Fiscalità e adempimenti del lavoro sportivo dilettantistico
TEMA D.Lgs. 36/2021 — Riforma dello sport: qualificazione del rapporto, franchigia dei 15.000 euro, volontari, contribuzione e adempimenti verso il Registro nazionale
Dal 1° luglio 2023 il lavoro nelle associazioni e nelle società sportive dilettantistiche non è più sottratto alle regole ordinarie del lavoro. I compensi sportivi sono redditi di lavoro a tutti gli effetti — dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa o autonomo — e il fatto che il decreto ne escluda una parte dalla base imponibile non li rende «non redditi»: li rende redditi con una franchigia. La distinzione produce conseguenze concrete in sede di controllo.
Questa guida ricostruisce il quadro per chi amministra un ente sportivo dilettantistico: chi è lavoratore sportivo e chi no, quale forma contrattuale la legge presume, come funzionano davvero i 15.000 euro, che cosa si può e non si può dare a un volontario, che cosa si versa all’INPS e all’INAIL, che cosa si comunica al Registro nazionale e con quali termini. Tiene conto della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 7/E del 7 agosto 2026, che ha risposto a sette quesiti e ha chiuso — non sempre nel senso che gli operatori si aspettavano — alcune questioni rimaste aperte per tre anni.
Chi è lavoratore sportivo, e chi non lo è
La definizione sta nell’articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Sono lavoratori sportivi l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto iscritto al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di una Federazione sportiva nazionale, di una Disciplina sportiva associata, di un Ente di promozione sportiva, di un’associazione benemerita, del CONI, del CIP, di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.
Il secondo periodo dello stesso comma allarga la platea a ogni altro tesserato che, verso corrispettivo, svolga mansioni rientranti, secondo i regolamenti tecnici della disciplina, fra quelle necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva. L’estensione incontra però un limite immediato: con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Il terzo periodo aggiunge la seconda esclusione: non sono lavoratori sportivi coloro che rendono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio occorre l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
Le due esclusioni non sono simmetriche e operano su piani diversi. La prima è oggettiva e riguarda il contenuto della prestazione: il segretario, il tesoriere, chi tiene la contabilità interna non è lavoratore sportivo perché non fa attività sportiva. La seconda è soggettiva e riguarda chi rende la prestazione: il fisioterapista, il medico, l’avvocato, il commercialista restano fuori anche quando ciò che fanno è essenziale per l’attività della squadra, perché esercitano una professione ordinistica.
Il collaboratore amministrativo-gestionale
L’attività amministrativo-gestionale resa a favore di enti sportivi dilettantistici ha una disciplina propria, all’articolo 37. Può essere oggetto di collaborazione ai sensi dell’articolo 409, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile; anche qui il secondo periodo del comma 1 esclude chi la svolge nell’ambito di una professione che richiede l’iscrizione a un ordine. Il comma 3 iscrive questi collaboratori alla Gestione separata INPS; il comma 4 li riporta, ai fini previdenziali, all’articolo 35, commi 2, 6, 7, 8-bis e 8-ter, e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, all’articolo 36, comma 6.
Il rinvio non è formale: non essendo lavoratore sportivo, il segretario di un’ASD non avrebbe altrimenti né la franchigia fiscale né il regime contributivo del lavoro sportivo. Per effetto del rinvio si applicano entrambi, purché non si tratti di un professionista iscritto ad albo.
Le tre forme del rapporto, e quella che la legge presume
L’articolo 25, comma 2, ammette che l’attività di lavoro sportivo costituisca oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile. La collaborazione coordinata e continuativa non è quindi un terzo genere: è una specie del lavoro autonomo.
La presunzione dell’articolo 28, comma 2
Nell’area del dilettantismo la scelta della forma non è libera. L’articolo 28, comma 2, presume che il lavoro sportivo sia oggetto di collaborazione coordinata e continuativa quando, verso il medesimo committente, ricorrono insieme due requisiti: la durata delle prestazioni, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; e le prestazioni risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.
È una presunzione relativa: ammette prova contraria. Indica però da quale lato si colloca il rischio di riqualificazione, che non è quello temuto di consueto. Dove i due requisiti ricorrono, la forma presunta è la collaborazione; la riqualificazione che viene contestata è semmai quella opposta, di un rapporto formalmente di collaborazione ma in fatto subordinato ai sensi dell’articolo 2094 del codice civile. Un istruttore inserito negli orari della palestra, che risponde a un responsabile tecnico e non organizza autonomamente la propria attività, è un lavoratore subordinato, qualunque sia la qualificazione formale del rapporto.
Come si mette in sicurezza la qualificazione
Lo strumento è la certificazione del contratto. L’articolo 25, comma 3, rinvia agli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, che possono individuare gli indici delle fattispecie utili ai fini dell’articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; in mancanza si applicano gli indici individuati con decreto. La certificazione non rende inattaccabile il contratto, ma sposta l’oggetto della contestazione: chi contesta deve dimostrare che l’esecuzione si è discostata da quanto certificato.
Va ricordato, infine, che l’articolo 25, comma 3-bis, consente agli enti sportivi di avvalersi anche di prestatori di lavoro occasionale secondo la normativa vigente, e che il comma 5 rinvia, per tutto ciò che il decreto non disciplina, alle norme sui rapporti di lavoro nell’impresa, previdenziali e tributarie comprese, in quanto compatibili.
Il volontario sportivo
L’articolo 29 disciplina una figura che non è un lavoratore e che non deve diventarlo. Gli enti sportivi possono avvalersi di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti, esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari comprendono lo svolgimento diretto dell’attività sportiva, la formazione, la didattica e la preparazione degli atleti.
Che cosa si può riconoscere, e a quali condizioni
Il comma 2 è netto: le prestazioni dei volontari non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Possono però essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva — anche paralimpici —, dal CONI, dal CIP e da Sport e salute S.p.a.
Il corredo documentale da conservare, per ogni rimborso, è quindi questo: gli estremi della delibera dell’ente che ha riconosciuto la manifestazione e l’atto di riconoscimento della manifestazione stessa; l’atto di incarico di volontariato, con la dichiarazione sui compensi percepiti altrove e la clausola di manleva; il prospetto trimestrale trasmesso al Registro nazionale; la quietanza con la causale.
È il presupposto che più spesso manca: il rimborso forfettario è ammesso purché siano quegli stessi enti a individuare, con proprie deliberazioni, le tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali quella modalità di rimborso è consentita. Il soggetto che delibera è l’ente che riconosce la manifestazione: un ente che non sempre coincide con l’organismo cui l’associazione è affiliata: un’associazione affiliata a un Ente di promozione che partecipa a una manifestazione riconosciuta da una Federazione deve guardare alla delibera della Federazione. Senza quella delibera il presupposto dell’articolo 29, comma 2, non è integrato e il rimborso non è un rimborso forfettario ai sensi del decreto.
I rimborsi non sono reddito, ma occupano la franchigia
Lo stesso comma 2 stabilisce, in successione, due regole che vanno lette insieme: «I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente» e, subito dopo, che essi «concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall’articolo 35, comma 8-bis, e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall’articolo 36, comma 6».
Il rimborso, quindi, non è reddito, ma riduce di pari importo la franchigia dei 15.000 euro sui compensi di lavoro sportivo e concorre anche al limite previdenziale di 5.000 euro. Per il volontario che non percepisce altri compensi la regola non ha conseguenze pratiche sul piano fiscale: 400 euro al mese fanno 4.800 euro l’anno, e da soli non esauriscono i 15.000. Le conseguenze si producono per chi cumula, nello stesso anno, rimborsi da volontario e compensi di lavoro sportivo presso altri enti — la posizione di molti istruttori e tecnici. Sul piano previdenziale, invece, dodici mensilità piene si avvicinano già da sole al limite dei 5.000 euro.
Secondo la circolare 7/E del 2026 il limite dei 400 euro mensili va riferito a ciascun volontario per le somme ricevute nell’anno solare, e vi concorrono i rimborsi erogati da più soggetti nel medesimo anno: non è un limite riferito al singolo ente.
L’incompatibilità del comma 3
È la regola strutturale della figura, e vale anche per il volontario che non percepisce un euro: «Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva».
Il divieto non è subordinato al rimborso e non guarda al contenuto del rapporto, che può anche essere amministrativo-gestionale: la stessa persona non può essere insieme volontario e collaboratore retribuito di quell’ente. Il perimetro del divieto si presta a due letture: la prima lo circoscrive all’ente indicato, ed è la più aderente alla lettera della norma; la seconda lo estende a ogni ente sportivo. La questione non è risolta.
L’obbligo assicurativo verso i terzi
Il comma 4 impone agli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari di assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi, richiamando l’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. È l’obbligo la cui violazione produce l’esposizione patrimoniale più diretta. Il volontario è infatti inserito nell’organizzazione dell’ente e opera sotto la direzione tecnica di quest’ultimo: del danno cagionato ai terzi l’ente può rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, una volta accertati in concreto il rapporto di preposizione e il nesso di occasionalità necessaria fra le mansioni affidate e il fatto dannoso.
Il perimetro va composto su due norme, non su una. L’articolo 29, comma 4, impone la copertura della responsabilità verso i terzi. Per i volontari che siano sportivi dilettanti tesserati, l’articolo 34, comma 4, dello stesso decreto tiene ferma, «oltre a quanto previsto all’articolo 29, comma 4», la tutela assicurativa obbligatoria dell’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che copre gli infortuni. Le due coperture sono cumulative e hanno fonte diversa: la seconda non è una cautela facoltativa, e la prima non la assorbe. Verificare l’una senza l’altra lascia scoperto un obbligo di legge.
La franchigia fiscale dei 15.000 euro
L’articolo 36, comma 6, primo periodo, dispone che i «compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00». Non è un’esenzione e non è una soglia oltre la quale tutto diventa imponibile: è una franchigia, e si tassa la sola eccedenza.
Vale per tutte le forme contrattuali
La circolare 7/E del 2026 ha chiarito un punto che una parte degli operatori leggeva diversamente: la disposizione è ancorata alla natura oggettiva dell’attività svolta, senza distinguere in base alla veste contrattuale. Poiché l’articolo 25, comma 2, ammette che il lavoro sportivo sia oggetto di rapporto subordinato, autonomo o di collaborazione, l’esclusione opera «a monte», sulla determinazione della base imponibile, qualunque sia la categoria reddituale in cui il compenso si colloca. Vale quindi anche per l’atleta o l’istruttore assunto con contratto di lavoro subordinato; l’eventuale eccedenza segue poi le regole ordinarie del TUIR proprie della categoria di appartenenza. La conclusione riprende la risposta alla consulenza giuridica n. 14 del 30 settembre 2025.
L’autocertificazione come condizione dell’esonero
Nessun ente può sapere quanto una persona percepisce altrove. L’articolo 36, comma 6-bis, mette perciò la dichiarazione a carico del lavoratore sportivo: all’atto del pagamento — di ogni pagamento, non una volta per stagione — questi rilascia un’autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.
La circolare vi collega un effetto preciso, ed è l’indicazione di maggiore impatto operativo dell’intero documento: la non applicazione della ritenuta entro i 15.000 euro è condizionata all’avvenuta ricezione di quella dichiarazione. L’ente che paga senza averla ricevuta non dispone dell’esonero e deve operare la ritenuta. L’autocertificazione va conservata agli atti, datata, per ogni pagamento.
Per il volontario la questione è diversa: il volontario non è un lavoratore sportivo e l’obbligo del comma 6-bis non lo riguarda, ma gli esempi della circolare presuppongono che dichiari all’ente erogante quanto ha percepito altrove. È opportuno quindi acquisire ugualmente una dichiarazione scritta, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell’articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — con l’avvertenza che l’obbligo di accettare quelle dichiarazioni riguarda i rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, non un’associazione sportiva. Va soprattutto prevista come obbligazione contrattuale nell’atto di incarico di volontariato, con impegno ad aggiornarla a ogni erogazione e con clausola di manleva. È la clausola, non la forma della dichiarazione, a dare all’ente un titolo per il risarcimento del danno derivante da una dichiarazione omessa o non veritiera.
