Per contestare utilmente la notifica di una cartella serve un disconoscimento specifico, documento per documento; in cambio il contribuente può pretendere che il giudice motivi su ogni censura. Così Cass. n. 23969 del 23 luglio 2026, che cassa con rinvio per motivazione apparente.
L’ordinanza n. 23969 del 23 luglio 2026 della Sezione Quinta civile della Corte di cassazione (ECLI:IT:CASS:2026:23969CIV, camera di consiglio del 26 giugno 2026) tiene distinti due piani che nella pratica si confondono: l’onere di contestazione che grava sul contribuente e l’obbligo di motivazione che grava sul giudice. Chi disconosce le copie deve dire in che cosa differiscono dagli originali; il giudice che ritiene provata la notifica deve dire perché. La decisione non è definitiva nel merito: la causa prosegue davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione.
La contribuente aveva impugnato un pignoramento presso terzi fondato su quindici cartelle, per crediti tributari di 115.726,02 euro, e la successiva intimazione di pagamento, deducendo i vizi di notifica delle cartelle prodromiche: consegna del plico a persona diversa dalla destinataria, mancata prova della ricezione delle raccomandate informative, notificazione affidata a un operatore postale privato. Il giudice di secondo grado, con la sentenza n. 501/2022 depositata l’1 aprile 2022, aveva respinto l’appello. Il ricorso (R.G. n. 26506/2022) è stato accolto nel solo secondo motivo; il primo, il terzo e il quarto sono stati rigettati, il quinto assorbito.
Il primo motivo, fondato sugli artt. 2712, 2718 e 2719 c.c. e 214 e 215 c.p.c., è stato rigettato. L’art. 2719 c.c. attribuisce alle copie fotografiche di scritture la stessa efficacia delle autentiche se la conformità all’originale non è espressamente disconosciuta; ma il disconoscimento, per produrre effetti, deve indicare gli elementi che inducono a escludere la corrispondenza fra copia e originale, o negare l’esistenza stessa dell’originale. La contestazione generica e la riserva cumulativa sull’intera produzione avversaria sono improduttive di effetti, e il documento resta in atti con la sua efficacia probatoria. Va inoltre tenuto distinto il piano successivo: contestare la conformità della copia di un avviso di ricevimento è cosa diversa dal contestare la validità del procedimento notificatorio. La prima censura attiene alla prova documentale, la seconda alla regolarità dell’atto.
Il secondo motivo è stato accolto. La Corte ha ritenuto meramente apparente la motivazione impugnata, che si era limitata ad affermare che «è stata data ampia e circostanziata prova dell’avvenuta notifica degli avvisi di pagamento», senza esaminare né la censura sulla consegna a persona diversa dalla destinataria, né quella sulle raccomandate informative, né quella sulla notificazione eseguita da operatore postale privato. La motivazione è apparente quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile l’iter logico seguito (Cass., Sez. Un., n. 22232 del 3 novembre 2016), scendendo sotto la soglia del minimo costituzionale imposta dall’art. 111, comma 6, Cost. (Cass., Sez. Un., n. 8053 del 7 aprile 2014). Il vizio si deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 546/1992: non come omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., ed è la ragione del rigetto del terzo e del quarto motivo.
L’art. 26 del d.P.R. 602/1973, tuttora vigente perché l’abrogazione disposta dal d.lgs. 33/2025 è differita al 1° gennaio 2027 dal d.l. 200/2025, consente la notificazione della cartella anche mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, in plico chiuso, con perfezionamento alla data indicata nell’avviso sottoscritto dal destinatario, da una delle persone abilitate o dal portiere. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate su questo modello semplificato (sentenza n. 175 del 2018; ordinanza n. 2 del 2020). Quando il plico è materialmente consegnato al recapito a un consegnatario legittimato, la giurisprudenza di legittimità esclude la necessità di una successiva raccomandata informativa. Diverso è il caso della compiuta giacenza: la comunicazione di avvenuto deposito è dovuta e la prova del perfezionamento richiede la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento di quella seconda raccomandata, non bastando la prova della spedizione (Cass., Sez. Un., n. 10012 del 15 aprile 2021).
Quanto all’operatore privato, la riserva a favore del fornitore del servizio universale, prevista dall’art. 4 del d.lgs. 261/1999 per le notificazioni a mezzo posta di cui alla legge 890/1982, è stata abrogata dall’art. 1, comma 57, lett. b), della legge 124/2017 a decorrere dal 10 settembre 2017; i requisiti della licenza individuale speciale sono stati fissati dall’AGCom con la delibera n. 77/18/CONS del 20 febbraio 2018. Per le notificazioni anteriori, le Sezioni Unite hanno qualificato come nulla, e non inesistente, quindi sanabile, la notificazione eseguita da operatore privo di titolo abilitativo (sentenza n. 299 del 10 gennaio 2020). La data della singola notificazione è perciò il primo dato da accertare.
Prima del ricorso il difensore chieda per iscritto all’agente della riscossione l’esibizione della matrice o della copia di ciascuna cartella con la relazione di notificazione o l’avviso di ricevimento: l’art. 26, comma 5, del d.P.R. 602/1973 impone la conservazione per cinque anni e l’esibizione su richiesta del contribuente. L’istanza va conservata con la prova dell’invio. Nel ricorso, il disconoscimento va articolato documento per documento, indicando in che cosa la copia differisce dall’originale; la contestazione della notifica va costruita cartella per cartella, indicando data, modalità, soggetto notificatore, qualità dichiarata del consegnatario ed esito dell’eventuale giacenza, con richiesta espressa di produzione degli avvisi di ricevimento. Nel giudizio di rinvio conviene depositare una memoria che elenchi le censure una per una: è su quell’elenco che si misura, in sede di legittimità, la tenuta della motivazione.