La legge di bilancio 2026 sopprime la ripartizione in cinque esercizi per i beni strumentali; la facoltà sopravvive solo per la cessione di azienda e di ramo d’azienda.
Dal periodo d’imposta 2026 le plusvalenze sui beni strumentali concorrono per intero al reddito nell’esercizio di realizzo: la programmazione delle dismissioni cambia impostazione.
L’articolo 1, commi 42 e 43, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha riscritto l’articolo 86, comma 4, del TUIR. Per i beni strumentali materiali e immateriali posseduti da almeno tre anni non è più possibile ripartire la plusvalenza in quote costanti fino a cinque esercizi: la tassazione avviene integralmente nell’esercizio di realizzo, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026.
La ripartizione sopravvive per le plusvalenze derivanti dalla cessione di azienda o di ramo d’azienda posseduti da almeno tre anni. Per l’imprenditore individuale che cede l’azienda posseduta da più di cinque anni resta inoltre percorribile l’opzione per la tassazione separata prevista dall’articolo 17, comma 1, lettera g), del TUIR.
Le operazioni programmate a cavallo d’anno vanno riviste, perché l’effetto finanziario della cessione è ora immediato e non più diluito. Le quote residue delle plusvalenze già avviate a rateizzazione proseguono secondo il piano originario, ma il venir meno della facoltà per le nuove operazioni incide sulla fiscalità differita e va riflesso nelle stime di bilancio e nel calcolo degli acconti.