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Accertamento e contenzioso

Notifica della cartella: contestazione specifica e motivazione

Il disconoscimento delle copie produce effetti solo se è specifico, documento per documento; il dovere del giudice di motivare su ciascuna censura, invece, non dipende da esso. Così Cass. n. 23969 del 23 luglio 2026, che cassa con rinvio per motivazione apparente.

5 agosto 2026A cura dello Studio PonchioLettura 7 min

L’ordinanza n. 23969 del 23 luglio 2026 della Sezione Quinta civile della Corte di cassazione (ECLI:IT:CASS:2026:23969CIV, camera di consiglio del 26 giugno 2026) tiene distinti due piani che nella pratica si confondono: l’onere di contestazione che grava sul contribuente e l’obbligo di motivazione che grava sul giudice. Chi disconosce le copie deve dire in che cosa differiscono dagli originali; il giudice che ritiene provata la notifica deve dire perché. La decisione non è definitiva nel merito: la causa prosegue davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione.

Il caso

La contribuente aveva impugnato un pignoramento presso terzi fondato su quindici cartelle, per crediti tributari di 115.726,02 euro, e la successiva intimazione di pagamento, deducendo i vizi di notifica delle cartelle prodromiche: consegna del plico a persona diversa dalla destinataria, mancata prova della ricezione delle raccomandate informative, notificazione affidata a un operatore postale privato. Il giudice di secondo grado, con la sentenza n. 501/2022 depositata il 1° aprile 2022, aveva respinto l’appello. Del ricorso (R.G. n. 26506/2022) è stato accolto il solo secondo motivo; il primo, il terzo e il quarto sono stati rigettati, il quinto assorbito.

Il disconoscimento delle copie deve essere specifico

Il primo motivo, fondato sugli artt. 2712, 2718 e 2719 c.c. e 214 e 215 c.p.c., è stato rigettato. L’art. 2719 c.c. attribuisce alle copie fotografiche di scritture la stessa efficacia delle autentiche in due casi alternativi: quando la conformità all’originale è attestata da pubblico ufficiale competente, oppure quando non è espressamente disconosciuta. Il disconoscimento, per produrre effetti, deve indicare gli elementi che inducono a escludere la corrispondenza fra copia e originale, o negare l’esistenza stessa dell’originale. La contestazione generica e la riserva cumulativa sull’intera produzione avversaria sono improduttive di effetti, e il documento resta in atti con la sua efficacia probatoria.

Due precisazioni pesano in giudizio. La prima riguarda i tempi: il disconoscimento va formulato nel primo atto difensivo utile successivo alla produzione del documento, altrimenti è tardivo. La seconda riguarda gli effetti: il disconoscimento della copia non ha l’efficacia perentoria del disconoscimento della scrittura privata, perché il giudice conserva il potere di accertare la conformità all’originale con ogni altro elemento, anche in via presuntiva. Un disconoscimento ben scritto apre la questione, non la chiude.

Tre piani da non confondere

La distinzione che regge tutto il ragionamento è fra tre piani, e vale la pena enunciarli separatamente. Se si sostiene che la copia prodotta in giudizio differisce dall’originale, la sede è l’art. 2719 c.c. e lo strumento è il disconoscimento specifico. Se si contesta un vizio del procedimento notificatorio – il consegnatario non rientra fra le persone abilitate, manca la comunicazione dovuta, il modulo notificatorio impiegato non era utilizzabile – si deduce la nullità della notificazione con i mezzi ordinari. Se invece si vuole negare la verità di ciò che l’agente postale o il messo attestano come avvenuto in loro presenza – la data, il luogo, l’avvenuta consegna, la sottoscrizione apposta davanti a lui – occorre la querela di falso ex artt. 221 e seguenti c.p.c. Va però tenuto distinto un profilo che nella pratica si confonde con questo: la qualità dichiarata da chi riceve il plico – familiare convivente, addetto alla casa, incaricato al ritiro – non è coperta da fede privilegiata, perché l’agente si limita a recepire una dichiarazione altrui; opera una presunzione superabile con prova contraria, e per contestarla la querela di falso non serve. Nel giudizio tributario la querela non è decisa dalla Corte di giustizia tributaria, che non può conoscerne neppure in via incidentale: il giudice, valutata la rilevanza del documento, assegna il termine per proporla davanti al tribunale ordinario e sospende il processo (art. 39, comma 1, del d.lgs. 546/1992), con i tempi che ciò comporta. Contro quelle attestazioni, che fanno fede fino a querela di falso, un disconoscimento, per quanto specifico, non produce effetti. Confondere i tre piani è uno degli errori che più spesso costano il motivo.

