisiti dell’articolo 10 e delle cause di esclusione dell’articolo 11, con estratto di ruolo e situazione debitoria aggiornata al 31 dicembre 2025, e controllo delle dichiarazioni del triennio 2023-2025.
Entro metà settembre: predisposizione del modello ISA 2025 e acquisizione della proposta con l’applicativo dell’Agenzia; contestuale redazione della previsione economica 2026-2027 su dati aziendali, non su proiezioni automatiche. In questa fase va anche verificato se ricorrano eventi straordinari del 2026 che consentano la riduzione della proposta ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale.
Entro metà ottobre: simulazione comparativa fra tassazione ordinaria e concordato, con e senza opzione per l’imposta sostitutiva, comprensiva dell’effetto contributivo, delle addizionali e dell’impatto sull’acconto; se la posizione debitoria lo richiede, estinzione dei debiti sotto la soglia dei 5.000 euro.
Entro il 2 novembre 2026: decisione e trasmissione telematica.
In ogni caso conviene conservare, in vista di un eventuale controllo, la documentazione della previsione reddituale, le stampe della proposta e dei dati trasmessi, le quietanze di estinzione dei debiti e — se in corso d’anno dovessero verificarsi eventi rilevanti — ogni prova documentale delle circostanze eccezionali.
Le valutazioni contenute in questa guida hanno carattere generale e non sostituiscono l’esame del singolo caso. Lo Studio effettua la simulazione di convenienza confrontando la proposta dell’Agenzia con la previsione del reddito effettivo, e mette per iscritto i presupposti su cui la previsione si fonda. Tuttavia nessuna simulazione elimina il rischio di fondo dell’istituto: il concordato è un impegno biennale su valori fissi, e il margine di errore ricade sul contribuente.
Concordato preventivo biennale: come funziona e a chi conviene
TEMA D.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, come modificato dal d.lgs. 81/2025, dal d.l. 38/2026 conv. L. 88/2026 e dal d.lgs. 148/2026 — guida operativa aggiornata a settembre 2026
Il concordato preventivo biennale è un accordo con il quale un contribuente soggetto agli indici sintetici di affidabilità fiscale accetta, per due periodi d’imposta, un reddito d’impresa o di lavoro autonomo e un valore della produzione netta proposti dall’Agenzia delle entrate. Su quei valori si calcolano imposte sui redditi, IRAP e contributi, qualunque sia il risultato effettivo. Per il biennio 2026-2027 si aderisce entro lunedì 2 novembre 2026.
Che cos’è il concordato preventivo biennale
L’istituto è disciplinato dagli articoli da 6 a 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, in attuazione dell’articolo 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Il testo è stato riscritto in più punti dal decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, dal decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, dall’articolo 7-bis del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88 e, da ultimo, dall’articolo 28 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal biennio d’imposta 2026-2027, cioè proprio dal biennio di cui questa guida si occupa; lo stesso decreto, all’articolo 29, riserva a chi rinnova l’adesione un regime di imposta sostitutiva per i periodi d’imposta dal 2020 al 2023. Chi legge oggi una guida redatta nel 2024 sta leggendo, in buona parte, norme non più vigenti.
Il meccanismo è semplice nella struttura e delicato nell’applicazione. L’Agenzia delle entrate elabora, sulla base dei dati dichiarati e dell’esito degli ISA, una proposta di reddito per due annualità. Il contribuente la accetta o la rifiuta: non è ammessa trattativa. Se l’accetta, dichiara per il biennio i valori concordati e su quelli assolve le imposte dirette, l’IRAP e la contribuzione obbligatoria, indipendentemente da quanto abbia effettivamente prodotto.
Il concordato non è una definizione del passato né una sanatoria. Non chiude annualità pregresse, non estingue contenziosi in corso e non copre l’imposta sul valore aggiunto. È, in senso proprio, uno strumento di adempimento collaborativo che scambia certezza del carico fiscale contro rinuncia alla tassazione del risultato effettivo.
Concordato biennale: come funziona, passo per passo
Dalla dichiarazione alla proposta
Il punto di partenza è il periodo d’imposta 2025. Il contribuente compila il modello ISA relativo al 2025 e il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini del concordato, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 71684 del 27 febbraio 2026. Il calcolo si esegue con l’applicativo «Il tuo ISA 2026 CPB», reso disponibile entro il 15 maggio 2026 per effetto del citato decreto-legge n. 38 del 2026.
La metodologia di elaborazione della proposta è stata approvata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 maggio 2026, pubblicato nel supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2026. Muove dal reddito dichiarato per il 2025, rettificato secondo gli articoli 15 e 16 del d.lgs. n. 13 del 2024 — vale a dire depurato di plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti e redditi da partecipazione — e lo confronta con gli indicatori di affidabilità, con i risultati dell’ultimo triennio e con la redditività settoriale di riferimento. L’articolo 2, comma 3, del decreto precisa che per le rivalutazioni prospettiche sono utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del prodotto interno lordo. È importante fissare il punto: il confronto non si fa mai con il reddito dichiarato grezzo, ma con quello rettificato.
