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Concordato preventivo biennale 2026-2027: l’adesione slitta al 31 ottobre, e chi rinnova ha regole nuove

Per il biennio 2026-2027 il termine del 30 settembre non vale: la legge lo ha spostato al 31 ottobre, che cade di sabato. Nel frattempo il d.lgs. 148/2026 ha cambiato le regole per chi rinnova e ha aperto un ravvedimento sulle annualità dal 2020 al 2023, al prezzo di una proroga dei termini di accertamento.

11 settembre 2026A cura dello Studio PonchioLettura 20 min

Per il biennio 2026-2027 l’adesione al concordato preventivo biennale non scade il 30 settembre. L’articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, inserito dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha differito il termine al 31 ottobre 2026. Quel giorno è un sabato e il 1° novembre è domenica e festivo: per la regola generale sugli adempimenti fiscali il termine si sposta a lunedì 2 novembre 2026, lo stesso giorno della dichiarazione dei redditi. Chi aveva aderito per il biennio 2024-2025 e ora rinnova trova, in più, un regime in parte diverso: il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, gli riconosce benefici più ampi, lo esonera dalla maggiorazione degli acconti e gli offre un ravvedimento sulle annualità dal 2020 al 2023, a fronte di una proroga dei termini di accertamento.

Perché la data del 30 settembre quest’anno non vale

Il termine ordinario è fissato dall’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13: il contribuente aderisce alla proposta entro il 30 settembre, oppure, se il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura. Le guide pubblicate in primavera riportavano quella data, che allora era corretta.

La conversione del decreto-legge n. 38/2026 l’ha superata per il solo biennio 2026-2027: il termine è il 31 ottobre 2026, oppure l’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta per chi ha un esercizio non solare. Secondo l’Agenzia, entro la stessa data si può anche revocare un’adesione già inviata. Poiché il 31 ottobre 2026 è sabato, opera l’articolo 7, comma 1, lettera h), e comma 2, lettera l), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70: gli adempimenti e i versamenti verso l’Amministrazione finanziaria, anche solo telematici, che scadono di sabato o in un giorno festivo slittano al primo giorno lavorativo successivo. L’Agenzia delle Entrate indica espressamente il 2 novembre per la dichiarazione dei redditi; per l’adesione al concordato, la sua pagina dedicata riporta il termine di legge del 31 ottobre. Il 2 novembre discende dalla regola generale, e per prudenza è opportuno non attendere quella data: l’invio entro venerdì 30 ottobre elimina ogni dubbio.

Il modello CPB si trasmette insieme alla dichiarazione dei redditi e al modello ISA, oppure in via autonoma, con il solo frontespizio del modello Redditi. Secondo le istruzioni al modello CPB, una nuova adesione sostituisce la precedente senza bisogno di revoca.

Chi può aderire e perché i requisiti ora pesano di più

Il concordato è riservato a chi esercita attività d’impresa, arti o professioni e applica gli indici sintetici di affidabilità fiscale (articolo 10, comma 1). I contribuenti in regime forfetario non vi hanno più accesso: il capo del decreto che li ammetteva, in via sperimentale e per il solo 2024, è stato abrogato dal decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, con effetto dal 1° gennaio 2025. Chi entra nel regime forfetario nel 2026 è escluso (articolo 11, comma 1, lettera b-ter); chi vi entra nel 2027 fa cessare il concordato da quell’anno (articolo 21, comma 1, lettera b-bis).

È necessario, inoltre, che per il periodo d’imposta 2025 non vi siano debiti definitivamente accertati per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o per contributi. Si è comunque ammessi se, entro il termine di adesione, quei debiti vengono estinti fino a portare il residuo, interessi e sanzioni compresi, sotto la soglia di 5.000 euro. I debiti sospesi o rateizzati non rilevano, finché non si decade dal beneficio (articolo 10, comma 2).

