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Comunicazione digitale IVA: dal 1° luglio 2030 finiscono gli elenchi riepilogativi

Dal 1° luglio 2030 gli articoli da 265 a 271 della direttiva IVA sono soppressi e gli elenchi riepilogativi lasciano il posto alla trasmissione dei dati per singola operazione, contestuale all’emissione della fattura. Lo dispone la direttiva (UE) 2025/516, in vigore dal 14 aprile 2025, che già oggi consente a ogni Stato membro di imporre la fattura elettronica ai soggetti stabiliti nel proprio territorio senza il consenso del destinatario. Dal 1° luglio 2030 chi non comunica, o trasmette dati non corretti, perde l’esenzione della cessione intracomunitaria, salvo giustificare la mancanza. In Italia, dal 1° gennaio 2027, la disciplina interna confluisce nel testo unico dell’IVA.

24 agosto 2026A cura dello Studio PonchioLettura 16 min

Il 1° luglio 2030 gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie cessano di esistere: gli articoli da 265 a 271 della direttiva 2006/112/CE sono soppressi e subentra la trasmissione dei dati per singola operazione, contestuale all’emissione della fattura. Lo dispone la direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell’11 marzo 2025, che ridisegna per fasi successive la fatturazione e la comunicazione dei dati IVA nell’Unione. La direttiva non è isolata: appartengono allo stesso pacchetto il regolamento (UE) 2025/517 e il regolamento di esecuzione (UE) 2025/518, entrambi dell’11 marzo 2025, che intervengono sulla cooperazione amministrativa e sulle disposizioni di applicazione.

La direttiva è in vigore dal 14 aprile 2025, ma con effetti immediati limitati: consente sin d’ora a ogni Stato membro di imporre la fattura elettronica sulle operazioni interne senza il consenso del destinatario. Le date che contano sono cinque: 14 aprile 2025, 1° gennaio 2027, 1° luglio 2028, 1° luglio 2029 e 1° luglio 2030, con un allineamento finale al 1° gennaio 2035.

Che cosa è già in vigore dal 14 aprile 2025

La direttiva è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 25 marzo 2025 ed è entrata in vigore, ai sensi dell’articolo 7, il ventesimo giorno successivo, cioè il 14 aprile 2025. L’articolo 1 consta di tre punti, tutti con effetto da tale data; quelli che interessano direttamente il ciclo di fatturazione sono i punti 2) e 3), che l’articolo 6, paragrafo 1, consente agli Stati membri di applicare già dal 14 aprile 2025.

All’articolo 218 della direttiva 2006/112/CE è aggiunto un secondo paragrafo: gli Stati membri possono, alle condizioni da essi stabilite, imporre ai soggetti passivi stabiliti nel loro territorio l’obbligo di emettere fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio, diverse da quelle di cui all’articolo 262. All’articolo 232 è aggiunto un paragrafo per cui gli Stati membri che si avvalgono di quella facoltà possono stabilire che il ricorso alla fatturazione elettronica «da parte dei soggetti passivi stabiliti nel loro territorio» non sia subordinato all’accordo del destinatario stabilito nel loro territorio. Può così cadere, per le operazioni interne e nei soli Stati membri che si avvalgono di entrambe le facoltà, il requisito del consenso: finora ogni Stato membro che volesse rendere obbligatoria la fattura elettronica doveva chiedere al Consiglio una misura speciale di deroga.

Il dettaglio che merita attenzione operativa è il perimetro soggettivo: la facoltà riguarda i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato membro, non quelli ivi soltanto identificati ai fini IVA. Un’impresa italiana con una posizione IVA aperta in un altro Stato membro, priva di stabile organizzazione, non rientra dunque nella previsione, mentre vi rientra la controllata o la stabile organizzazione localizzata in quello Stato. È una distinzione che va riportata già oggi nella mappa delle posizioni estere del gruppo, perché determina chi dovrà adeguare il ciclo attivo e in quale ordinamento. Va però detto che questa contrapposizione vale per la facoltà del 2025 e non si estende al 2030: il nuovo articolo 262 si rivolge al soggetto passivo «identificato ai fini dell’IVA», e il nuovo articolo 271 bis consente agli Stati membri di imporre la comunicazione digitale interna ai soggetti passivi «stabiliti o identificati ai fini dell’IVA» nel loro territorio. Chi conclude che la sola identificazione lo metta al riparo per sempre commette un errore di prospettiva.

