Il correttivo della delega fiscale approvato in via definitiva il 4 agosto 2026 riporta al secondo anno successivo i termini per detrarre e per annotare, e consentirebbe di imputare all’anno dell’operazione le fatture ricevute in quello successivo. Tuttavia il decreto non è ancora in Gazzetta Ufficiale e la decorrenza resta il punto aperto.
Il Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026 ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo recante «Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione», quarto decreto correttivo della delega fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111. Due interventi riguardano il diritto alla detrazione e toccano la gestione quotidiana di ogni soggetto passivo che eserciti quel diritto: l’allungamento dei termini e una regola nuova per le fatture a cavallo d’anno. Tuttavia il decreto, alla data di questa nota, non risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e il comunicato del Consiglio dei ministri non ne descrive il contenuto tecnico: quanto segue riflette le prime letture del testo approvato e andrà riscontrato sul testo definitivo.
Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile. L’art. 19, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, stabilisce che il diritto si esercita, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto e alle condizioni esistenti in quel momento. Sul piano formale, l’art. 25 dello stesso decreto impone di annotare la fattura di acquisto prima della liquidazione periodica nella quale la detrazione è esercitata e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura.
Questo assetto non è quello originario del decreto IVA: deriva dall’art. 2 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha sostituito il precedente riferimento alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo. Con la circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’esercizio del diritto richiede il concorso di due requisiti: l’esigibilità dell’imposta e il possesso della fattura. Ne discende la conseguenza che ancora oggi pesa di più: la fattura relativa a un acquisto di dicembre, ma ricevuta a gennaio, non può essere imputata all’anno dell’operazione: la detrazione è esercitabile solo a partire dalla liquidazione del mese di ricezione ed entro il termine della dichiarazione relativa all’anno di ricezione. L’annotazione in apposita sezione del registro degli acquisti, che la stessa circolare disciplina, riguarda una fattispecie diversa – la fattura ricevuta nell’anno e non annotata entro il 31 dicembre – e consente di farla concorrere al saldo dell’anno di ricezione senza transitare per le liquidazioni periodiche dell’anno in corso.
Il correttivo agisce in modo coordinato sui due termini, quello sostanziale della detrazione e quello formale dell’annotazione, perché intervenire sul solo art. 19 lascerebbe il contribuente privo dello strumento contabile necessario per esercitare il diritto. Gli ancoraggi restano però distinti: la detrazione potrà essere esercitata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, mentre la fattura potrà essere annotata entro il termine della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione. Nelle ipotesi ordinarie i due termini coincidono; divergono quando la fattura è ricevuta in un anno diverso da quello di esigibilità, ed è in quei casi che il calcolo va rifatto documento per documento.
È la novità di maggiore impatto finanziario, e nel dibattito ha avuto meno rilievo dell’allungamento dei termini. Secondo le prime letture del testo approvato, la fattura relativa a un’operazione di un dato anno ma ricevuta nell’anno successivo, purché pervenga prima della presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto, potrà essere detratta con quella stessa dichiarazione, previa annotazione in apposita sezione del registro degli acquisti. Verrebbe così meno il divieto di retro-imputazione che dal 2017 obbliga a rinviare di un anno la detrazione delle fatture di fine esercizio, con un recupero di liquidità che, per le imprese con volumi rilevanti di acquisti a dicembre, non è marginale. L’intervento viene presentato come allineamento ai principi unionali di neutralità dell’imposta, secondo cui il diritto sorge quando l’imposta diviene esigibile e il possesso del documento ne condiziona il solo esercizio.
Con le regole attuali, una fattura ricevuta nel 2026 e relativa a un’operazione la cui imposta è divenuta esigibile nello stesso anno va annotata, e la relativa imposta detratta, al più tardi entro il 30 aprile 2027, termine di presentazione della dichiarazione IVA per il 2026. Con il termine riportato al secondo anno successivo, la stessa imposta potrebbe essere detratta entro il termine della dichiarazione relativa al 2028, quindi entro il 30 aprile 2029. La formula corrente di «termine biennale» è dunque approssimativa: il riferimento normativo è alla dichiarazione del secondo anno successivo, sicché la finestra effettiva varia da poco più di due anni a oltre tre, a seconda del mese in cui l’imposta è divenuta esigibile.