Le cause di esclusione sono elencate nell’articolo 11: fra le altre, la mancata presentazione della dichiarazione in uno dei tre periodi d’imposta precedenti, le condanne per reati tributari e per alcuni reati societari e di riciclaggio, i redditi esenti o esclusi superiori al 40 per cento del reddito d’impresa o professionale, l’adesione al regime forfetario nel primo anno del biennio, le fusioni, le scissioni e i conferimenti di azienda o di ramo d’azienda nel primo anno e, nelle società di persone e nelle associazioni, l’aumento del numero dei soci o degli associati.

La novità del biennio 2026-2027 riguarda la conseguenza dell’errore. Fino al biennio precedente la mancanza dei requisiti o una causa di esclusione facevano decadere il concordato (articolo 22, comma 1, lettera d), ora soppressa). Dal biennio 2026-2027 i nuovi commi 2-bis dell’articolo 10 e 1-bis dell’articolo 11, introdotti dall’articolo 28 del d.lgs. 148/2026, stabiliscono che l’adesione in assenza dei requisiti o in presenza di una causa di esclusione «è priva di effetti». La norma non prevede un procedimento specifico: il difetto emergerà presumibilmente in sede di controllo, con l’accertamento del reddito effettivo, impugnabile nei modi ordinari. Rimangono però questioni aperte, in attesa di chiarimenti: se valga anche in questo caso la regola della decadenza, per cui restano dovute le imposte sul reddito concordato quando è superiore a quello effettivo; quale sorte abbia l’imposta sostitutiva eventualmente versata; e, per chi rinnova, se venga meno anche il ravvedimento sulle annualità dal 2020 al 2023, che presuppone un rinnovo valido. La verifica dei requisiti va quindi fatta, e documentata, prima di aderire.

Per i professionisti che operano anche attraverso un’associazione professionale, una società tra professionisti o una società tra avvocati, le cause di esclusione legate alla mancata adesione congiunta ora operano solo se l’ente esercita un’attività riconducibile al medesimo indice sintetico applicato dal professionista.

Quanto può salire la proposta

La proposta dell’Agenzia non è libera. L’articolo 9, comma 3-bis, fissa un tetto: il reddito proposto non può superare il reddito dichiarato per il 2025, rettificato secondo gli articoli 15 e 16, aumentato del 10 per cento per chi ha un punteggio ISA pari a 10, del 15 per cento per chi ha un punteggio da 9 a meno di 10 e del 25 per cento per chi ha un punteggio da 8 a meno di 9. L’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 38/2026 ha aggiunto due scaglioni: 30 per cento per i punteggi da 6 a meno di 8 e 35 per cento per quelli da 1 a meno di 6. Il limite vale anche per la proposta ai fini IRAP (comma 3-quater). La metodologia di calcolo per il biennio è quella approvata con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 11 maggio 2026.

Il tetto non si applica quando la proposta, così limitata, risulterebbe inferiore ai valori di riferimento settoriali della metodologia (comma 3-ter). In altre parole, chi dichiara redditi molto bassi rispetto al proprio settore non trova nel tetto una protezione.

Sulla parte di reddito concordato che eccede il reddito dichiarato per il 2025 si può optare per un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle addizionali (articolo 20-bis): 10 per cento con punteggio ISA di almeno 8, 12 per cento da 6 a meno di 8, 15 per cento sotto 6. Le aliquote ridotte coprono un’eccedenza fino a 85.000 euro; oltre quella soglia la quota ulteriore è tassata con l’aliquota dello scaglione IRPEF più alto, oggi del 43 per cento (articolo 11, comma 1, lettera c), del TUIR), o con l’aliquota IRES del 24 per cento (articolo 77 del TUIR). Per chi rinnova, il confronto si fa con il reddito effettivo dichiarato per il 2025.