La gradualità prevista per il 2026
L’articolo 7 del decreto ministeriale introduce una regola che incide direttamente sull’importo della proposta e che va conosciuta prima di qualunque simulazione. Al fine di garantire il graduale raggiungimento della piena affidabilità al termine del biennio, la proposta per il 2026 tiene conto del reddito dichiarato per il 2025 e, nella misura del 50 per cento, del maggiore reddito individuato con la metodologia. La stessa regola vale per il valore della produzione netta ai fini IRAP.
In termini pratici: se la metodologia individua per il 2026 un reddito superiore a quello dichiarato per il 2025, solo metà di quell’incremento confluisce nella proposta del primo anno. La riduzione opera per tutti i contribuenti, indipendentemente dal punteggio ISA conseguito.
I tetti alla proposta
Su un piano distinto operano i limiti posti dall’articolo 9, comma 3-bis, del d.lgs. n. 13 del 2024, introdotto dall’articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2025. La proposta non può eccedere il reddito dichiarato nel periodo precedente, rettificato, oltre le seguenti misure: 10 per cento per chi ha punteggio ISA pari a 10; 15 per cento per punteggio pari o superiore a 9 e inferiore a 10; 25 per cento per punteggio pari o superiore a 8 e inferiore a 9. L’articolo 7-bis del d.l. n. 38 del 2026 ha esteso il criterio ai contribuenti meno affidabili, che prima ne erano privi: 30 per cento per punteggio pari o superiore a 6 e inferiore a 8, 35 per cento per punteggio pari o superiore a 1 e inferiore a 6.
Il comma 3-ter contiene però una clausola che va letta con attenzione: i tetti non operano quando la proposta così contenuta risulterebbe inferiore ai valori di riferimento settoriali elaborati con la metodologia ministeriale. Il limite, in altri termini, non è un diritto incondizionato a una proposta contenuta.
Gradualità e tetti hanno fonte diversa — l’una ministeriale, gli altri legislativi — e il decreto non ne disciplina l’ordine di applicazione. Entrambi i vincoli devono essere rispettati: in concreto opera quello che conduce al valore inferiore, e il tetto di legge funziona come limite massimo assoluto, non come misura della proposta.
Le riduzioni per sospensione dell’attività
L’articolo 5 del decreto ministeriale consente di segnalare eventi straordinari verificatisi nel 2026 e prima dell’adesione, che riducono la proposta relativa a quell’anno: 10 per cento se la sospensione dell’attività è durata fra trenta e sessanta giorni; 20 per cento se superiore a sessanta e fino a centoventi giorni; 30 per cento se superiore a centoventi giorni. Gli eventi rilevanti sono quelli indicati alle lettere a), b), e) ed f) dell’articolo 4 del decreto. È una possibilità che nella pratica viene spesso trascurata e che merita una verifica preliminare.
Che cosa si accetta esattamente
Si accettano tre grandezze: il reddito d’impresa o di lavoro autonomo per il 2026 e per il 2027, e il corrispondente valore della produzione netta ai fini IRAP. L’accettazione è integrale e riguarda entrambe le annualità: non si può concordare un anno solo.
Le perdite fiscali pregresse possono ridurre il reddito concordato secondo le ordinarie regole degli articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi. Resta fermo, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, che il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro: il limite riguarda l’imponibile residuo dopo lo scomputo delle perdite, non la proposta in sé, e la distinzione conta per chi ha perdite riportabili di importo rilevante. Il coordinamento fra utilizzo delle perdite e opzione per l’imposta sostitutiva va verificato caso per caso: è un profilo su cui la prassi non è ancora del tutto assestata.
Come si aderisce e con quali versamenti
L’adesione si perfeziona per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, compilando l’apposito quadro del modello Redditi 2026 ovvero il modello CPB autonomo. Entro lo stesso termine si può anche comunicare la rinuncia.
L’articolo 20 del d.lgs. n. 13 del 2024 impone una maggiorazione sull’acconto limitatamente al primo periodo d’imposta di adesione, e solo se l’acconto è determinato con il metodo storico: 10 per cento sulla differenza positiva fra reddito concordato e reddito dichiarato per il periodo precedente rettificato, e 3 per cento sull’analoga differenza ai fini IRAP. La maggiorazione si versa con la seconda o unica rata dell’acconto. Non è dovuta per la seconda annualità del biennio: chi aderisce ora la calcolerà per il 2026 e non per il 2027. L’Agenzia delle entrate, con risposta pubblicata il 3 giugno 2026, ha inoltre chiarito che non è dovuta da chi rinnova per il 2026-2027 dopo il biennio 2024-2025 senza soluzione di continuità.
Chi può aderire al concordato preventivo biennale 2026-2027
Il requisito di accesso
Possono aderire i contribuenti tenuti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale che li abbiano effettivamente applicati per il periodo d’imposta 2025. Chi per il 2025 è risultato escluso dagli ISA — per inizio o cessazione attività, per una causa di esclusione ordinaria, per l’adesione al regime forfetario — resta fuori.
