Guida pratica · Ferrara
Costi, obblighi contabili, organo di controllo, cambio di professionista: sette domande ricorrenti, con le norme e i termini di riferimento.
Non esistono più tariffe minime obbligatorie: dal 2006 il compenso è liberamente pattuito e deve essere reso noto per iscritto prima di accettare l’incarico. Gli ordini di grandezza rilevabili sul mercato — non un listino dello Studio — vanno da 600–1.200 euro l’anno per un forfettario senza dipendenti, a 1.500–3.000 euro per una ditta individuale o una società di persone in contabilità semplificata, a 3.000–6.000 euro per una SRL con bilancio e dichiarazioni: la stima riferita al caso concreto si ottiene con il calcolatore di parcella e con il preventivo online.
Le tariffe professionali obbligatorie sono state abrogate dall’art. 2 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. I parametri del decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 non sono un listino: servono al giudice per liquidare il compenso quando manca un accordo fra le parti. Il riferimento operativo è invece l’art. 9, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124: il professionista è tenuto a rendere noti al cliente, in forma scritta o digitale, il grado di complessità dell’incarico, gli oneri ipotizzabili e gli estremi della polizza assicurativa, e a pattuire il compenso in un preventivo di massima.
Al compenso si aggiungono il contributo integrativo CNPADC del 4 per cento e l’IVA al 22 per cento. Le tre fasce indicate sopra sono ordini di grandezza di mercato, riferiti a quanto si osserva correntemente nella professione: non costituiscono il listino dello Studio, non sono un’offerta e non impegnano nessuno. Il costo reale dipende dal numero di registrazioni, dal regime IVA (mensile o trimestrale), dalla presenza di dipendenti, di beni ammortizzabili, di operazioni estere e di adempimenti straordinari. Per una stima riferita al caso concreto lo Studio mette a disposizione il calcolatore di parcella e il preventivo online, oltre alla valutazione preliminare del caso.
Riferimenti normativi: art. 2 d.l. 223/2006 conv. L. 248/2006; d.m. Giustizia 140/2012; art. 9, comma 4, d.l. 1/2012 conv. L. 27/2012, come modificato dalla L. 124/2017; art. 2233 c.c.
calcolatore della parcella · preventivo online · valutazione preliminare del caso
Le società di capitali tengono sempre la contabilità ordinaria. Imprese individuali e società di persone possono restare in semplificata se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi non superiori a 500.000 euro per le prestazioni di servizi o a 800.000 euro per le altre attività. Il forfettario ha un regime contabile proprio.
La regola è nell’art. 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: le imprese minori tengono la contabilità semplificata finché non superano, nell’anno precedente, 500.000 euro di ricavi per le prestazioni di servizi o 800.000 euro per le altre attività; le soglie sono quelle innalzate dall’art. 1, comma 276, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Per le società indicate nell’art. 13 del medesimo decreto — società di capitali, cooperative, enti commerciali — la contabilità ordinaria è obbligatoria a prescindere dal volume d’affari. Chi esercita contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività guarda alla soglia relativa all’attività prevalente, e in mancanza di annotazione distinta si applica il limite di 800.000 euro.
Dal 2017 il reddito delle imprese minori è determinato per cassa (art. 66 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232), con la possibilità di optare, ai sensi dell’art. 18, comma 5, del d.P.R. 600/1973, per il criterio della registrazione ai fini IVA. Nel regime forfettario della legge 23 dicembre 2014, n. 190 non si liquida l’IVA e non si tengono i registri, ma restano l’obbligo di numerazione e conservazione dei documenti e la fatturazione elettronica, generalizzata a tutti i soggetti passivi dal 1° gennaio 2024.
Riferimenti normativi: artt. 13, 14, 18 d.P.R. 600/1973; art. 1, comma 276, L. 197/2022; art. 66 d.P.R. 917/1986; art. 1, commi 54-89, L. 190/2014; art. 1 d.lgs. 127/2015
la guida al regime forfettario · fatturazione elettronica: obblighi e termini · IVA in pratica
Il sindaco vigila sul rispetto della legge, sui principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza degli assetti. Il revisore esprime il giudizio sul bilancio e verifica la regolare tenuta della contabilità. Nella SRL la nomina è obbligatoria al superamento, per due esercizi consecutivi, di 4 milioni di attivo, 4 milioni di ricavi o venti dipendenti.
L’art. 2477 del codice civile, nel testo risultante dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e dal d.l. 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, impone alla SRL la nomina dell’organo di controllo o del revisore quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, controlla una società obbligata alla revisione legale, oppure ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno di questi limiti: 4.000.000 di euro di totale dell’attivo, 4.000.000 di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni, venti dipendenti occupati in media nell’esercizio. L’obbligo cessa quando per tre esercizi consecutivi nessun limite è superato.
L’assemblea che approva il bilancio da cui risulta il superamento deve provvedere entro trenta giorni; in caso di inerzia provvede il tribunale, anche su segnalazione del conservatore del registro delle imprese. Le due funzioni non coincidono: i compiti del collegio sindacale sono definiti dall’art. 2403 c.c. — vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile — mentre la revisione legale è disciplinata dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, il cui art. 14 assegna al revisore il giudizio sul bilancio e la verifica della regolare tenuta della contabilità. Se si nomina un organo di controllo, la revisione gli spetta solo se lo statuto lo prevede.