Come si tassa l’eccedenza
La ritenuta non è una sola: segue il rapporto. Sull’eccedenza corrisposta nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo l’ente opera la ritenuta d’acconto del 20 per cento dell’articolo 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Sull’eccedenza corrisposta a un collaboratore coordinato e continuativo, i cui compensi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR, si applica la ritenuta dell’articolo 24 del medesimo decreto. Sull’eccedenza corrisposta in un rapporto di lavoro subordinato si applicano l’articolo 23 e le addizionali regionale e comunale, con conguaglio di fine anno.
L’osservazione non è teorica: nel dilettantismo la forma presunta è proprio la collaborazione coordinata e continuativa, e trattarla con la ritenuta del lavoro autonomo è una svista ricorrente. In tutti i casi la ritenuta si versa con il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento e va esposta nella Certificazione Unica e nel modello 770. Un regime a sé hanno invece i premi: le somme versate ai propri tesserati, atleti e tecnici dell’area del dilettantismo, per i risultati ottenuti nelle competizioni o per la partecipazione ai raduni delle squadre nazionali sono inquadrate dall’articolo 36, comma 6-quater, come premi ai sensi dell’articolo 30, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, con la ritenuta propria di quella disposizione.
I due esempi della circolare
La circolare costruisce la regola su due casi, e la differenza fra i due casi è decisiva.
Franchigia già esaurita. Un volontario riceve un rimborso forfettario mensile di 350 euro e dichiara all’ente erogante di aver percepito da altri enti, in rapporti di lavoro autonomo, compensi di lavoro sportivo per 16.000 euro. Poiché la soglia era già superata prima del pagamento, l’intero rimborso di 350 euro concorre alla formazione del reddito imponibile a titolo di lavoro autonomo; restano imponibili in capo al volontario anche i 1.000 euro già eccedenti. La conclusione operativa è che gli enti eroganti devono operare la ritenuta dell’articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973 sia sui 1.000 sia sui 350 euro.
Franchigia superata proprio con quel pagamento. Un volontario riceve 380 euro di rimborso e dichiara di aver percepito da altri enti 14.800 euro di compensi di lavoro sportivo autonomo. I 380 euro si sommano ai compensi già percepiti: 15.180 euro in tutto. Concorre alla formazione del reddito imponibile la sola eccedenza di 180 euro; fino a 15.000 euro né gli altri enti né l’ente che eroga il rimborso applicano la ritenuta, a condizione di aver ricevuto dal percipiente, all’atto del pagamento, l’autocertificazione.
Un passaggio merita di essere segnalato nei suoi termini esatti. La circolare qualifica il rimborso eccedente come reddito di lavoro autonomo pur in assenza di un rapporto di lavoro fra il volontario e l’ente che lo eroga: l’articolo 29, comma 1, richiede anzi che la prestazione sia gratuita, e l’articolo 25 definisce lavoratore sportivo chi opera verso un corrispettivo. È una lettura di prassi, e una circolare non è fonte del diritto: non vincola il contribuente né il giudice. Sul piano civilistico la qualificazione tributaria non muta la natura del rapporto. Poiché però l’adempimento genera una Certificazione Unica per redditi di lavoro autonomo intestata a un soggetto per il quale l’articolo 29, comma 3, esclude la compatibilità fra volontariato e rapporto di lavoro autonomo con l’ente, è opportuno che la delibera, l’atto di incarico e la causale del pagamento diano atto della natura di rimborso e del titolo per cui la ritenuta è stata operata.
Il conto previdenziale, che segue regole proprie
È il punto in cui il trattamento previdenziale si distacca da quello fiscale: dare per scontata la simmetria fra i due piani è un errore diffuso.
Il lavoratore sportivo subordinato
L’articolo 35, comma 1, iscrive i lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico, al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’INPS, che dall’entrata in vigore del decreto assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, con applicazione della disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166. Allo stesso Fondo, precisa il terzo periodo dello stesso comma, sono iscritti anche i lavoratori sportivi autonomi e i collaboratori coordinati e continuativi operanti nei settori professionistici: la dicotomia fra subordinati e autonomi non è quindi netta come sembra. Per questi lavoratori non operano né la franchigia dei 5.000 euro né la riduzione al 50 per cento: la contribuzione è dovuta secondo le regole proprie di quel Fondo. Applicare loro la franchigia significa omettere il versamento di contributi dovuti.
Collaboratori coordinati e continuativi e autonomi
L’articolo 35, comma 2, riguarda l’area del dilettantismo: i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale e sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Le aliquote stanno ai commi 6, 7 e 8: 24 per cento per chi risulti già assicurato presso altre forme obbligatorie, 25 per cento per chi non lo sia. Le aliquote aggiuntive della Gestione separata sono richiamate dai soli commi 7 e 8, cioè per chi non risulti assicurato altrove. Su quelle aliquote intervengono due misure che vanno tenute distinte:
L’articolo 35, comma 8-bis, esclude dal calcolo dell’aliquota pensionistica i primi 5.000 euro annui di compenso: si versa sulla sola parte eccedente. La norma parla dei «primi 5.000,00 euro annui»; che la franchigia sia riferita alla persona e non al singolo rapporto è lettura di prassi, non dato testuale: l’obbligo di versamento resta di ciascun committente per quanto eroga, ma il conteggio va tenuto sulla dichiarazione dell’interessato, come per la soglia fiscale.
L’articolo 35, comma 8-ter, stabilisce che fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo è dovuta nei limiti del 50 per cento dell’imponibile contributivo, con riduzione equivalente dell’imponibile pensionistico. È una misura transitoria che riduce il costo e, nella stessa misura, la pensione futura: va detto ai collaboratori, non taciuto.
Per effetto dell’articolo 37, comma 4, lo stesso regime previdenziale si estende ai collaboratori amministrativo-gestionali. Anche i rimborsi forfettari ai volontari concorrono al superamento del limite dell’articolo 35, comma 8-bis, e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento; il rinvio, però, è incompleto, perché la norma stabilisce l’effetto contributivo senza individuare la gestione né il soggetto tenuto al versamento per un percipiente che con l’ente erogante non ha alcun rapporto di lavoro.
L’articolo 35, comma 3, riguarda infine gli istruttori presso impianti e circoli sportivi, i direttori tecnici e gli istruttori presso società sportive: hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale sulla base del relativo rapporto di lavoro, e le stesse figure già iscritte al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo potevano optare, entro il 30 giugno 2024, per il mantenimento del regime previgente.
IRAP: gli 85.000 euro sono una soglia, non una franchigia
Il secondo periodo dell’articolo 36, comma 6, stabilisce che tutti i singoli compensi per collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Due avvertenze. La prima: a differenza della franchigia dei 15.000 euro, gli 85.000 euro non sono una franchigia ma una soglia riferita a ciascun singolo compenso — il compenso che raggiunga o superi quell’importo concorre per intero alla base imponibile, non per la sola eccedenza. La seconda: la circolare 7/E ha esteso l’esclusione anche ai compensi per collaborazioni amministrativo-gestionali, perché l’articolo 37, comma 4, vi riconduce quell’attività «quale che sia la tipologia del rapporto»; ma la stessa disposizione rinvia ai soggetti del comma 1, dal quale sono espressamente esclusi i professionisti iscritti ad albo. L’esclusione dell’articolo 36, comma 6, non li riguarda; il che, però, non significa che i loro compensi entrino nella base imponibile IRAP dell’ente. L’articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997 assoggetta a IRAP, per gli enti non commerciali, le retribuzioni del personale dipendente, i redditi assimilati, i compensi per collaborazione coordinata e continuativa e quelli per lavoro autonomo non esercitato abitualmente: la parcella del professionista abituale con partita IVA non vi rientra, e nella sfera commerciale (articolo 10, comma 2, che rinvia all’articolo 5) è costo deducibile. Il compenso al professionista resta quindi fuori dalla base imponibile IRAP dell’ente per una ragione diversa e più radicale. Va detto, per completezza, che la lettura degli 85.000 euro come soglia per singolo compenso è quella letterale, e non risulta a oggi confermata da prassi.
Assicurazioni e tutele: tre binari diversi
L’articolo 34 distingue tre posizioni, e confonderle è uno degli errori più costosi.
Lavoratori sportivi subordinati. Quelli dipendenti dai soggetti indicati nell’articolo 9 del testo unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 sono soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, anche quando esistano polizze private previste da contratto o da legge: il comma 1 lo dice espressamente, e la copertura privatistica non sostituisce l’obbligo pubblico. Le retribuzioni e i riferimenti tariffari per il calcolo del premio sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il MEF e con l’Autorità delegata allo sport, su proposta dell’INAIL; dalla decorrenza dell’obbligo le stesse retribuzioni valgono anche per la liquidazione dell’indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta.
Collaboratori coordinati e continuativi. Il comma 3 è netto: a loro si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria dell’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dei relativi provvedimenti attuativi. Non l’INAIL.
Collaboratori amministrativo-gestionali. Qui l’asimmetria è controintuitiva e va conosciuta: l’articolo 37, comma 2, applica a questi rapporti l’obbligo assicurativo INAIL dell’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Due collaboratori coordinati e continuativi dello stesso ente — uno tecnico e uno di segreteria — hanno dunque copertura obbligatoria di fonte diversa.
Volontari. Il comma 4 conserva per gli sportivi dilettanti che operano come volontari la stessa tutela dell’articolo 51 della legge n. 289 del 2002, oltre alla copertura di responsabilità civile verso i terzi dell’articolo 29, comma 4. Sono due coperture che si sommano, non che si sostituiscono.
Sul fronte delle tutele economiche, l’articolo 33 estende ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica, le tutele di malattia e maternità previste per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, gli assegni per il nucleo familiare e la NASpI, con applicazione del massimale annuo della base contributiva. Lo stesso articolo prevede che ai lavoratori sportivi con compensi annui non superiori a 5.000 euro si applichi l’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza. I controlli medici sono disciplinati dall’articolo 32, che rinvia a un decreto attuativo e fa comunque salvi gli obblighi dell’articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008; gli oneri della scheda sanitaria, per i subordinati, gravano sull’ente.
L’articolo 33, comma 6, impone infine, con decreto attuativo, misure specifiche a tutela dei minori, fra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, la cui nomina va comunicata all’ente affiliante in sede di affiliazione e di riaffiliazione; e resta ferma l’applicazione del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39.
Gli adempimenti verso il Registro nazionale
Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è istituito presso il Dipartimento per lo sport dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. Non svolge una funzione meramente archivistica: è il canale attraverso cui l’ente sportivo assolve obblighi che negli altri settori si assolvono verso il centro per l’impiego, e i dati che vi transitano sono immediatamente visibili agli organi di vigilanza.
La comunicazione del rapporto di lavoro
L’articolo 28, comma 3, impone all’ente destinatario delle prestazioni di comunicare al Registro i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo. La comunicazione equivale a tutti gli effetti a quella al centro per l’impiego prevista dall’articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, va effettuata con i medesimi contenuti informativi ed è resa disponibile a INPS e INAIL in tempo reale. Il termine, fissato dal comma 5, è il trentesimo giorno del mese successivo a quello di inizio del rapporto. Il mancato adempimento comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l’impiego, irrogate dagli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza. I dati dell’ente da iscrivere nel Registro sono elencati dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 2021 e possono essere rideterminati con decreto; il tracciato della comunicazione del rapporto di lavoro, invece, non sta in norma primaria, perché l’articolo 28, comma 5, lo affida a disposizioni tecniche e protocolli informatici.