L’articolo 10, comma 2, aggiunge una condizione di regolarità debitoria. Non accede chi, al 31 dicembre 2025, aveva debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o debiti contributivi definitivamente accertati per un ammontare complessivo pari o superiore a 5.000 euro, comprensivo di interessi e sanzioni. La condizione è recuperabile: basta estinguere i debiti in misura tale che il residuo scenda sotto la soglia prima di accettare la proposta. Non concorrono al calcolo i debiti sospesi né quelli oggetto di rateazione regolarmente in corso.
Le cause di esclusione
L’articolo 11 elenca le fattispecie che precludono l’accesso anche a chi possiede i requisiti. Sono, in sintesi: l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti, in presenza dell’obbligo; la condanna, anche per patteggiamento, per uno dei reati previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile o dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta; il conseguimento, nel periodo precedente, di redditi in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in misura superiore al 40 per cento del reddito d’impresa o di lavoro autonomo; l’adesione al regime forfetario nel primo anno del biennio; l’effettuazione, nel primo anno del biennio, di operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda, ovvero — per le società e associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico — modifiche della compagine sociale che ne aumentino il numero dei soci o associati.
In caso di rinnovo dell’adesione la causa di esclusione legata all’aumento del numero dei soci o associati non opera se il nuovo socio o associato, nell’anno precedente, ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi) oppure ha conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro. La salvaguardia è stata inserita nell’articolo 11, comma 1, lettera b-quater), dall’articolo 28, comma 1, lettera b), numero 1.1), del d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148, con applicazione dal biennio 2026-2027. Due precisazioni, perché il punto si presta a equivoci: la salvaguardia opera solo nel rinnovo, non alla prima adesione; e la soglia di 35.000 euro riguarda solo il reddito d’impresa o di lavoro autonomo del nuovo entrante, mentre per i redditi di lavoro dipendente e assimilati non è previsto alcun tetto.
Il d.lgs. n. 81 del 2025 ha aggiunto due ipotesi speculari che riguardano il lavoro autonomo associato: il professionista che partecipa a un’associazione professionale, a una società tra professionisti o a una società tra avvocati è escluso se l’ente partecipato non aderisce per i medesimi periodi; e l’ente è escluso se non aderiscono tutti i soci o associati che dichiarano individualmente reddito di lavoro autonomo. È una regola di allineamento che, nella pratica di studio, impone di decidere collegialmente e non individualmente. L’articolo 28, comma 1, lettera b), numeri 1.2) e 1.3), del d.lgs. n. 148 del 2026 ha però ristretto sensibilmente la portata di entrambe le ipotesi: dal biennio 2026-2027 esse operano solo se le attività sono riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale applicato individualmente dal contribuente. Chi era escluso per la sola partecipazione a un ente cui si applica un indice diverso dal proprio può quindi accedere al concordato.
Chi ha già un concordato in corso
Non può aderire al biennio 2026-2027 chi ha in essere una proposta accettata per il 2025-2026: per costoro il 2026 è già concordato e la prima finestra utile sarà quella per il biennio 2027-2028. Possono invece aderire, oltre a chi non ha mai concordato, coloro che hanno concluso il biennio 2024-2025.
Per questi ultimi la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 4/E del 6 luglio 2026 ha segnalato un effetto poco intuitivo: per il 2025, essendo il reddito già definito dal concordato, non è consentito dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio ISA. Chi rinnova, quindi, si presenta al nuovo biennio con il punteggio che ha, e da quel punteggio dipendono sia il tetto alla proposta sia l’aliquota dell’imposta sostitutiva.
Il concordato conviene ai forfettari?
La domanda è fra le più cercate, ma la risposta oggi è netta: i contribuenti in regime forfetario non possono aderire al concordato preventivo biennale. L’articolo 7 del d.lgs. 12 giugno 2025, n. 81 ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2025, l’intero Capo III del Titolo II del d.lgs. n. 13 del 2024, che conteneva gli articoli da 23 a 33 — compreso l’articolo 31-bis — dedicati al concordato dei contribuenti forfettari.
L’istituto era nato come sperimentazione per il solo periodo d’imposta 2024 e su base annuale, non biennale. Chi aderì per il 2024 ha esaurito lì gli effetti. Dal 2025 il concordato è tornato a essere ciò che era stato concepito: uno strumento riservato ai soggetti ISA.
Ne discende una conseguenza pratica che merita di essere esplicitata. Chi ha applicato il regime forfetario nel 2025 non ha applicato gli ISA per quel periodo e non soddisfa il requisito di accesso: è quindi fuori anche dal biennio 2026-2027, pur avendo eventualmente abbandonato il forfetario dal 2026. Viceversa, chi è fuoriuscito dal forfetario già nel corso del 2025 — per esempio per superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi, che determina la cessazione immediata del regime — e ha quindi applicato gli ISA per il 2025, può valutare l’adesione.