Riferimenti normativi: artt. 2086, 2403, 2409-bis, 2477 c.c.; d.lgs. 14/2019; d.l. 32/2019 conv. L. 55/2019; artt. 13, 14 d.lgs. 39/2010
revisione legale e collegio sindacale · il primo incarico di revisione
Il rapporto si chiude con una revoca scritta dell’incarico. Il professionista uscente consegna la documentazione del cliente, che resta di proprietà di quest’ultimo. Vanno poi revocate una per una le deleghe telematiche: cassetto fiscale, consultazione delle fatture elettroniche, fatturazione, cassetto previdenziale e deleghe INAIL.
Il contratto d’opera intellettuale si scioglie per recesso del cliente ai sensi dell’art. 2237 del codice civile, che gli riconosce il diritto di recedere rimborsando le spese e pagando il compenso per l’opera svolta. La revoca va formalizzata per iscritto e datata, perché individua lo spartiacque delle responsabilità sugli adempimenti in scadenza. La documentazione contabile e fiscale è del cliente e va restituita: il Codice deontologico del CNDCEC impone al professionista la consegna degli atti e dei documenti e disciplina i rapporti con il collega subentrante.
Il passaggio operativo che più spesso viene dimenticato riguarda le deleghe telematiche: la delega alla consultazione del cassetto fiscale ha durata massima di quattro anni e va revocata espressamente presso l’Agenzia delle Entrate, così come l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche, l’abilitazione all’invio delle dichiarazioni, la delega al cassetto previdenziale INPS e le deleghe INAIL. Chi subentra deve inoltre acquisire il registro dei beni ammortizzabili, i libri sociali, l’ultimo bilancio approvato con i dettagli delle voci, il quadro RS e le perdite riportabili, le comunicazioni ricevute nel cassetto fiscale e lo storico dei versamenti F24. Un passaggio ordinato si fa a cavallo di un esercizio chiuso, non nel mezzo di una liquidazione IVA.
Riferimenti normativi: artt. 2229-2238 c.c., in particolare art. 2237 c.c.; art. 63 d.P.R. 600/1973; Codice deontologico CNDCEC; provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle deleghe agli intermediari
cassetto fiscale e notifiche · parlare con lo Studio
Per legge no: l’apertura è un adempimento che il contribuente può eseguire da solo. Nella pratica le scelte che si fanno in quel momento — codice ATECO, regime fiscale, inquadramento previdenziale, data di inizio attività — condizionano imposte e contributi per anni e non sempre si correggono a posteriori.
La dichiarazione di inizio attività è prevista dall’art. 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e va presentata entro trenta giorni con il modello AA9/12 per le persone fisiche o AA7/10 per i soggetti diversi. Per le imprese l’adempimento confluisce nella Comunicazione Unica al registro delle imprese, che assolve in un solo invio gli obblighi verso Agenzia delle Entrate, camera di commercio, INPS e INAIL. Le scelte che si compiono in quella sede hanno effetti duraturi: il codice ATECO determina il coefficiente di redditività se si adotta il regime forfettario della legge 190/2014; l’inquadramento decide fra gestione separata INPS, gestione artigiani e commercianti e cassa professionale; la data di inizio attività apre i termini per la comunicazione al SUAP quando l’attività è soggetta a SCIA.
Va inoltre considerato il rafforzamento dei presidi antifrode introdotto dall’art. 1, commi 95-97, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha modificato l’art. 35 del d.P.R. 633/1972: in caso di cessazione d’ufficio della partita IVA per profili di rischio, la riapertura è subordinata al rilascio di una polizza fideiussoria triennale di importo non inferiore a 50.000 euro. Un errore di impostazione iniziale costa più di quanto costi un’impostazione corretta.
Riferimenti normativi: art. 35 d.P.R. 633/1972; art. 1, commi 95-97, L. 213/2023; art. 9 d.l. 7/2007 conv. L. 40/2007 (Comunicazione Unica); art. 1, commi 54-89, L. 190/2014
aprire la partita IVA · forfettari e partita IVA
Il calendario minimo ragionevole è trimestrale, agganciato alle liquidazioni IVA e alle scadenze di versamento, con una verifica del risultato prima della chiusura dell’esercizio. Chi ha dipendenti aggiunge il ritmo mensile delle paghe. Le società con organo di controllo hanno inoltre le verifiche periodiche previste dalla legge.
La cadenza non è una questione di abitudine, ma di scadenze. Le liquidazioni periodiche IVA si comunicano trimestralmente ai sensi dell’art. 21-bis del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; i versamenti si eseguono il 16 del mese e il saldo delle imposte sui redditi segue le scadenze annuali. Il momento tecnicamente più importante non è però la dichiarazione: è la stima del risultato prima del 31 dicembre, quando le scelte sono ancora possibili — accantonamenti, criteri di ammortamento, rilevazione delle rimanenze, opzioni sulla rateizzazione delle plusvalenze ai sensi dell’art.
