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Liquidazione giudiziale: debiti fiscali e iniziativa del Pubblico Ministero

Nel Codice della crisi l’insolvenza è il baricentro della procedura: i debiti fiscali persistenti sono spesso il segnale che la innesca.

25 luglio 2026A cura dello Studio PonchioLettura 3 min

L’apertura della liquidazione giudiziale può essere chiesta anche dal Pubblico Ministero quando ha notizia di uno stato di insolvenza.

Chi può chiedere l’apertura

Gli artt. 37 e 38 del D.Lgs. 14/2019 attribuiscono la legittimazione al debitore, ai creditori e al Pubblico Ministero; l’autorità giudiziaria che rileva un’insolvenza nel corso di un procedimento è tenuta a segnalarla al PM. Esposizioni fiscali rilevanti e non gestite sono tra gli elementi che più frequentemente portano la crisi all’attenzione degli organi pubblici.

Prevenire è possibile

Per gli amministratori la prudenza impone il monitoraggio continuo degli indici di crisi e l’attivazione tempestiva degli strumenti di regolazione, dalla composizione negoziata agli istituti di definizione dei debiti tributari. Lo Studio supporta imprese e organi di controllo nella valutazione dello stato di salute aziendale e nella scelta dello strumento adatto.

Fonti
  • Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – artt. 37-38, D.Lgs. 14/2019.
  • Presupposto oggettivo della liquidazione giudiziale – art. 121, D.Lgs. 14/2019.
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