Che cosa succede se guadagno di più
Il maggior reddito effettivo non rileva ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dei contributi previdenziali obbligatori (articolo 19, comma 1). È il vero incentivo dell’istituto: la crescita realizzata nel biennio non viene tassata.
Occorrono però tre precisazioni che spesso mancano.
La prima riguarda l’IVA. L’articolo 18 stabilisce che il concordato non produce effetti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, che continua ad applicarsi secondo le regole ordinarie sulle operazioni effettivamente poste in essere, con tutti i relativi adempimenti. Un maggior volume d’affari resta interamente rilevante ai fini IVA.
La seconda riguarda i contributi. La norma consente comunque al contribuente di versare la contribuzione sul reddito effettivo, se superiore a quello concordato. È una facoltà, non un obbligo, e va soppesata in funzione dell’anzianità contributiva e del calcolo della futura pensione.
La terza riguarda il reddito effettivo come parametro esterno. L’articolo 35, comma 2, prevede che, per il riconoscimento di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi natura — anche non tributaria — ancorati a requisiti reddituali, si tenga conto del reddito effettivo e non di quello concordato. Lo stesso vale ai fini ISEE. Chi conta su prestazioni sociali agevolate non ne trae, da questo lato, alcun vantaggio.
L’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato
L’articolo 20-bis consente di assoggettare a imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e delle relative addizionali la parte di reddito concordato che eccede il reddito effettivo dichiarato per il periodo precedente, rettificato. Le aliquote dipendono dal punteggio ISA del periodo antecedente al biennio: 10 per cento per punteggio pari o superiore a 8; 12 per cento per punteggio pari o superiore a 6 e inferiore a 8; 15 per cento per punteggio inferiore a 6.
Il d.lgs. n. 81 del 2025 ha però introdotto una soglia. Sulla parte di eccedenza che supera 85.000 euro, e limitatamente a essa, l’imposta resta sostitutiva ma si applica con l’aliquota di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), del testo unico — il 43 per cento — per i soggetti IRPEF, e con quella di cui all’articolo 77 del medesimo testo unico — il 24 per cento — per i soggetti IRES. Non si tratta quindi di concorso al reddito complessivo con tassazione ordinaria: la differenza è rilevante, perché l’imposta continua ad assorbire le addizionali e a restare estranea alla progressività. L’opzione, per le società e le associazioni, è esercitata dall’ente e vincola i soci, che versano pro quota.
Che cosa succede se guadagno di meno
Questo è il punto che decide la maggior parte delle valutazioni. Se il reddito effettivo scende sotto quello concordato, imposte e contributi restano dovuti sul concordato. Il minor reddito effettivo è irrilevante esattamente come lo è il maggiore. Non esiste conguaglio, non esiste rimborso, non esiste rinegoziazione.
Una via d’uscita legata al calo di reddito esiste, ma è stretta. L’articolo 19, comma 2, prevede che il concordato cessi di produrre effetti quando ricorrono circostanze eccezionali, individuate con decreto ministeriale, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli concordati. Le due condizioni sono cumulative: serve la circostanza tipizzata e lo scostamento oltre soglia. Restano naturalmente ferme, come precisa lo stesso articolo 4 del decreto ministeriale, le autonome cause di cessazione e di decadenza previste dagli articoli 21 e 22.
Le circostanze elencate dall’articolo 4 del decreto dell’11 maggio 2026 sono tassative e vanno documentate: eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1; altri eventi di natura straordinaria che abbiano reso i locali totalmente o parzialmente inagibili, danneggiato le scorte di magazzino fino a causare la sospensione del ciclo produttivo, impedito l’accesso ai locali o determinato la sospensione dell’attività per l’interruzione dell’attività dell’unico o principale cliente; liquidazione ordinaria, coatta amministrativa o giudiziale; cessione in affitto dell’unica azienda; sospensione dell’attività comunicata alla camera di commercio; sospensione dell’esercizio della professione comunicata all’ordine, agli enti previdenziali o alle casse. Per il biennio 2026-2027 è stata aggiunta una lettera g), relativa agli impatti economici negativi correlati ai conflitti armati e alla situazione geopolitica nell’area mediorientale, comprovati dall’incremento nell’anno dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, superiore al 5 per cento.
Va detto con chiarezza: il semplice calo del fatturato non è una circostanza eccezionale. La perdita di quote di mercato, la contrazione dei margini, l’uscita di un socio operativo, una scelta imprenditoriale sbagliata non aprono alcuna via d’uscita. Il rischio è interamente a carico di chi aderisce.
Come si esce: cessazione e decadenza
Cessazione
La cessazione, disciplinata dall’articolo 21 e dall’articolo 19, comma 2, opera dal periodo d’imposta in cui si verifica l’evento e lascia impregiudicato l’anno già concluso. Oltre alle circostanze eccezionali già viste, le ipotesi principali sono: la cessazione dell’attività; la modifica dell’attività esercitata, salvo che al nuovo codice si applichi il medesimo indice sintetico; l’adesione al regime forfetario; le operazioni di fusione, scissione e conferimento d’azienda o le modifiche della compagine sociale che ne aumentino il numero dei componenti; la dichiarazione di ricavi o compensi superiori al limite ISA maggiorato del 50 per cento, ossia oltre 7.746.853,50 euro. Chi dichiara ricavi superiori a 5.164.569 euro senza raggiungere quest’ultima soglia esce dagli ISA ma resta nel concordato.