La motivazione del giudice sulle contestazioni di notifica

Il secondo motivo è stato accolto. La Corte ha ritenuto meramente apparente la motivazione impugnata, che si era limitata ad affermare che «è stata data ampia e circostanziata prova dell’avvenuta notifica degli avvisi di pagamento», senza esaminare né la censura sulla consegna a persona diversa dalla destinataria, né quella sulle raccomandate informative, né quella sulla notificazione eseguita da operatore postale privato. La motivazione è apparente quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile l’iter logico seguito (Cass., Sez. Un., n. 22232 del 3 novembre 2016), scendendo sotto la soglia del minimo costituzionale imposta dall’art. 111, comma 6, Cost. (Cass., Sez. Un., n. 8053 del 7 aprile 2014).

Il vizio si deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 546/1992. Sotto lo stesso numero 4 si denuncia anche l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.: quello che cambia non è il mezzo, ma il paradigma. Si ha motivazione apparente quando il giudice ha deciso la questione ma non rende percepibile l’iter logico seguito; si ha omessa pronuncia quando su una domanda o un’eccezione non si è pronunciato affatto. È la ragione per cui, nel caso deciso, il terzo e il quarto motivo – costruiti come omessa pronuncia su questioni che la sentenza aveva invece deciso, sia pure male – sono stati rigettati. Scegliere il paradigma sbagliato costa il motivo anche quando la censura di merito è fondata.

Che cosa si contesta nella notifica a mezzo posta

L’art. 26 del d.P.R. 602/1973 è tuttora applicabile: la disciplina è confluita nel testo unico in materia di versamenti e di riscossione (d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33), la cui disciplina della notificazione è ora contenuta nell’art. 102 e si applica dal 1° gennaio 2027, dopo il differimento disposto dal d.l. 200/2025, convertito dalla legge 26/2026. Trattandosi di riordino a invarianza di contenuto, il modello notificatorio non cambia: l’art. 102 riproduce l’invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento, il rinvio all’art. 60 del d.P.R. 600/1973 per i casi previsti dall’art. 140 c.p.c. e l’obbligo di conservazione quinquennale. Cambia il riferimento formale da citare, non la regola. L’art. 26 consente la notificazione della cartella anche mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, in plico chiuso, con perfezionamento alla data indicata nell’avviso sottoscritto dal destinatario, da una delle persone abilitate o dal portiere. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate su questo modello semplificato con la sentenza n. 175 del 23 luglio 2018, e ha esteso lo stesso giudizio, con l’ordinanza n. 104 del 24 aprile 2019, alla notificazione diretta degli uffici finanziari (art. 14 della legge 890/1982) e a quella dei tributi locali (art. 1, comma 161, della legge 296/2006); nello stesso senso l’ordinanza n. 2 del 2020. La stessa ordinanza n. 104 del 2019 indica però un rimedio che nella pratica si trascura: chi non abbia avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile può chiedere la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, secondo comma, c.p.c., in un’applicazione estensiva che la Corte fonda sull’art. 6 della legge 212/2000; la valutazione degli elementi presuntivi offerti dal destinatario spetta al giudice della controversia.

Il primo accertamento non riguarda la data, ma il modulo notificatorio: la stessa consegna può reggere o cadere a seconda della norma sotto la quale la notificazione è stata eseguita. Nella notifica diretta ex art. 26 non si applica la legge 890/1982, e la giurisprudenza di legittimità esclude che alla consegna del plico a un consegnatario legittimato presso il recapito debba seguire una raccomandata informativa: a quella spedizione si applicano le norme sul servizio postale ordinario e non la legge 890/1982 (da ultimo Cass., Sez. V, ord. n. 21583 del 27 luglio 2025, che richiama Cass. n. 28872 del 12 novembre 2018 e Cass. n. 10037 del 10 aprile 2019). Se invece la notificazione è stata eseguita nelle forme della legge 890/1982, vale la regola opposta: l’art. 7, comma 3, di quella legge – nel testo introdotto dal d.l. 248/2007, convertito dalla legge 31/2008, che ha esteso alla consegna a persona diversa la logica già affermata dalla Corte costituzionale per il deposito con la sentenza n. 346 del 1998 – impone la comunicazione di avvenuta notifica ogni volta che il piego non è consegnato a mani del destinatario.