Va sottolineato che questo obbligo non ha soglie: prescinde dall’importo del compenso e dal fatto che la franchigia dei 15.000 euro sia o meno capiente. È l’errore più frequente — ritenere che sotto i 15.000 euro «non ci sia niente da fare» — e quello che costa di più, perché l’omessa comunicazione è sanzionata a prescindere dalla correttezza del trattamento fiscale.
Libro unico del lavoro e prospetto paga
Il comma 4 riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative: l’incipit soggettivo è tassativo. Per esse consente di assolvere l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro, ed esonera dall’emissione del prospetto paga quando il compenso annuo non supera i 15.000 euro. Per il lavoratore sportivo subordinato non c’è deroga: prospetto paga e libro unico seguono le regole ordinarie, qualunque sia l’importo, anche quando il compenso resta dentro la franchigia fiscale. La soglia dei 15.000 euro non va confusa con l’obbligo di comunicazione, che resta in ogni caso. Il comma 5 precisa che l’iscrizione nel libro unico può avvenire in un’unica soluzione entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi possono essere erogati anche anticipatamente.
I volontari rimborsati
Gli enti che erogano rimborsi forfettari devono comunicare, attraverso l’apposita sezione del Registro, i nominativi dei volontari che li ricevono e l’importo corrisposto a ciascuno, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni. L’articolo 29, comma 2, prevede che quella comunicazione sia resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all’Ispettorato nazionale del lavoro, all’INPS e all’INAIL, oltre a essere messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati e il sistema pubblico di connettività. È un dato che l’ente consegna agli organi di vigilanza: è opportuno che sia coerente con i libri sociali, con le delibere e con le scritture contabili.
I direttori di gara
Per i direttori di gara e per chi è preposto a garantire il regolare svolgimento delle competizioni nel settore dilettantistico, l’articolo 25, comma 6-bis, prevede un regime semplificato: per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione, della Disciplina associata o dell’Ente di promozione competente, e possono essere riconosciuti rimborsi forfettari nei limiti dell’articolo 29, comma 2. L’ultimo periodo dello stesso comma 6-bis avverte però che alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell’area del professionismo non si applica il regime dell’articolo 36, comma 6. Il comma 6-ter accentra su quegli organismi le comunicazioni al centro per l’impiego, riferite a cicli integrati non superiori a trenta prestazioni in non più di tre mesi; il termine è il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare. I convocati e i relativi compensi vanno invece comunicati al Registro entro dieci giorni dalle singole manifestazioni.
L’ente sportivo: forme, statuto e regimi fiscali
La disciplina del lavoro non opera isolatamente: dipende da come l’ente è costituito e da quali clausole ha in statuto.
Le forme dell’articolo 6
L’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2021 prevede che gli enti sportivi dilettantistici possano costituirsi come associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile (lettera a), associazione con personalità giuridica di diritto privato (lettera b), società di capitali e cooperative del Libro V, titoli V e VI, del codice civile (lettera c), oppure come enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale che esercitano come attività di interesse generale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti anche al Registro delle attività sportive (lettera c-bis). La denominazione sociale deve indicare la finalità sportiva e la natura dilettantistica, e l’ente si affilia annualmente a uno o più organismi affilianti.
Lo statuto
L’articolo 7 elenca il contenuto obbligatorio dello statuto: denominazione, oggetto sociale con riferimento specifico all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, rappresentanza legale, assenza di fini di lucro ai sensi dell’articolo 8, ordinamento interno democratico con elettività delle cariche (salve le società), obbligo di rendiconto economico-finanziario, modalità di scioglimento e devoluzione del patrimonio a fini sportivi. Due precisazioni evitano un’incoerenza: per gli enti che hanno assunto la qualifica di ente del terzo settore e sono iscritti al RUNTS il requisito dell’esercizio in via principale dell’attività dilettantistica non è richiesto (comma 1-bis); e per le società sportive dilettantistiche il comma 1-ter esclude l’applicazione delle norme codicistiche sulla distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, commi 3 e 4-bis. Il termine per uniformare gli statuti era il 30 giugno 2024, e il comma 1-quater è severo: la mancata conformità rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro e, per chi è già iscritto, comporta la cancellazione d’ufficio.
Assenza di fine di lucro, e lucratività attenuata
L’articolo 8 impone di destinare utili e avanzi di gestione all’attività statutaria o all’incremento del patrimonio e vieta la distribuzione, anche indiretta, a soci, lavoratori, collaboratori e amministratori. Per gli enti costituiti come società di capitali o cooperative i commi 3 e 4 aprono una deroga: possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili annuali, dedotte le perdite pregresse, ad aumento gratuito del capitale nei limiti dell’indice ISTAT o alla distribuzione di dividendi non superiori all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo, e possono rimborsare al socio il capitale versato ed eventualmente rivalutato entro gli stessi limiti. La deroga non vale per le cooperative a mutualità prevalente dell’articolo 2512 del codice civile. Il comma 4-bis eleva quella quota fino all’ottanta per cento per gli enti che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi come proprietari, conduttori o concessionari, ma la sua efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea: prima di contarci, va verificato che quell’autorizzazione sia intervenuta.
Lucratività attenuata e agevolazione dell’articolo 148 del TUIR
La circolare 7/E del 2026 ha affrontato il nodo che ne discende. Il divieto di lucratività attenuato dell’articolo 8 è diverso dal divieto assoluto che la normativa fiscale richiede per il regime dell’articolo 148, comma 3, del TUIR. L’Agenzia ricorda che l’articolo 36, comma 3, secondo periodo, del decreto ha confermato che «per le società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro resta ferma l’agevolazione di cui all’articolo 148, comma 3» del TUIR, e ne trae la conclusione operativa: gli enti costituiti secondo il decreto n. 36 che intendano beneficiarne devono integrare le clausole statutarie risultanti dagli articoli 7 e 8 con quelle richieste dal comma 8 dell’articolo 148 — divieto assoluto di distribuzione, devoluzione del patrimonio, disciplina uniforme del rapporto associativo, rendiconto annuale, eleggibilità libera degli organi e voto singolo, intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota. Le stesse considerazioni valgono per l’articolo 4, quarto comma, secondo periodo, del decreto IVA.
In sintesi, uno statuto conforme al decreto sportivo non è, di per sé, uno statuto conforme al TUIR. Chi lo ha adeguato nel 2023 guardando solo alla riforma dello sport ha motivo di riesaminarlo.
Attività secondarie e strumentali
L’articolo 9 consente di esercitare attività diverse da quella principale a condizione che lo statuto lo preveda e che siano secondarie e strumentali, secondo criteri e limiti da definire con decreto. Restano fuori dal computo di quei limiti i proventi da sponsorizzazione, promo-pubblicitari, da cessione di diritti, le indennità legate alla formazione degli atleti e i proventi della gestione di impianti e strutture sportive. Il mancato rispetto dei criteri per due esercizi consecutivi comporta la cancellazione d’ufficio dal Registro nazionale.
Iscrizione al Registro e vigilanza
L’articolo 10 chiarisce che è l’iscrizione al Registro a certificare la natura dilettantistica dell’attività per tutti gli effetti che l’ordinamento vi ricollega, e che il Dipartimento per lo sport trasmette annualmente all’Agenzia delle entrate l’elenco degli iscritti. Lo stesso Dipartimento, avvalendosi di Sport e salute S.p.a., esercita funzioni ispettive; in caso di violazioni diffida gli amministratori ad adempiere entro un termine non inferiore a venti giorni e, se le irregolarità non sono sanabili o non vengono sanate, revoca la qualifica di ente dilettantistico. La domanda di iscrizione è inviata dall’organismo affiliante, che verifica la conformità dello statuto ai principi del proprio statuto approvato dal CONI o dal CIP (articolo 6 del decreto legislativo n. 39 del 2021): è un terzo controllo, distinto sia da quello di conformità al decreto n. 36 sia da quello richiesto dal comma 8 dell’articolo 148 del TUIR, e ogni ente deve trasmettere entro il 31 gennaio di ciascun anno l’aggiornamento dei dati e degli amministratori in carica. Gli atti soggetti a iscrizione o deposito sono opponibili ai terzi solo dopo la pubblicazione nel Registro, a meno che l’ente provi che i terzi ne erano a conoscenza; e per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nell’impossibilità di conoscerli.
Va segnalata anche una incompatibilità spesso ignorata: l’articolo 11 vieta ai presidenti di associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell’ambito della medesima Federazione, Disciplina associata o Ente di promozione.
Le disposizioni tributarie dell’articolo 12
Tre regole che vale la pena conoscere. Sui contributi erogati da CONI, Federazioni ed Enti di promozione riconosciuti dal CONI alle società e associazioni sportive dilettantistiche non si applica la ritenuta del 4 per cento dell’articolo 28, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973. Gli atti costitutivi e di trasformazione direttamente connessi allo svolgimento dell’attività sportiva scontano l’imposta di registro in misura fissa; il comma 2-bis esentava dal registro le modifiche statutarie di adeguamento adottate entro il 30 giugno 2024, ma quella finestra è chiusa: chi adegua lo statuto oggi sconta l’imposta secondo le regole ordinarie. E il corrispettivo, in denaro o in natura, in favore di enti sportivi dilettantistici che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti costituisce per chi lo eroga, fino a 200.000 euro annui, spesa di pubblicità ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUIR: è la norma su cui si regge la deducibilità delle sponsorizzazioni sportive, e la soglia va sorvegliata.
Il regime della legge 398/1991
Le associazioni e le società sportive dilettantistiche dell’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), affiliate a Federazioni o Enti di promozione, che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito da attività commerciali proventi non superiori a 400.000 euro, possono optare per il regime della legge 16 dicembre 1991, n. 398. L’opzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata e vincola per almeno un triennio; se nel corso dell’anno il limite viene superato, il regime cessa dal mese successivo.
Il regime comporta l’esonero dalle scritture contabili degli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dagli obblighi del titolo II del decreto IVA, con annotazione dei proventi commerciali nella distinta o dichiarazione d’incasso; l’IVA si applica con le modalità dell’articolo 74, sesto comma, del decreto IVA; il reddito imponibile si determina applicando ai proventi commerciali il coefficiente di redditività del 3 per cento, cui si aggiungono le plusvalenze patrimoniali. Fatture emesse e ricevute vanno comunque numerate e conservate.
Proventi commerciali connessi e raccolte fondi
L’articolo 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133 esclude dal reddito imponibile, per gli enti che hanno optato per il regime della legge n. 398, i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi. La disposizione è stata riscritta nell’ambito soggettivo dall’articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88: dal 23 maggio 2026 il beneficio spetta alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 36 del 2021.
Lo stesso articolo 25 contiene, al comma 5, una regola che vale ben oltre il regime della legge n. 398 e che è fra le più contestate in sede di controllo: i pagamenti a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche e quelli da esse effettuati, di importo pari o superiore a 1.000 euro, devono transitare per conti correnti bancari o postali intestati all’ente, o essere eseguiti con altre modalità idonee a garantirne la tracciabilità. L’inosservanza comporta le sanzioni dell’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. I limiti dell’agevolazione del comma 2 restano invece due: non più di due eventi per anno e un importo complessivo non superiore a 51.645,69 euro, fissato dal decreto interministeriale 10 novembre 1999. La perimetrazione va però letta anche per ciò che esclude: il rinvio alle sole lettere a), b) e c) lascia fuori dall’agevolazione, dal 23 maggio 2026, gli enti sportivi dilettantistici costituiti come enti del terzo settore ai sensi della lettera c-bis). Un’ASD-ETS che vi facesse affidamento va riesaminata.
IVA
L’esenzione delle prestazioni connesse alla pratica sportiva
Le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, compresi i servizi didattici e formativi, rese da organismi senza fine di lucro — enti sportivi dilettantistici dell’articolo 6 del decreto n. 36 compresi — alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica, sono esenti da IVA per effetto dell’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.