La stessa salvaguardia vale per la cessazione: in caso di rinnovo le modifiche della compagine sociale non la determinano se il nuovo socio o associato, nell’anno precedente, ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati oppure ha conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro (articolo 21, comma 1, lettera b-ter, del d.lgs. n. 13 del 2024, come modificato dall’articolo 28, comma 1, lettera f), numero 1), del d.lgs. n. 148 del 2026, con applicazione dal biennio 2026-2027). Con la stessa simmetria sono state modificate le lettere b-quinquies) e b-sexies) del medesimo articolo 21: le cause di cessazione legate alle associazioni professionali, alle società tra professionisti e alle società tra avvocati operano ora solo se le attività sono riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale.
Decadenza
La decadenza è cosa ben diversa e più severa: travolge entrambi i periodi d’imposta del biennio. L’articolo 22, nel testo risultante dall’articolo 28, comma 1, lettera g), del d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148, applicabile dal biennio 2026-2027, la ricollega: all’accertamento — nei periodi d’imposta oggetto del concordato o in quello precedente — di attività non dichiarate o di passività inesistenti o indeducibili per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi o compensi dichiarati (lettera a); alla presenza, accertata nel periodo d’imposta precedente a quelli oggetto del concordato, di errori od omissioni nei dati comunicati ai fini della proposta, tali che il reddito o il valore netto della produzione calcolati sui dati corretti risultino superiori di almeno il 30 per cento rispetto a quelli concordati (lettera b); alla commissione di altre violazioni «di non lieve entità», che il decreto ha reso causa autonoma alla lettera c); e all’omesso versamento delle somme dovute in base al concordato (lettera e).
Su quest’ultimo punto la norma concede una sola opportunità di rimedio: il pagamento entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità di cui all’articolo 36-bis, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Deve trattarsi di pagamento integrale: la rateazione non evita la decadenza. Il ravvedimento eseguito prima di ricevere la comunicazione, invece, la esclude.
Le «violazioni di non lieve entità» sono tipizzate dal comma 2: fattispecie penalmente rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 74 del 2000; comunicazione inesatta o incompleta dei dati ISA tale da determinare un minor reddito concordato superiore al 30 per cento; omessa dichiarazione dei redditi, del sostituto d’imposta o IVA; tre o più violazioni, commesse in giorni diversi, in materia di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi; mancata esibizione di documenti e registri in sede di accesso; manomissione o omessa installazione dei registratori telematici.
Due ipotesi del testo previgente non figurano più fra le cause di decadenza, perché le lettere che le contenevano sono state sostituite: la modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi che determinasse una diversa quantificazione rispetto ai valori accettati (vecchia lettera b) e l’indicazione in dichiarazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati (vecchia lettera c). È stata inoltre soppressa la lettera d), che ricollegava la decadenza al ricorrere di una delle ipotesi dell’articolo 11 o al venir meno dei requisiti dell’articolo 10, comma 2.
Se il concordato decade, resta comunque dovuto quanto determinato sul maggiore fra reddito concordato e reddito effettivo: il contribuente perde i benefici ma non il vincolo. È l’esito peggiore possibile ed è la ragione per cui l’adesione va accompagnata da una verifica preventiva della regolarità formale e sostanziale della posizione.
Il comma 3-bis inserito nell’articolo 19 del d.lgs. n. 13 del 2024 dall’articolo 28 del d.lgs. n. 148 del 2026 apre un canale che prima non esisteva: se con dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 si rimuovono errori od omissioni nei dati comunicati, il reddito concordato è rideterminato sui dati corretti e le sanzioni correlate — compresa quella dell’articolo 8 del d.lgs. n. 471 del 1997 — sono definibili con ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.
Accanto alla cessazione e alla decadenza esiste, dal biennio 2026-2027, un terzo regime. L’articolo 28, comma 1, lettera a) e lettera b), numero 2), del d.lgs. n. 148 del 2026 ha inserito nel d.lgs. n. 13 del 2024 due disposizioni nuove: l’articolo 10, comma 2-bis, per cui l’adesione prestata in assenza dei requisiti di accesso è priva di effetti; e l’articolo 11, comma 1-bis, per cui è priva di effetti anche l’adesione prestata in presenza di una causa di esclusione. Non è né cessazione né decadenza: è inefficacia originaria. Non occorre un atto dell’Agenzia che la dichiari e non opera la salvaguardia dell’anno già concluso propria della cessazione. È la ragione per cui la verifica dei requisiti e delle cause di esclusione va compiuta prima di aderire, e documentata.
