Quando il datore di lavoro non paga, il trattamento di fine rapporto e le retribuzioni degli ultimi tre mesi non restano necessariamente senza tutela: interviene il Fondo di garanzia istituito presso l’INPS, con presupposti, tetti e termini scritti. Con il messaggio n. 2601 del 10 agosto 2026 l’Istituto ha cambiato il canale telematico: le dichiarazioni del responsabile della procedura concorsuale e le domande di liquidazione della quota di TFR legate all’esonero di cui all’articolo 43-bis del decreto-legge n. 109/2018 si trasmettono ormai soltanto in modalità massiva, tramite file XML.
Il Fondo di garanzia non è un ammortizzatore sociale: eroga una prestazione previdenziale autonoma, che la legge pone a carico dell’INPS in luogo del datore insolvente. La distinzione non è nominalistica, perché da essa discendono il regime della prescrizione, quello degli accessori e i limiti dell’accertamento. Chi assiste un lavoratore rimasto senza retribuzione e chi gestisce una procedura si misurano quindi con una prestazione dai presupposti propri, che vanno dimostrati uno per uno.
Il «Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto» è istituito presso l’INPS dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, «con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo» nel pagamento del TFR di cui all’articolo 2120 del codice civile. Il Fondo è alimentato da un contributo dello 0,03 per cento a carico dei datori di lavoro. Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 — attuativo della direttiva 80/987/CEE, poi codificata nella direttiva 2008/94/CE — ha esteso la garanzia dello stesso Fondo ai crediti di lavoro diversi dal TFR e ha istituito, all’articolo 5, un secondo e distinto Fondo per i contributi omessi alla previdenza complementare.
La platea è quella del lavoro subordinato privato: vi rientrano gli apprendisti, i dirigenti di aziende industriali e, dal 1º luglio 2022, i giornalisti; restano fuori i lavoratori autonomi e parasubordinati, nonché i dipendenti pubblici. Possono presentare domanda anche gli eredi e gli aventi diritto ai sensi dell’articolo 2122 del codice civile.
Dal 15 luglio 2022, con l’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), le procedure che l’Istituto indica come idonee a consentire l’intervento sono la liquidazione giudiziale (già fallimento), il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria e il concordato semplificato. Le procedure aperte prima di quella data restano regolate dalla legge fallimentare, sicché per anni le due nomenclature convivono.
La non assoggettabilità del datore a procedure concorsuali non preclude l’intervento: l’articolo 2, quinto comma, della legge n. 297/1982 e l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 80/1992 consentono di rivolgersi al Fondo quando l’esecuzione forzata sul patrimonio del datore è risultata in tutto o in parte insufficiente. Senza la prova documentata di quell’esito, la domanda non ha presupposto.
Per i crediti diversi dal TFR la garanzia copre gli ultimi tre mesi del rapporto — tre mesi di calendario, cioè l’arco compreso fra la data di cessazione e la stessa data del terzo mese precedente — purché rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento di apertura della procedura, la data di inizio dell’esecuzione forzata o le date indicate dalla lettera c) dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 80/1992 (messa in liquidazione, cessazione dell’esercizio provvisorio, cessazione del rapporto durante la continuazione dell’attività d’impresa). Se in quei tre mesi il rapporto era sospeso senza che maturasse alcun diritto retributivo, la garanzia si sposta ai tre mesi immediatamente precedenti, sempre dentro la finestra dei dodici mesi.
Il perimetro è la retribuzione propriamente detta: vi rientrano i ratei di tredicesima e delle altre mensilità aggiuntive — non più di tre — e l’indennità per le ferie non godute maturate nel trimestre; restano fuori le voci che retribuzione non sono.
Il tetto è pari a tre volte la misura massima mensile del trattamento straordinario di integrazione salariale, al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali. Quel massimale, previsto dall’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è rideterminato ogni anno: per il 2026 è di 1.340,56 euro netti (INPS, circolare 28 gennaio 2026, n. 4), sicché la garanzia si ferma a 4.021,68 euro. È un limite di pagamento: non va rapportato al periodo per cui si chiede l’intervento e non si riduce delle somme che il datore abbia comunque corrisposto negli ultimi tre mesi. Il pagamento non è invece cumulabile, fino a concorrenza degli importi, con la cassa integrazione straordinaria fruita nei dodici mesi e con l’indennità di mobilità dei tre mesi successivi alla risoluzione — istituto, quest’ultimo, soppresso dal 1º gennaio 2017 e mai sostituito nel testo della norma.
Il TFR non incontra massimali, ma presuppone che il credito sia stato ammesso allo stato passivo: in difetto occorre l’insinuazione tardiva. La domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo reso esecutivo, oppure — se sul credito sono state proposte opposizioni o impugnazioni — dopo la sentenza che le decide, oppure ancora a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo.
Alla domanda si accompagna il modello SR52, compilato e sottoscritto dal responsabile della procedura: è una dichiarazione resa all’Istituto, non un documento che il lavoratore riceve in copia. Se il responsabile rifiuta e il rifiuto è comprovato, il lavoratore fornisce direttamente le informazioni con il modello SR54 e con documentazione idonea, per esempio l’istanza di ammissione al passivo completa degli allegati. Dall’importo si detraggono le somme già corrisposte, comprese le anticipazioni e gli acconti da riparto.
