Il 30 giugno 2028 è l’ultimo giorno utile per spedire beni in regime di call-off stock; il 30 giugno 2029 la semplificazione cessa di applicarsi. Lo dispone la direttiva (UE) 2025/516. Dal 1° luglio 2028 si affiancano il regime speciale per i trasferimenti di beni propri, cuore della registrazione IVA unica, e l’inversione contabile obbligatoria dell’articolo 194 riscritto. In Italia, nel frattempo, la disciplina passa agli articoli 9 e 40 del testo unico dell’IVA.
Sono due le date che chiudono il regime di call-off stock: il 30 giugno 2028, ultimo giorno utile per spedire beni in quel regime, e il 30 giugno 2029, giorno in cui la semplificazione cessa di applicarsi. Le fissa la direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell’11 marzo 2025. Riguardano tanto chi invia merce propria a un cliente in un altro Stato membro quanto chi la riceve in Italia dal proprio fornitore estero.
Non si tratta di un adempimento da assolvere subito, ma di una scadenza che entra fin d’ora nei contratti pluriennali di fornitura e nella programmazione della logistica: chi firma oggi un accordo di call-off stock che prevede invii nel 2029 inserisce una clausola priva di base normativa alla data in cui dovrebbe operare.
La regola generale è gravosa: il trasferimento di beni della propria impresa da uno Stato membro a un altro è assimilato a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso nello Stato membro di partenza (articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE) e trova corrispondenza in un acquisto intracomunitario nello Stato membro di arrivo. Nell’ordinamento interno il trasferimento assimilato è quello dell’articolo 41, comma 2, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, e l’acquisto assimilato quello dell’articolo 38, comma 3, lettera b), dello stesso decreto. La conseguenza pratica è l’identificazione IVA locale nello Stato membro di arrivo, con dichiarazioni, versamenti e obblighi contabili, prima ancora che il bene sia venduto.
La semplificazione del call-off stock evita quel passaggio. L’articolo 17-bis della direttiva è attuato in Italia da due norme speculari: l’articolo 41-bis del decreto-legge 331/1993 per i beni che escono dal territorio dello Stato e l’articolo 38-ter per quelli che vi entrano. L’articolo 41-bis consente di non trattare come trasferimento assimilato l’invio di beni destinati a un acquirente previsto e rinvia la cessione intracomunitaria al momento in cui la proprietà passa all’acquirente. Le condizioni sono quattro, e vanno lette con attenzione perché non sono tutte dello stesso tipo:
Le prime tre condizioni reggono l’operazione; la quarta la documenta. Ma è pur sempre una condizione, non un adempimento successivo: se il registro non è tenuto o l’elenco non è compilato, viene meno un presupposto dell’articolo 41-bis, comma 1, e si realizza il trasferimento assimilato dell’articolo 41, comma 2, lettera c), con l’identificazione IVA nello Stato membro di arrivo che la semplificazione doveva evitare. Il momento in cui il trasferimento si realizza dipende però da quando la condizione è mancata, e la differenza non è teorica, perché determina il periodo d’imposta estero in cui l’operazione va dichiarata: se la condizione è mancata fin dall’inizio, il comma 1 non ha mai operato e il trasferimento si colloca già al momento della spedizione; se viene meno nel corso dei dodici mesi opera invece l’articolo 41-bis, comma 3, lettera b), che colloca il trasferimento nel momento in cui la condizione è venuta meno.
La qualificazione come condizione riguarda peraltro il solo lato in uscita: nell’articolo 38-ter le condizioni sono tre e il registro del destinatario è un obbligo autonomo, la cui violazione è sanzionata ma non fa perdere il regime. Va aggiunto che, anche per il cedente, la condizione non consiste nella completezza dei dati del registro: la condizione è annotare il trasferimento e inserire l’acquirente previsto nell’elenco riepilogativo, mentre il contenuto integrale del registro è obbligo distinto. Il contenuto del registro non è libero: lo fissa l’articolo 54-bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, che prevede un registro per chi trasferisce i beni — con Stato e data di spedizione, numero di identificazione dell’acquirente previsto, indirizzo del deposito, data di arrivo e vicende successive — e un registro per chi li riceve.
