Dal 29 giugno 2024 il mancato versamento dell’IVA dichiarata non integra di per sé reato: l’art. 10-ter del d.lgs. 74/2000, nel testo sostituito dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, punisce l’omissione superiore a 250.000 euro per periodo d’imposta solo se il debito non è in corso di estinzione mediante una rateazione validamente richiesta e regolarmente rispettata. La crisi di liquidità, da sola, non è una scusante automatica: opera solo alle condizioni tipizzate dall’art. 13, comma 3-bis.
La fattispecie vigente punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chi non versa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l’IVA dovuta in base alla medesima dichiarazione per un importo superiore a 250.000 euro per periodo d’imposta, se il debito non è in corso di estinzione mediante rateazione ai sensi dell’art. 3-bis del d.lgs. 462/1997. La soglia di 75.000 euro che compare in alcune sintesi giornalistiche non è la soglia di punibilità del reato: rileva solo come debito residuo dopo la decadenza dal piano di rateazione, secondo l’art. 15-ter del d.P.R. 602/1973 — se il residuo supera quell’importo, la punibilità torna. Il termine di consumazione, inoltre, non è più quello dell’acconto di dicembre: è il 31 dicembre dell’anno successivo alla dichiarazione.
La rateazione richiamata dalla norma è quella delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione: fino a venti rate trimestrali di pari importo, con la prima rata da versare entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità. La conseguenza pratica è che l’ombrello penale dipende da un atto dell’ufficio: se la comunicazione non è ancora arrivata, il contribuente non dispone dello strumento tipizzato dalla norma e deve valutare vie alternative di estinzione del debito. Sul piano intertemporale, la Cassazione (sez. III, n. 38438/2025, depositata il 27 novembre 2025) ha qualificato la rateazione in corso come elemento che esclude la tipicità del fatto, riconoscendo l’applicazione retroattiva della disciplina più favorevole ai sensi dell’art. 2, comma 4, del codice penale.
Prima della riforma, l’orientamento della Cassazione — sulla scia delle Sezioni Unite n. 37424/2013 — riconduceva la crisi di liquidità al normale rischio d’impresa, ritenendo il reato punibile a titolo di dolo generico. Il nuovo art. 13, comma 3-bis, del d.lgs. 74/2000 esclude oggi la punibilità se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore e sopravvenute rispetto all’incasso dell’IVA, imponendo al giudice di valutare la crisi non transitoria di liquidità dovuta all’inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi, al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili verso pubbliche amministrazioni, e alla non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi. La Cassazione (n. 16526/2025) ne ha riconosciuto la retroattività, ma con oneri di allegazione stringenti: è l’imputato a dover indicare gli elementi specifici e a doverne provare la posteriorità rispetto all’incasso dell’imposta.
Il contribuente, assistito dal professionista, deve presidiare tre momenti.
Tuttavia l’assetto qui descritto ha una scadenza: gli artt. 10-ter e 13 del d.lgs. 74/2000 sono abrogati, con effetto dal 1° gennaio 2027, dal d.lgs. 173/2024 come modificato dal d.l. 200/2025; fino al 31 dicembre 2026 restano pienamente applicabili. Sul termine per la detrazione IVA rinviamo all’articolo «Detrazione IVA: il termine biennale»; lo Studio segue la materia nella sezione dedicata alla fiscalità d’impresa e negli altri articoli dell’Osservatorio Fiscale.
La soglia di punibilità è 75.000 o 250.000 euro?
250.000 euro per ciascun periodo d’imposta. I 75.000 euro rilevano solo come debito residuo dopo la decadenza dalla rateazione, secondo l’art. 15-ter del d.P.R. 602/1973.
Basta la mancanza di liquidità per escludere il reato?
No. Occorre una causa non imputabile e sopravvenuta rispetto all’incasso dell’IVA, con i caratteri indicati dall’art. 13, comma 3-bis, del d.lgs. 74/2000, e l’onere di allegazione grava sull’imputato.
La disciplina più favorevole vale anche per gli anni precedenti al 2024?
Sì: secondo la Cassazione (n. 38438/2025 e n. 16526/2025), in applicazione dell’art. 2, comma 4, del codice penale, non avendo il d.lgs. 87/2024 dettato una disciplina transitoria.
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