È la questione più delicata e, allo stato, priva di risposta certa. Le prime letture del testo approvato segnalano che la decorrenza non è regolata in modo espresso e che è stata sollecitata l’introduzione di norme transitorie, sia per estendere le nuove regole ai diritti già sorti, sia per tutelare le detrazioni recuperate mediante dichiarazione integrativa. Il precedente va in senso opposto: l’art. 2 del d.l. 50/2017 aveva espressamente delimitato l’applicazione della stretta. In mancanza di una norma di decorrenza, l’applicazione andrebbe ricostruita in via interpretativa alla luce dell’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile e dell’art. 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con l’esito che il termine ampliato sarebbe invocabile per i termini ancora pendenti alla data di entrata in vigore e non per riaprire quelli già decaduti. Tuttavia si tratta di una ricostruzione e non di un dato normativo: prima di rimettere in discussione imposte non detratte conviene attendere il testo pubblicato e un chiarimento di prassi.
L’allungamento del termine non incide sui presupposti della detrazione: restano ferme le limitazioni relative alla natura dei beni e dei servizi e alla qualità del soggetto, le esclusioni specifiche del diritto e la regola del pro rata. Merita attenzione, proprio perché il termine si allunga, l’inciso dell’art. 19, comma 1, che impone di esercitare il diritto alle condizioni esistenti al momento della sua nascita: la percentuale di detraibilità applicabile resta quella dell’anno in cui il diritto è sorto, non quella dell’anno in cui la fattura viene annotata. Chi opera in regime di pro rata dovrà quindi conservare, per ogni documento detratto in ritardo, l’evidenza della percentuale dell’anno di competenza, che a distanza di due o tre anni diverge quasi sempre da quella corrente. Il termine più ampio, inoltre, non vale come sanatoria: una fattura mai ricevuta, o riferita a un’operazione inesistente o a un acquisto privo di inerenza, non diventa detraibile per il solo fatto che aumenta il tempo a disposizione. Resta infine il rischio di contestazioni sul piano sanzionatorio, secondo l’art. 6, comma 6, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, quando la detrazione sia operata oltre i termini o in misura superiore a quella spettante, con possibilità di ravvedimento ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 472/1997.
Le disposizioni del testo unico IVA, approvato con il decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 (supplemento ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026), si applicano dal 1° gennaio 2027; il decreto è entrato in vigore il 31 gennaio 2026. Il testo riordina in 171 articoli il d.P.R. 633/1972 e il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, senza innovare la disciplina sostanziale. Proprio per questo è stato licenziato recependo l’assetto allora vigente, cioè il termine annuale: la prima verifica da compiere sul testo pubblicato in Gazzetta è dunque se il correttivo intervenga anche sulle corrispondenti disposizioni del d.lgs. 10/2026 o soltanto sugli artt. 19 e 25 del d.P.R. 633/1972. Nella seconda ipotesi il termine ampliato rischierebbe di valere per il solo 2026 e di essere riassorbito dal testo unico dal 1° gennaio 2027. Tuttavia anche il calendario va preso con cautela: i testi unici approvati con i d.lgs. 173/2024 e 174/2024 hanno già subito un differimento, e un’ulteriore proroga non è un’ipotesi remota.
Fino all’entrata in vigore del decreto, che segue la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nulla cambia: i termini già scaduti non si riaprono per effetto dell’approvazione in Consiglio dei ministri. È però il momento di censire le fatture di acquisto ricevute e non ancora annotate, distinguendole per anno di esigibilità e per anno di ricezione, e di individuare le posizioni che scadono il 30 aprile 2027. Per le fatture con esigibilità e ricezione nel 2025 il termine è già spirato il 30 aprile 2026: in quei casi la strada non è il correttivo, ma semmai la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta ai sensi dell’art. 30-ter del d.P.R. 633/1972, istituto sul quale prassi e giurisprudenza non hanno posizioni pienamente allineate e che va valutato caso per caso. Nei rapporti con i fornitori conviene sollecitare l’emissione e la trasmissione dei documenti mancanti, fermo restando l’obbligo del cessionario di comunicare l’omessa fatturazione all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 6, comma 8, del d.lgs. 471/1997: il ritardo non fa perdere la detrazione, perché il diritto sorge con l’esigibilità e il termine di annotazione è ancorato all’anno di ricezione, ma sposta l’anno di imputazione e disallinea i due termini, con effetti sulla pianificazione finanziaria. Quando il testo sarà pubblicato, la prima verifica sarà proprio se il decreto contenga o meno una disciplina di decorrenza: da quella, o dalla sua assenza, dipende per quali imposte non detratte il recupero sia effettivamente praticabile.
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