I benefici che si ottengono aderendo
L’articolo 34 dispone che, nei confronti di chi aderisce, non possono essere effettuati gli accertamenti di cui all’articolo 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 — quindi né l’analitico-induttivo né l’induttivo puro — salvo che dall’attività istruttoria emergano cause di decadenza. Restano invece pienamente esercitabili i poteri istruttori, gli accertamenti ai fini IVA, le indagini finanziarie e le contestazioni fondate su altre disposizioni.
L’articolo 19, comma 3, riconosce inoltre a tutti gli aderenti, a prescindere dal punteggio ISA conseguito, i benefici del regime premiale previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96: esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti fino a 70.000 euro annui per l’IVA e 50.000 euro per imposte dirette e IRAP; esonero dal visto o dalla garanzia per i rimborsi IVA fino a 70.000 euro annui; esclusione dalla disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; esclusione degli accertamenti fondati su presunzioni semplici; riduzione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’accertamento; esclusione dell’accertamento sintetico, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi quello dichiarato.
In caso di rinnovo dell’adesione l’articolo 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 13 del 2024 — inserito dall’articolo 28, comma 1, lettera c), del d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148, con applicazione dal biennio 2026-2027 — eleva tre di questi benefici: l’esonero dal visto per la compensazione sale a 100.000 euro annui per l’IVA e a 70.000 euro per imposte dirette e IRAP; l’esonero dal visto o dalla garanzia per i rimborsi IVA sale a 100.000 euro annui; la riduzione dei termini di decadenza per l’accertamento diventa un’anticipazione di due anni anziché di uno. Chi rinnova per il 2026-2027 applica dunque le soglie maggiorate; chi aderisce per la prima volta resta alle soglie ordinarie dell’articolo 19, comma 3.
Il comma 2 dell’articolo 34 completa il quadro dal lato opposto: verso chi non aderisce o decade, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza programmano un’intensificazione dell’attività di controllo, con impiego di tutte le banche dati disponibili, compresa l’anagrafe dei rapporti finanziari. È un dato di contesto di cui prendere atto, non un argomento per aderire.
In pratica: il ragionamento di convenienza
La valutazione si costruisce su tre confronti, nell’ordine. Una premessa vale per tutti gli esempi che seguono: il termine di paragone non è mai il reddito dichiarato grezzo, ma quello rettificato ai sensi degli articoli 15 e 16, e le proposte indicate sono quelle già elaborate dall’Agenzia, dunque comprensive della gradualità dell’articolo 7 del decreto ministeriale.
Primo confronto: la proposta contro la previsione. Si mette accanto al reddito proposto la previsione ragionata del reddito 2026 e 2027, costruita su portafoglio ordini, contratti pluriennali, andamento dei primi mesi, investimenti programmati e uscite di personale già note. Non su una proiezione lineare del 2025.
Secondo confronto: il costo fiscale delle due alternative. Si consideri un’impresa individuale in contabilità semplificata con reddito 2025 rettificato di 60.000 euro e punteggio ISA 8,5, cui venga proposto per il 2026 un reddito di 72.000 euro. Il tetto di legge è rispettato: con punteggio compreso fra 8 e 9 l’incremento non può superare il 25 per cento, cioè 75.000 euro. L’eccedenza concordata è di 12.000 euro.
Optando per l’imposta sostitutiva al 10 per cento, su quei 12.000 euro si versano 1.200 euro. In assenza di opzione, gli stessi 12.000 euro si collocano interamente oltre la soglia di 50.000 euro e scontano l’aliquota marginale IRPEF del 43 per cento — gli scaglioni 2026 sono 23 per cento fino a 28.000 euro, 33 per cento da 28.000 a 50.000 euro, 43 per cento oltre — pari a 5.160 euro. Il confronto è per difetto: a questi 5.160 euro vanno aggiunte le addizionali regionale e comunale, che l’imposta sostitutiva invece assorbe, e che a seconda del domicilio fiscale possono valere qualche centinaio di euro. I contributi previdenziali, si noti, restano commisurati a 72.000 euro in entrambi gli scenari: l’imposta sostitutiva non incide sulla base contributiva.
Terzo confronto: il costo dell’errore di previsione. Lo stesso contribuente, con concordato a 72.000 euro, chiuda il 2026 con un reddito effettivo di 45.000 euro. L’IRPEF dovuta sul concordato è di 23.160 euro (6.440 più 7.260 più 9.460 sui tre scaglioni); quella che sarebbe stata dovuta sul reddito effettivo è di 12.050 euro (6.440 più 5.610). Il maggior onere è di 11.110 euro di sola IRPEF, ai quali si aggiungono le addizionali, l’IRAP se dovuta e i contributi, anch’essi calcolati su 72.000 euro. Lo scostamento è del 37,5 per cento e supera quindi il 30 per cento richiesto dall’articolo 19, comma 2, ma la cessazione non opera se il calo non è riconducibile a una delle circostanze eccezionali tipizzate.