Anche sulla compiuta giacenza il perimetro va precisato. Per l’irreperibilità relativa disciplinata dall’art. 8 della legge 890/1982 le Sezioni Unite hanno chiarito, in lettura costituzionalmente orientata, che la comunicazione di avvenuto deposito è dovuta e che la prova del perfezionamento richiede la produzione in giudizio del relativo avviso di ricevimento, non bastando la prova della spedizione (sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021). L’estensione di quel principio alla notifica diretta ex art. 26 non è però pacifica: un orientamento consolidato applica a quel modulo il solo regolamento postale e ritiene sufficiente la compiuta giacenza. La linea di confine, però, non separa soltanto i due moduli: anche dentro la notificazione semplificata dell’art. 26 gli adempimenti dovuti quando il plico non è consegnato a mani proprie cambiano a seconda che ricorra un’irreperibilità relativa o assoluta, perché il comma 4 rinvia all’art. 60 del d.P.R. 600/1973 (Cass., Sez. VI, ord. n. 28570 del 3 ottobre 2022, che ha cassato con rinvio proprio perché il giudice di merito non aveva verificato dove la consegna fosse stata tentata). È una differenza da accertare prima di impostare il motivo, non dopo.

Il canale postale, del resto, non esaurisce il campo. Per le imprese e per i professionisti iscritti in albi la notificazione avviene ormai di regola al domicilio digitale: il secondo comma dell’art. 26 consente di eseguirla con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall’art. 60-ter del d.P.R. 600/1973, e i punti da verificare sono altri. Che l’indirizzo di destinazione sia quello risultante, alla data dell’invio, dall’indice previsto per quella categoria di destinatari – l’INI-PEC per imprese e professionisti, l’INAD per le persone fisiche. Che siano prodotte entrambe le ricevute, di accettazione e di avvenuta consegna, e non la stampa del messaggio: per il destinatario la notificazione si perfeziona alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta, ed è quella la data da cui decorrono i sessanta giorni per ricorrere; per verificare invece se il termine di decadenza dell’art. 25 sia stato rispettato vale, per effetto della scissione, la data della ricevuta di accettazione. Che, se la casella era satura, sia stato effettuato il secondo tentativo di consegna, non prima di sette giorni dal primo; e che, fallito anche quello, o se il domicilio digitale non era valido o attivo, per imprese e professionisti si sia proceduto al deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito di InfoCamere, con pubblicazione dell’avviso entro il secondo giorno successivo e per quindici giorni, e con la raccomandata che dà notizia dell’avvenuta notificazione: in quel caso la notificazione si perfeziona per il destinatario nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Quanto all’operatore privato, la riserva a favore del fornitore del servizio universale, prevista dall’art. 4 del d.lgs. 261/1999 per le notificazioni a mezzo posta di cui alla legge 890/1982, è stata abrogata dall’art. 1, comma 57, lett. b), della legge 124/2017 a decorrere dal 10 settembre 2017; i requisiti della licenza individuale speciale sono stati fissati dall’AGCom con la delibera n. 77/18/CONS del 20 febbraio 2018. Per le notificazioni anteriori, le Sezioni Unite hanno qualificato la notificazione eseguita da operatore privo di titolo abilitativo come nulla, e non inesistente, e dunque sanabile (sentenza n. 299 del 10 gennaio 2020). Anche qui, però, la censura presuppone che la notificazione sia avvenuta nelle forme della legge 890/1982: se è stata eseguita in via diretta ex art. 26, con raccomandata ordinaria, la riserva postale non viene in rilievo. Accertato il modulo, il secondo dato da verificare è la data della singola notificazione.