La dispensa dagli adempimenti, e il suo costo
La circolare 7/E ritiene che chi effettua quelle operazioni possa avvalersi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione dell’articolo 36-bis del decreto IVA — disposizione diversa, benché di identica numerazione — previa comunicazione all’ufficio, restando fermi gli obblighi ordinari per le altre operazioni imponibili eventualmente effettuate. La dispensa ha però esclusioni oggettive che per un ente sportivo con area medica o fisioterapica non sono un dettaglio: restano fuori le operazioni dei numeri 11), 18) e 19) del primo comma e quelle del terzo comma dell’articolo 10 del decreto IVA, cioè oro da investimento, prestazioni sanitarie e di ricovero e cura.
La dispensa, però, ha un costo che il secondo comma dello stesso articolo esplicita: chi se ne avvale non è ammesso a detrarre l’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, e deve comunque presentare la dichiarazione annuale compilando l’elenco dei fornitori. La comunicazione è resa nella dichiarazione annuale relativa all’anno precedente o in quella di inizio attività, vincola per almeno un triennio e ha effetto fino a revoca, che si comunica nella dichiarazione annuale con effetto dall’anno in corso. La dispensa non è una semplificazione priva di contropartite, ma una rinuncia alla detrazione, e va valutata alla luce del rapporto fra imposta a monte e adempimenti risparmiati.
L’imponibilità della cessione del contratto dell’atleta
La circolare esclude che la cessione, da parte di una ASD o SSD a una società professionistica, del diritto alle prestazioni sportive di un atleta possa dirsi «strettamente connessa» alla pratica dello sport: attiene all’aspetto economico-finanziario dell’acquisizione dei diritti, il beneficiario effettivo non è chi pratica lo sport ma la società acquirente, e una lettura diversa contrasterebbe con l’articolo 132 della direttiva IVA. L’operazione è quindi imponibile, quale prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, numero 5), del decreto IVA, che qualifica come tali le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
Resta invece esente, ai sensi dell’articolo 36, comma 4, del decreto n. 36, il premio di addestramento e formazione tecnica dell’articolo 31, comma 2, equiparato alle operazioni esenti dell’articolo 10 del decreto IVA; se percepito da società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro che hanno optato per il regime della legge n. 398 del 1991, quel premio non concorre alla determinazione del reddito.
Che cosa cambia dal 1° gennaio 2027
Una parte dei riferimenti normativi citati è destinata a cambiare numerazione, non contenuto, entro breve. Il testo unico in materia di versamenti e di riscossione, approvato con decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, si applica dal 1° gennaio 2027 — termine già differito una volta rispetto all’originario 1° gennaio 2026 dall’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26 — e assorbe le disposizioni sulle ritenute: l’articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973 confluisce nell’articolo 38. Dalla stessa data il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 sostituisce il TUIR: gli articoli 49, 50 e 53 diventano rispettivamente gli articoli 51, 52 e 55. Anche il decreto IVA ha il suo testo unico, approvato con decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10: l’articolo 4, quarto comma, confluisce nell’articolo 4, l’articolo 3 nell’articolo 10 e l’articolo 36-bis sulla dispensa nell’articolo 94. Per questa guida conta soprattutto un’altra corrispondenza: l’articolo 148, comma 3, del TUIR è trasfuso nell’articolo 157 del nuovo testo unico delle imposte sui redditi.
Fra i riferimenti destinati a non essere più, dal 2027, il testo da citare rientrano anche l’articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999 e l’articolo 36-bis del decreto-legge n. 75 del 2023, che Normattiva dà vigenti fino al 31 dicembre 2026. Nulla di sostanziale cambia per gli enti sportivi, ma i richiami normativi degli statuti, dei contratti e delle circolari interne andranno riletti: una clausola che rinvia a un articolo del TUIR per numero, e non per contenuto, dal 2027 rinvia a una norma diversa. I differimenti, del resto, sono possibili: la data va riverificata in prossimità della scadenza.
In pratica: la lista degli adempimenti
Alla costituzione o all’adeguamento. Verificare che lo statuto, oltre alle clausole richieste dagli articoli 7 e 8 del decreto n. 36, contenga quelle del comma 8 dell’articolo 148 del TUIR, se si intende applicare il regime dell’articolo 148, comma 3, e l’articolo 4, quarto comma, del decreto IVA. Iscrivere l’ente al Registro nazionale e mantenerne aggiornati i dati.
Prima di aprire la stagione. Qualificare ciascun rapporto verificando i due requisiti dell’articolo 28, comma 2, e considerare la certificazione del contratto dove la qualificazione è incerta. Predisporre il modello di autocertificazione dell’articolo 36, comma 6-bis, da far sottoscrivere a ogni pagamento. Prevedere per contratto una dichiarazione equivalente a carico dei volontari rimborsati. Verificare che l’ente che riconosce la manifestazione abbia deliberato le tipologie di spesa e le attività ammesse al rimborso forfettario. Accertare di avere in essere la posizione assicurativa dei lavoratori (INAIL per i subordinati, tutela dell’articolo 51 della legge n. 289 del 2002 per i collaboratori sportivi, INAIL per gli amministrativo-gestionali) e due coperture obbligatorie per i volontari: responsabilità civile verso i terzi (articolo 29, comma 4) e tutela infortuni dell’articolo 51 della legge n. 289 del 2002 (articolo 34, comma 4).
All’avvio di ogni rapporto. Comunicare al Registro nazionale i dati del rapporto entro il trentesimo giorno del mese successivo, senza guardare all’importo.
A ogni pagamento. Raccogliere l’autocertificazione aggiornata. Tenere per ogni persona un conteggio unico che sommi compensi e rimborsi, con due soglie distinte: 15.000 euro sul piano fiscale, 5.000 su quello previdenziale. Applicare la ritenuta sulla sola eccedenza, scegliendo l’articolo giusto in base alla forma del rapporto. Emettere il prospetto paga sempre per il lavoratore subordinato; per il collaboratore coordinato e continuativo, quando il compenso annuo supera i 15.000 euro.
Ogni trimestre. Trasmettere al Registro i dati dei volontari rimborsati entro la fine del mese successivo.
Ogni mese. Versare ritenute e contributi entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento.
Ogni trimestre, per chi è in regime 398. Versare l’IVA determinata forfettariamente con le modalità dell’articolo 74, sesto comma, del decreto IVA.
A fine anno. Iscrizione nel libro unico entro trenta giorni dalla fine dell’anno, Certificazione Unica e modello 770 per le ritenute operate.
Gli errori più ricorrenti
Ritenere che sotto i 15.000 euro non vi siano adempimenti. La franchigia riguarda la base imponibile: non tocca l’obbligo di comunicazione al Registro, che non ha soglie, né l’obbligo contributivo, che ha una soglia diversa e più bassa.
Pagare senza autocertificazione. Senza quella dichiarazione l’esonero dalla ritenuta non opera. Raccoglierla una volta a inizio stagione non basta: la norma la vuole a ogni pagamento.
Applicare la franchigia contributiva dei 5.000 euro al dipendente. Non gli si applica: è iscritto al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e la contribuzione è dovuta secondo le regole di quel Fondo.
Usare il rimborso forfettario come retribuzione mascherata. Il volontariato è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro con lo stesso ente, e il rimborso presuppone una delibera dell’ente che riconosce la manifestazione. Senza quei presupposti l’erogazione costituisce un compenso, con i conseguenti obblighi fiscali, contributivi e di comunicazione.
Trattare la co.co.co. sportiva come lavoro autonomo. I compensi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente: cambia la ritenuta, cambia la certificazione, cambia la gestione previdenziale.
Assicurare i volontari con una sola delle due coperture. L’articolo 29, comma 4, impone la responsabilità civile verso i terzi; l’articolo 34, comma 4, tiene ferma, in aggiunta, la tutela obbligatoria dell’articolo 51 della legge n. 289 del 2002 per i volontari sportivi dilettanti tesserati. Servono entrambe, e sono due contratti diversi.
Domande frequenti
Il rimborso forfettario fino a 400 euro al mese è sempre esente?
Non è reddito in sé, ma consuma la franchigia dei 15.000 euro. Esaurita quella — anche per compensi ricevuti da altri enti — il rimborso concorre alla formazione del reddito imponibile: per intero se la soglia era già superata prima del pagamento, per la sola eccedenza se è quel pagamento a farla superare.
La franchigia dei 15.000 euro vale anche per un istruttore assunto come dipendente?
Sì, sul piano fiscale: l’esclusione opera sulla determinazione della base imponibile indipendentemente dalla categoria reddituale, e l’eccedenza è tassata secondo le regole dei redditi di lavoro dipendente. Sul piano previdenziale, invece, la franchigia dei 5.000 euro non gli si applica.
Devo comunicare al Registro anche i rapporti sotto i 15.000 euro?
Sì. L’obbligo dell’articolo 28, comma 3, non ha soglie e la sua violazione è sanzionata come l’omessa comunicazione al centro per l’impiego. La soglia dei 15.000 euro rileva, sul piano documentale, solo per l’esonero dal prospetto paga, e per le sole collaborazioni coordinate e continuative.
Un commercialista che tiene la contabilità dell’ASD rientra in questo regime?
No. L’articolo 25, comma 1, terzo periodo, esclude dai lavoratori sportivi chi opera nell’ambito di una professione che richiede l’iscrizione a un albo, e l’articolo 37, comma 1, secondo periodo, replica l’esclusione per l’attività amministrativo-gestionale. Non gli si applica la franchigia dei 15.000 euro. Quanto all’IRAP, la soglia degli 85.000 euro non gli serve: il suo compenso, in quanto lavoro autonomo abituale, non concorre alla base imponibile dell’ente ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. n. 446 del 1997.
Un dipendente pubblico può collaborare con un’ASD?
L’articolo 25, comma 6, lo consente come volontario, fuori dall’orario di lavoro e previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza, con applicazione del regime dell’articolo 29, comma 2. Se l’attività rientra nel lavoro sportivo e prevede un corrispettivo superiore a 5.000 euro annui complessivi, occorre la preventiva autorizzazione dell’amministrazione, che si intende accordata se l’amministrazione non si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta.
Che cosa succede se chi rilascia la dichiarazione dichiara il falso?
La circolare non lo dice: non individua chi risponda dell’eccedenza emersa successivamente. Per questo la dichiarazione va assistita dalla clausola di manleva già illustrata, e per questo il sostituto che abbia versato la ritenuta è tenuto a esercitare la rivalsa sul percipiente: l’articolo 64, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 dispone che chi è obbligato al pagamento dell’imposta in luogo di altri «deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso». Va però detto con chiarezza che la manleva opera sul solo piano civilistico: verso l’Erario il sostituto che non abbia operato la ritenuta resta responsabile per la ritenuta non operata e per la sanzione dell’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, salva la responsabilità solidale del percipiente. La clausola contrattuale non lo libera: gli dà soltanto un titolo per rivalersi del danno.
Una avvertenza sui decreti attuativi e sulle fonti
Quattro passaggi di questa guida poggiano su decreti che il decreto legislativo n. 36 del 2021 demanda ad atti successivi: i criteri e i limiti delle attività secondarie e strumentali (articolo 9, comma 1), gli indici per la certificazione dei contratti in mancanza di accordi collettivi (articolo 25, comma 3), i controlli sanitari e la scheda sanitaria (articolo 32, comma 1) e le misure a tutela dei minori con il responsabile della protezione (articolo 33, comma 6). Lo stesso vale per l’efficacia del comma 4-bis dell’articolo 8, subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. Dove il decreto non risulti adottato, il passaggio va letto come descrizione della cornice legale e non come adempimento già esigibile: prima di farvi affidamento occorre verificarne lo stato.
Norme consultate nel testo vigente al 31 agosto 2026: decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36; decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; legge 16 dicembre 1991, n. 398; legge 13 maggio 1999, n. 133; decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33; codice civile. Documento di prassi: circolare dell’Agenzia delle entrate n. 7/E del 7 agosto 2026.
Testo aggiornato al 31 agosto 2026.