Nella valutazione di convenienza va considerato anche il costo contributivo. Il reddito concordato è la base anche dei contributi previdenziali obbligatori (articolo 19, comma 1), che si pagano sull’intero reddito concordato e non beneficiano dell’imposta sostitutiva; si possono versare sul reddito effettivo solo se questo è superiore. Per artigiani, commercianti e iscritti alla gestione separata il peso contributivo dell’eccedenza è spesso superiore a quello dell’imposta sostitutiva. Per gli iscritti alle casse professionali va verificato il regolamento della cassa.

Chi rinnova: che cosa cambia dal biennio 2026-2027

Alla fine del biennio l’Agenzia formula una nuova proposta a chi mantiene i requisiti (articolo 14, comma 1), e per l’adesione vale lo stesso termine. Il rinnovo, secondo l’Agenzia, riguarda chi aderisce per il biennio immediatamente successivo, quindi chi ha concluso il biennio 2024-2025. Per chi rinnova, l’articolo 28 del d.lgs. 148/2026 ha introdotto quattro differenze, applicabili dal biennio 2026-2027.

La prima riguarda i benefici premiali. Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 14 riconosce l’esonero dal visto di conformità per compensare crediti fino a 100.000 euro annui di IVA e fino a 70.000 euro annui di imposte dirette e IRAP, l’esonero dal visto o dalla garanzia per i rimborsi IVA fino a 100.000 euro annui e l’anticipazione di due anni dei termini di decadenza dell’accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del d.P.R. 600/1973 per il reddito d’impresa e di lavoro autonomo e dall’articolo 57, comma 1, del d.P.R. 633/1972. Per chi aderisce senza rinnovare, i limiti ordinari del regime premiale ISA sono più bassi: 70.000 euro per l’IVA, 50.000 euro per le imposte dirette e l’IRAP, 70.000 euro per i rimborsi e un’anticipazione di almeno un anno (articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge n. 50/2017). L’anticipazione vale per i periodi concordati: per il 2026 il termine ordinario, che scadrebbe il 31 dicembre 2032, diventa il 31 dicembre 2030; per il 2027 passa dal 31 dicembre 2033 al 31 dicembre 2031. Gli altri benefici del regime premiale, come l’esclusione dalla disciplina delle società di comodo, restano riconosciuti a tutti gli aderenti (articolo 19, comma 3).

La seconda riguarda le rate. Per il biennio 2026-2027 chi rinnova e paga a rate le imposte relative ai periodi d’imposta 2026 e 2027, secondo l’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non deve gli interessi di rateazione (articolo 14, comma 1-ter). L’esonero riguarda le imposte, non i contributi, e non si estende al saldo del 2025; resta da chiarire la sorte delle rate del primo acconto 2026 versate prima del rinnovo.

La terza riguarda gli acconti. Chi aderisce per la prima volta e calcola l’acconto con il metodo storico versa una maggiorazione pari al 10 per cento della differenza fra reddito concordato e reddito dell’anno precedente, e al 3 per cento per l’IRAP, entro il termine della seconda rata di acconto: quest’anno lunedì 30 novembre 2026 (articolo 20, commi 2 e 3). In caso di rinnovo la maggiorazione non è dovuta (articolo 20, comma 3-bis). Secondo l’Agenzia, chi non rinnova subito, per esempio chi non aderisce per il 2026 e lo fa per il biennio 2027-2028, non beneficia di questo esonero.

La quarta riguarda i soci. Nelle società di persone e nelle associazioni l’aumento del numero dei soci o degli associati resta causa di esclusione e di cessazione, ma in caso di rinnovo è fatto salvo se chi entra, nell’anno precedente, ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, oppure ha conseguito redditi d’impresa o di lavoro autonomo per non più di 35.000 euro complessivi (articoli 11, comma 1, lettera b-quater, e 21, comma 1, lettera b-ter). La portata esatta di questa soglia attende una conferma della prassi.

