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Accertamento e contenzioso

Società cancellata: dopo cinque anni chi impugna l’accertamento?

Decorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione, la società non è più legittimata: il ricorso spetta ai soci, quali successori nell’obbligazione tributaria.

La risposta in sintesi

Decorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese, la società non è più in vita neppure ai fini fiscali: il ricorso proposto dalla società è inammissibile. L’obbligazione tributaria, però, non si estingue con essa: si trasferisce ai soci secondo uno schema di tipo successorio. Sono dunque i soci a dover impugnare, e l’effetto successorio esclude in radice ogni litisconsorzio necessario originario con la società.

La norma e la pronuncia

L’art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014 n. 175 dispone che, ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del registro delle imprese. Si tratta di una fictio iuris, cioè di una sopravvivenza a termine e a fini circoscritti, che non riapre la vita civilistica dell’ente.

La disposizione ha natura sostanziale e non è retroattiva: opera soltanto per le richieste di cancellazione presentate dal 13 dicembre 2014, data della sua entrata in vigore. Per le cancellazioni anteriori il quinquennio non si applica affatto.

Sul punto è intervenuta la Corte di cassazione, Sezione Quinta civile, ordinanza n. 24251 del 30 luglio 2026 (ECLI:IT:CASS:2026:24251CIV), resa in un giudizio in materia di dazi antidumping e IVA all’importazione originato da un’indagine dell’OLAF. Nel caso deciso la cancellazione dal registro delle imprese risaliva al 5 febbraio 2019 e il ricorso per cassazione, datato 5 febbraio 2024, risultava notificato dopo il decorso del quinquennio: il ricorso della società è stato dichiarato inammissibile, mentre è stata riconosciuta la legittimazione della socia validamente costituitasi dopo l’estinzione definitiva, il cui ricorso è stato però rigettato nel merito. È un’ordinanza di sezione semplice, conforme a un orientamento già formato: la motivazione richiama Cass. n. 10429/2025, Cass. n. 2035/2026 e Cass., Sez. U, 12 febbraio 2025 n. 3625.

Il dies a quo è la richiesta, non la cancellazione

Il passaggio di maggior peso operativo è questo: il termine quinquennale decorre dalla richiesta di cancellazione, necessariamente anteriore all’iscrizione della cancellazione. Chi calcola i cinque anni dalla data di iscrizione ottiene una scadenza posticipata rispetto a quella reale, e rischia di depositare un atto quando la legittimazione della società è già venuta meno.

Ricadute pratiche

  • Impugnazione proposta entro il quinquennio. La società è ancora legittimata ai fini indicati dall’art. 28, comma 4: sta in giudizio in persona del liquidatore, e il ricorso va proposto nel termine di sessanta giorni previsto dall’art. 21 del d.lgs. 546/1992, cui si aggiunge la sospensione feriale dei termini (art. 1, legge 742/1969). Nello stesso periodo il socio non è legittimato a impugnare in proprio l’atto indirizzato alla società.
  • Impugnazione proposta dopo il quinquennio. È l’ipotesi decisa dall’ordinanza: la legittimazione è solo dei soci, quali successori nell’obbligazione, e il ricorso intestato alla società è inammissibile. Diversa, e non affrontata da questa pronuncia, è la questione dell’atto impositivo notificato dopo il quinquennio, che va valutata alla luce di altra giurisprudenza.
  • Quinquennio che matura in corso di causa. È il caso più insidioso: il grado successivo va introdotto dai soci. La verifica va rifatta prima di ogni impugnazione, non una sola volta all’inizio del contenzioso.
  • Misura dell’esposizione del socio. Il socio è successore per il solo fatto di essere tale, indipendentemente dall’avere percepito somme in liquidazione. Secondo Cass., Sez. U, 12 febbraio 2025 n. 3625 la riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione non è soltanto il tetto della responsabilità, ma integra una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire, il cui presupposto, se contestato, deve essere provato dall’Amministrazione.
  • Una responsabilità distinta. Resta autonoma la responsabilità prevista dall’art. 36 del d.P.R. 602/1973: è responsabilità per fatto proprio, di natura civilistica e non tributaria, distinta dalla successione ex art. 2495 c.c., e si fa valere con atto motivato autonomamente impugnabile. Il perimetro è diverso per ciascuna figura: il liquidatore risponde nei limiti dei crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti; il socio nei limiti del valore di denaro e beni ricevuti in assegnazione negli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione, o dai liquidatori durante la liquidazione; l’amministratore per le operazioni compiute, o le attività occultate, negli stessi due periodi d’imposta.

In pratica

  1. Chi interviene. Il professionista incaricato, d’intesa con l’ex liquidatore e con i soci, prima di redigere qualunque atto difensivo.
  2. Che cosa si verifica. La data della domanda di cancellazione, desumibile dalla ricevuta di deposito telematico e di regola anche dal protocollo riportato in visura storica; ciò che non va usato è la data di iscrizione della cancellazione.
  3. Entro quando. Prima della scadenza del termine di impugnazione e, comunque, a ogni passaggio di grado.
  4. Con quale documento. Ricorso intestato ai soci quali successori, con allegazione della visura storica, della ricevuta di deposito della domanda di cancellazione e del bilancio finale di liquidazione con il piano di riparto.
  5. Che cosa conservare. Il fascicolo di liquidazione completo, comprese le prove degli importi effettivamente riscossi da ciascun socio.

Domande frequenti

La cancellazione della società fa venire meno il debito fiscale?

No. Decorso il quinquennio dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014 la società si estingue definitivamente, ma l’obbligazione si trasferisce ai soci per successione. Il socio è successore per il solo fatto di essere tale, anche se non ha percepito somme in sede di liquidazione.

Da quando decorrono i cinque anni?

Dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese, anteriore alla data di iscrizione della cancellazione. Il calcolo va fatto sulla data della domanda, non sulla data di iscrizione. La regola vale solo per le richieste presentate dal 13 dicembre 2014.

I soci devono essere convenuti insieme alla società?

No. Il consolidarsi dell’effetto successorio elimina in radice l’esigenza di un litisconsorzio necessario originario con la società, diversamente da quanto accade nell’opzione per il regime della trasparenza fiscale ex art. 116 del TUIR.

8 agosto 2026A cura dello Studio PonchioLettura 6 min
Fonti
  • Cass. civ., Sez. V, ord. 30 luglio 2026 n. 24251 (ECLI:IT:CASS:2026:24251CIV) – legittimazione dei soci decorso il quinquennio dalla richiesta di cancellazione.
  • D.lgs. 21 novembre 2014 n. 175, art. 28, commi 4 e 5 – fictio iuris quinquennale e presunzione di proporzionalità per il socio.
  • Art. 2495 c.c. – cancellazione ed estinzione della società.
  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 36 – responsabilità di liquidatori, amministratori e soci.
  • D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 21 – termine di sessanta giorni per il ricorso.
  • Cass., Sez. U, 12 febbraio 2025 n. 3625 – riscossione in liquidazione come condizione dell’azione.
  • Cass. n. 10429/2025 e Cass. n. 2035/2026 – orientamento conforme sulla legittimazione dei soci.
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