La proprietà passa con l’ultima rata, ma IVA e ricavo maturano alla consegna: regole, scritture e ammortamento del patto di riservato dominio, con esempio.
Alla consegna, non al saldo. Nella vendita con riserva di proprietà il bene resta del venditore fino all’ultima rata, ma IVA e ricavo maturano già con la consegna, se il bene è mobile, o con la stipulazione, se è immobile. Civile e fisco non coincidono: chi fattura al saldo, o spalma il ricavo sulle rate, sbaglia due volte.
L’art. 1523 c.c. dispone che il compratore «acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna». È il secondo inciso a contare: i rischi passano subito, la proprietà no.
L’art. 2, comma 2, n. 1), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 qualifica cessione di beni «le vendite con riserva di proprietà». Il meccanismo sta nell’art. 6, comma 1, secondo periodo: il rinvio del momento impositivo al prodursi degli effetti traslativi vale per tutte le cessioni «tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell’art. 2». La riserva di proprietà torna così alla regola generale, cioè alla consegna o spedizione per i beni mobili.
L’art. 109, comma 2, lett. a), del TUIR non lascia margini: per i beni mobili i corrispettivi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione sostenute alla consegna, mentre «non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà». Nella Risposta a interpello n. 92 del 2 aprile 2019, resa su una cessione d’azienda, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che rileva la conclusione del negozio, non l’effetto traslativo «differito a mero scopo di garanzia».
L’OIC 16, par. 31, fa prevalere il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici sul passaggio del titolo: poiché l’art. 1523 c.c. pone i rischi sul compratore dalla consegna, il cespite si iscrive fra le immobilizzazioni dell’acquirente a quella data. L’ammortamento civilistico decorre da quando il bene è disponibile e pronto per l’uso (OIC 16, par. 61), la deduzione fiscale dall’entrata in funzione, con coefficiente dimezzato nel primo esercizio (art. 102, commi 1 e 2, TUIR). Il venditore rileva il ricavo (OIC 34, parr. 23-25) e il credito (OIC 15, par. 29).
Macchinario ceduto a 24.000 euro oltre IVA, consegnato il 1° aprile 2026, 24 rate da 1.000 euro, saldo marzo 2028. Il venditore imputa al 2026 ricavi per 24.000 euro, non per i 9.000 incassati entro dicembre; l’IVA di 5.280 euro confluisce per intero nella liquidazione di aprile, mese in cui incassa 1.000 euro. L’acquirente iscrive il cespite a 24.000 euro e, su una vita utile di otto anni, imputa a conto economico 2.250 euro nel 2026 (3.000 ragguagliati ai nove mesi di disponibilità); ne deduce 1.500, con una variazione in aumento di 750.
Le norme citate valgono fino al 31 dicembre 2026. Dal 1° gennaio 2027 gli artt. 2 e 6 del decreto IVA diventano gli artt. 5 e 24 del d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10; gli artt. 109 e 102 del TUIR, gli artt. 118 e 111 del d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117. Cambia la collocazione, non la sostanza.
Il venditore fattura per l’intero imponibile entro dodici giorni dalla consegna, oppure entro il giorno 15 del mese successivo se la consegna risulta da documento di trasporto (art. 21, comma 4, lett. a); in entrambi i casi l’imposta confluisce nella liquidazione del mese di consegna. L’acquirente iscrive il cespite alla consegna e annota a parte l’entrata in funzione. Conviene dare data certa al patto fin dalla stipula: la legge la esige anteriore al pignoramento (art. 1524, comma 1, c.c.). Se il contratto si risolve per inadempimento, la variazione in diminuzione non incontra il limite di un anno, riservato agli eventi da sopravvenuto accordo (art. 26, commi 2 e 3). Da conservare: contratto con data certa, documento di trasporto, fattura, piano delle rate con le quietanze e scheda cespite.
Posso rinviare la fattura all’ultima rata?
No. L’operazione è effettuata alla consegna: fattura entro dodici giorni, o entro il giorno 15 del mese successivo se differita a fronte di documento di trasporto. Mai al saldo.
E se l’acquirente è sottoposto a liquidazione giudiziale?
Il curatore può subentrare con l’autorizzazione del comitato dei creditori; se invece si scioglie dal contratto, il venditore restituisce le rate riscosse, salvo un equo compenso per l’uso (art. 178 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).
Articoli 1523, 1524 e 1526 del codice civile, testo vigente al 23 settembre 2026.
Articoli 2, 6, 19, 21, 23 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, testo vigente al 23 settembre 2026; articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, per la liquidazione periodica.
Articoli 102 e 109 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo vigente al 23 settembre 2026.
Articolo 178 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
Principi contabili nazionali OIC 16 (immobilizzazioni materiali), OIC 34 (ricavi) e OIC 15 (crediti), nelle versioni in vigore.
Testo unico dell’imposta sul valore aggiunto, decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e testo unico delle imposte sui redditi, decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117: entrambi si applicano dal 1° gennaio 2027 e non incidono sul quadro qui descritto.
Quanto qui esposto riflette la normativa e i principi contabili vigenti alla data di pubblicazione e non sostituisce l’esame del singolo contratto, dal quale dipendono il momento di effettuazione dell’operazione e il trattamento in bilancio.
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