Il profilo sanzionatorio è duplice, e i due piani conviene tenerli distinti. Sul piano formale, la mancata tenuta del registro, o la sua mancata conservazione secondo le prescrizioni, è punita con la sanzione da 1.000 a 8.000 euro (articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471), mentre l’omessa, incompleta o inesatta compilazione degli elenchi riepilogativi comporta una sanzione da 500 a 1.000 euro per ciascun elenco, ridotta alla metà in caso di presentazione entro trenta giorni dalla richiesta degli uffici e non applicata se i dati mancanti o inesatti sono integrati o corretti, anche a seguito di richiesta (articolo 11, comma 4, dello stesso decreto). Il danno maggiore, però, non sta qui: sta nella perdita del regime, con l’imposta e le sanzioni dello Stato membro di arrivo.
Il termine di dodici mesi è cosa diversa dalle quattro condizioni: decorre dall’arrivo dei beni ed è il tempo entro cui la proprietà deve passare all’acquirente previsto. Se scade senza che ciò accada, il giorno successivo si realizza comunque il trasferimento assimilato. La scadenza dei dodici mesi non è però l’unico evento che rompe il regime: lo rompono anche il venir meno di una delle condizioni, la cessione a un soggetto diverso, la spedizione dei beni verso un altro Stato membro, nonché la loro distruzione, perdita o furto. La disciplina prevede però due vie d’uscita, che nella fase di chiusura del regime diventano gli strumenti principali: la rispedizione dei beni nello Stato membro di partenza entro i dodici mesi, che non dà luogo ad alcuna cessione intracomunitaria e va annotata nel registro, e la sostituzione dell’acquirente previsto con un altro soggetto passivo, sempre entro i dodici mesi e sempre con annotazione.
L’articolo 2 della direttiva 2025/516, applicabile dal 1° gennaio 2027, interviene proprio sull’articolo 17-bis. La direttiva sostituisce il testo della lettera a) del paragrafo 2 di quell’articolo, introducendo un limite temporale: i beni devono essere spediti o trasportati «il 30 giugno 2028 o anteriormente a tale data». Allo stesso articolo aggiunge poi un paragrafo 8: «Il presente articolo cessa di applicarsi il 30 giugno 2029».
Il disegno è dichiarato nel considerando 43: poiché il nuovo regime speciale per i trasferimenti di beni propri copre anche i movimenti oggi soggetti al call-off stock, il regime va soppresso gradualmente: si fissa una data oltre la quale non è più possibile avviare nuove operazioni in call-off stock e si lasciano a quelle già avviate «le condizioni pertinenti, compreso il termine di 12 mesi per il trasferimento della proprietà di tali beni all’acquirente previsto». Il regime non viene quindi abolito da un giorno all’altro: si chiude per esaurimento.
Le due date, tuttavia, non combaciano perfettamente, e lo scarto merita attenzione operativa. I due termini sono ancorati a eventi diversi: il limite del 30 giugno 2028 riguarda la spedizione o il trasporto, mentre i dodici mesi decorrono dall’arrivo dei beni. I dodici mesi di un invio partito il 30 giugno 2028 e giunto a destinazione dieci giorni dopo scadrebbero nel luglio 2029, quando l’articolo 17-bis avrà già cessato di applicarsi; e anche nell’ipotesi limite di arrivo nello stesso 30 giugno 2028, il «giorno successivo alla scadenza» cadrebbe il 1° luglio 2029, cioè fuori dalla vigenza della disposizione che a quel giorno ricollega il trasferimento assimilato. Il considerando 43 depone per la continuità, perché conserva espressamente alle operazioni già avviate il termine di dodici mesi; i considerando non derogano però al dispositivo, e il dispositivo del nuovo paragrafo 8 fissa la cessazione al 30 giugno 2029. Il punto resta perciò aperto — la lettura di continuità è quella che dà effetto utile al considerando — e andrà riscontrato sul testo interno di recepimento e sui chiarimenti che seguiranno. La conseguenza pratica, intanto, è chiara: non conviene concentrare le ultime spedizioni a ridosso del termine.
Sul piano degli obblighi documentali, dal 1° luglio 2029 l’articolo 4 della direttiva sopprime il paragrafo 3 dell’articolo 243 della direttiva 2006/112/CE, cioè l’obbligo di tenere il registro dei beni in call-off stock, e il paragrafo 2 dell’articolo 262, cioè l’obbligo di segnalare quei beni negli elenchi riepilogativi. Quanto al recepimento, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 2 entro il 31 dicembre 2026, quelle relative all’articolo 3 entro il 30 giugno 2028 e quelle relative all’articolo 4 entro il 30 giugno 2029 (articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva).
