Brogliacci, agende e file rinvenuti in azienda possono fondare la rettifica dei ricavi: la contestazione generica non basta.
La documentazione extracontabile reperita presso l’impresa vale come presunzione grave, precisa e concordante: negarne genericamente la rilevanza non è una difesa.
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, appunti, agende e archivi informali che riportano dati non transitati nei registri ufficiali legittimano l’accertamento analitico-induttivo dei ricavi ai sensi dell’art. 39 del DPR 600/1973. Spetta al contribuente fornire una prova contraria specifica, documento per documento.
Il tema rileva anche in chiave organizzativa: gli appunti gestionali interni vanno tenuti distinti dai dati fiscali e conservati con criterio, perché in sede di verifica ogni annotazione può essere letta come ricavo non dichiarato. Lo Studio affianca le imprese nella corretta impostazione dei flussi documentali e nella difesa nel contraddittorio.