Dal 1° luglio 2030: la comunicazione per singola operazione

L’articolo 5 della direttiva raccoglie le modifiche con effetto dal 1° luglio 2030; il termine di recepimento è il 30 giugno 2030, con applicazione dal 1° luglio 2030 (articolo 6, paragrafo 5). Va segnalato che la versione italiana dell’articolo 6, paragrafo 5, primo comma, rinvia per errore materiale all’«articolo 4» anziché all’articolo 5: la versione inglese e la sistematica dell’articolo 6, il cui paragrafo 4 disciplina già l’articolo 4, non lasciano dubbi sulla portata della disposizione.

Il nuovo articolo 262 impone al soggetto passivo identificato ai fini IVA di trasmettere i dati indicati dall’articolo 264 per: le cessioni e i trasferimenti di cui all’articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c); gli acquisti intracomunitari di cui all’articolo 20 e le operazioni assimilate di cui agli articoli 21 e 22; le cessioni e le prestazioni non esenti per le quali l’acquirente o il committente è debitore dell’imposta ai sensi dell’articolo 194, nella misura in cui l’acquirente o il committente sia identificato ai fini IVA, o degli articoli 195, 196 o 197; nonché i corrispondenti acquisti, per i quali rileva anche l’articolo 204, cioè il caso del rappresentante fiscale. Il paragrafo 2 stabilisce che i dati sono trasmessi allo Stato membro che ha attribuito il numero di identificazione IVA utilizzato per l’operazione; il paragrafo 3 esonera dalla trasmissione i soggetti registrati al regime speciale che entra in funzione il 1° luglio 2028, per i trasferimenti di beni propri e le operazioni assimilate. Il paragrafo 4 consente agli Stati membri di esonerare i soggetti passivi dalla trasmissione dei dati relativi agli acquisti, previa notifica alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri prima dell’entrata in vigore della misura e prima della sua cessazione: è una facoltà, non una regola, e la scelta del legislatore italiano non è oggi anticipabile.

Il nuovo articolo 263 fissa i tempi. I dati si trasmettono per ogni singola operazione, nel momento in cui la fattura è emessa o avrebbe dovuto esserlo. Se la fattura è emessa dal cessionario o dal committente per conto del fornitore, il termine è di cinque giorni dalla data in cui la fattura è emessa o avrebbe dovuto esserlo. Sul lato acquisti, la trasmissione avviene entro cinque giorni dal ricevimento della fattura. Gli Stati membri devono fornire i mezzi elettronici per la trasmissione e autorizzare l’invio conforme alla norma europea sulla fatturazione elettronica ai sensi della direttiva 2014/55/UE. Il paragrafo 4 precisa che il messaggio elettronico comune per la trasmissione dei dati è determinato secondo la procedura dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010: oggi quel tracciato non esiste ancora, ed è una circostanza da tenere presente nei rapporti con i fornitori di software.

Chi non comunica perde l’esenzione

È il punto che dà peso a tutto il resto, e va riportato per intero. L’articolo 138, paragrafo 1 bis, nella formulazione applicabile dal 1° luglio 2030, prevede che l’esenzione della cessione intracomunitaria «non si applica qualora il cedente non abbia rispettato l’obbligo, di cui agli articoli 262 e 263, di comunicare i dati sulle operazioni intracomunitarie oppure qualora i dati trasmessi non contengano le informazioni corrette riguardanti la cessione come previsto dall’articolo 264, a meno che egli non possa debitamente giustificare eventuali mancanze secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti».

Sul lato passivo opera una previsione simmetrica, questa volta facoltativa. Il nuovo ultimo comma dell’articolo 168 consente agli Stati membri di stabilire che, per le operazioni soggette agli obblighi di comunicazione dell’articolo 271 bis, paragrafo 1, il diritto a detrarre spetti soltanto a chi è in possesso di una fattura elettronica emessa conformemente all’articolo 218, paragrafo 3.