Dal 1° luglio 2028 l’articolo 3 della direttiva inserisce nel titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE una nuova sezione 5, intitolata «Regime speciale per i trasferimenti di beni propri» (articoli 369 quinvicies bis e seguenti). È il quarto sportello unico, accanto al regime non UE, al regime dell’Unione e al regime di importazione, ed è il primo dei due capisaldi di quella che il legislatore europeo chiama registrazione IVA unica.
L’acquisto intracomunitario dei beni nello Stato membro verso il quale sono spediti o trasportati è esente e, «fatto salvo l’articolo 214, paragrafo 1», non dà luogo a un obbligo di identificazione in quello Stato membro; ai fini degli articoli 16, 18, 26, da 185 a 189 e 192, l’esenzione vale come esercizio del pieno diritto a detrazione. Non serve neppure un numero nuovo: lo Stato membro di identificazione utilizza il numero individuale già attribuito al soggetto passivo. La dichiarazione è mensile, si presenta per via elettronica entro la fine del mese successivo anche in assenza di movimentazioni, è redatta in euro con il cambio della Banca centrale europea dell’ultimo giorno del periodo, e riporta i dati ripartiti per Stato membro di partenza e per Stato membro di arrivo. Le modifiche che si rendano necessarie dopo la scadenza confluiscono in una dichiarazione successiva, entro tre anni.
Le condizioni d’accesso meritano attenzione. Il regime è facoltativo, ma non frazionabile: chi aderisce deve assoggettarvi tutti i trasferimenti di beni propri. Restano fuori dal regime i beni per i quali nello Stato membro di arrivo non spetta il pieno diritto a detrazione. Lo Stato membro di identificazione si determina così:
Un aspetto incide sui flussi di cassa: l’IVA assolta a monte negli Stati membri dai quali o verso i quali i beni sono spediti non si detrae nella dichiarazione del regime speciale, ma si recupera con le procedure di rimborso previste dalla direttiva 2008/9/CE o dalla direttiva 86/560/CEE. Fa eccezione il caso in cui il soggetto passivo sia comunque identificato nello Stato membro interessato per attività estranee al regime: in quel caso la detrazione segue la dichiarazione ordinaria. Chi oggi detrae l’IVA sui costi logistici in forza della propria identificazione locale deve mettere in conto tempi di recupero diversi. Per le aliquote applicabili nei singoli Paesi si veda la tabella delle aliquote IVA nei Paesi dell’Unione.
Un effetto meno visibile riguarda l’esenzione e gli elenchi riepilogativi, e conviene leggerlo con attenzione perché il senso è opposto a quello che si potrebbe supporre. All’articolo 138, paragrafo 1, è aggiunto un secondo comma a norma del quale la condizione della lettera b) del primo comma — quella che richiede che il destinatario sia identificato ai fini IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e che abbia comunicato al cedente il proprio numero di identificazione — non si applica ai trasferimenti dichiarati nell’ambito del regime speciale. Non viene meno l’esenzione: è disapplicata una condizione che in quel regime non potrebbe mai essere soddisfatta, dal momento che nello Stato membro di arrivo — che per un trasferimento di beni propri è appunto lo Stato membro diverso da quello di partenza — non ci si identifica affatto: il trasferimento resta esente, a norma dell’articolo 138, paragrafo 2, lettera c). Quei trasferimenti escono invece dall’elenco riepilogativo dell’articolo 262, paragrafo 1, lettera a), che nella nuova formulazione fa salvo il caso di ricorso al regime speciale: è la risposta alla domanda che il passaggio dal call-off stock lascia aperta, cioè se qualcosa prenda il posto della segnalazione dei beni oggi in regime di call-off stock: nulla la sostituisce. Restano gli obblighi di conservazione: la documentazione dei trasferimenti va tenuta e fornita per via elettronica, su richiesta, allo Stato membro di partenza, a quello di arrivo e a quello di identificazione, e va conservata per dieci anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno del trasferimento. Il regime, infine, si perde: lo Stato membro di identificazione esclude chi cessa l’attività, chi non soddisfa più i requisiti e chi persiste nella mancata osservanza delle regole.
