Salta al contenuto

OsservatorioImpresa e società › Holding statiche e dividendi trattenuti: il confine tra scelta lecita e abuso
Impresa e società

Holding statiche e dividendi trattenuti: il confine tra scelta lecita e abuso

Il differimento d’imposta sui dividendi in capo alla holding è di sistema finché transitorio: i rischi nascono quando gli utili restano fermi sine die, senza un progetto di investimento.

25 luglio 2026A cura dello Studio PonchioLettura 3 min

Le verifiche fiscali degli ultimi mesi hanno acceso i riflettori sulle holding “statiche”, quelle che trattengono al proprio interno gli utili ricevuti dalle società operative senza reinvestirli né distribuirli ai soci.

Dove nasce il vantaggio

Quando il dividendo sale dalla società operativa alla holding, il prelievo effettivo è dell’1,2% (IRES al 24% su una base imponibile del 5%, art. 89 TUIR), contro la ritenuta del 26% che avrebbe scontato il socio persona fisica. Questo differimento è considerato di sistema – e quindi lecito – finché resta transitorio; quando invece gli utili vengono trattenuti per orizzonti medio-lunghi, il rinvio dell’IRPEF rischia di diventare sine die e di integrare una fattispecie abusiva ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000. L’Atto di indirizzo del MEF del 27 febbraio 2025 include espressamente tra i vantaggi fiscali i differimenti di imposizione, purché si tratti di rinvii sine die o significativamente posticipati, non meramente temporanei.

Cosa contesta l’Agenzia

Nelle attività di verifica attualmente in corso il differimento viene contestato anche per dividendi trasferiti alla holding in annualità molto recenti (2024-2026), rispetto ai quali non è per definizione decorso alcun orizzonte temporale che consenta di qualificare il rinvio come non temporaneo. In sede di controllo può essere censurato anche l’impiego della liquidità in strumenti finanziari che il socio persona fisica avrebbe potuto sottoscrivere direttamente.

Le ragioni a difesa

Nemmeno nelle ricostruzioni più severe si è mai affermato che alla holding sia vietato trattenere il dividendo, né esiste un obbligo di immediata ridistribuzione al socio: un vincolo del genere non trova fondamento in alcuna norma dell’ordinamento. La holding è anzi uno strumento incentivato dal sistema – si pensi al conferimento a realizzo controllato ex art. 177, commi 2 e 2-bis, TUIR – proprio per razionalizzare gli investimenti e mantenere i capitali nel regime d’impresa. È fisiologico che le risorse restino temporaneamente “parcheggiate” in un conto titoli in attesa dell’investimento coerente con le strategie del gruppo; la distribuzione degli utili resta la destinazione naturale prevista dal contratto di società (art. 2247 c.c.), ma senza vincoli di immediatezza.

Come attrezzarsi

Considerata la posizione restrittiva che emerge dalla prassi accertativa, in sede di costituzione di nuove holding è consigliabile esplicitare negli atti societari le finalità extrafiscali dell’operazione (gestione meno conflittuale della società operativa, separazione tra proprietà e gestione, protezione patrimoniale e ricambio generazionale) e accompagnare il trattenimento degli utili con una strategia di investimento documentata. Lo Studio assiste soci e gruppi familiari nella valutazione dei profili di rischio e nella predisposizione del set documentale.

Fonti
  • Art. 10-bis, L. 212/2000 – disciplina dell’abuso del diritto.
  • Atto di indirizzo MEF del 27 febbraio 2025 – vantaggi fiscali e differimenti di imposizione.
  • Artt. 89 e 177 (commi 2 e 2-bis) TUIR; art. 2247 c.c.
  • Spunto dottrinale: G. Infranca – P. Semeraro, “Il Punto”, Eutekne, 25 luglio 2026.
← Torna all’Osservatorio Fiscale

Calendario scadenze Installa l’app