Sanatoria, decadenza e difese in subordine

Il vizio di notifica va maneggiato sapendo che cosa produce. Se la notificazione è nulla, l’impugnazione dell’atto ne sana il vizio per raggiungimento dello scopo: conserva valore solo se nel frattempo è maturata una decadenza, cioè se una notificazione valida non è mai intervenuta entro i termini che l’art. 25 del d.P.R. 602/1973 prevede a pena di decadenza. Sono il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione – ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata, se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata – per le somme dovute a seguito della liquidazione ex art. 36-bis del d.P.R. 600/1973, del quarto anno successivo per il controllo formale ex art. 36-ter, del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, del terzo anno successivo alla scadenza dell’ultima rata in caso di decadenza dalla rateazione: è su queste date, e non altrove, che si misura se il vizio di notifica vale qualcosa. Per i tributi locali il termine è un altro: l’art. 1, comma 163, della legge 296/2006 impone di notificare il titolo esecutivo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Se invece la notificazione dell’atto presupposto è stata del tutto omessa non c’è nulla da sanare, e la scelta, che le Sezioni Unite riconoscono al contribuente – da dichiarare nel ricorso, perché il giudice si attiene alla domanda –, è fra impugnare il solo atto consequenziale per il vizio della sequenza procedimentale, restando esposti a una nuova azione dell’ente finché i termini sono aperti, e impugnare cumulativamente i due atti contestando anche il fondamento della pretesa. Per questo, accanto al vizio di notifica, in queste vicende si eccepisce di regola anche la prescrizione del credito: la cartella non impugnata diviene definitiva ma non acquista efficacia di giudicato, sicché non opera la conversione nel termine decennale dell’actio iudicati previsto dall’art. 2953 c.c.: si applica il termine di prescrizione proprio di ciascun credito, quinquennale per contributi, sanzioni e tributi locali, decennale ex art. 2946 c.c. per le imposte erariali secondo l’orientamento prevalente delle sezioni semplici. Le Sezioni Unite, per la verità, si sono pronunciate sul solo punto dell’art. 2953 c.c., rinviando per il resto al termine proprio di ciascun credito (n. 23397 del 17 novembre 2016): sul termine applicabile alle imposte erariali la giurisprudenza successiva non è unanime, e va verificata al momento del ricorso. Va infine ricordato che l’onere di provare la valida notificazione grava su chi l’afferma, cioè sull’amministrazione e sull’agente della riscossione, secondo la regola generale dell’art. 2697 c.c. e la costante giurisprudenza di legittimità. L’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 546/1992 conferma l’impostazione sul piano dei fatti costitutivi della pretesa, ma la sua estensione ai fatti processuali, e dunque alla notificazione, non è pacifica. In ogni caso è su quell’onere che si fonda la richiesta di produzione degli avvisi di ricevimento.

Che cosa fare

Prima di tutto, la sede. Per i crediti tributari la contestazione dell’omessa o invalida notificazione degli atti presupposti di un pignoramento appartiene al giudice tributario e non al giudice dell’esecuzione: così l’art. 2 del d.lgs. 546/1992 e l’art. 57 del d.P.R. 602/1973, dopo la sentenza n. 114 del 2018 della Corte costituzionale e Cass., Sez. Un., n. 7822 del 14 aprile 2020. La stessa sentenza n. 114 del 2018 ha però aperto al giudice ordinario l’opposizione ex art. 615 c.p.c. per i fatti estintivi successivi alla notificazione della cartella; e poiché i pignoramenti dell’agente della riscossione sono quasi sempre misti, con voci contributive e sanzionatorie accanto a quelle tributarie, per le voci non tributarie la sede resta il giudice ordinario, del lavoro o dell’opposizione ex legge 689/1981.

La base dell’impugnazione è l’art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 546/1992: la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati prima dell’atto notificato ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo. E quando un pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. 602/1973 è già in corso, va chiesta la sospensione dell’atto impugnato: l’istanza motivata si propone nel ricorso oppure con atto separato notificato alle altre parti e depositato in segreteria (art. 47, comma 1, del d.lgs. 546/1992), sicché è ammessa anche dopo il deposito del ricorso. Se il pregiudizio è imminente si chiede al presidente, in caso di eccezionale urgenza e previa delibazione del merito, il decreto motivato di sospensione provvisoria fino alla pronuncia del collegio o del giudice monocratico (comma 3): è la sola tutela che opera in tempi compatibili con un pignoramento già notificato al terzo.