C’è infine un obbligo ulteriore per chi movimenta beni altrui: l’articolo 242-ter, anch’esso di nuova introduzione, impone a chi trasferisce beni in un altro Stato membro per conto di un altro soggetto passivo di darne notizia a quest’ultimo, al più tardi al momento della spedizione o del trasporto, quando il trasferimento non avviene su sua esplicita richiesta. Riguarda da vicino gli operatori logistici, e va scritto nei contratti di deposito prima che diventi un adempimento arretrato.
L’altro caposaldo della registrazione IVA unica è la riscrittura dell’articolo 194, anch’essa applicabile dal 1° luglio 2028. Quando una cessione di beni o una prestazione di servizi soggetta a imposta è effettuata da un soggetto passivo non stabilito e non identificato ai fini dell’IVA nello Stato membro in cui l’imposta è dovuta, debitore dell’imposta è il destinatario dell’operazione, a condizione che sia già identificato in quello Stato membro. L’inversione contabile, o reverse charge, cessa così di essere una facoltà lasciata agli Stati membri. Resta ferma la possibilità per gli Stati membri di prevedere, alle condizioni da essi definite, l’inversione contabile per le operazioni di qualunque soggetto passivo non stabilito, identificato o meno. Dalla regola è espressamente esclusa la cessione effettuata dal soggetto passivo-rivenditore quando i beni sono assoggettati al regime del margine.
Per il lettore italiano la novità è meno vistosa di quanto sembri: l’articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, pone già oggi gli obblighi in capo al cessionario o committente soggetto passivo stabilito in Italia per le operazioni territorialmente rilevanti effettuate da soggetti non residenti, identificati o meno. La riscrittura dell’articolo 194 produce effetti soprattutto negli altri Stati membri, ed è proprio per questo che interessa l’impresa italiana con merce all’estero.
L’effetto combinato è quello che conta: portare merce in un altro Stato membro e venderla in quello Stato membro a clienti soggetti passivi ivi già identificati non richiederà più, di per sé, un’identificazione IVA locale. Il magazzino estero smette di essere, da solo, la ragione di un’identificazione. L’inversione contabile obbligatoria presuppone però che in quello Stato membro il cedente non sia identificato: chi vi mantiene una posizione IVA, foss’anche al solo scopo di detrarre l’imposta sui costi locali, resta fuori dall’articolo 194 e continua ad addebitare l’imposta locale sulle vendite, salvo che quello Stato membro si avvalga della facoltà, confermata dalla stessa norma, di estendere l’inversione contabile anche al soggetto non stabilito ma identificato: è la scelta che l’Italia ha già compiuto, e va verificata Paese per Paese. Resta poi il caso delle vendite a chi non è soggetto passivo. La vendita dal magazzino estero a un privato non è una vendita a distanza intracomunitaria — i beni non attraversano una frontiera, si trovano già in quello Stato membro — bensì una cessione interna, e la soglia unica di 10.000 euro di cui si è scritto in E-commerce UE: come cambia dal 2027 la soglia di 10.000 euro non opera. Anche per queste operazioni, però, la risposta esiste: dal 1° luglio 2028 il regime dell’Unione è aperto anche al soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui i beni sono soggetti all’imposta, per le cessioni di beni senza spedizione o trasporto e per quelle in cui la spedizione o il trasporto inizia e termina nello stesso Stato membro, quando il destinatario è un soggetto passivo o un ente non soggetto passivo i cui acquisti intracomunitari non sono soggetti a IVA ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, ovvero qualsiasi altra persona che non sia soggetto passivo.
Il primo movimento è già avvenuto, e non riguarda la direttiva. Gli articoli 41-bis e 38-ter del decreto-legge 331/1993 sono già stati abrogati dall’articolo 170, comma 1, lettera s), del testo unico dell’imposta sul valore aggiunto, allegato al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, ma l’abrogazione ha effetto solo dalla data fissata dall’articolo 171 dello stesso testo unico, il 1° gennaio 2027. Oggi, dunque, i due articoli sono ancora pienamente vigenti. La semplificazione non scompare: si sposta. Nel testo unico la si ritrova all’articolo 9, «Acquisti intraunionali in regime cosiddetto di “call-off stock”», e all’articolo 40, «Cessioni intraunionali in regime cosiddetto di “call-off stock”», con le stesse condizioni — quattro per le cessioni, tre per gli acquisti — e con il registro ricollocato all’articolo 101, comma 5. È a quegli articoli che dal 1° gennaio 2027 andrà fatto riferimento nei contratti e nelle procedure interne.