Come agiscono insieme gradualità e tetto. Un professionista con punteggio ISA 5,2 e reddito 2025 rettificato di 40.000 euro riceve una proposta che si costruisce così. Se la metodologia individua per il 2026 un reddito di 62.000 euro, il maggior reddito è di 22.000 euro: per effetto dell’articolo 7 del decreto ministeriale ne rileva la metà, cioè 11.000 euro, e la proposta è di 51.000 euro. Il tetto del 35 per cento previsto per i punteggi inferiori a 6 consentirebbe fino a 54.000 euro, e quindi in questo caso non morde. Sull’eccedenza di 11.000 euro l’imposta sostitutiva al 15 per cento vale 1.650 euro, contro i 3.730 euro di IRPEF ordinaria (3.300 euro sui 10.000 euro compresi fra 40.000 e 50.000 al 33 per cento, 430 euro sui 1.000 euro eccedenti al 43 per cento), oltre addizionali.
Se invece la metodologia individuasse 100.000 euro, il maggior reddito sarebbe di 60.000 euro e la gradualità porterebbe a 70.000 euro: qui interverrebbe il tetto di legge, che riporta la proposta a 54.000 euro. È il caso in cui il limite dell’articolo 9, comma 3-bis, svolge la sua funzione. Resta fermo che in entrambi gli scenari la base contributiva sale al livello concordato.
Quando il concordato non conviene
Esistono situazioni in cui l’adesione è, per il contribuente, una scelta sfavorevole. Vale la pena elencarle senza attenuazioni.
Quando il 2025 è stato un anno anomalo in positivo. Una commessa straordinaria, un anno con margini eccezionali, un recupero di crediti: la proposta parte da lì e proietta su due anni una redditività non ripetibile.
Quando è già programmata una contrazione. Perdita annunciata di un cliente principale, scadenza di un contratto pluriennale non rinnovato, uscita di un collaboratore chiave, apertura di un concorrente. Sono eventi prevedibili che non integrano circostanze eccezionali e che quindi restano interamente a carico dell’aderente.
Quando sono in corso investimenti rilevanti. Ammortamenti crescenti, oneri finanziari, costi di avviamento di una nuova linea: il reddito effettivo scende mentre il concordato resta fermo. Va peraltro considerato che il d.l. n. 38 del 2026 ha reso irrilevante, ai fini del reddito concordato, la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing spettante ai sensi della legge di bilancio 2026, con corrispondente variazione del reddito concordato.
Quando la posizione fiscale non è pienamente in ordine. Dichiarazioni omesse nel triennio, debiti definitivamente accertati vicini alla soglia, contestazioni pendenti sui corrispettivi telematici, dati ISA compilati con approssimazione: il rischio di decadenza retroattiva sull’intero biennio è concreto e l’esito è peggiore della non adesione.
Quando servono i requisiti reddituali effettivi. Chi accede a prestazioni sociali agevolate, bonus o detrazioni parametrate al reddito deve ricordare che l’articolo 35, comma 2, impone comunque il riferimento al reddito effettivo.
Quando l’attività è per sua natura discontinua. Professioni legate a incarichi giudiziari o a commesse pubbliche, attività stagionali esposte al clima, settori ciclici: la volatilità è strutturale e il concordato la trasforma in rischio fiscale.
L’imposta sostitutiva 2020-2023 per chi rinnova
Per chi rinnova l’adesione, il d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ha introdotto, all’articolo 29, un regime che per molti contribuenti è la ragione economica stessa del rinnovo, e che va valutato prima del 2 novembre 2026, perché presuppone il rinnovo tempestivo. I soggetti ISA che rinnovano nei termini l’adesione per il biennio 2026-2027 possono assoggettare a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP i periodi d’imposta dal 2020 al 2023.
La base imponibile non è il reddito dichiarato, ma l’incremento di quel reddito: la differenza fra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato per ciascuna annualità e lo stesso reddito aumentato di una percentuale che dipende dal punteggio ISA di quell’anno. Analogo criterio vale per il valore della produzione netta ai fini IRAP.
Punteggio ISA dell’annualità
Incremento del reddito
Aliquota sostitutiva sui redditi
10
5%
10%
da 8 a meno di 10
10%
10%
da 6 a meno di 8
20%
12%
da 4 a meno di 6
30%
15%
da 3 a meno di 4
40%
15%
meno di 3
50%
15%
Le aliquote della terza colonna sono quelle fissate dal comma 4 per i periodi d’imposta 2022 e 2023; per le annualità 2020 e 2021 si applicano le medesime aliquote ridotte del 30 per cento, in considerazione della pandemia di COVID-19. L’aliquota IRAP è in ogni caso del 3,9 per cento, calcolata sul corrispondente incremento del valore della produzione netta. In ogni caso l’imposta sostitutiva non può essere inferiore a 1.000 euro per ciascuna annualità.
Un criterio distinto vale per le annualità nelle quali il contribuente non ha applicato gli ISA per una delle cause tipizzate — esclusione legata al COVID-19, non normale svolgimento dell’attività, esercizio di due o più attività non rientranti nel medesimo indice con ricavi delle attività non prevalenti oltre il 30 per cento — e limitatamente ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro che non determinano il reddito con criteri forfetari: l’incremento è fissato al 25 per cento, l’aliquota sui redditi al 12,5 per cento e quella IRAP al 3,9 per cento, il tutto ridotto del 30 per cento salvo che ricorra proprio l’ipotesi dell’esercizio di più attività oltre la soglia del 30 per cento.