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Fiscalità e adempimenti del lavoro sportivo dilettantistico
TEMA D.Lgs. 36/2021 — Riforma dello sport: qualificazione del rapporto, franchigia dei 15.000 euro, volontari, contribuzione e adempimenti verso il Registro nazionale
Dal 1° luglio 2023 il lavoro nelle associazioni e nelle società sportive dilettantistiche non è più sottratto alle regole ordinarie del lavoro. I compensi sportivi sono redditi di lavoro a tutti gli effetti — dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa o autonomo — e il fatto che il decreto ne escluda una parte dalla base imponibile non li rende «non redditi»: li rende redditi con una franchigia. La distinzione produce conseguenze concrete in sede di controllo.
Questa guida ricostruisce il quadro per chi amministra un ente sportivo dilettantistico: chi è lavoratore sportivo e chi no, quale forma contrattuale la legge presume, come funzionano davvero i 15.000 euro, che cosa si può e non si può dare a un volontario, che cosa si versa all’INPS e all’INAIL, che cosa si comunica al Registro nazionale e con quali termini. Tiene conto della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 7/E del 7 agosto 2026, che ha risposto a sette quesiti e ha chiuso — non sempre nel senso che gli operatori si aspettavano — alcune questioni rimaste aperte per tre anni.
Chi è lavoratore sportivo, e chi non lo è
La definizione sta nell’articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Sono lavoratori sportivi l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto iscritto al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di una Federazione sportiva nazionale, di una Disciplina sportiva associata, di un Ente di promozione sportiva, di un’associazione benemerita, del CONI, del CIP, di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.
Il secondo periodo dello stesso comma allarga la platea a ogni altro tesserato che, verso corrispettivo, svolga mansioni rientranti, secondo i regolamenti tecnici della disciplina, fra quelle necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva. L’estensione incontra però un limite immediato: con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Il terzo periodo aggiunge la seconda esclusione: non sono lavoratori sportivi coloro che rendono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio occorre l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
Le due esclusioni non sono simmetriche e operano su piani diversi. La prima è oggettiva e riguarda il contenuto della prestazione: il segretario, il tesoriere, chi tiene la contabilità interna non è lavoratore sportivo perché non fa attività sportiva. La seconda è soggettiva e riguarda chi rende la prestazione: il fisioterapista, il medico, l’avvocato, il commercialista restano fuori anche quando ciò che fanno è essenziale per l’attività della squadra, perché esercitano una professione ordinistica.
Il collaboratore amministrativo-gestionale
L’attività amministrativo-gestionale resa a favore di enti sportivi dilettantistici ha una disciplina propria, all’articolo 37. Può essere oggetto di collaborazione ai sensi dell’articolo 409, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile; anche qui il secondo periodo del comma 1 esclude chi la svolge nell’ambito di una professione che richiede l’iscrizione a un ordine. Il comma 3 iscrive questi collaboratori alla Gestione separata INPS; il comma 4 li riporta, ai fini previdenziali, all’articolo 35, commi 2, 6, 7, 8-bis e 8-ter, e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, all’articolo 36, comma 6.
Il rinvio non è formale: non essendo lavoratore sportivo, il segretario di un’ASD non avrebbe altrimenti né la franchigia fiscale né il regime contributivo del lavoro sportivo. Per effetto del rinvio si applicano entrambi, purché non si tratti di un professionista iscritto ad albo.
Le tre forme del rapporto, e quella che la legge presume
L’articolo 25, comma 2, ammette che l’attività di lavoro sportivo costituisca oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile. La collaborazione coordinata e continuativa non è quindi un terzo genere: è una specie del lavoro autonomo.
La presunzione dell’articolo 28, comma 2
Nell’area del dilettantismo la scelta della forma non è libera. L’articolo 28, comma 2, presume che il lavoro sportivo sia oggetto di collaborazione coordinata e continuativa quando, verso il medesimo committente, ricorrono insieme due requisiti: la durata delle prestazioni, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; e le prestazioni risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.
È una presunzione relativa: ammette prova contraria. Indica però da quale lato si colloca il rischio di riqualificazione, che non è quello temuto di consueto. Dove i due requisiti ricorrono, la forma presunta è la collaborazione; la riqualificazione che viene contestata è semmai quella opposta, di un rapporto formalmente di collaborazione ma in fatto subordinato ai sensi dell’articolo 2094 del codice civile. Un istruttore inserito negli orari della palestra, che risponde a un responsabile tecnico e non organizza autonomamente la propria attività, è un lavoratore subordinato, qualunque sia la qualificazione formale del rapporto.
Come si mette in sicurezza la qualificazione
Lo strumento è la certificazione del contratto. L’articolo 25, comma 3, rinvia agli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, che possono individuare gli indici delle fattispecie utili ai fini dell’articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; in mancanza si applicano gli indici individuati con decreto. La certificazione non rende inattaccabile il contratto, ma sposta l’oggetto della contestazione: chi contesta deve dimostrare che l’esecuzione si è discostata da quanto certificato.
Va ricordato, infine, che l’articolo 25, comma 3-bis, consente agli enti sportivi di avvalersi anche di prestatori di lavoro occasionale secondo la normativa vigente, e che il comma 5 rinvia, per tutto ciò che il decreto non disciplina, alle norme sui rapporti di lavoro nell’impresa, previdenziali e tributarie comprese, in quanto compatibili.
Il volontario sportivo
L’articolo 29 disciplina una figura che non è un lavoratore e che non deve diventarlo. Gli enti sportivi possono avvalersi di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti, esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari comprendono lo svolgimento diretto dell’attività sportiva, la formazione, la didattica e la preparazione degli atleti.
Che cosa si può riconoscere, e a quali condizioni
Il comma 2 è netto: le prestazioni dei volontari non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Possono però essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva — anche paralimpici —, dal CONI, dal CIP e da Sport e salute S.p.a.
Il corredo documentale da conservare, per ogni rimborso, è quindi questo: gli estremi della delibera dell’ente che ha riconosciuto la manifestazione e l’atto di riconoscimento della manifestazione stessa; l’atto di incarico di volontariato, con la dichiarazione sui compensi percepiti altrove e la clausola di manleva; il prospetto trimestrale trasmesso al Registro nazionale; la quietanza con la causale.
È il presupposto che più spesso manca: il rimborso forfettario è ammesso purché siano quegli stessi enti a individuare, con proprie deliberazioni, le tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali quella modalità di rimborso è consentita. Il soggetto che delibera è l’ente che riconosce la manifestazione: un ente che non sempre coincide con l’organismo cui l’associazione è affiliata: un’associazione affiliata a un Ente di promozione che partecipa a una manifestazione riconosciuta da una Federazione deve guardare alla delibera della Federazione. Senza quella delibera il presupposto dell’articolo 29, comma 2, non è integrato e il rimborso non è un rimborso forfettario ai sensi del decreto.
I rimborsi non sono reddito, ma occupano la franchigia
Lo stesso comma 2 stabilisce, in successione, due regole che vanno lette insieme: «I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente» e, subito dopo, che essi «concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall’articolo 35, comma 8-bis, e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall’articolo 36, comma 6».
Il rimborso, quindi, non è reddito, ma riduce di pari importo la franchigia dei 15.000 euro sui compensi di lavoro sportivo e concorre anche al limite previdenziale di 5.000 euro. Per il volontario che non percepisce altri compensi la regola non ha conseguenze pratiche sul piano fiscale: 400 euro al mese fanno 4.800 euro l’anno, e da soli non esauriscono i 15.000. Le conseguenze si producono per chi cumula, nello stesso anno, rimborsi da volontario e compensi di lavoro sportivo presso altri enti — la posizione di molti istruttori e tecnici. Sul piano previdenziale, invece, dodici mensilità piene si avvicinano già da sole al limite dei 5.000 euro.
Secondo la circolare 7/E del 2026 il limite dei 400 euro mensili va riferito a ciascun volontario per le somme ricevute nell’anno solare, e vi concorrono i rimborsi erogati da più soggetti nel medesimo anno: non è un limite riferito al singolo ente.
L’incompatibilità del comma 3
È la regola strutturale della figura, e vale anche per il volontario che non percepisce un euro: «Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva».
Il divieto non è subordinato al rimborso e non guarda al contenuto del rapporto, che può anche essere amministrativo-gestionale: la stessa persona non può essere insieme volontario e collaboratore retribuito di quell’ente. Il perimetro del divieto si presta a due letture: la prima lo circoscrive all’ente indicato, ed è la più aderente alla lettera della norma; la seconda lo estende a ogni ente sportivo. La questione non è risolta.
L’obbligo assicurativo verso i terzi
Il comma 4 impone agli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari di assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi, richiamando l’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. È l’obbligo la cui violazione produce l’esposizione patrimoniale più diretta. Il volontario è infatti inserito nell’organizzazione dell’ente e opera sotto la direzione tecnica di quest’ultimo: del danno cagionato ai terzi l’ente può rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, una volta accertati in concreto il rapporto di preposizione e il nesso di occasionalità necessaria fra le mansioni affidate e il fatto dannoso.
Il perimetro va composto su due norme, non su una. L’articolo 29, comma 4, impone la copertura della responsabilità verso i terzi. Per i volontari che siano sportivi dilettanti tesserati, l’articolo 34, comma 4, dello stesso decreto tiene ferma, «oltre a quanto previsto all’articolo 29, comma 4», la tutela assicurativa obbligatoria dell’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che copre gli infortuni. Le due coperture sono cumulative e hanno fonte diversa: la seconda non è una cautela facoltativa, e la prima non la assorbe. Verificare l’una senza l’altra lascia scoperto un obbligo di legge.
La franchigia fiscale dei 15.000 euro
L’articolo 36, comma 6, primo periodo, dispone che i «compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00». Non è un’esenzione e non è una soglia oltre la quale tutto diventa imponibile: è una franchigia, e si tassa la sola eccedenza.
Vale per tutte le forme contrattuali
La circolare 7/E del 2026 ha chiarito un punto che una parte degli operatori leggeva diversamente: la disposizione è ancorata alla natura oggettiva dell’attività svolta, senza distinguere in base alla veste contrattuale. Poiché l’articolo 25, comma 2, ammette che il lavoro sportivo sia oggetto di rapporto subordinato, autonomo o di collaborazione, l’esclusione opera «a monte», sulla determinazione della base imponibile, qualunque sia la categoria reddituale in cui il compenso si colloca. Vale quindi anche per l’atleta o l’istruttore assunto con contratto di lavoro subordinato; l’eventuale eccedenza segue poi le regole ordinarie del TUIR proprie della categoria di appartenenza. La conclusione riprende la risposta alla consulenza giuridica n. 14 del 30 settembre 2025.
L’autocertificazione come condizione dell’esonero
Nessun ente può sapere quanto una persona percepisce altrove. L’articolo 36, comma 6-bis, mette perciò la dichiarazione a carico del lavoratore sportivo: all’atto del pagamento — di ogni pagamento, non una volta per stagione — questi rilascia un’autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.
La circolare vi collega un effetto preciso, ed è l’indicazione di maggiore impatto operativo dell’intero documento: la non applicazione della ritenuta entro i 15.000 euro è condizionata all’avvenuta ricezione di quella dichiarazione. L’ente che paga senza averla ricevuta non dispone dell’esonero e deve operare la ritenuta. L’autocertificazione va conservata agli atti, datata, per ogni pagamento.
Per il volontario la questione è diversa: il volontario non è un lavoratore sportivo e l’obbligo del comma 6-bis non lo riguarda, ma gli esempi della circolare presuppongono che dichiari all’ente erogante quanto ha percepito altrove. È opportuno quindi acquisire ugualmente una dichiarazione scritta, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell’articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — con l’avvertenza che l’obbligo di accettare quelle dichiarazioni riguarda i rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, non un’associazione sportiva. Va soprattutto prevista come obbligazione contrattuale nell’atto di incarico di volontariato, con impegno ad aggiornarla a ogni erogazione e con clausola di manleva. È la clausola, non la forma della dichiarazione, a dare all’ente un titolo per il risarcimento del danno derivante da una dichiarazione omessa o non veritiera.