Il secondo movimento è in corso. Il Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ha tenuto dal 22 giugno al 6 luglio 2026 una consultazione pubblica sullo schema di decreto legislativo di attuazione dell’articolo 2 della direttiva; il Consiglio dei ministri, riunito il 4 agosto 2026, ha approvato lo schema in esame preliminare (comunicato n. 185, diffuso il 5 agosto 2026). Il comunicato descrive disposizioni che «hanno prevalentemente carattere chiarificatore» ed elenca piattaforme, portali e mercati elettronici, la soglia di 10.000 euro, il coordinamento fra i regimi speciali IVA e il regime speciale per le piccole imprese, le procedure di rimborso: del call-off stock non fa parola. Il comunicato, però, è una sintesi, non l’articolato: il silenzio non equivale all’assenza della disposizione dal testo approvato, che non è ancora pubblicato. Lo schema posto in consultazione, per parte sua, del call-off stock si occupa in modo esplicito. L’articolo 2 dello schema aggiunge le parole «entro il 30 giugno 2028» all’articolo 38-ter, comma 1, lettera a), e all’articolo 41-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 331/1993, e dispone che «gli articoli 38-ter e 41-bis sono abrogati a decorrere dal 30 giugno 2029». La tabella di concordanza che accompagna lo schema intitola quel punto «Regime transitorio e abrogazione del regime di call-off stock».
Due nodi restano da sciogliere nel testo definitivo. Il primo è di coordinamento: lo schema modifica articoli del decreto-legge 331/1993 che il testo unico abroga dal 1° gennaio 2027, cioè dalla stessa data dalla quale lo schema stesso si applica; se il testo approvato non viene riportato sugli articoli 9 e 40 del testo unico, i due interventi si sovrappongono. Il secondo riguarda un giorno soltanto, ma può contare: la direttiva stabilisce che l’articolo 17-bis «cessa di applicarsi il 30 giugno 2029», mentre lo schema italiano abroga gli articoli «a decorrere dal 30 giugno 2029». Su un termine costruito come «il giorno successivo alla scadenza», la differenza decide sotto quale disciplina si collochi l’evento.
Il lavoro utile, oggi, è una ricognizione dei rapporti in essere. Conviene procedere per punti:
Sul piano delle scelte, l’alternativa da istruire non riguarda tanto l’adesione al regime speciale dal 1° luglio 2028 quanto il mantenimento o meno dell’identificazione IVA locale, perché è quella a decidere il resto. La prima strada evita il moltiplicarsi delle identificazioni all’estero, ma si applica alla totalità dei trasferimenti e sposta il recupero dell’IVA sui costi nella procedura di rimborso; la seconda mantiene la detrazione immediata, ma preclude l’inversione contabile obbligatoria dell’articolo 194 e comporta l’addebito dell’imposta locale sulle vendite, con la dichiarazione e i versamenti che ne seguono. Il confronto, in definitiva, non è fra detrazione immediata e adempimenti moltiplicati: è fra inversione contabile obbligatoria con IVA sui costi a rimborso, da un lato, e detrazione immediata con debito d’imposta locale su tutte le vendite, dall’altro. La scelta dipende dal numero di Stati membri coinvolti, dall’entità dell’IVA sui costi locali — che conviene quantificare Paese per Paese, perché è la voce che determina l’esito del confronto — e dalla presenza o meno di cessioni a persone che non sono soggetti passivi. Per il quadro generale dell’imposta si veda la guida all’IVA in pratica.
Conviene infine lasciare traccia documentale delle decisioni: l’inventario dei magazzini esteri, le comunicazioni ai clienti sul termine del 30 giugno 2028, l’eventuale opzione per il regime speciale con l’indicazione della data da cui decorre. Sono gli elementi che, in un controllo, spiegano perché un’identificazione IVA locale è stata chiesta all’estero, oppure perché non è stata chiesta.
Nessun adempimento nuovo in materia di call-off stock scade nel 2026. Cambiano però due cose: l’orizzonte contrattuale, perché gli accordi che prevedono invii dopo il 30 giugno 2028 vanno rinegoziati oppure corredati di una clausola che disciplini il passaggio al regime ordinario o al nuovo regime speciale, e i riferimenti normativi, perché dal 1° gennaio 2027 la disciplina si legge negli articoli 9 e 40 del testo unico dell’IVA e non più negli articoli 38-ter e 41-bis del decreto-legge 331/1993.
