L’articolo 21 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, elimina, dal periodo d’imposta 2026, la riduzione di un anno del termine di accertamento che la legge riconosceva ai forfettari con fatturato interamente elettronico. Per i redditi 2026, dichiarati nel 2027, l’avviso potrà essere notificato fino al 31 dicembre 2032. Per gli anni fino al 2025 la riduzione resta, ma solo per chi ne aveva il requisito e può dimostrarlo.
Dal periodo d’imposta 2026 chi applica il regime forfettario non beneficia più di un termine di accertamento ridotto rispetto a quello degli altri contribuenti. Lo stabilisce l’articolo 21 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, in vigore dal 12 agosto 2026. La norma sopprime la regola secondo cui, per chi emetteva soltanto fatture elettroniche, l’Agenzia delle entrate disponeva di quattro anni anziché cinque per notificare l’avviso. Per i redditi del 2026, dichiarati nel 2027, il termine si chiude il 31 dicembre 2032. Per gli anni fino al 2025 nulla cambia, ma la riduzione continua a spettare soltanto a chi può dimostrare di averne avuto il requisito.
Il regime forfettario è disciplinato dai commi da 54 a 89 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il comma 74 rinvia, per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, alle disposizioni ordinarie delle imposte dirette, dell’IVA e dell’IRAP, in quanto compatibili. Dal 1° gennaio 2020 quel rinvio era seguito da un’eccezione, aggiunta dall’articolo 1, comma 692, lettera f), numero 1), della legge 27 dicembre 2019, n. 160: «per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto di un anno».
L’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2026 sopprime esattamente quelle parole, «con effetto a partire dal periodo d’imposta 2026». Il primo periodo del comma 74 torna così a contenere il solo rinvio alla disciplina ordinaria; restano invariati i periodi successivi, sull’infedele indicazione dei requisiti e sulla cessazione del regime.
La riduzione aveva un perimetro più stretto di quanto spesso si ricordi. Riguardava soltanto il comma 1 dell’articolo 43, cioè l’accertamento delle imposte sui redditi quando la dichiarazione è stata presentata. Non ha mai toccato il comma 2 dello stesso articolo, che per la dichiarazione omessa o nulla fissa il termine al settimo anno, né l’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che regola i termini dell’accertamento IVA. L’accertamento IVA interessa il forfettario, che il comma 59 esonera dal versamento dell’imposta, soprattutto quando l’Amministrazione contesta l’uscita dal regime e recupera l’IVA. La soppressione allunga quindi di un anno soltanto l’accertamento dei redditi dichiarati.
La riduzione era nata come premio: chi sceglieva la fattura elettronica, allora facoltativa per i forfettari, rendeva i propri dati immediatamente visibili all’Amministrazione e riceveva in cambio un termine di controllo più breve. Quel presupposto è venuto meno con l’articolo 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36. Il comma 2 ha soppresso l’esonero di cui i forfettari godevano; il comma 3 ha scandito la decorrenza dell’obbligo: dal 1° luglio 2022 per chi nell’anno precedente aveva conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, dal 1° gennaio 2024 per tutti gli altri.
La relazione illustrativa allo schema di decreto, trasmesso alle Camere come atto del Governo n. 430, lo afferma espressamente: poiché dal 1° gennaio 2024 l’obbligo della fatturazione elettronica è stato esteso anche ai forfettari, «è venuta meno la ratio della previsione». L’analisi d’impatto che accompagna lo schema parla di una difformità ormai anacronistica rispetto agli altri contribuenti; la relazione tecnica qualifica la disposizione come procedurale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Un beneficio che, per effetto dell’obbligo, spetta a tutti i forfettari non premia più alcuna scelta: resta soltanto un termine diverso da quello degli altri contribuenti.
La formula «con effetto a partire dal periodo d’imposta 2026» individua l’anno di riferimento dei redditi, non la data del controllo. La riduzione scompare per i redditi prodotti nel 2026, dichiarati nel 2027; resta in vigore, alle condizioni di legge, per il 2025 e per gli anni precedenti. La relazione illustrativa conferma questa lettura: l’effetto si produce, testualmente, «sui controlli effettuati in relazione ai periodi d’imposta dal 2026 in avanti».
Il comma 2 dell’articolo 21 ripete la stessa soppressione nell’articolo 240 del nuovo testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117. La ragione è di calendario. Il testo unico si applica dal 1° gennaio 2027 e da quella data abroga i commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014, di cui recepisce la disciplina; il contenuto del comma 74 è riprodotto all’articolo 240, comma 1. Senza il doppio intervento, la riduzione, cancellata nella legge del 2014, sarebbe rinata nel testo unico dal 2027. Poiché anche la modifica dell’articolo 240 opera soltanto dal periodo d’imposta 2026, per gli anni fino al 2025 la riduzione deve ritenersi invocabile anche nei controlli svolti dopo il 1° gennaio 2027.