Come si tassa l’eccedenza
La ritenuta non è una sola: segue il rapporto. Sull’eccedenza corrisposta nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo l’ente opera la ritenuta d’acconto del 20 per cento dell’articolo 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Sull’eccedenza corrisposta a un collaboratore coordinato e continuativo, i cui compensi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR, si applica la ritenuta dell’articolo 24 del medesimo decreto. Sull’eccedenza corrisposta in un rapporto di lavoro subordinato si applicano l’articolo 23 e le addizionali regionale e comunale, con conguaglio di fine anno.
L’osservazione non è teorica: nel dilettantismo la forma presunta è proprio la collaborazione coordinata e continuativa, e trattarla con la ritenuta del lavoro autonomo è una svista ricorrente. In tutti i casi la ritenuta si versa con il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento e va esposta nella Certificazione Unica e nel modello 770. Un regime a sé hanno invece i premi: le somme versate ai propri tesserati, atleti e tecnici dell’area del dilettantismo, per i risultati ottenuti nelle competizioni o per la partecipazione ai raduni delle squadre nazionali sono inquadrate dall’articolo 36, comma 6-quater, come premi ai sensi dell’articolo 30, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, con la ritenuta propria di quella disposizione.
I due esempi della circolare
La circolare costruisce la regola su due casi, e la differenza fra i due casi è decisiva.
Franchigia già esaurita. Un volontario riceve un rimborso forfettario mensile di 350 euro e dichiara all’ente erogante di aver percepito da altri enti, in rapporti di lavoro autonomo, compensi di lavoro sportivo per 16.000 euro. Poiché la soglia era già superata prima del pagamento, l’intero rimborso di 350 euro concorre alla formazione del reddito imponibile a titolo di lavoro autonomo; restano imponibili in capo al volontario anche i 1.000 euro già eccedenti. La conclusione operativa è che gli enti eroganti devono operare la ritenuta dell’articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973 sia sui 1.000 sia sui 350 euro.
Franchigia superata proprio con quel pagamento. Un volontario riceve 380 euro di rimborso e dichiara di aver percepito da altri enti 14.800 euro di compensi di lavoro sportivo autonomo. I 380 euro si sommano ai compensi già percepiti: 15.180 euro in tutto. Concorre alla formazione del reddito imponibile la sola eccedenza di 180 euro; fino a 15.000 euro né gli altri enti né l’ente che eroga il rimborso applicano la ritenuta, a condizione di aver ricevuto dal percipiente, all’atto del pagamento, l’autocertificazione.
Un passaggio merita di essere segnalato nei suoi termini esatti. La circolare qualifica il rimborso eccedente come reddito di lavoro autonomo pur in assenza di un rapporto di lavoro fra il volontario e l’ente che lo eroga: l’articolo 29, comma 1, richiede anzi che la prestazione sia gratuita, e l’articolo 25 definisce lavoratore sportivo chi opera verso un corrispettivo. È una lettura di prassi, e una circolare non è fonte del diritto: non vincola il contribuente né il giudice. Sul piano civilistico la qualificazione tributaria non muta la natura del rapporto. Poiché però l’adempimento genera una Certificazione Unica per redditi di lavoro autonomo intestata a un soggetto per il quale l’articolo 29, comma 3, esclude la compatibilità fra volontariato e rapporto di lavoro autonomo con l’ente, è opportuno che la delibera, l’atto di incarico e la causale del pagamento diano atto della natura di rimborso e del titolo per cui la ritenuta è stata operata.
Il conto previdenziale, che segue regole proprie
È il punto in cui il trattamento previdenziale si distacca da quello fiscale: dare per scontata la simmetria fra i due piani è un errore diffuso.
Il lavoratore sportivo subordinato
L’articolo 35, comma 1, iscrive i lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico, al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’INPS, che dall’entrata in vigore del decreto assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, con applicazione della disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166. Allo stesso Fondo, precisa il terzo periodo dello stesso comma, sono iscritti anche i lavoratori sportivi autonomi e i collaboratori coordinati e continuativi operanti nei settori professionistici: la dicotomia fra subordinati e autonomi non è quindi netta come sembra. Per questi lavoratori non operano né la franchigia dei 5.000 euro né la riduzione al 50 per cento: la contribuzione è dovuta secondo le regole proprie di quel Fondo. Applicare loro la franchigia significa omettere il versamento di contributi dovuti.
Collaboratori coordinati e continuativi e autonomi
L’articolo 35, comma 2, riguarda l’area del dilettantismo: i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale e sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Le aliquote stanno ai commi 6, 7 e 8: 24 per cento per chi risulti già assicurato presso altre forme obbligatorie, 25 per cento per chi non lo sia. Le aliquote aggiuntive della Gestione separata sono richiamate dai soli commi 7 e 8, cioè per chi non risulti assicurato altrove. Su quelle aliquote intervengono due misure che vanno tenute distinte:
L’articolo 35, comma 8-bis, esclude dal calcolo dell’aliquota pensionistica i primi 5.000 euro annui di compenso: si versa sulla sola parte eccedente. La norma parla dei «primi 5.000,00 euro annui»; che la franchigia sia riferita alla persona e non al singolo rapporto è lettura di prassi, non dato testuale: l’obbligo di versamento resta di ciascun committente per quanto eroga, ma il conteggio va tenuto sulla dichiarazione dell’interessato, come per la soglia fiscale.
L’articolo 35, comma 8-ter, stabilisce che fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo è dovuta nei limiti del 50 per cento dell’imponibile contributivo, con riduzione equivalente dell’imponibile pensionistico. È una misura transitoria che riduce il costo e, nella stessa misura, la pensione futura: va detto ai collaboratori, non taciuto.
Per effetto dell’articolo 37, comma 4, lo stesso regime previdenziale si estende ai collaboratori amministrativo-gestionali. Anche i rimborsi forfettari ai volontari concorrono al superamento del limite dell’articolo 35, comma 8-bis, e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento; il rinvio, però, è incompleto, perché la norma stabilisce l’effetto contributivo senza individuare la gestione né il soggetto tenuto al versamento per un percipiente che con l’ente erogante non ha alcun rapporto di lavoro.
L’articolo 35, comma 3, riguarda infine gli istruttori presso impianti e circoli sportivi, i direttori tecnici e gli istruttori presso società sportive: hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale sulla base del relativo rapporto di lavoro, e le stesse figure già iscritte al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo potevano optare, entro il 30 giugno 2024, per il mantenimento del regime previgente.
IRAP: gli 85.000 euro sono una soglia, non una franchigia
Il secondo periodo dell’articolo 36, comma 6, stabilisce che tutti i singoli compensi per collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Due avvertenze. La prima: a differenza della franchigia dei 15.000 euro, gli 85.000 euro non sono una franchigia ma una soglia riferita a ciascun singolo compenso — il compenso che raggiunga o superi quell’importo concorre per intero alla base imponibile, non per la sola eccedenza. La seconda: la circolare 7/E ha esteso l’esclusione anche ai compensi per collaborazioni amministrativo-gestionali, perché l’articolo 37, comma 4, vi riconduce quell’attività «quale che sia la tipologia del rapporto»; ma la stessa disposizione rinvia ai soggetti del comma 1, dal quale sono espressamente esclusi i professionisti iscritti ad albo. L’esclusione dell’articolo 36, comma 6, non li riguarda; il che, però, non significa che i loro compensi entrino nella base imponibile IRAP dell’ente. L’articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997 assoggetta a IRAP, per gli enti non commerciali, le retribuzioni del personale dipendente, i redditi assimilati, i compensi per collaborazione coordinata e continuativa e quelli per lavoro autonomo non esercitato abitualmente: la parcella del professionista abituale con partita IVA non vi rientra, e nella sfera commerciale (articolo 10, comma 2, che rinvia all’articolo 5) è costo deducibile. Il compenso al professionista resta quindi fuori dalla base imponibile IRAP dell’ente per una ragione diversa e più radicale. Va detto, per completezza, che la lettura degli 85.000 euro come soglia per singolo compenso è quella letterale, e non risulta a oggi confermata da prassi.
Assicurazioni e tutele: tre binari diversi
L’articolo 34 distingue tre posizioni, e confonderle è uno degli errori più costosi.
Lavoratori sportivi subordinati. Quelli dipendenti dai soggetti indicati nell’articolo 9 del testo unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 sono soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, anche quando esistano polizze private previste da contratto o da legge: il comma 1 lo dice espressamente, e la copertura privatistica non sostituisce l’obbligo pubblico. Le retribuzioni e i riferimenti tariffari per il calcolo del premio sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il MEF e con l’Autorità delegata allo sport, su proposta dell’INAIL; dalla decorrenza dell’obbligo le stesse retribuzioni valgono anche per la liquidazione dell’indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta.
Collaboratori coordinati e continuativi. Il comma 3 è netto: a loro si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria dell’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dei relativi provvedimenti attuativi. Non l’INAIL.
Collaboratori amministrativo-gestionali. Qui l’asimmetria è controintuitiva e va conosciuta: l’articolo 37, comma 2, applica a questi rapporti l’obbligo assicurativo INAIL dell’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Due collaboratori coordinati e continuativi dello stesso ente — uno tecnico e uno di segreteria — hanno dunque copertura obbligatoria di fonte diversa.
Volontari. Il comma 4 conserva per gli sportivi dilettanti che operano come volontari la stessa tutela dell’articolo 51 della legge n. 289 del 2002, oltre alla copertura di responsabilità civile verso i terzi dell’articolo 29, comma 4. Sono due coperture che si sommano, non che si sostituiscono.
Sul fronte delle tutele economiche, l’articolo 33 estende ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica, le tutele di malattia e maternità previste per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, gli assegni per il nucleo familiare e la NASpI, con applicazione del massimale annuo della base contributiva. Lo stesso articolo prevede che ai lavoratori sportivi con compensi annui non superiori a 5.000 euro si applichi l’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza. I controlli medici sono disciplinati dall’articolo 32, che rinvia a un decreto attuativo e fa comunque salvi gli obblighi dell’articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008; gli oneri della scheda sanitaria, per i subordinati, gravano sull’ente.
L’articolo 33, comma 6, impone infine, con decreto attuativo, misure specifiche a tutela dei minori, fra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, la cui nomina va comunicata all’ente affiliante in sede di affiliazione e di riaffiliazione; e resta ferma l’applicazione del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39.
Gli adempimenti verso il Registro nazionale
Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è istituito presso il Dipartimento per lo sport dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. Non svolge una funzione meramente archivistica: è il canale attraverso cui l’ente sportivo assolve obblighi che negli altri settori si assolvono verso il centro per l’impiego, e i dati che vi transitano sono immediatamente visibili agli organi di vigilanza.
La comunicazione del rapporto di lavoro
L’articolo 28, comma 3, impone all’ente destinatario delle prestazioni di comunicare al Registro i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo. La comunicazione equivale a tutti gli effetti a quella al centro per l’impiego prevista dall’articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, va effettuata con i medesimi contenuti informativi ed è resa disponibile a INPS e INAIL in tempo reale. Il termine, fissato dal comma 5, è il trentesimo giorno del mese successivo a quello di inizio del rapporto. Il mancato adempimento comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l’impiego, irrogate dagli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza. I dati dell’ente da iscrivere nel Registro sono elencati dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 2021 e possono essere rideterminati con decreto; il tracciato della comunicazione del rapporto di lavoro, invece, non sta in norma primaria, perché l’articolo 28, comma 5, lo affida a disposizioni tecniche e protocolli informatici.