86, comma 4, del d.P.R. 917/1986, adesione o meno al concordato preventivo biennale. In dicembre si decide, in giugno si paga soltanto. Dove esiste un organo di controllo, l’art. 2404 del codice civile impone al collegio sindacale di riunirsi almeno ogni novanta giorni, e il revisore esegue le verifiche periodiche sulla regolare tenuta della contabilità ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. b), del d.lgs. 39/2010. Nelle imprese con dipendenti il ritmo mensile è imposto dal ciclo paghe: elaborazione, UNIEMENS e versamenti contributivi.
Riferimenti normativi: art. 21-bis d.l. 78/2010 conv. L. 122/2010; art. 86, comma 4, d.P.R. 917/1986; art. 2404 c.c.; art. 14 d.lgs. 39/2010
scadenzario fiscale · scadenze e ravvedimento · concordato preventivo biennale
La distinzione non è più il canale, che ormai è telematico per tutti, ma la disponibilità di un interlocutore identificabile e responsabile. Gli adempimenti ordinari si gestiscono a distanza senza perdite; verifiche fiscali, operazioni straordinarie, contenzioso e crisi d’impresa richiedono continuità di rapporto e presenza.
Fatturazione elettronica, dichiarazioni, F24 e comunicazioni all’Agenzia delle Entrate transitano da canali telematici per chiunque: da questo punto di vista ogni studio è già uno studio online. La differenza si misura altrove. Il primo criterio è l’identificabilità del professionista responsabile dell’incarico: la disciplina della comunicazione informativa impone di rendere noti l’identità, il titolo professionale e la copertura assicurativa, e l’art. 9, comma 4, del d.l. 1/2012 richiede che questi elementi siano comunicati al cliente prima dell’incarico.
Il secondo criterio è la tenuta nelle fasi non ordinarie: un accesso, un’ispezione o una verifica ai sensi dell’art. 52 del d.P.R. 633/1972 e dell’art. 33 del d.P.R. 600/1973 si affronta con la lettura immediata del processo verbale e con decisioni da prendere entro i sessanta giorni previsti dall’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il terzo criterio è la memoria del fascicolo: chi conosce la storia dell’impresa vede i problemi prima. Lo Studio riceve su appuntamento a Ferrara, Codigoro e Milano, e usa videochiamata e assistenza da remoto per il lavoro corrente.
Riferimenti normativi: art. 9, comma 4, d.l. 1/2012 conv. L. 27/2012; art. 52 d.P.R. 633/1972; art. 33 d.P.R. 600/1973; art. 12, comma 7, L. 212/2000
le tre sedi dello Studio · riunione in videochiamata · verifiche fiscali e contenzioso
Denominazione: Studio Ponchio S.T.P. — Società tra Professionisti, Dottori Commercialisti, CPA S.r.l.
Forma: società tra professionisti costituita in forma di società a responsabilità limitata, iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili competente per territorio.
Sede legale: Via IV Novembre 33, 44021 Codigoro (FE).
Partita IVA e codice fiscale: 01775330382.
Registro delle imprese di Ferrara-Ravenna: n. 01775330382 — REA FE-196727.
Capitale sociale: euro 30.000,00 interamente versato.
Attività dal: 2007 (indicazione desunta dalla nota di copyright «2007–2026» riportata in calce alle pagine del sito).
Sedi operative: Ferrara, Via Bagaro 3, 44121 Ferrara — telefono +39 0532 450482; Codigoro, Via IV Novembre 33, 44021 Codigoro — telefono +39 0533 710240; Milano, Viale Elvezia 12, Milano — telefono +39 02 49614657.
Orari: le tre sedi ricevono su appuntamento dal lunedì al venerdì, 9:00–19:00.
Canali: modulo di richiesta scritta, assistente AI, WhatsApp +39 347 4800203, videochiamata, assistenza da remoto, preventivo online.
Copertura assicurativa: lo Studio dichiara di essere munito di copertura assicurativa per la responsabilità professionale.
Professionista di riferimento: Dario Ponchio, Dottore Commercialista e Revisore Legale, fondatore e titolare dello Studio.
Esperienza: Dottore Commercialista abilitato dal 2006; oltre vent’anni di consulenza fiscale e societaria d’impresa.
Formazione: London School of Economics — perfezionamento (1999); Università Bocconi — Laurea in Economia (2000); Master in Diritto Tributario d’Impresa, Università Bocconi (2025), con specializzazione in fiscalità internazionale.
Esperienze professionali: PwC — revisione legale dei conti; EY — consulenza in fiscalità internazionale.
Network: commercialistiavvocati.net; collaborazione stabile con lo Studio Soncini Parisi di Milano.
Aree di attività dichiarate: consulenza tributaria e societaria d’impresa; assistenza in verifiche e accertamenti, comprese le situazioni in cui la questione fiscale assume rilievo penale; gestione paghe e consulenza del lavoro per le imprese assistite; bilanci e dichiarazioni; fiscalità internazionale.
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Vedi anche: Come scegliere il commercialista per la propria impresa