Il versamento si esegue in unica soluzione fra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, oppure in un massimo di dieci rate mensili di pari importo, con interessi al tasso legale a decorrere dal 16 marzo 2027. In caso di pagamento rateale l’opzione si perfeziona, per ciascuna annualità, soltanto con il pagamento di tutte le rate.
L’effetto è la preclusione delle rettifiche di cui all’articolo 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972 per le annualità ravvedute. Il regime non si perfeziona se il pagamento è successivo alla notifica di un processo verbale di constatazione, di uno schema di atto di cui all’articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000 o di un atto di recupero di crediti inesistenti; e la preclusione viene meno in caso di decadenza dal concordato, di applicazione di misure cautelari o di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, salve le eccezioni indicate dalla norma, di decadenza dalla rateazione o di dichiarazione infedele sulle cause che giustificano il regime delle annualità anomale.
Un effetto va segnalato al cliente prima che decida, perché si produce per il solo fatto del rinnovo, anche senza avvalersi del ravvedimento: per chi rinnova, i termini di accertamento in scadenza al 31 dicembre 2026 sono prorogati al 31 dicembre 2027. Per le annualità effettivamente ravvedute i termini sono invece prorogati al 31 dicembre 2029.
I termini e le modalità di comunicazione dell’opzione sono demandati a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che, alla data di aggiornamento di questa guida, non risulta ancora emanato. La convenienza dipende dal punteggio ISA di ciascun anno, dall’entità dei redditi dichiarati e dal rischio di accertamento effettivamente in essere: va calcolata annualità per annualità, su dati reali, e non stimata su base astratta.
Scadenze e adempimenti
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’adesione al biennio 2026-2027 va comunicata entro il 31 ottobre 2026, termine differito dal 30 settembre dall’articolo 7-bis del d.l. n. 38 del 2026 convertito dalla legge n. 88 del 2026 e allineato a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. Poiché il 31 ottobre 2026 cade di sabato, per effetto dell’articolo 7, comma 2, lettera l), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 — a norma del quale i versamenti e gli adempimenti, anche solo telematici, che scadono di sabato o in giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo — il termine è lunedì 2 novembre 2026. Per i soggetti con esercizio non solare il termine è l’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.
Entro lo stesso termine va comunicata l’eventuale rinuncia. La maggiorazione sull’acconto, dovuta solo per il 2026, si versa con la seconda o unica rata secondo le ordinarie scadenze; chi rinnova l’adesione non è tenuto a versarla, per effetto del comma 3-bis inserito nell’articolo 20 del d.lgs. n. 13 del 2024 dall’articolo 28 del d.lgs. n. 148 del 2026, applicabile dal biennio 2026-2027. Sempre per chi rinnova, e per lo stesso biennio, sui versamenti rateali delle imposte eseguiti ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 non sono dovuti gli interessi (articolo 14, comma 1-ter, del d.lgs. n. 13 del 2024).
Che cosa fare adesso
Il percorso, per chi voglia decidere con cognizione di causa, è questo.
Entro fine agosto: verifica dei requisiti dell’articolo 10 e delle cause di esclusione dell’articolo 11, con estratto di ruolo e situazione debitoria aggiornata al 31 dicembre 2025, e controllo delle dichiarazioni del triennio 2023-2025.
Entro metà settembre: predisposizione del modello ISA 2025 e acquisizione della proposta con l’applicativo dell’Agenzia; contestuale redazione della previsione economica 2026-2027 su dati aziendali, non su proiezioni automatiche. In questa fase va anche verificato se ricorrano eventi straordinari del 2026 che consentano la riduzione della proposta ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale.
Entro metà ottobre: simulazione comparativa fra tassazione ordinaria e concordato, con e senza opzione per l’imposta sostitutiva, comprensiva dell’effetto contributivo, delle addizionali e dell’impatto sull’acconto; se la posizione debitoria lo richiede, estinzione dei debiti sotto la soglia dei 5.000 euro.
Entro il 2 novembre 2026: decisione e trasmissione telematica.
In ogni caso conviene conservare, in vista di un eventuale controllo, la documentazione della previsione reddituale, le stampe della proposta e dei dati trasmessi, le quietanze di estinzione dei debiti e — se in corso d’anno dovessero verificarsi eventi rilevanti — ogni prova documentale delle circostanze eccezionali.
Le valutazioni contenute in questa guida hanno carattere generale e non sostituiscono l’esame del singolo caso. Lo Studio effettua la simulazione di convenienza confrontando la proposta dell’Agenzia con la previsione del reddito effettivo, e mette per iscritto i presupposti su cui la previsione si fonda. Tuttavia nessuna simulazione elimina il rischio di fondo dell’istituto: il concordato è un impegno biennale su valori fissi, e il margine di errore ricade sul contribuente.
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