Va sottolineato che questo obbligo non ha soglie: prescinde dall’importo del compenso e dal fatto che la franchigia dei 15.000 euro sia o meno capiente. È l’errore più frequente — ritenere che sotto i 15.000 euro «non ci sia niente da fare» — e quello che costa di più, perché l’omessa comunicazione è sanzionata a prescindere dalla correttezza del trattamento fiscale.
Libro unico del lavoro e prospetto paga
Il comma 4 riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative: l’incipit soggettivo è tassativo. Per esse consente di assolvere l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro, ed esonera dall’emissione del prospetto paga quando il compenso annuo non supera i 15.000 euro. Per il lavoratore sportivo subordinato non c’è deroga: prospetto paga e libro unico seguono le regole ordinarie, qualunque sia l’importo, anche quando il compenso resta dentro la franchigia fiscale. La soglia dei 15.000 euro non va confusa con l’obbligo di comunicazione, che resta in ogni caso. Il comma 5 precisa che l’iscrizione nel libro unico può avvenire in un’unica soluzione entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi possono essere erogati anche anticipatamente.
I volontari rimborsati
Gli enti che erogano rimborsi forfettari devono comunicare, attraverso l’apposita sezione del Registro, i nominativi dei volontari che li ricevono e l’importo corrisposto a ciascuno, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni. L’articolo 29, comma 2, prevede che quella comunicazione sia resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all’Ispettorato nazionale del lavoro, all’INPS e all’INAIL, oltre a essere messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati e il sistema pubblico di connettività. È un dato che l’ente consegna agli organi di vigilanza: è opportuno che sia coerente con i libri sociali, con le delibere e con le scritture contabili.
I direttori di gara
Per i direttori di gara e per chi è preposto a garantire il regolare svolgimento delle competizioni nel settore dilettantistico, l’articolo 25, comma 6-bis, prevede un regime semplificato: per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione, della Disciplina associata o dell’Ente di promozione competente, e possono essere riconosciuti rimborsi forfettari nei limiti dell’articolo 29, comma 2. L’ultimo periodo dello stesso comma 6-bis avverte però che alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell’area del professionismo non si applica il regime dell’articolo 36, comma 6. Il comma 6-ter accentra su quegli organismi le comunicazioni al centro per l’impiego, riferite a cicli integrati non superiori a trenta prestazioni in non più di tre mesi; il termine è il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare. I convocati e i relativi compensi vanno invece comunicati al Registro entro dieci giorni dalle singole manifestazioni.
L’ente sportivo: forme, statuto e regimi fiscali
La disciplina del lavoro non opera isolatamente: dipende da come l’ente è costituito e da quali clausole ha in statuto.
Le forme dell’articolo 6
L’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2021 prevede che gli enti sportivi dilettantistici possano costituirsi come associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile (lettera a), associazione con personalità giuridica di diritto privato (lettera b), società di capitali e cooperative del Libro V, titoli V e VI, del codice civile (lettera c), oppure come enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale che esercitano come attività di interesse generale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti anche al Registro delle attività sportive (lettera c-bis). La denominazione sociale deve indicare la finalità sportiva e la natura dilettantistica, e l’ente si affilia annualmente a uno o più organismi affilianti.
Lo statuto
L’articolo 7 elenca il contenuto obbligatorio dello statuto: denominazione, oggetto sociale con riferimento specifico all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, rappresentanza legale, assenza di fini di lucro ai sensi dell’articolo 8, ordinamento interno democratico con elettività delle cariche (salve le società), obbligo di rendiconto economico-finanziario, modalità di scioglimento e devoluzione del patrimonio a fini sportivi. Due precisazioni evitano un’incoerenza: per gli enti che hanno assunto la qualifica di ente del terzo settore e sono iscritti al RUNTS il requisito dell’esercizio in via principale dell’attività dilettantistica non è richiesto (comma 1-bis); e per le società sportive dilettantistiche il comma 1-ter esclude l’applicazione delle norme codicistiche sulla distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, commi 3 e 4-bis. Il termine per uniformare gli statuti era il 30 giugno 2024, e il comma 1-quater è severo: la mancata conformità rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro e, per chi è già iscritto, comporta la cancellazione d’ufficio.
Assenza di fine di lucro, e lucratività attenuata
L’articolo 8 impone di destinare utili e avanzi di gestione all’attività statutaria o all’incremento del patrimonio e vieta la distribuzione, anche indiretta, a soci, lavoratori, collaboratori e amministratori. Per gli enti costituiti come società di capitali o cooperative i commi 3 e 4 aprono una deroga: possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili annuali, dedotte le perdite pregresse, ad aumento gratuito del capitale nei limiti dell’indice ISTAT o alla distribuzione di dividendi non superiori all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo, e possono rimborsare al socio il capitale versato ed eventualmente rivalutato entro gli stessi limiti. La deroga non vale per le cooperative a mutualità prevalente dell’articolo 2512 del codice civile. Il comma 4-bis eleva quella quota fino all’ottanta per cento per gli enti che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi come proprietari, conduttori o concessionari, ma la sua efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea: prima di contarci, va verificato che quell’autorizzazione sia intervenuta.
Lucratività attenuata e agevolazione dell’articolo 148 del TUIR
La circolare 7/E del 2026 ha affrontato il nodo che ne discende. Il divieto di lucratività attenuato dell’articolo 8 è diverso dal divieto assoluto che la normativa fiscale richiede per il regime dell’articolo 148, comma 3, del TUIR. L’Agenzia ricorda che l’articolo 36, comma 3, secondo periodo, del decreto ha confermato che «per le società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro resta ferma l’agevolazione di cui all’articolo 148, comma 3» del TUIR, e ne trae la conclusione operativa: gli enti costituiti secondo il decreto n. 36 che intendano beneficiarne devono integrare le clausole statutarie risultanti dagli articoli 7 e 8 con quelle richieste dal comma 8 dell’articolo 148 — divieto assoluto di distribuzione, devoluzione del patrimonio, disciplina uniforme del rapporto associativo, rendiconto annuale, eleggibilità libera degli organi e voto singolo, intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota. Le stesse considerazioni valgono per l’articolo 4, quarto comma, secondo periodo, del decreto IVA.
In sintesi, uno statuto conforme al decreto sportivo non è, di per sé, uno statuto conforme al TUIR. Chi lo ha adeguato nel 2023 guardando solo alla riforma dello sport ha motivo di riesaminarlo.
Attività secondarie e strumentali
L’articolo 9 consente di esercitare attività diverse da quella principale a condizione che lo statuto lo preveda e che siano secondarie e strumentali, secondo criteri e limiti da definire con decreto. Restano fuori dal computo di quei limiti i proventi da sponsorizzazione, promo-pubblicitari, da cessione di diritti, le indennità legate alla formazione degli atleti e i proventi della gestione di impianti e strutture sportive. Il mancato rispetto dei criteri per due esercizi consecutivi comporta la cancellazione d’ufficio dal Registro nazionale.
Iscrizione al Registro e vigilanza
L’articolo 10 chiarisce che è l’iscrizione al Registro a certificare la natura dilettantistica dell’attività per tutti gli effetti che l’ordinamento vi ricollega, e che il Dipartimento per lo sport trasmette annualmente all’Agenzia delle entrate l’elenco degli iscritti. Lo stesso Dipartimento, avvalendosi di Sport e salute S.p.a., esercita funzioni ispettive; in caso di violazioni diffida gli amministratori ad adempiere entro un termine non inferiore a venti giorni e, se le irregolarità non sono sanabili o non vengono sanate, revoca la qualifica di ente dilettantistico. La domanda di iscrizione è inviata dall’organismo affiliante, che verifica la conformità dello statuto ai principi del proprio statuto approvato dal CONI o dal CIP (articolo 6 del decreto legislativo n. 39 del 2021): è un terzo controllo, distinto sia da quello di conformità al decreto n. 36 sia da quello richiesto dal comma 8 dell’articolo 148 del TUIR, e ogni ente deve trasmettere entro il 31 gennaio di ciascun anno l’aggiornamento dei dati e degli amministratori in carica. Gli atti soggetti a iscrizione o deposito sono opponibili ai terzi solo dopo la pubblicazione nel Registro, a meno che l’ente provi che i terzi ne erano a conoscenza; e per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nell’impossibilità di conoscerli.
Va segnalata anche una incompatibilità spesso ignorata: l’articolo 11 vieta ai presidenti di associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell’ambito della medesima Federazione, Disciplina associata o Ente di promozione.
Le disposizioni tributarie dell’articolo 12
Tre regole che vale la pena conoscere. Sui contributi erogati da CONI, Federazioni ed Enti di promozione riconosciuti dal CONI alle società e associazioni sportive dilettantistiche non si applica la ritenuta del 4 per cento dell’articolo 28, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973. Gli atti costitutivi e di trasformazione direttamente connessi allo svolgimento dell’attività sportiva scontano l’imposta di registro in misura fissa; il comma 2-bis esentava dal registro le modifiche statutarie di adeguamento adottate entro il 30 giugno 2024, ma quella finestra è chiusa: chi adegua lo statuto oggi sconta l’imposta secondo le regole ordinarie. E il corrispettivo, in denaro o in natura, in favore di enti sportivi dilettantistici che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti costituisce per chi lo eroga, fino a 200.000 euro annui, spesa di pubblicità ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUIR: è la norma su cui si regge la deducibilità delle sponsorizzazioni sportive, e la soglia va sorvegliata.
Il regime della legge 398/1991
Le associazioni e le società sportive dilettantistiche dell’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), affiliate a Federazioni o Enti di promozione, che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito da attività commerciali proventi non superiori a 400.000 euro, possono optare per il regime della legge 16 dicembre 1991, n. 398. L’opzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata e vincola per almeno un triennio; se nel corso dell’anno il limite viene superato, il regime cessa dal mese successivo.
Il regime comporta l’esonero dalle scritture contabili degli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dagli obblighi del titolo II del decreto IVA, con annotazione dei proventi commerciali nella distinta o dichiarazione d’incasso; l’IVA si applica con le modalità dell’articolo 74, sesto comma, del decreto IVA; il reddito imponibile si determina applicando ai proventi commerciali il coefficiente di redditività del 3 per cento, cui si aggiungono le plusvalenze patrimoniali. Fatture emesse e ricevute vanno comunque numerate e conservate.
Proventi commerciali connessi e raccolte fondi
L’articolo 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133 esclude dal reddito imponibile, per gli enti che hanno optato per il regime della legge n. 398, i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi. La disposizione è stata riscritta nell’ambito soggettivo dall’articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88: dal 23 maggio 2026 il beneficio spetta alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 36 del 2021.
Lo stesso articolo 25 contiene, al comma 5, una regola che vale ben oltre il regime della legge n. 398 e che è fra le più contestate in sede di controllo: i pagamenti a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche e quelli da esse effettuati, di importo pari o superiore a 1.000 euro, devono transitare per conti correnti bancari o postali intestati all’ente, o essere eseguiti con altre modalità idonee a garantirne la tracciabilità. L’inosservanza comporta le sanzioni dell’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. I limiti dell’agevolazione del comma 2 restano invece due: non più di due eventi per anno e un importo complessivo non superiore a 51.645,69 euro, fissato dal decreto interministeriale 10 novembre 1999. La perimetrazione va però letta anche per ciò che esclude: il rinvio alle sole lettere a), b) e c) lascia fuori dall’agevolazione, dal 23 maggio 2026, gli enti sportivi dilettantistici costituiti come enti del terzo settore ai sensi della lettera c-bis). Un’ASD-ETS che vi facesse affidamento va riesaminata.
IVA
L’esenzione delle prestazioni connesse alla pratica sportiva
Le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, compresi i servizi didattici e formativi, rese da organismi senza fine di lucro — enti sportivi dilettantistici dell’articolo 6 del decreto n. 36 compresi — alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica, sono esenti da IVA per effetto dell’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.
