Decorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione, la società non è più legittimata: il ricorso spetta ai soci, quali successori nell’obbligazione tributaria.
Decorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese, la società non è più in vita neppure ai fini fiscali: il ricorso proposto dalla società è inammissibile. L’obbligazione tributaria, però, non si estingue con essa: si trasferisce ai soci secondo uno schema di tipo successorio. Sono dunque i soci a dover impugnare, e l’effetto successorio esclude in radice ogni litisconsorzio necessario originario con la società.
L’art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014 n. 175 dispone che, ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del registro delle imprese. Si tratta di una fictio iuris, cioè di una sopravvivenza a termine e a fini circoscritti, che non riapre la vita civilistica dell’ente.
La disposizione ha natura sostanziale e non è retroattiva: opera soltanto per le richieste di cancellazione presentate dal 13 dicembre 2014, data della sua entrata in vigore. Per le cancellazioni anteriori il quinquennio non si applica affatto.
Sul punto è intervenuta la Corte di cassazione, Sezione Quinta civile, ordinanza n. 24251 del 30 luglio 2026 (ECLI:IT:CASS:2026:24251CIV), resa in un giudizio in materia di dazi antidumping e IVA all’importazione originato da un’indagine dell’OLAF. Nel caso deciso la cancellazione dal registro delle imprese risaliva al 5 febbraio 2019 e il ricorso per cassazione, datato 5 febbraio 2024, risultava notificato dopo il decorso del quinquennio: il ricorso della società è stato dichiarato inammissibile, mentre è stata riconosciuta la legittimazione della socia validamente costituitasi dopo l’estinzione definitiva, il cui ricorso è stato però rigettato nel merito. È un’ordinanza di sezione semplice, conforme a un orientamento già formato: la motivazione richiama Cass. n. 10429/2025, Cass. n. 2035/2026 e Cass., Sez. U, 12 febbraio 2025 n. 3625.
Il passaggio di maggior peso operativo è questo: il termine quinquennale decorre dalla richiesta di cancellazione, necessariamente anteriore all’iscrizione della cancellazione. Chi calcola i cinque anni dalla data di iscrizione ottiene una scadenza posticipata rispetto a quella reale, e rischia di depositare un atto quando la legittimazione della società è già venuta meno.
No. Decorso il quinquennio dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014 la società si estingue definitivamente, ma l’obbligazione si trasferisce ai soci per successione. Il socio è successore per il solo fatto di essere tale, anche se non ha percepito somme in sede di liquidazione.
Dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese, anteriore alla data di iscrizione della cancellazione. Il calcolo va fatto sulla data della domanda, non sulla data di iscrizione. La regola vale solo per le richieste presentate dal 13 dicembre 2014.
No. Il consolidarsi dell’effetto successorio elimina in radice l’esigenza di un litisconsorzio necessario originario con la società, diversamente da quanto accade nell’opzione per il regime della trasparenza fiscale ex art. 116 del TUIR.