Il ravvedimento sulle annualità dal 2020 al 2023

L’articolo 29 del d.lgs. 148/2026 apre, per i soli soggetti ISA che rinnovano entro i termini di legge l’adesione per il biennio 2026-2027, un ravvedimento sulle annualità dal 2020 al 2023. Si versa un’imposta sostitutiva sulla differenza fra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato alla data del 12 agosto 2026, quando il decreto è entrato in vigore, e lo stesso reddito aumentato di una percentuale che dipende dal punteggio ISA dell’anno: 5 per cento con punteggio 10, 10 per cento da 8 a meno di 10, 20 per cento da 6 a meno di 8, 30 per cento da 4 a meno di 6, 40 per cento da 3 a meno di 4 e 50 per cento sotto 3. La stessa maggiorazione si applica al valore della produzione ai fini IRAP.

Per il 2022 e il 2023 l’aliquota è del 10 per cento con punteggio di almeno 8, del 12 per cento da 6 a meno di 8 e del 15 per cento sotto 6; per l’IRAP è del 3,9 per cento. Per il 2020 e il 2021 le imposte sostitutive sono ridotte del 30 per cento. Per ciascuna annualità l’imposta sostitutiva sui redditi non può essere inferiore a 1.000 euro. Un esempio: per il 2023, con un reddito d’impresa dichiarato di 60.000 euro e un punteggio ISA di 7, l’incremento è del 20 per cento, cioè 12.000 euro, e l’imposta sostitutiva al 12 per cento è di 1.440 euro; con gli stessi dati per il 2021 sarebbe di 1.008 euro. Con redditi modesti prevale il minimo: con un reddito di 20.000 euro e un punteggio di 9, l’imposta calcolata sarebbe di 200 euro, ma se ne versano 1.000.

Valgono regole speciali per chi aveva ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro e non determinava il reddito con criteri forfetari, nelle annualità in cui aveva dichiarato una causa di esclusione dagli ISA legata alla pandemia, a un periodo di non normale svolgimento dell’attività o all’esercizio di due o più attività non comprese nello stesso indice, con ricavi di quelle diverse dalla prevalente superiori al 30 per cento del totale. In questi casi la maggiorazione è del 25 per cento, l’aliquota del 12,5 per cento e quella IRAP del 3,9 per cento; nei primi due casi, pandemia e non normale svolgimento, le imposte così calcolate sono ridotte del 30 per cento per ogni annualità (commi 7, 8 e 9).

Il versamento si effettua in unica soluzione fra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, oppure in un massimo di dieci rate mensili con interessi al tasso legale dal 16 marzo 2027. Per ciascuna annualità il ravvedimento si perfeziona solo con il pagamento di tutte le rate; il pagamento di una rata diversa dalla prima entro la scadenza della successiva non comporta la decadenza dalla rateazione. Nelle società di persone e nelle società trasparenti l’imposta può essere versata dalla società per conto dei soci. Il ravvedimento non si perfeziona se il primo versamento è eseguito dopo la notifica di un processo verbale di constatazione, di uno schema di atto di accertamento o di un atto di recupero di crediti inesistenti. I termini e le modalità di comunicazione dell’opzione sono rimessi a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia (comma 18), che alla data di pubblicazione di questo articolo non risulta ancora emanato.

In cambio, per le annualità ravvedute l’Agenzia non può più rettificare il reddito d’impresa o di lavoro autonomo con gli accertamenti dell’articolo 39 del d.P.R. 600/1973 e dell’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del d.P.R. 633/1972, salvo i casi indicati dal comma 13: decadenza dal concordato 2026-2027, misure cautelari o rinvio a giudizio per determinati reati tributari, societari o di riciclaggio, mancato perfezionamento del ravvedimento, dichiarazione infedele di una delle cause che danno accesso alle regole speciali. La protezione riguarda solo quelle rettifiche e cade con la decadenza dal concordato 2026-2027. La norma esclude il rimborso dell’imposta sostitutiva quando si decade dalla rateazione e nei casi di misure cautelari o di rinvio a giudizio (commi 11 e 14); per la decadenza dal concordato non dispone nulla, e non è chiarito se quanto versato possa essere scomputato dalle maggiori imposte accertate.