Il meccanismo non è nuovo: il paragrafo 1 bis dell’articolo 138 esiste dal 1° gennaio 2020, per effetto della direttiva (UE) 2018/1910, ed è attuato in Italia, dal 1° dicembre 2021, dall’articolo 41, comma 2-ter, del decreto-legge n. 331 del 1993, trasfuso dal 1° gennaio 2027 nell’articolo 39, comma 4, del testo unico. Ciò che cambia nel 2030 è l’oggetto della condizione: non più la corretta compilazione dell’elenco riepilogativo, ma la trasmissione corretta del dato sulla singola operazione, contestuale alla fattura. Sparisce cioè la finestra entro la quale accorgersi dell’errore e rimediare prima della scadenza.

La fine degli elenchi riepilogativi, e l’esterometro

Il punto 18) dell’articolo 5 sopprime gli articoli da 265 a 271 della direttiva 2006/112/CE, cioè la disciplina degli elenchi riepilogativi. Viene meno il modello periodico e cumulativo, sostituito dal flusso continuo per operazione.

Oggi le imprese italiane presentano gli elenchi ai sensi dell’articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Quella disposizione è abrogata, con effetto dal 1° gennaio 2027, dall’articolo 170, comma 1, lettera s), del testo unico dell’imposta sul valore aggiunto allegato al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, che ne trasfonde la disciplina nell’articolo 101, comma 6. Per queste imprese il cambiamento non è di modulistica ma di processo: non ci sarà più una finestra mensile o trimestrale nella quale riconciliare, correggere e completare i dati prima dell’invio. La correttezza dovrà essere assicurata a monte, sul singolo documento, perché la trasmissione seguirà immediatamente l’emissione e sarà condizione dell’esenzione.

L’adempimento italiano che si sovrappone alla nuova comunicazione non è però soltanto quello: vi è anche la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, disciplinata insieme alla fattura elettronica dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015 e confluita, dal 1° gennaio 2027, nell’articolo 77 del testo unico: il cosiddetto esterometro. Quando il nuovo articolo 262 entrerà a regime, i due flussi copriranno in larga parte le stesse operazioni: la razionalizzazione è una scelta che spetta al legislatore interno, non un effetto automatico della direttiva. Resta poi da definire, in sede di recepimento, la sorte della rilevazione a fini statistici che oggi accompagna l’elenco: la direttiva IVA non la disciplina, mentre l’articolo 101, comma 6, del testo unico attribuisce alla rilevazione anche finalità statistiche.

Fattura elettronica europea: formato e termini

Il nuovo articolo 217 definisce fattura elettronica il documento che contiene le informazioni richieste dalla direttiva e che, almeno per i dati di cui agli articoli 262 e 271 ter, è stato emesso, trasmesso e ricevuto in un formato elettronico strutturato idoneo al trattamento automatico ed elettronico. Il nuovo articolo 218 stabilisce al paragrafo 2 che le fatture sono emesse come fatture elettroniche, ferma la facoltà degli Stati membri di accettare documenti cartacei o elettronici di altro tipo per le operazioni non soggette agli obblighi di comunicazione del capo 6. Il paragrafo 3 impone la conformità alla norma europea sulla fatturazione elettronica e al relativo elenco delle sintassi ai sensi della direttiva 2014/55/UE, e consente agli Stati membri di autorizzare altre norme per le sole operazioni interne diverse da quelle dell’articolo 262. Si tratta della norma EN 16931-1:2017 e dell’elenco CEN/TS 16931-2:2017, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione. Il paragrafo 5 ammette l’uso di un portale pubblico, se disponibile.

Anche l’articolo 232 viene riscritto per il 2030: l’emissione di una fattura elettronica conforme alla norma europea non è più subordinata all’accettazione del destinatario, mentre resta subordinata all’accettazione l’emissione di fatture conformi ad altre norme o in formati elettronici diversi. Con due deroghe: per le operazioni non soggette agli obblighi di comunicazione del capo 6, gli Stati membri che si sono avvalsi della facoltà dell’articolo 218, paragrafo 2 — che nella versione applicabile dal 2030 ha contenuto diverso dal secondo paragrafo aggiunto nel 2025 —, possono continuare a subordinare all’accettazione anche le fatture conformi alla norma europea; e, all’inverso, gli Stati membri che si sono avvalsi della facoltà dell’articolo 218, paragrafo 3, possono prevedere che le fatture conformi ad altre norme non siano subordinate all’accettazione del destinatario stabilito nel loro territorio. È la seconda deroga a interessare direttamente un formato nazionale come la FatturaPA.