Dalla stessa data anche i termini dell’accertamento cambiano sede: la regola oggi scritta nell’articolo 43 del decreto n. 600 del 1973 confluisce nell’articolo 293 del testo unico degli adempimenti e dell’accertamento, approvato con il decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, che mantiene immutati i termini del quinto e del settimo anno. Cambia la numerazione, non la sostanza.
Il termine ordinario scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata. Per chi presenta la dichiarazione nei tempi previsti, cioè nell’anno successivo a quello dei redditi, il quadro è il seguente.
Per i redditi del 2020, dichiarati nel 2021, il termine ordinario scade il 31 dicembre 2026; con la riduzione è già scaduto il 31 dicembre 2025. Per i redditi del 2021, dichiarati nel 2022, il termine ordinario è il 31 dicembre 2027 e quello ridotto il 31 dicembre 2026. Per i redditi del 2022, dichiarati nel 2023, il termine ordinario è il 31 dicembre 2028 e quello ridotto il 31 dicembre 2027. Nel 2020 e nel 2021 la fattura elettronica era facoltativa per tutti i forfettari; per chi non superava i 25.000 euro lo è rimasta fino a tutto il 2023. La riduzione spetta quindi soltanto a chi l’ha adottata per l’intero periodo d’imposta. Per chi superava la soglia di 25.000 euro, nel 2022 l’obbligo è scattato a metà anno: le fatture cartacee emesse nel primo semestre escludono la riduzione per l’intero 2022.
Per i redditi del 2023, dichiarati nel 2024, il termine ordinario scade il 31 dicembre 2029; con la riduzione, il 31 dicembre 2028. Per i redditi del 2024, dichiarati nel 2025, il termine ordinario è il 31 dicembre 2030 e quello ridotto il 31 dicembre 2029. Il 2025 è l’ultimo periodo d’imposta a cui la riduzione si applica: per i redditi di quell’anno, dichiarati nel 2026, il termine ordinario è il 31 dicembre 2031 e quello ridotto il 31 dicembre 2030.
Per i redditi del 2026, dichiarati nel 2027, il termine è uno solo, il 31 dicembre 2032, senza distinzioni legate al tipo di fattura emessa. In caso di dichiarazione omessa o nulla il termine resta quello del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata: per il 2026, il 31 dicembre 2034. Su questo termine la riduzione non ha mai operato.
Il termine si calcola dall’anno in cui la dichiarazione è stata effettivamente presentata. Se l’invio avviene con un ritardo non superiore a novanta giorni e cade nell’anno solare successivo, per esempio a gennaio, anche il termine di accertamento slitta di un anno. Se il ritardo supera i novanta giorni, la dichiarazione si considera omessa, a norma dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; il termine diventa allora quello del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione andava presentata.
Per i periodi d’imposta anteriori al 2026 la riduzione non è venuta meno, ma non opera in automatico. Spetta soltanto se il fatturato di quell’anno è stato costituito «esclusivamente» da fatture elettroniche. Poiché la norma parla di «fatturato annuo», il requisito va verificato anno per anno.
L’unico documento di prassi specifico che si rinviene è la risposta a interpello n. 520 del 29 luglio 2021, resa quando la fattura elettronica era ancora facoltativa per il contribuente interessato. Riguardava un professionista forfettario che aveva consegnato a un cliente un documento cartaceo e aveva poi emesso, in ritardo, la fattura elettronica. L’Agenzia ha affermato che l’emissione con modalità diverse da quella elettronica comporta, in linea generale, la perdita del beneficio. Ha però ritenuto che il beneficio non vada perduto se l’errore viene corretto con l’emissione tardiva della fattura elettronica e con la definizione della sanzione mediante il ravvedimento operoso; in quel caso il documento cartaceo vale come semplice quietanza, senza rilevanza fiscale. Ha aggiunto che resta fermo il potere degli organi di controllo di verificare in concreto la sussistenza delle condizioni. Per gli anni in cui la fattura elettronica era obbligatoria, la stessa soluzione può estendersi per analogia, in mancanza di un’indicazione espressa dell’Agenzia.