Il prezzo è una proroga. Per le annualità ravvedute i termini di accertamento sono prorogati al 31 dicembre 2029, in deroga allo Statuto dei diritti del contribuente, e la proroga vale per ogni accertamento su quelle annualità, non soltanto per quelli preclusi. Per tutti i soggetti ISA che rinnovano, anche se non scelgono il ravvedimento, i termini di accertamento che scadrebbero il 31 dicembre 2026 sono prorogati al 31 dicembre 2027 (comma 17): di norma quelli del periodo d’imposta 2020, o del 2018 se la dichiarazione era stata omessa. Chi rinnova, quindi, concede comunque all’Amministrazione un anno in più su quelle annualità.

Si pone poi un problema di coordinamento. Chi rinnova oggi aveva aderito per il 2024-2025 e ha quindi già potuto avvalersi del ravvedimento sulle annualità dal 2018 al 2022 dell’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113. Per le annualità ravvedute allora le rettifiche sono precluse, e per quelle dal 2018 al 2021 i termini sono già stati prorogati al 31 dicembre 2027. Ravvederle una seconda volta sposta i termini al 31 dicembre 2029 e, di regola, non aggiunge protezione, anche se le due preclusioni dipendono da concordati diversi, quello del 2024-2025 e quello del 2026-2027. La norma nuova non regola il rapporto fra i due istituti: in attesa di chiarimenti, il ravvedimento del 2026 va valutato soprattutto per il 2023 e per le annualità dal 2020 al 2022 non ravvedute in precedenza. Il costo della proroga, del resto, cambia da un anno all’altro: per il 2023 il termine ordinario è già il 31 dicembre 2029, per il 2022 la proroga aggiunge un anno e per il 2021 due; per il 2020, il cui termine, per chi rinnova, è comunque prorogato al 31 dicembre 2027, ne aggiunge altri due. Dove per il 2022 o il 2023 era maturata l’anticipazione premiale dei termini prevista dagli ISA, il costo cresce di conseguenza.

Integrativa e decadenza: le regole nuove

Il nuovo comma 3-bis dell’articolo 19 consente di correggere, con la dichiarazione integrativa prevista dall’articolo 2, comma 8, del d.P.R. 322/1998, errori od omissioni su ricavi, compensi o altri dati dichiarati o comunicati per la proposta. Il reddito e il valore della produzione concordati vengono rideterminati sui dati corretti, anche in aumento, e le sanzioni, compresa quella dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si possono definire con il ravvedimento operoso. Prima, un’integrativa di questo tipo poteva far decadere il concordato.

Anche la decadenza, disciplinata dall’articolo 22, è stata riscritta a partire dal biennio 2026-2027. Il concordato cessa di produrre effetti per entrambi gli anni quando un accertamento fa emergere attività non dichiarate o passività inesistenti o indeducibili per più del 30 per cento dei ricavi o compensi dichiarati; quando un accertamento sul periodo d’imposta che precede il biennio rivela errori od omissioni nei dati comunicati tali che il reddito, ricalcolato, superi di almeno il 30 per cento quello concordato; quando risultano commesse altre violazioni di non lieve entità; quando non si pagano entro sessanta giorni le somme richieste a seguito dei controlli automatizzati. Alcune violazioni non rilevano se il contribuente si è ravveduto prima che fossero constatate e prima dell’inizio di accessi, ispezioni o verifiche (comma 3). In caso di decadenza restano dovuti le imposte e i contributi sul reddito concordato, se superiore a quello effettivo.

