Nel Codice della crisi l’insolvenza è il baricentro della procedura: i debiti fiscali persistenti sono spesso il segnale che la innesca.
L’apertura della liquidazione giudiziale può essere chiesta anche dal Pubblico Ministero quando ha notizia di uno stato di insolvenza.
Gli artt. 37 e 38 del D.Lgs. 14/2019 attribuiscono la legittimazione al debitore, ai creditori e al Pubblico Ministero; l’autorità giudiziaria che rileva un’insolvenza nel corso di un procedimento è tenuta a segnalarla al PM. Esposizioni fiscali rilevanti e non gestite sono tra gli elementi che più frequentemente portano la crisi all’attenzione degli organi pubblici.
Per gli amministratori la prudenza impone il monitoraggio continuo degli indici di crisi e l’attivazione tempestiva degli strumenti di regolazione, dalla composizione negoziata agli istituti di definizione dei debiti tributari. Lo Studio supporta imprese e organi di controllo nella valutazione dello stato di salute aziendale e nella scelta dello strumento adatto.