Restano senza risposta alcune situazioni ricorrenti, sulle quali mancano sia la prassi sia la giurisprudenza. La prima riguarda i professionisti sanitari. L’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, vieta di emettere fattura elettronica per le prestazioni i cui dati vanno trasmessi al Sistema tessera sanitaria; il divieto è stato poi esteso alle prestazioni sanitarie rese a persone fisiche anche da chi non è tenuto a quella trasmissione. Dal 13 giugno 2025 il divieto è stabile, senza più scadenze annuali, per effetto del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81. Il problema si pone per ogni anno dal 2020 al 2025 in cui il sanitario abbia emesso in formato elettronico tutte le fatture non soggette al divieto; dal 2024, con l’obbligo esteso a tutti i forfettari, riguarda di fatto ogni forfettario che abbia reso prestazioni sanitarie a persone fisiche. Chi ha emesso fatture cartacee perché la legge glielo imponeva non ha, alla lettera, un fatturato composto soltanto da fatture elettroniche. La tesi opposta, secondo cui un obbligo di legge non può far perdere il beneficio, è sostenuta, ma non è confermata da alcuna fonte ufficiale. Analoghe incertezze riguardano le operazioni con clienti esteri documentate con fatture non transitate dal Sistema di interscambio, i corrispettivi certificati senza fattura e gli anni di ingresso nel regime o di uscita dal regime.
In questi casi la riduzione non va data per scontata. Chi riceve, nell’ultimo anno del termine ordinario, uno schema d’atto o un avviso relativo a un periodo per il quale ritiene di aver avuto diritto alla riduzione può eccepire la decadenza. Può farlo già nelle osservazioni allo schema d’atto trasmesso per il contraddittorio preventivo previsto dall’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, e in ogni caso come motivo del ricorso contro l’avviso, da proporre entro sessanta giorni dalla notifica. Conviene essere in grado di documentare che il requisito sussisteva.
Il concordato preventivo biennale non è più accessibile ai forfettari. Il titolo III del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 (articoli da 23 a 33), disciplinava il concordato per i forfettari, ammessi in via sperimentale per il solo periodo d’imposta 2024; è stato abrogato dal decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81.
Le proroghe dei termini collegate al concordato riguardano i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). L’articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2026 riserva il nuovo ravvedimento per i periodi dal 2020 al 2023 ai soggetti ISA che rinnovano l’adesione per il biennio 2026-2027; quando ammette in via eccezionale alcuni soggetti esclusi dagli indici, richiede che non determinino il reddito con criteri forfettari. Il comma 17 proroga al 31 dicembre 2029 i termini relativi alle annualità oggetto di ravvedimento e, in ogni caso, al 31 dicembre 2027 i termini in scadenza al 31 dicembre 2026 dei soggetti ISA che rinnovano.
Chi è oggi forfettario resta fuori da queste misure e dal 2026 il suo termine è quello ordinario. Un caso va però verificato: chi è stato forfettario e oggi, come soggetto ISA, rinnova il concordato può vedersi prorogati anche i termini di annualità in cui applicava il regime forfettario. È il caso del 2020, il cui termine ordinario scade il 31 dicembre 2026, e del 2021, il cui termine ridotto scade alla stessa data. La norma si riferisce ai termini del soggetto, non al regime applicato in ciascun anno, e sul punto non constano chiarimenti.
Il forfettario è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili, ma non dalla conservazione dei documenti. Il comma 69 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 fa salvo l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del decreto n. 600 del 1973, i documenti ricevuti ed emessi. L’articolo 22, a sua volta, impone di conservarli fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al periodo d’imposta. Dal 1° gennaio 2027 le due regole si trasferiscono, rispettivamente, nell’articolo 236 del testo unico delle imposte sui redditi e nell’articolo 29 del testo unico degli adempimenti e dell’accertamento, senza modifiche di contenuto.
La conseguenza è concreta: i documenti del 2026 vanno conservati almeno fino al 31 dicembre 2032 se la dichiarazione è presentata nel 2027, fino al 31 dicembre 2034 se è omessa, e oltre se su quell’anno è in corso un controllo o una lite. Il forfettario che esercita un’impresa commerciale e non è piccolo imprenditore è inoltre soggetto all’obbligo decennale di conservazione dell’articolo 2220 del codice civile, dal quale l’articolo 2214 esonera i piccoli imprenditori. La qualifica si valuta secondo l’articolo 2083 del codice civile, non secondo le soglie fiscali. Poiché i dieci anni decorrono dalla data dell’ultima registrazione, e il forfettario non tiene scritture contabili, è prudente contarli dalla data del documento. Chi aveva impostato la conservazione, anche elettronica, sul termine ridotto deve allungarla di un anno a partire dai documenti del 2026.
Chi riceve nel corso del 2026 un avviso relativo al 2020 verifichi subito se in quell’anno tutte le fatture erano elettroniche: in tal caso il termine ridotto era già scaduto il 31 dicembre 2025. Per il 2021 il termine ridotto scade il 31 dicembre 2026, salvo la proroga al 31 dicembre 2027 prevista per chi, oggi soggetto ISA, rinnova il concordato.