Un distinguo vale per una parte non piccola della platea: i datori tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria — in via generale quelli con almeno cinquanta addetti — vi conferiscono le quote di TFR mantenute in azienda ai sensi dell’articolo 1, commi 755 e 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e quelle quote seguono un canale proprio. Le interazioni fra i due Fondi — per esempio quando il datore insolvente ha recuperato a conguaglio quote versate al Fondo di Tesoreria senza corrisponderle al lavoratore — sono disciplinate dal paragrafo 8 della circolare INPS n. 70/2023 e dal messaggio 3 febbraio 2012, n. 2057. Sul piano fiscale l’INPS opera come sostituto d’imposta: alle somme erogate a titolo di trattamento di fine rapporto si applica la tassazione separata, secondo gli articoli 17 e 19 del TUIR.
Il messaggio non tocca il diritto: tocca il canale. Le dichiarazioni del responsabile della procedura concorsuale — i moduli SR52 e SR95 — e le domande telematiche di liquidazione della quota di TFR ai sensi dell’articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, possono essere inviate esclusivamente in modalità massiva tramite file XML. Sono stati dismessi sia il servizio web per l’acquisizione online, rilasciato nel 2016 e richiamato dal messaggio, sia il servizio interno dell’Istituto. Le informazioni tecniche sulla compilazione dei file sono contenute nelle schede di servizio, e il servizio di acquisizione è stato arricchito di una funzione che consente di consultare le dichiarazioni e le domande trasmesse, qualunque sia stata la modalità di invio.
Dell’articolo 43-bis giova ricordare il perimetro, perché il richiamo non lasci intendere che l’esonero sia tuttora vigente: la disposizione, introdotta in sede di conversione, ha esonerato dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR e del contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 — per gli anni dal 2020 al 2022 e nel limite di 16 milioni di euro annui — le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che avessero fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 44 dello stesso decreto.
Il cambiamento riguarda gli adempimenti di chi gestisce la procedura, non la domanda del lavoratore, e il messaggio non prevede un periodo transitorio. Per le procedure di dimensioni contenute il passaggio non è indolore: chi presentava una dichiarazione all’anno dal portale deve ora produrre un file conforme al tracciato, e conviene verificarne per tempo la predisposizione, non alla vigilia del riparto.
Il pagamento è eseguito entro sessanta giorni dalla richiesta (articolo 2, settimo comma, della legge n. 297/1982); nella prassi dell’Istituto il termine decorre dalla domanda corredata di tutta la documentazione prevista. Eseguito il pagamento, il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore nel privilegio di cui agli articoli 2751-bis e 2776 del codice civile, e con quel titolo partecipa al riparto.
Sulla prescrizione i due crediti seguono strade diverse, ma con la stessa decorrenza: il termine corre, ai sensi dell’articolo 2935 del codice civile, dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Per il TFR non esiste un termine speciale e si applica quello ordinario decennale, in ragione della natura previdenziale e autonoma della prestazione, secondo l’orientamento che l’INPS dà per consolidato nella circolare 26 luglio 2023, n. 70: si tratta di un’impostazione di prassi e non di una regola scritta, e come tale va verificata prima di fondarvi una difesa. Per i crediti di lavoro l’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 80/1992 fissa invece un termine di un anno, e per essi interessi e rivalutazione decorrono dalla data di presentazione della domanda. Contro il rigetto o l’accoglimento parziale è ammesso ricorso amministrativo al Comitato provinciale entro novanta giorni dalla ricezione del provvedimento.
Il Fondo paga anche se il datore di lavoro non è assoggettabile a procedure concorsuali?
Sì, ma a condizione che l’esecuzione forzata sul suo patrimonio sia risultata in tutto o in parte insufficiente. La prova di quell’esito è il presupposto dell’intervento, non un allegato facoltativo.
Il tetto vale anche per il TFR?
No. Il limite di tre volte il massimale mensile di integrazione salariale riguarda soltanto i crediti diversi dal TFR. Il trattamento di fine rapporto non incontra massimali, fermo restando che se ne detraggono le somme già corrisposte.
Che cosa succede ai contributi di previdenza complementare non versati?
Opera il distinto Fondo di garanzia istituito dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 80/1992, che integra presso la forma pensionistica la posizione rimasta scoperta quando il credito non sia stato soddisfatto all’esito della procedura.
Il Fondo di garanzia è uno strumento maturo: le condizioni sono scritte, i tetti sono calcolabili, i termini sono fissati dalla norma. Tuttavia la chiarezza riguarda il diritto, non la pratica: i rigetti nascono quasi sempre da documentazione incompleta, da un modello SR52 mai ottenuto o da una domanda presentata quando il termine annuale di prescrizione dei crediti retributivi era già decorso. Il canale XML, ora unico per le dichiarazioni delle procedure, aggiunge un passaggio tecnico là dove prima bastava un modulo online. Conviene perciò trattare l’adempimento come una scadenza, non come una formalità. Lo Studio segue la materia nella sezione dedicata a paghe e lavoro e in quella sulla crisi d’impresa; gli altri contributi sono raccolti nell’Osservatorio Fiscale.
Osservatorio internazionale
Le fonti istituzionali e le rassegne internazionali che lo Studio consulta nel lavoro quotidiano.