Cambiano poi i termini di emissione. Il nuovo primo comma dell’articolo 222 prevede che, per le cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 138 e per le operazioni con imposta dovuta dal destinatario ai sensi degli articoli da 194 a 197, la fattura sia emessa entro i dieci giorni successivi a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell’imposta; lo stesso termine decorre dall’incasso per gli acconti relativi alle operazioni in cui debitore è il destinatario. Il nuovo articolo 223 restringe la fatturazione periodica: è ammessa solo se l’IVA delle operazioni riportate diventa esigibile nello stesso mese di calendario; per le sole operazioni di cui all’articolo 222 la fattura periodica va emessa entro i dieci giorni successivi alla fine del mese di calendario cui si riferisce; gli Stati membri possono infine escluderla in determinati settori a rischio di frodi, informandone il comitato IVA. Per l’Italia il punto di attrito non è l’ampiezza dell’arco temporale, che è già mensile, ma il termine: per le cessioni intracomunitarie la fattura si emette oggi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (articolo 46, comma 2, del decreto-legge n. 331 del 1993), sicché il nuovo termine è più breve di quello attuale.

Si allunga infine il contenuto obbligatorio della fattura. L’articolo 226 è modificato per aggiungere, al punto 16), il numero sequenziale che identifica la fattura rettificata e, al punto 17), i numeri di conto bancario o di conto virtuale del fornitore, o altro identificativo che individui senza ambiguità il conto su cui il destinatario può pagare; il punto 11 bis richiede, per le cessioni in cui il destinatario è debitore ai sensi dell’articolo 197, la dicitura aggiuntiva «operazione triangolare». Poiché l’articolo 264 rinvia all’articolo 226, quei dati entrano anche nel flusso trasmesso: è lavoro di anagrafica, e va programmato.

L’Italia, la deroga in scadenza e la data del 2035

L’obbligo generalizzato italiano di fattura elettronica è in vigore dal 1° gennaio 2019 ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con trasmissione tramite Sistema di Interscambio. Dal 1° gennaio 2027 la disciplina è trasfusa nell’articolo 77 del testo unico dell’imposta sul valore aggiunto allegato al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10; contestualmente l’articolo 170, comma 1, lettera lll), del medesimo testo unico abroga l’articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015. Quell’obbligo poggia tuttora su una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva IVA: la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio, del 16 aprile 2018, i cui effetti sono stati prorogati al 31 dicembre 2027 dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/3150 del Consiglio, del 10 dicembre 2024. La stessa decisione prevede che l’autorizzazione cessi di applicarsi il giorno dell’entrata in vigore di un sistema generale in materia di fatturazione elettronica adottato dal Consiglio, e fissa al 31 marzo 2027 il termine per un’eventuale richiesta di ulteriore proroga. La scadenza del 2027 non mette però in discussione l’obbligo italiano: dal 14 aprile 2025 la deroga non è più necessaria, perché il secondo paragrafo dell’articolo 218 offre agli Stati membri un fondamento diretto, da esercitare con norma interna. È anzi discusso se l’autorizzazione sia già cessata, per effetto della clausola appena richiamata. La questione ha rilievo pratico limitato, ma va tenuta presente quando si legge il termine del 31 marzo 2027.

Il punto 19) dell’articolo 5 introduce poi nel capo 6 una nuova sezione 2, con gli articoli 271 bis, 271 ter e 271 quater: gli Stati membri possono esigere la comunicazione digitale anche per le operazioni interne fra soggetti passivi e per quelle effettuate a sé stessi, con trasmissione per singola operazione al momento dell’emissione della fattura, o entro cinque giorni nei casi di fatturazione per conto del fornitore e di ricezione, e possono limitare l’obbligo a determinate categorie di soggetti o tipi di operazioni. Il paragrafo 3 dell’articolo 271 ter consente di autorizzare formati diversi dalla norma europea «purché gli altri formati di dati garantiscano l’interoperabilità con tale norma»: è l’appiglio tecnico su cui può reggersi un formato nazionale come la FatturaPA. L’articolo 271 quater impegna la Commissione a presentare al Consiglio, entro il 31 marzo 2033, una relazione intermedia di valutazione.