Lo scadenzario dei termini di decadenza va aggiornato. Per i forfettari, dal periodo d’imposta 2026, il termine è il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, come per ogni altro contribuente; se la dichiarazione è omessa, è il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui andava presentata.
Per il 2025 e gli anni precedenti conviene raccogliere fin d’ora la prova del requisito: l’elenco completo delle fatture emesse nell’anno, i file trasmessi al Sistema di interscambio con le relative ricevute e la documentazione di eventuali errori regolarizzati, come la fattura elettronica emessa in ritardo e il versamento in ravvedimento. È ciò che servirà per opporre la decadenza a un avviso notificato nell’ultimo anno del termine ordinario.
Chi in un anno ha emesso anche un solo documento non elettronico, per scelta, per errore non sanato o per il divieto che riguarda le prestazioni sanitarie, farebbe bene a considerare per quel periodo il termine ordinario. La tesi più favorevole potrà comunque essere sostenuta in sede di controllo, ma non è su di essa che conviene programmare la conservazione dei documenti.
Il resto del regime non cambia: restano identici i requisiti di accesso, le cause di esclusione, l’aliquota dell’imposta sostitutiva e la disciplina delle sanzioni. Cambia soltanto il periodo entro il quale il reddito dichiarato può essere controllato.
No. Dal periodo d’imposta 2026 la riduzione non esiste più per nessuno, indipendentemente dal tipo di fattura emessa. Per i redditi del 2026, dichiarati nel 2027, l’Agenzia può notificare l’avviso di accertamento fino al 31 dicembre 2032; se la dichiarazione è omessa, fino al 31 dicembre 2034.
Sì, ma solo se nell’anno considerato il fatturato è stato costituito esclusivamente da fatture elettroniche: per i redditi del 2024 il termine ridotto scade il 31 dicembre 2029 anziché il 31 dicembre 2030, per quelli del 2025 il 31 dicembre 2030 anziché il 31 dicembre 2031. Secondo l’Agenzia, nella risposta n. 520 del 2021, una fattura non elettronica fa perdere in linea generale la riduzione, salvo che l’errore sia sanato con l’emissione tardiva della fattura elettronica e con il ravvedimento. Restano senza chiarimenti ufficiali i casi dei sanitari che non potevano emettere fattura elettronica, delle operazioni con l’estero, dei corrispettivi senza fattura e degli anni di ingresso nel regime o di uscita dal regime: per queste situazioni è prudente considerare il termine ordinario.
Se la dichiarazione è presentata nel 2027, almeno fino al 31 dicembre 2032; se è omessa, fino al 31 dicembre 2034. In entrambi i casi, più a lungo se su quell’anno è in corso un controllo o un contenzioso, perché la legge impone di conservare i documenti fino alla definizione degli accertamenti. Se si esercita un’impresa commerciale e non si è piccoli imprenditori, vale in ogni caso il termine di dieci anni del codice civile.
Articolo 21 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, Supplemento ordinario n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 185 dell’11 agosto 2026, in vigore dal 12 agosto 2026; testo ripubblicato con note nel Supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2026.
Articolo 1, commi 59, 69 e 74, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, testo vigente al 31 dicembre 2025 e al 21 settembre 2026 (Normattiva).
Articolo 1, comma 692, lettera f), numero 1), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che aveva introdotto la riduzione dal 1° gennaio 2020.
Articoli 22 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, testo vigente al 21 settembre 2026.
Articolo 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sull’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari.
Articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sul divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie; articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, che lo ha reso stabile dal 13 giugno 2025.
Articoli 236, 240, 376 e 377 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, applicabile dal 1° gennaio 2027.
Articoli 29, commi da 1 a 4, 293, 367, comma 1, lettera h), e 368 del testo unico degli adempimenti e dell’accertamento approvato con il decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, applicabile dal 1° gennaio 2027.
Articolo 29, commi 1, 7 e 17, del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, sul ravvedimento e sulle proroghe dei termini per i soggetti ISA che rinnovano il concordato preventivo biennale.
Titolo III, articoli da 23 a 33, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, abrogato dal decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81.
Articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sulla dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.
Articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, sul contraddittorio preventivo.
Atto del Governo n. 430, XIX legislatura: relazione illustrativa, relazione tecnica e analisi d’impatto della regolamentazione allo schema di decreto legislativo, articolo 20 dello schema.
Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 520 del 29 luglio 2021, sul requisito del fatturato costituito esclusivamente da fatture elettroniche.
Articoli 2083, 2214 e 2220 del codice civile.
Quanto qui esposto riflette la normativa e la prassi vigenti alla data di pubblicazione e non sostituisce l’esame del singolo caso, dal quale dipendono il termine applicabile a ciascun periodo d’imposta e la possibilità di dimostrare i requisiti della riduzione per gli anni fino al 2025.
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