Il d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148, in vigore dal 12 agosto 2026, riporta al secondo anno successivo i termini per detrarre l’IVA e per annotare le fatture di acquisto. La regola sulle fatture a cavallo d’anno annunciata dalle prime letture non c’è, e la decorrenza resta il punto aperto.
Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148 (supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026), in vigore dal 12 agosto 2026, reca «Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione» ed è un decreto correttivo della delega fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111. Il diritto alla detrazione, e quindi la gestione quotidiana di ogni soggetto passivo, è toccato dall’art. 12, che allunga i termini per detrarre e per annotare. Le prime letture del testo approvato dal Consiglio dei ministri il 4 agosto annunciavano anche una regola nuova per le fatture a cavallo d’anno: nel testo pubblicato non c’è.
Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile. Fino all’11 agosto 2026 l’art. 19, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, stabiliva che il diritto si esercitasse, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto e alle condizioni esistenti in quel momento. Sul piano formale, l’art. 25 dello stesso decreto imponeva di annotare la fattura di acquisto prima della liquidazione periodica nella quale la detrazione è esercitata e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura.
Questo assetto non è quello originario del decreto IVA: deriva dall’art. 2 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha sostituito il precedente riferimento alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo. Con la circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’esercizio del diritto richiede il concorso di due requisiti: l’esigibilità dell’imposta e il possesso della fattura. Ne discende la conseguenza che ancora oggi pesa di più: la fattura relativa a un acquisto di dicembre, ma ricevuta a gennaio, non può essere imputata all’anno dell’operazione; la detrazione è esercitabile solo a partire dalla liquidazione del mese di ricezione ed entro il termine della dichiarazione relativa all’anno di ricezione. L’annotazione in apposita sezione del registro degli acquisti, che la stessa circolare disciplina, riguarda una fattispecie diversa (la fattura ricevuta nell’anno e non annotata entro il 31 dicembre) e consente di farla concorrere al saldo dell’anno di ricezione senza transitare per le liquidazioni periodiche dell’anno in corso.
L’art. 12 agisce in modo coordinato sui due termini, quello sostanziale della detrazione e quello formale dell’annotazione, perché intervenire sul solo art. 19 lascerebbe il contribuente privo dello strumento contabile necessario per esercitare il diritto. Gli ancoraggi restano però distinti: la detrazione può essere esercitata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, mentre la fattura può essere annotata entro il termine della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione. Nelle ipotesi ordinarie i due termini coincidono; divergono quando la fattura è ricevuta in un anno diverso da quello di esigibilità, ed è in quei casi che il calcolo va rifatto documento per documento.
Le prime letture del testo approvato dal Consiglio dei ministri annunciavano anche una regola nuova: la fattura relativa a un’operazione di un dato anno ma ricevuta nell’anno successivo, purché pervenuta prima della presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto, sarebbe stata detraibile con quella stessa dichiarazione, previa annotazione in apposita sezione del registro degli acquisti. Il testo pubblicato non la contiene: l’art. 12 del d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148 si limita ad allungare i termini degli artt. 19 e 25 del d.P.R. 633/1972, e l’art. 1 del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 100 non è stato modificato. Resta perciò fermo il divieto di retro-imputazione in vigore dal 2017: le fatture di fine esercizio ricevute nell’anno successivo si detraggono con riferimento all’anno di ricezione (circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018).
Con le regole in vigore fino all’11 agosto 2026, una fattura ricevuta nel 2026 e relativa a un’operazione la cui imposta è divenuta esigibile nello stesso anno andava annotata, e la relativa imposta detratta, al più tardi entro il 30 aprile 2027, termine di presentazione della dichiarazione IVA per il 2026. Con il termine riportato al secondo anno successivo, la stessa imposta può essere detratta entro il termine della dichiarazione relativa al 2028, quindi entro il 30 aprile 2029. La formula corrente di «termine biennale» è dunque approssimativa: il riferimento normativo è alla dichiarazione del secondo anno successivo, sicché la finestra effettiva varia da poco più di due anni a oltre tre, a seconda del mese in cui l’imposta è divenuta esigibile.