Un avvertimento sul punto di partenza. Non basta più procurarsi l’estratto di ruolo e impugnare: l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 602/1973 – introdotto dall’art. 3-bis del d.l. 146/2021, convertito dalla legge 215/2021 – stabilisce che l’estratto di ruolo non è impugnabile e ammette l’impugnazione diretta del ruolo e della cartella che si assume invalidamente notificata solo se il debitore dimostra che dall’iscrizione a ruolo può derivargli un pregiudizio in una delle ipotesi tipizzate dalla norma: contratti pubblici, riscossione di somme dovute da soggetti pubblici, perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, procedure del codice della crisi d’impresa, operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati, cessione d’azienda. Le Sezioni Unite hanno affermato che la disposizione si applica anche ai processi pendenti, perché specifica l’interesse ad agire, e hanno dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate al riguardo (sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022). Quando invece alla cartella è seguito un atto effettivamente notificato – un’intimazione, un fermo, un’ipoteca, un pignoramento – il problema non si pone: è quell’atto che si impugna, deducendo il vizio di notificazione dell’atto presupposto.

Prima del ricorso il difensore chieda per iscritto all’agente della riscossione l’esibizione della matrice o della copia di ciascuna cartella con la relazione di notificazione o l’avviso di ricevimento: l’art. 26, comma 5, del d.P.R. 602/1973 impone la conservazione per cinque anni e l’esibizione su richiesta del contribuente. L’istanza va conservata con la prova dell’invio, ma non sospende nulla: i sessanta giorni per proporre ricorso contro il primo atto conosciuto (art. 21 del d.lgs. 546/1992) decorrono comunque, e il ricorso va proposto entro quel termine – soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto prevista dall’art. 1 della legge 742/1969 – con la successiva costituzione in giudizio nei trenta giorni previsti dall’art. 22, chiedendo semmai l’esibizione in giudizio. Si tenga presente che il decorso del quinquennio non esonera l’agente della riscossione dall’onere di provare la notifica, e che l’inosservanza dell’obbligo di esibizione non determina di per sé la nullità dell’atto: rileva sul piano probatorio.

Poiché al vizio di notifica si affianca l’eccezione di prescrizione, che attiene al merito della pretesa e non alla regolarità degli atti dell’agente, il ricorso va notificato anche all’ente impositore: l’obbligo dell’agente della riscossione di chiamarlo in causa (art. 39 del d.lgs. 112/1999) non mette il contribuente al riparo dagli esiti della lite.

Nel ricorso, il disconoscimento va articolato documento per documento, indicando in che cosa la copia differisce dall’originale; la contestazione della notifica va costruita cartella per cartella, indicando data, modulo notificatorio impiegato, soggetto notificatore, qualità dichiarata del consegnatario ed esito dell’eventuale giacenza, con richiesta espressa di produzione degli avvisi di ricevimento. Dove la difesa punta a smentire ciò che il pubblico ufficiale ha attestato, va valutata la querela di falso. Nel giudizio di rinvio conviene depositare una memoria che elenchi le censure una per una: è su quell’elenco che si misura, in sede di legittimità, la tenuta della motivazione.

Domande frequenti

La cartella è stata consegnata a un familiare: la notifica è valida?

Dipende dal modulo notificatorio. Nella notifica diretta dell’agente della riscossione ex art. 26 del d.P.R. 602/1973 la consegna a una persona abilitata a riceverla presso il recapito perfeziona la notificazione e non richiede una raccomandata informativa. Se invece la notificazione è stata eseguita nelle forme della legge 890/1982, la comunicazione di avvenuta notifica è dovuta ogni volta che il piego non è consegnato a mani del destinatario. La prima cosa da accertare, quindi, non è chi ha firmato, ma sotto quale norma la notificazione è stata eseguita. Se poi chi ha ricevuto il plico ha dichiarato una qualità che non aveva – un convivente che non conviveva, un addetto che non lavorava lì – quella dichiarazione si contesta con prova contraria, senza querela di falso: certificato storico di residenza, stato di famiglia alla data della consegna, documentazione del rapporto di lavoro.

L’agente della riscossione non conserva più la cartella di dieci anni fa: la notifica si considera provata?

No. L’obbligo di conservazione quinquennale previsto dall’art. 26, comma 5, del d.P.R. 602/1973 riguarda la conservazione e l’esibizione, ma il suo esaurirsi non sposta l’onere della prova, che resta a carico di chi afferma di avere notificato, secondo la regola generale dell’art. 2697 c.c. L’impossibilità di produrre la documentazione si riflette sul piano probatorio, non su quello della validità dell’atto.

Che differenza c’è fra disconoscere la copia e contestare la notifica?