Accanto a questo opera il nuovo articolo 273, che è la vera norma di salvaguardia degli ordinamenti già attrezzati. Da un lato vieta agli Stati membri di attuare nuovi obblighi generali di comunicazione per singola operazione ulteriori rispetto a quelli del capo 6; dall’altro consente agli Stati membri che al 1° gennaio 2024 già imponevano obblighi generali di comunicazione per singola operazione diversi da quelli dell’articolo 262 di mantenerli «fino all’attuazione di un sistema di comunicazione digitale e in tempo reale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi conforme ai requisiti di cui al capo 6, sezione 2», con analoga regola per il lato acquisti.

Sul medesimo terreno interviene la clausola di allineamento del terzo comma dell’articolo 6, paragrafo 5. Gli Stati membri che al 1° gennaio 2024 imponevano un obbligo nazionale di comunicazione digitale per singola operazione in tempo reale, o che prima di tale data avevano ottenuto un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 395 o adottato norme nazionali che lo prevedevano, applicano entro il 1° gennaio 2035 le misure dell’articolo 5, punto 5 (nuovo articolo 218) e dell’articolo 5, punto 19 (articoli 271 bis e 271 ter) per quanto riguarda la fatturazione e la comunicazione elettroniche nazionali. Se la relazione intermedia rivela carenze, la Commissione valuta ulteriori misure ed eventualmente propone di posticipare il termine.

La clausola è formulata in modo da intercettare gli ordinamenti che disponevano già di un obbligo nazionale, e il sistema italiano è nato prima di quello europeo. Se e in che misura l’obbligo italiano ricada nella fattispecie, e in quale rapporto la clausola si ponga rispetto alla salvaguardia dell’articolo 273, è però questione di qualificazione che sarà definita in sede di recepimento: la norma pone una condizione, non un risultato acquisito. Ciò che si può dire fin d’ora è che la direzione è la convergenza sulla norma europea e sulle sintassi ammesse, e che il periodo transitorio non è un periodo di inerzia.

Le tappe intermedie, e il calendario del call-off stock

L’articolo 2 della direttiva raccoglie le modifiche con effetto dal 1° gennaio 2027, con recepimento entro il 31 dicembre 2026: fra queste la riscrittura dell’articolo 14 bis sul fornitore presunto e gli interventi sugli sportelli unici e sui regimi speciali del titolo XII, di cui abbiamo trattato a proposito della soglia di 10.000 euro nel commercio elettronico. L’articolo 3 dispone modifiche con effetto dal 1° luglio 2028 e recepimento entro il 30 giugno 2028: l’economia delle piattaforme con il nuovo articolo 28 bis, la riscrittura dell’articolo 194 e il regime speciale per i trasferimenti di beni propri. Per l’articolo 3, punto 1), cioè il nuovo articolo 28 bis sul fornitore presunto nelle piattaforme di locazione breve di alloggi e di trasporto di passeggeri, gli Stati membri applicano le misure non prima del 1° luglio 2028 e non oltre il 1° gennaio 2030.

L’articolo 4 contiene due sole disposizioni, con effetto dal 1° luglio 2029 e recepimento entro il 30 giugno 2029: la soppressione del paragrafo 3 dell’articolo 243 e del paragrafo 2 dell’articolo 262, cioè del registro e della comunicazione relativi al call-off stock. La cessazione del regime è però anticipata ed è disposta dall’articolo 2: con effetto dal 1° gennaio 2027 la lettera a) del paragrafo 2 dell’articolo 17 bis è sostituita in modo da riferirsi ai soli beni spediti o trasportati «il 30 giugno 2028 o anteriormente a tale data», ed è aggiunto un paragrafo 8 per cui l’articolo «cessa di applicarsi il 30 giugno 2029». Per l’impresa con depositi presso il cliente estero il calendario è dunque questo: nessun nuovo regime di call-off stock per spedizioni successive al 30 giugno 2028; chiusura dei regimi in corso entro il 30 giugno 2029; soppressione dei relativi obblighi documentali dal 1° luglio 2029. L’alternativa è il regime speciale per i trasferimenti di beni propri, che l’articolo 3 introduce con effetto dal 1° luglio 2028.

