La Sezione tributaria torna sul termine dilatorio dello Statuto: conta il momento in cui l’atto viene sottoscritto, non quello in cui viene notificato. Effetti sui giudizi ancora pendenti.
L’art. 12, comma 7, della L. 212/2000 vietava di emanare l’avviso prima di sessanta giorni dal rilascio del processo verbale di constatazione: le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18184 del 2013, ne hanno tratto l’illegittimità dell’atto emesso ante tempus, salvo urgenza provata. La Sezione tributaria, con la sentenza n. 23073 del 2026, precisa che il termine è violato già dalla sottoscrizione dell’atto anteriore al sessantesimo giorno, ancorché la notifica intervenga dopo la scadenza.
La norma è abrogata dal D.Lgs. 219/2023, ma governa ancora gli atti emessi fino al 29 aprile 2024, tuttora in contenzioso; per quelli successivi opera l’art. 6-bis, comma 3. Il difensore confronti la data di sottoscrizione dell’avviso con quella di consegna del pvc: se lo scarto è inferiore a sessanta giorni, il vizio va eccepito con il ricorso introduttivo, da notificare entro sessanta giorni dalla notificazione, perché non è rilevabile d’ufficio.
Due precisazioni utili in giudizio: l’imminente scadenza del termine di decadenza non integra, di per sé, la ragione di urgenza che salva l’atto, e la mancata presentazione di osservazioni da parte del contribuente è irrilevante, perché il termine dilatorio spetta per intero. La stessa pronuncia dà però atto che l’indirizzo, pur prevalente, non è pacifico all’interno della Sezione.