La dispensa dagli adempimenti, e il suo costo
La circolare 7/E ritiene che chi effettua quelle operazioni possa avvalersi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione dell’articolo 36-bis del decreto IVA — disposizione diversa, benché di identica numerazione — previa comunicazione all’ufficio, restando fermi gli obblighi ordinari per le altre operazioni imponibili eventualmente effettuate. La dispensa ha però esclusioni oggettive che per un ente sportivo con area medica o fisioterapica non sono un dettaglio: restano fuori le operazioni dei numeri 11), 18) e 19) del primo comma e quelle del terzo comma dell’articolo 10 del decreto IVA, cioè oro da investimento, prestazioni sanitarie e di ricovero e cura.
La dispensa, però, ha un costo che il secondo comma dello stesso articolo esplicita: chi se ne avvale non è ammesso a detrarre l’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, e deve comunque presentare la dichiarazione annuale compilando l’elenco dei fornitori. La comunicazione è resa nella dichiarazione annuale relativa all’anno precedente o in quella di inizio attività, vincola per almeno un triennio e ha effetto fino a revoca, che si comunica nella dichiarazione annuale con effetto dall’anno in corso. La dispensa non è una semplificazione priva di contropartite, ma una rinuncia alla detrazione, e va valutata alla luce del rapporto fra imposta a monte e adempimenti risparmiati.
L’imponibilità della cessione del contratto dell’atleta
La circolare esclude che la cessione, da parte di una ASD o SSD a una società professionistica, del diritto alle prestazioni sportive di un atleta possa dirsi «strettamente connessa» alla pratica dello sport: attiene all’aspetto economico-finanziario dell’acquisizione dei diritti, il beneficiario effettivo non è chi pratica lo sport ma la società acquirente, e una lettura diversa contrasterebbe con l’articolo 132 della direttiva IVA. L’operazione è quindi imponibile, quale prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, numero 5), del decreto IVA, che qualifica come tali le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
Resta invece esente, ai sensi dell’articolo 36, comma 4, del decreto n. 36, il premio di addestramento e formazione tecnica dell’articolo 31, comma 2, equiparato alle operazioni esenti dell’articolo 10 del decreto IVA; se percepito da società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro che hanno optato per il regime della legge n. 398 del 1991, quel premio non concorre alla determinazione del reddito.
Che cosa cambia dal 1° gennaio 2027
Una parte dei riferimenti normativi citati è destinata a cambiare numerazione, non contenuto, entro breve. Il testo unico in materia di versamenti e di riscossione, approvato con decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, si applica dal 1° gennaio 2027 — termine già differito una volta rispetto all’originario 1° gennaio 2026 dall’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26 — e assorbe le disposizioni sulle ritenute: l’articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973 confluisce nell’articolo 38. Dalla stessa data il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 sostituisce il TUIR: gli articoli 49, 50 e 53 diventano rispettivamente gli articoli 51, 52 e 55. Anche il decreto IVA ha il suo testo unico, approvato con decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10: l’articolo 4, quarto comma, confluisce nell’articolo 4, l’articolo 3 nell’articolo 10 e l’articolo 36-bis sulla dispensa nell’articolo 94. Per questa guida conta soprattutto un’altra corrispondenza: l’articolo 148, comma 3, del TUIR è trasfuso nell’articolo 157 del nuovo testo unico delle imposte sui redditi.
Fra i riferimenti destinati a non essere più, dal 2027, il testo da citare rientrano anche l’articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999 e l’articolo 36-bis del decreto-legge n. 75 del 2023, che Normattiva dà vigenti fino al 31 dicembre 2026. Nulla di sostanziale cambia per gli enti sportivi, ma i richiami normativi degli statuti, dei contratti e delle circolari interne andranno riletti: una clausola che rinvia a un articolo del TUIR per numero, e non per contenuto, dal 2027 rinvia a una norma diversa. I differimenti, del resto, sono possibili: la data va riverificata in prossimità della scadenza.
In pratica: la lista degli adempimenti
Alla costituzione o all’adeguamento. Verificare che lo statuto, oltre alle clausole richieste dagli articoli 7 e 8 del decreto n. 36, contenga quelle del comma 8 dell’articolo 148 del TUIR, se si intende applicare il regime dell’articolo 148, comma 3, e l’articolo 4, quarto comma, del decreto IVA. Iscrivere l’ente al Registro nazionale e mantenerne aggiornati i dati.
Prima di aprire la stagione. Qualificare ciascun rapporto verificando i due requisiti dell’articolo 28, comma 2, e considerare la certificazione del contratto dove la qualificazione è incerta. Predisporre il modello di autocertificazione dell’articolo 36, comma 6-bis, da far sottoscrivere a ogni pagamento. Prevedere per contratto una dichiarazione equivalente a carico dei volontari rimborsati. Verificare che l’ente che riconosce la manifestazione abbia deliberato le tipologie di spesa e le attività ammesse al rimborso forfettario. Accertare di avere in essere la posizione assicurativa dei lavoratori (INAIL per i subordinati, tutela dell’articolo 51 della legge n. 289 del 2002 per i collaboratori sportivi, INAIL per gli amministrativo-gestionali) e due coperture obbligatorie per i volontari: responsabilità civile verso i terzi (articolo 29, comma 4) e tutela infortuni dell’articolo 51 della legge n. 289 del 2002 (articolo 34, comma 4).
All’avvio di ogni rapporto. Comunicare al Registro nazionale i dati del rapporto entro il trentesimo giorno del mese successivo, senza guardare all’importo.
A ogni pagamento. Raccogliere l’autocertificazione aggiornata. Tenere per ogni persona un conteggio unico che sommi compensi e rimborsi, con due soglie distinte: 15.000 euro sul piano fiscale, 5.000 su quello previdenziale. Applicare la ritenuta sulla sola eccedenza, scegliendo l’articolo giusto in base alla forma del rapporto. Emettere il prospetto paga sempre per il lavoratore subordinato; per il collaboratore coordinato e continuativo, quando il compenso annuo supera i 15.000 euro.
Ogni trimestre. Trasmettere al Registro i dati dei volontari rimborsati entro la fine del mese successivo.
Ogni mese. Versare ritenute e contributi entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento.
Ogni trimestre, per chi è in regime 398. Versare l’IVA determinata forfettariamente con le modalità dell’articolo 74, sesto comma, del decreto IVA.
A fine anno. Iscrizione nel libro unico entro trenta giorni dalla fine dell’anno, Certificazione Unica e modello 770 per le ritenute operate.
Gli errori più ricorrenti
Ritenere che sotto i 15.000 euro non vi siano adempimenti. La franchigia riguarda la base imponibile: non tocca l’obbligo di comunicazione al Registro, che non ha soglie, né l’obbligo contributivo, che ha una soglia diversa e più bassa.
Pagare senza autocertificazione. Senza quella dichiarazione l’esonero dalla ritenuta non opera. Raccoglierla una volta a inizio stagione non basta: la norma la vuole a ogni pagamento.
Applicare la franchigia contributiva dei 5.000 euro al dipendente. Non gli si applica: è iscritto al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e la contribuzione è dovuta secondo le regole di quel Fondo.
Usare il rimborso forfettario come retribuzione mascherata. Il volontariato è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro con lo stesso ente, e il rimborso presuppone una delibera dell’ente che riconosce la manifestazione. Senza quei presupposti l’erogazione costituisce un compenso, con i conseguenti obblighi fiscali, contributivi e di comunicazione.
Trattare la co.co.co. sportiva come lavoro autonomo. I compensi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente: cambia la ritenuta, cambia la certificazione, cambia la gestione previdenziale.
Assicurare i volontari con una sola delle due coperture. L’articolo 29, comma 4, impone la responsabilità civile verso i terzi; l’articolo 34, comma 4, tiene ferma, in aggiunta, la tutela obbligatoria dell’articolo 51 della legge n. 289 del 2002 per i volontari sportivi dilettanti tesserati. Servono entrambe, e sono due contratti diversi.
Domande frequenti
Il rimborso forfettario fino a 400 euro al mese è sempre esente?
Non è reddito in sé, ma consuma la franchigia dei 15.000 euro. Esaurita quella — anche per compensi ricevuti da altri enti — il rimborso concorre alla formazione del reddito imponibile: per intero se la soglia era già superata prima del pagamento, per la sola eccedenza se è quel pagamento a farla superare.
La franchigia dei 15.000 euro vale anche per un istruttore assunto come dipendente?
Sì, sul piano fiscale: l’esclusione opera sulla determinazione della base imponibile indipendentemente dalla categoria reddituale, e l’eccedenza è tassata secondo le regole dei redditi di lavoro dipendente. Sul piano previdenziale, invece, la franchigia dei 5.000 euro non gli si applica.
Devo comunicare al Registro anche i rapporti sotto i 15.000 euro?
Sì. L’obbligo dell’articolo 28, comma 3, non ha soglie e la sua violazione è sanzionata come l’omessa comunicazione al centro per l’impiego. La soglia dei 15.000 euro rileva, sul piano documentale, solo per l’esonero dal prospetto paga, e per le sole collaborazioni coordinate e continuative.
Un commercialista che tiene la contabilità dell’ASD rientra in questo regime?
No. L’articolo 25, comma 1, terzo periodo, esclude dai lavoratori sportivi chi opera nell’ambito di una professione che richiede l’iscrizione a un albo, e l’articolo 37, comma 1, secondo periodo, replica l’esclusione per l’attività amministrativo-gestionale. Non gli si applica la franchigia dei 15.000 euro. Quanto all’IRAP, la soglia degli 85.000 euro non gli serve: il suo compenso, in quanto lavoro autonomo abituale, non concorre alla base imponibile dell’ente ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. n. 446 del 1997.
Un dipendente pubblico può collaborare con un’ASD?
L’articolo 25, comma 6, lo consente come volontario, fuori dall’orario di lavoro e previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza, con applicazione del regime dell’articolo 29, comma 2. Se l’attività rientra nel lavoro sportivo e prevede un corrispettivo superiore a 5.000 euro annui complessivi, occorre la preventiva autorizzazione dell’amministrazione, che si intende accordata se l’amministrazione non si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta.
Che cosa succede se chi rilascia la dichiarazione dichiara il falso?
La circolare non lo dice: non individua chi risponda dell’eccedenza emersa successivamente. Per questo la dichiarazione va assistita dalla clausola di manleva già illustrata, e per questo il sostituto che abbia versato la ritenuta è tenuto a esercitare la rivalsa sul percipiente: l’articolo 64, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 dispone che chi è obbligato al pagamento dell’imposta in luogo di altri «deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso». Va però detto con chiarezza che la manleva opera sul solo piano civilistico: verso l’Erario il sostituto che non abbia operato la ritenuta resta responsabile per la ritenuta non operata e per la sanzione dell’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, salva la responsabilità solidale del percipiente. La clausola contrattuale non lo libera: gli dà soltanto un titolo per rivalersi del danno.
Una avvertenza sui decreti attuativi e sulle fonti
Quattro passaggi di questa guida poggiano su decreti che il decreto legislativo n. 36 del 2021 demanda ad atti successivi: i criteri e i limiti delle attività secondarie e strumentali (articolo 9, comma 1), gli indici per la certificazione dei contratti in mancanza di accordi collettivi (articolo 25, comma 3), i controlli sanitari e la scheda sanitaria (articolo 32, comma 1) e le misure a tutela dei minori con il responsabile della protezione (articolo 33, comma 6). Lo stesso vale per l’efficacia del comma 4-bis dell’articolo 8, subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. Dove il decreto non risulti adottato, il passaggio va letto come descrizione della cornice legale e non come adempimento già esigibile: prima di farvi affidamento occorre verificarne lo stato.
Norme consultate nel testo vigente al 31 agosto 2026: decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36; decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; legge 16 dicembre 1991, n. 398; legge 13 maggio 1999, n. 133; decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33; codice civile. Documento di prassi: circolare dell’Agenzia delle entrate n. 7/E del 7 agosto 2026.
Testo aggiornato al 31 agosto 2026.
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