Va notato, infine, che la prima tappa unionale, il 1° gennaio 2027, coincide con la data in cui il diritto interno è riscritto per intero: da quel giorno si applicano le disposizioni del testo unico dell’imposta sul valore aggiunto allegato al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 (articolo 171), che abroga fra l’altro gli articoli da 37 a 52 del decreto-legge n. 331 del 1993 e l’articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015, trasfondendone la disciplina nei propri articoli. Chi nel 2027 cercherà l’articolo 50 del decreto-legge n. 331 del 1993 non lo troverà più: i rinvii alle disposizioni abrogate si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni del testo unico (articolo 170, comma 3).

In pratica

  • Entro il 1° gennaio 2027 — aggiornare i rinvii normativi interni. Contratti, procedure, note in fattura e modulistica che citano il decreto-legge n. 331 del 1993 o il decreto legislativo n. 127 del 2015 vanno aggiornati con il richiamo agli articoli corrispondenti del testo unico: i rinvii restano validi in forza dell’articolo 170, comma 3, ma un documento che cita una norma abrogata perde di attendibilità. È la sola voce di questo elenco che si può già eseguire per intero.
  • Entro il 2026-2027 — censire le posizioni IVA estere e distinguerle per titolo. Per ciascuno Stato membro occorre indicare se il gruppo vi è stabilito (stabile organizzazione, controllata) o soltanto identificato: dalla distinzione dipende l’assoggettabilità agli obblighi nazionali di fattura elettronica già attivabili dal 14 aprile 2025. È lavoro dell’area amministrativa, con il contributo di chi segue le partecipazioni estere.
  • Entro il 2027 — decidere la sorte dei rapporti di call-off stock. Vanno individuati i contratti che prevedono spedizioni dopo il 30 giugno 2028 e va programmata la chiusura dei depositi entro il 30 giugno 2029, valutando il passaggio al regime speciale per i trasferimenti di beni propri, disponibile dal 1° luglio 2028.
  • Al primo rinnovo utile — mettere per iscritto gli impegni del fornitore del gestionale. Poiché il messaggio elettronico comune non è ancora stato adottato, la richiesta va formulata come impegno di adeguamento entro le date della direttiva, non come attestazione di conformità a un tracciato inesistente, e deve coprire tanto l’emissione quanto la ricezione.
  • Entro il 2029 — completare l’anagrafica richiesta dal nuovo articolo 226: conti di pagamento del fornitore, riferimento sequenziale della fattura rettificata, dicitura «operazione triangolare» dove ricorre. Sono dati che entreranno nel flusso trasmesso e vanno raccolti prima, non alla vigilia.
  • Entro il 2029 — riesaminare i tempi di emissione e gli accordi di fatturazione per conto del fornitore. Occorre individuare le operazioni che dovranno essere fatturate entro dieci giorni dal fatto generatore. Vanno poi riscritti gli accordi con i clienti che emettono il documento per conto del fornitore, prevedendo tempi di consegna, tracciabilità e responsabilità per il ritardo, perché in quei casi la trasmissione va effettuata entro cinque giorni.
  • In modo continuativo — spostare a monte i controlli oggi concentrati nella scadenza periodica. La completezza dei dati anagrafici e dei numeri identificativi si verifica al momento della registrazione del singolo documento: dal 2030 un dato errato non sarà un’irregolarità formale, ma potrà costare l’esenzione della cessione intracomunitaria. Vanno inoltre conservate le prove che consentono di «debitamente giustificare» un’eventuale mancanza: ricevute di trasmissione, log degli scarti, corrispondenza con il fornitore del gestionale.

Domande frequenti

Un’impresa italiana con partita IVA aperta in un altro Stato membro, senza stabile organizzazione, può esservi obbligata alla fattura elettronica sulle operazioni interne in forza della direttiva?