È la questione più delicata e, allo stato, priva di risposta certa. Il testo pubblicato (art. 12 del d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148, in vigore dal 12 agosto 2026) non contiene una norma di decorrenza né una disciplina transitoria, che era stata sollecitata sia per estendere le nuove regole ai diritti già sorti, sia per tutelare le detrazioni recuperate mediante dichiarazione integrativa. Il precedente va in senso opposto: l’art. 2 del d.l. 50/2017 aveva espressamente delimitato l’applicazione della stretta. In mancanza di una norma di decorrenza, l’applicazione andrebbe ricostruita in via interpretativa alla luce dell’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile e dell’art. 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con l’esito che il termine ampliato sarebbe invocabile per i termini ancora pendenti alla data di entrata in vigore e non per riaprire quelli già decaduti. Tuttavia si tratta di una ricostruzione e non di un dato normativo: prima di rimettere in discussione imposte non detratte conviene attendere un chiarimento di prassi.
L’allungamento del termine non incide sui presupposti della detrazione: restano ferme le limitazioni relative alla natura dei beni e dei servizi e alla qualità del soggetto, le esclusioni specifiche del diritto e la regola del pro rata. Merita attenzione, proprio perché il termine si allunga, l’inciso dell’art. 19, comma 1, che impone di esercitare il diritto alle condizioni esistenti al momento della sua nascita: la percentuale di detraibilità applicabile resta quella dell’anno in cui il diritto è sorto, non quella dell’anno in cui la fattura viene annotata. Chi opera in regime di pro rata dovrà quindi conservare, per ogni documento detratto in ritardo, l’evidenza della percentuale dell’anno di competenza, che a distanza di due o tre anni diverge quasi sempre da quella corrente. Il termine più ampio, inoltre, non vale come sanatoria: una fattura mai ricevuta, o riferita a un’operazione inesistente o a un acquisto privo di inerenza, non diventa detraibile per il solo fatto che aumenta il tempo a disposizione. Resta infine il rischio di contestazioni sul piano sanzionatorio, secondo l’art. 6, comma 6, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, quando la detrazione sia operata oltre i termini o in misura superiore a quella spettante, con possibilità di ravvedimento ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 472/1997.
Le disposizioni del testo unico IVA, approvato con il decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 (supplemento ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026), si applicano dal 1° gennaio 2027; il decreto è entrato in vigore il 31 gennaio 2026. Il testo riordina in 171 articoli il d.P.R. 633/1972 e il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, senza innovare la disciplina sostanziale. Proprio per questo è stato licenziato recependo l’assetto allora vigente, cioè il termine annuale: il correttivo, pubblicato come d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148, interviene perciò su entrambi i testi: l’art. 12, comma 1, modifica gli artt. 19 e 25 del d.P.R. 633/1972 e il comma 2 i corrispondenti artt. 56 e 88 del testo unico, sicché il termine ampliato prosegue anche dal 1° gennaio 2027. Anche il calendario, peraltro, va preso con cautela: i testi unici approvati con i d.lgs. 173/2024 e 174/2024 hanno già subito un differimento, e un’ulteriore proroga non è un’ipotesi remota.
Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2026 (d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148) ed è in vigore dal 12 agosto 2026, senza una disciplina transitoria: i termini già scaduti non vengono riaperti in modo espresso. È però il momento di censire le fatture di acquisto ricevute e non ancora annotate, distinguendole per anno di esigibilità e per anno di ricezione, e di segnare per ciascuna il nuovo termine: per le fatture ricevute nel 2026 è il 30 aprile 2029. Per le fatture con esigibilità e ricezione nel 2025 il termine è già spirato il 30 aprile 2026: in quei casi la strada non è il correttivo, ma semmai la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta ai sensi dell’art. 30-ter del d.P.R. 633/1972, istituto sul quale prassi e giurisprudenza non hanno posizioni pienamente allineate e che va valutato caso per caso. Nei rapporti con i fornitori conviene sollecitare l’emissione e la trasmissione dei documenti mancanti, fermo restando l’obbligo del cessionario di comunicare l’omessa fatturazione all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 6, comma 8, del d.lgs. 471/1997: il ritardo non fa perdere la detrazione, perché il diritto sorge con l’esigibilità e il termine di annotazione è ancorato all’anno di ricezione, ma sposta l’anno di imputazione e disallinea i due termini, con effetti sulla pianificazione finanziaria. Il testo pubblicato non contiene una disciplina di decorrenza: in attesa di un chiarimento di prassi, da questa assenza dipende l’incertezza su quali imposte non detratte siano effettivamente recuperabili.
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