Sono due piani distinti, ai quali se ne aggiunge un terzo. Disconoscere la copia significa negare, con indicazione specifica, che il documento prodotto corrisponda all’originale (art. 2719 c.c.). Contestare la notifica significa dedurre un vizio del procedimento, per esempio la consegna a un soggetto non legittimato o la mancanza di una comunicazione dovuta. Negare la verità di quanto il pubblico ufficiale attesta come avvenuto in sua presenza – la data, il luogo, l’avvenuta consegna, la sottoscrizione apposta davanti a lui – richiede invece la querela di falso, che si propone davanti al tribunale ordinario e comporta la sospensione del processo tributario (art. 39, comma 1, del d.lgs. 546/1992): né il disconoscimento né la contestazione ordinaria bastano. Diverso è il caso della qualità che il consegnatario ha dichiarato di avere: quella non è coperta da fede privilegiata e si contesta con prova contraria, senza querela di falso.

Fonti
  • Cass. civ., Sez. V, ord. n. 23969 del 23 luglio 2026 (ECLI:IT:CASS:2026:23969CIV) – disconoscimento specifico e motivazione apparente.
  • D.P.R. 602/1973, art. 26 – notificazione della cartella; comma 5, conservazione quinquennale ed esibizione.
  • Cod. civ., artt. 2712, 2718 e 2719; cod. proc. civ., artt. 214 e 215 – efficacia e disconoscimento delle copie.
  • Cass., Sez. Un., n. 8053/2014 e n. 22232/2016 – minimo costituzionale e motivazione apparente.
  • Cass., Sez. Un., n. 10012/2021 – prova del perfezionamento in caso di compiuta giacenza (art. 8 legge 890/1982).
  • Legge 890/1982, artt. 7 e 8 – comunicazione di avvenuta notifica e compiuta giacenza.
  • Cod. proc. civ., artt. 112 e 221 e seguenti – omessa pronuncia e querela di falso.
  • Cass., Sez. Un., n. 23397/2016 – prescrizione del credito portato da cartella non impugnata.
  • Corte cost., sent. n. 114/2018 e Cass., Sez. Un., n. 7822/2020 – riparto di giurisdizione sugli atti dell’esecuzione tributaria.
  • D.lgs. 546/1992, artt. 2, 19, comma 3, 21, 22, 39 e 47 – giurisdizione, impugnazione dell’atto presupposto non notificato, termine per il ricorso, sospensione per querela di falso, sospensione cautelare.
  • Cod. civ., artt. 2697, 2946 e 2953 – onere della prova e termini di prescrizione.
  • D.lgs. 33/2025, testo unico versamenti e riscossione; d.l. 200/2025, conv. legge 26/2026 – applicazione differita al 1° gennaio 2027.
  • Cass., Sez. Un., n. 299/2020 – nullità, e non inesistenza, della notifica da operatore privo di titolo.
  • Corte cost., sent. n. 175/2018, ord. n. 104/2019 e ord. n. 2/2020 – legittimità della notifica diretta e rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c.
  • Cass., Sez. V, ord. n. 21583 del 27 luglio 2025 (con Cass. n. 28872/2018 e n. 10037/2019) – nella notifica diretta ex art. 26 valgono le norme del servizio postale ordinario, senza raccomandata informativa.
  • Cass., Sez. VI, ord. n. 28570 del 3 ottobre 2022 – rilievo della distinzione fra irreperibilità relativa e assoluta nella notificazione ex art. 26.
  • D.P.R. 602/1973, art. 12, comma 4-bis, e Cass., Sez. Un., n. 26283 del 6 settembre 2022 – non impugnabilità dell’estratto di ruolo e ipotesi tipizzate di pregiudizio.
  • D.lgs. 33/2025, art. 102 – testo corrispondente all’art. 26 del d.P.R. 602/1973.
  • D.P.R. 602/1973, art. 25 – termini di decadenza per la notificazione della cartella.
  • D.P.R. 602/1973, art. 26, comma 2, e d.P.R. 600/1973, art. 60-ter – notificazione al domicilio digitale, casella satura e deposito telematico.
  • D.lgs. 546/1992, art. 47, commi 1 e 3 – sospensione dell’atto impugnato e decreto presidenziale di urgenza.
  • Legge 742/1969, art. 1 – sospensione feriale dei termini.
  • Legge 296/2006, art. 1, comma 163 – decadenza per la riscossione coattiva dei tributi locali.
  • D.lgs. 112/1999, art. 39 – chiamata in causa dell’ente creditore da parte dell’agente della riscossione.
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