Per la facoltà introdotta nel secondo paragrafo dell’articolo 218, in vigore dal 14 aprile 2025, no: quella facoltà riguarda i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato membro, e il soggetto soltanto identificato non vi rientra. La conclusione non si estende però al 2030, perché il nuovo articolo 271 bis consente agli Stati membri di imporre la comunicazione digitale interna anche ai soggetti soltanto identificati. Restano naturalmente da verificare le regole interne dello Stato membro interessato e i titoli su cui si fondano.

Gli elenchi riepilogativi si presentano ancora?

Sì. Gli articoli da 265 a 271 della direttiva 2006/112/CE sono soppressi con effetto dal 1° luglio 2030. Fino al 31 dicembre 2026 l’adempimento resta quello previsto dall’articolo 50, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993; dal 1° gennaio 2027, quello previsto dall’articolo 101, comma 6, del testo unico dell’imposta sul valore aggiunto allegato al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, che ne riproduce il contenuto. La sostituzione con la comunicazione per singola operazione richiede comunque il recepimento interno.

Il Sistema di Interscambio viene meno nel 2030?

La direttiva non dispone la soppressione dei sistemi nazionali, e anzi il nuovo articolo 273 consente agli Stati membri che al 1° gennaio 2024 già imponevano obblighi generali di comunicazione per singola operazione di mantenerli fino all’attuazione di un sistema conforme alla sezione 2 del capo 6. Sul piano tecnico, l’articolo 271 ter, paragrafo 3, ammette formati diversi dalla norma europea purché ne garantiscano l’interoperabilità. La clausola del terzo comma dell’articolo 6, paragrafo 5, fissa comunque per quegli ordinamenti un allineamento entro il 1° gennaio 2035. Che cosa resti del modello italiano, e in quale forma, dipende dalle scelte di recepimento.

Tuttavia, quanto precede descrive il testo della direttiva, non il diritto interno che ne deriverà. Nessuno degli obblighi decorrenti dal 2027, dal 2028, dal 2029 e dal 2030 è oggi immediatamente applicabile ai contribuenti italiani senza norme nazionali di recepimento; altro è il regolamento (UE) 2025/517, che in quanto regolamento non richiede recepimento e riguarda peraltro la cooperazione amministrativa fra Stati membri, non gli adempimenti dei soggetti passivi. Su punti rilevanti, inoltre, la direttiva rimette agli Stati membri scelte non ancora compiute: l’esonero facoltativo sul lato acquisti, l’estensione della comunicazione digitale alle operazioni interne, il condizionamento della detrazione, i formati ammessi e la qualificazione dell’obbligo italiano ai fini della clausola del 2035. Le indicazioni operative qui riportate hanno perciò valore di preparazione e di analisi di impatto, non di adempimento: andranno riviste alla luce dei provvedimenti attuativi e della prassi che li accompagnerà.

Fonti

Direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell’11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l’era digitale (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, 2025/516 del 25 marzo 2025), articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; regolamento (UE) 2025/517 e regolamento di esecuzione (UE) 2025/518 del Consiglio, entrambi dell’11 marzo 2025; direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, articoli 14 bis, 17 bis, 20, 21, 22, 28 bis, 138, 168, 194, 195, 196, 197, 204, 217, 218, 222, 223, 226, 232, 243, 262, 263, 264, da 265 a 271, 271 bis, 271 ter, 271 quater, 273 e 395; direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, articolo 58; decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione, del 16 ottobre 2017 (norma EN 16931-1:2017 ed elenco delle sintassi CEN/TS 16931-2:2017); direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018; decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio, del 16 aprile 2018, e decisione di esecuzione (UE) 2024/3150 del Consiglio, del 10 dicembre 2024; decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, articolo 1; decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, articoli 41, 46 e 50, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, testo unico dell’imposta sul valore aggiunto, allegato, articoli 39, 77, 101, 170 e 171; Commissione europea, Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale, pagina dedicata alle norme IVA per l’era digitale; Consiglio dell’Unione europea, comunicato stampa dell’11 marzo 2025 sull’adozione del pacchetto.

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