Per i soli trasferimenti di beni propri, sì: l’acquisto intracomunitario nello Stato membro di arrivo è esente e non dà luogo a obbligo di identificazione. Le operazioni successive seguono regole proprie: quando il cliente è un soggetto passivo già identificato e il cedente non è identificato in quello Stato membro si applica l’inversione contabile obbligatoria dell’articolo 194, mentre le cessioni dal magazzino estero a persone che non sono soggetti passivi sono cessioni interne in quello Stato membro, dichiarabili dal 1° luglio 2028 attraverso il regime dell’Unione. Un’identificazione IVA locale può quindi restare necessaria per altre ragioni, ad esempio per detrarre l’IVA sui costi locali senza ricorrere alla procedura di rimborso; chi la mantiene, però, esce dall’ambito dell’articolo 194 e torna ad addebitare l’imposta locale sulle vendite.
Nel disegno della direttiva non dovrebbero essercene, perché l’ultimo invio ammesso può avvenire il 30 giugno 2028 e i dodici mesi decorrenti dall’arrivo dovrebbero esaurirsi entro il 30 giugno 2029. Il disegno però non tiene conto dello scarto fra la data della spedizione e quella dell’arrivo, dalla quale i dodici mesi decorrono: è il punto aperto indicato sopra. Se la proprietà non è passata entro il termine, il trasferimento assimilato si realizza comunque, ma per due vie diverse a seconda di quando cade la scadenza: entro il 30 giugno 2029 per effetto della regola già vigente, che colloca il trasferimento il giorno successivo alla scadenza dei dodici mesi; oltre quella data per effetto della regola generale dell’articolo 17, paragrafo 1, perché, cessata l’applicazione dell’articolo 17-bis, viene meno la deroga e i beni ancora giacenti vi ricadono. In entrambi i casi ne derivano obblighi nello Stato membro di arrivo. Quale delle due discipline governi l’evento a cavallo della data resta da chiarire sul testo interno di recepimento. Finché il regime opera, la rispedizione dei beni o la sostituzione dell’acquirente previsto resta il modo più semplice per non arrivare a quella data con i depositi pieni.
È il lato speculare di quanto descritto sopra, ed è quello che nella pratica si presenta più spesso. Finché il regime opera, il fornitore estero non si identifica in Italia e l’acquisto intracomunitario si realizza in capo all’impresa italiana nel momento in cui questa ne acquista la proprietà. Se però i dodici mesi scadono senza che la proprietà sia passata, il giorno successivo è il fornitore estero a realizzare un acquisto intracomunitario in Italia: da quel momento deve identificarsi ai fini IVA o nominare un rappresentante fiscale, e la successiva vendita al cliente italiano non è più una cessione intracomunitaria, ma una cessione interna. Per l’impresa italiana l’imposta resta dovuta in Italia e ne resta debitrice l’impresa stessa, perché l’articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 pone gli obblighi in capo al cessionario stabilito; cambiano però il titolo dell’operazione e i documenti che la accompagnano. Conviene perciò tenere sotto controllo la scadenza dei dodici mesi anche sui rapporti in entrata: la perdita del regime è un problema del fornitore, ma la fattura arriva al cliente.
Direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell’11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l’era digitale (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, 2025/516 del 25 marzo 2025), considerando 43 e articoli 2, 3, 4 e 6; direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, articoli 17, 17-bis, 138, 194, 214, 242-ter, 243 e 262 e titolo XII, capo 6, sezioni 3 e 5; regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, articolo 54-bis; decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, articoli 38, 38-ter, 39, 41, 41-bis e 50; decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, testo unico dell’imposta sul valore aggiunto, allegato, articoli 9, 40, 101, 170 (abrogazioni) e 171 (decorrenza); decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 17, secondo comma; decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, articoli 9, comma 1, e 11, comma 4; Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, consultazione pubblica dal 22 giugno al 6 luglio 2026 sullo schema di decreto legislativo di attuazione dell’articolo 2 della direttiva (UE) 2025/516, con la relativa tabella di concordanza; Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 185 del 5 agosto 2026, relativo alla riunione del 4 agosto 2026; legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025), articolo 1, comma 1, e allegato A, n. 13; Commissione europea, Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale, pagina dedicata alle norme IVA per l’era digitale.
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