In pratica: che cosa fare entro il 2 novembre

Il primo passo è stabilire in quale posizione ci si trova: prima adesione, rinnovo al termine del biennio 2024-2025 oppure biennio 2025-2026 ancora in corso, nel qual caso non si aderisce a una nuova proposta. Poi si verificano i requisiti con i dati del 2025 e i documenti che li provano: estratto del cassetto fiscale e situazione dei carichi presso l’agente della riscossione e presso l’INPS, con le quietanze dei pagamenti eseguiti per scendere sotto i 5.000 euro. Per le cause di esclusione occorre prestare attenzione soprattutto alle società di persone e alle associazioni professionali, dove l’aumento del numero dei soci o degli associati nel 2026 può bastare a determinare l’esclusione, salvo l’eccezione prevista per il rinnovo.

La proposta va poi confrontata con il reddito che ragionevolmente si prevede per il 2026 e il 2027, tenendo conto dell’imposta sostitutiva sull’eccedenza, dei contributi e del tetto collegato al punteggio ISA. Chi rinnova deve valutare i benefici premiali a fronte della proroga di un anno dei termini di accertamento in scadenza a fine 2026. Entro il 2 novembre va deciso solo il rinnovo, che è il presupposto del ravvedimento; l’opzione per le annualità dal 2020 al 2023 si comunicherà secondo il provvedimento dell’Agenzia, e l’imposta sostitutiva si verserà in unica soluzione fra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, oppure a rate. Per valutarla servono i punteggi ISA di quegli anni e il riepilogo dell’eventuale ravvedimento già eseguito nel 2024-2025.

Infine, la tempistica. Se la dichiarazione per il 2025 non è ancora stata inviata, un dato ISA errato si corregge prima dell’invio. Se è già stata inviata, fino alla scadenza del termine di presentazione si può trasmettere una dichiarazione correttiva nei termini, che non comporta sanzioni per la dichiarazione (restano quelle sugli eventuali minori versamenti già scaduti, per le quali è ammesso il ravvedimento), e aderire alla proposta ricalcolata: la nuova adesione sostituisce la precedente. Dopo quella data resta l’integrativa dell’articolo 19, comma 3-bis, con la rideterminazione del reddito concordato e le sanzioni definibili con il ravvedimento operoso. Attendere l’ultimo giorno lascia poco margine per estinguere i debiti oltre la soglia. Della trasmissione vanno conservati la ricevuta, la copia del modello CPB e il prospetto di calcolo della proposta.

Una cautela sul 2027

Dal 1° gennaio 2027 la disciplina del concordato preventivo biennale confluisce nel testo unico degli adempimenti e dell’accertamento, approvato con il decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141 (articoli 89 e seguenti), che dalla stessa data abroga le corrispondenti norme del d.lgs. 13/2024. Le modifiche del 2026 sono state riportate nel testo unico dall’articolo 28, comma 2, e, per il ravvedimento, dall’articolo 29, comma 20, del d.lgs. 148/2026, che inserisce l’articolo 365-bis. Le formulazioni però non coincidono in tutto: nel testo unico l’anticipazione dei termini per chi rinnova non è limitata al reddito d’impresa e di lavoro autonomo, e la proroga al 31 dicembre 2027 non contiene le parole «in scadenza al 31 dicembre 2026». Su questi punti servirà un chiarimento; intanto, per le scelte da fare nel 2026, il riferimento è il testo oggi vigente. Il versamento del ravvedimento, che cade nel 2027, avverrà invece nella vigenza del testo unico: l’articolo 35, comma 2, del d.lgs. 148/2026 rende efficaci i commi da 1 a 17 dell’articolo 29 solo fino alla data di applicazione del testo unico.

Domande frequenti

Ho aderito al concordato per il biennio 2025-2026: devo fare qualcosa entro il 2 novembre?

Non per aderire a una nuova proposta: il biennio 2025-2026 è ancora in corso e comprende il periodo d’imposta 2026. Per quel biennio restano le regole previgenti, perché le modifiche del d.lgs. 148/2026 valgono dal biennio 2026-2027, e il nuovo ravvedimento sulle annualità dal 2020 al 2023 non è accessibile. Il rinnovo, con le regole nuove, si porrà per il biennio 2027-2028. Fa eccezione il professionista che opera anche attraverso un’associazione professionale, una società tra professionisti o una società tra avvocati: se l’ente è in scadenza e non rinnova per il 2026-2027, anche il concordato individuale può cessare dal 2026 (articolo 21, comma 1, lettera b-quinquies); nel caso inverso, con l’ente nel biennio 2025-2026 e il professionista in scadenza che non rinnova, cessa il concordato dell’ente (lettera b-sexies). La deroga prevista per l’ente che esercita un’attività riconducibile a un indice sintetico diverso vale dal biennio 2026-2027, e non è chiarito se si estenda al biennio individuale 2025-2026: in attesa di chiarimenti, conviene che l’ente rinnovi.

Che cosa succede se aderisco senza avere i requisiti?

Dal biennio 2026-2027 l’adesione è priva di effetti: i benefici non spettano e l’Agenzia può accertare il reddito effettivo nei termini ordinari. Non è ancora chiarito se, in questo caso, restino dovute le imposte sul reddito concordato quando è superiore a quello effettivo, né se chi rinnova perda anche il ravvedimento sulle annualità dal 2020 al 2023. Il controllo dei debiti e delle cause di esclusione va fatto prima dell’invio, conservando estratti e ricevute.

Il ravvedimento sulle annualità dal 2020 al 2023 è obbligatorio per chi rinnova?

No: è una facoltà, esercitabile annualità per annualità, e si sceglie dopo il rinnovo, secondo il provvedimento che l’Agenzia deve ancora emanare. La proroga al 31 dicembre 2027 dei termini di accertamento che scadrebbero a fine 2026, invece, opera per tutti i soggetti ISA che rinnovano, anche se non scelgono il ravvedimento.

Fonti

D.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, artt. 9, 10, 11, 14, 19, 20, 20-bis, 21 e 22, testo vigente all’11 settembre 2026 (Normattiva)

D.l. 27 marzo 2026, n. 38, conv. con modif. dalla L. 22 maggio 2026, n. 88, art. 7-bis (Normattiva)

D.lgs. 7 agosto 2026, n. 148, artt. 28, 29 e 35 (G.U. n. 185 dell’11 agosto 2026, S.O. n. 30; ripubblicato con note nella G.U. n. 205 del 4 settembre 2026, S.O. n. 33)

D.lgs. 12 giugno 2025, n. 81, art. 7; d.l. 9 agosto 2024, n. 113, art. 2-quater; d.l. 24 aprile 2017, n. 50, art. 9-bis, comma 11

D.l. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 1, lettera h), e comma 2, lettera l); d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 39 e 43; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 54 e 57; d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 20; d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 8; TUIR, artt. 11 e 77; L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 3

D.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 (testo unico adempimenti e accertamento), artt. 89 ss., 365-bis, 367 e 368

D.M. 11 maggio 2026 (G.U. n. 115 del 20 maggio 2026, S.O. n. 20); provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 71684 del 27 febbraio 2026 e istruzioni al modello CPB 2026-2027

Agenzia delle Entrate, sezione «Concordato preventivo biennale – Contribuenti ISA 2026», circolare n. 4/E del 6 luglio 2026 e risposte alle domande frequenti del 25 settembre 2025 e del 3 giugno 2026

Tuttavia, la convenienza del concordato e del ravvedimento dipende da previsioni di reddito che la norma non può formulare al posto del contribuente, e l’esito della verifica dei requisiti va valutato sui dati del singolo periodo d’imposta. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sui termini e sulle modalità del ravvedimento per le annualità dal 2020 al 2023 non risulta ancora emanato, e sui punti che l’articolo segnala come aperti mancano, alla data di pubblicazione, chiarimenti ufficiali: prima di decidere occorre esaminare la proposta ricevuta insieme ai documenti di prassi che l’Agenzia pubblicherà.

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